I conferimenti sono la base del capitale sociale. Nella SRL, a differenza della S.p.A., si possono conferire anche prestazioni d'opera e servizi. Ecco come funzionano, con perizia, obblighi e trattamento fiscale.
Il conferimento rappresenta l'apporto che ciascun socio effettua per la formazione del capitale sociale. Nella SRL, la disciplina dei conferimenti offre una flessibilità maggiore rispetto alla S.p.A., consentendo ai soci di apportare non solo denaro e beni, ma anche prestazioni lavorative. Questa guida analizza tutte le tipologie, gli obblighi formali e le implicazioni fiscali.
I conferimenti sono le prestazioni che i soci si obbligano ad effettuare a favore della società al momento della costituzione o in sede di aumento di capitale. Costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale della società e determinano la misura della partecipazione di ciascun socio.
Nella SRL, l'art. 2464 c.c. stabilisce che il conferimento può avvenire in denaro, in beni in natura, in crediti e, con una novità rispetto alla S.p.A., anche in prestazioni d'opera o di servizi.
Per le regole fondamentali sulla struttura della SRL e i requisiti di capitale minimo, consulta la nostra guida completa alla SRL.
Il conferimento in denaro è la forma più comune e semplice. Le regole principali sono:
| Tipo di SRL | Capitale minimo | Versamento iniziale | Solo denaro? |
|---|---|---|---|
| SRL ordinaria | 10.000 € | 25% in banca | No (anche natura/opera) |
| SRLS | 1 € | 100% in banca | Sì (solo denaro) |
| SRL con capitale < 10.000 € | 1 € | 100% in banca | Sì (solo denaro) |
Per un confronto completo tra SRL e SRLS, leggi il nostro articolo sulla differenza tra SRL e SRLS.
I conferimenti in natura comprendono qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica:
L'art. 2465 c.c. impone che i conferimenti in natura siano accompagnati da una relazione giurata di stima redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. La relazione deve:
Il socio che conferisce beni in natura o crediti è responsabile verso la società per l'esistenza e la titolarità dei beni e, nel caso di crediti, per la solvibilità del debitore ceduto.
Una peculiarità della SRL rispetto alla S.p.A. è la possibilità di conferire prestazioni d'opera o di servizi (art. 2464, comma 6, c.c.). Il socio si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa a favore della società come corrispettivo della propria partecipazione.
Requisiti specifici:
La perizia di stima è obbligatoria per i conferimenti in natura e crediti. Nella SRL, la procedura è semplificata rispetto alla S.p.A.:
| Aspetto | SRL | S.p.A. |
|---|---|---|
| Chi redige la perizia | Revisore scelto dalle parti | Esperto nominato dal Tribunale |
| Tipo di perizia | Relazione giurata | Relazione giurata |
| Revisione successiva | Entro 180 giorni (facoltativa) | Obbligatoria entro 180 giorni |
| Costo indicativo | 500 – 3.000 € | 1.500 – 10.000 € |
La perizia deve essere allegata all'atto costitutivo (in sede di costituzione) o alla delibera di aumento di capitale e depositata al Registro Imprese.
Le principali differenze tra conferimenti in SRL e S.p.A. sono:
Il trattamento fiscale varia in base alla tipologia:
Fiscalmente neutrali: non generano reddito né per il conferente né per la società. Il costo fiscale della partecipazione corrisponde alla somma versata.
Il conferimento di beni in natura può generare una plusvalenza tassabile per il conferente se il valore periziato supera il costo fiscale del bene. Per la società:
Il trattamento fiscale del conferimento d'opera è complesso e dibattuto. In linea generale:
I conferimenti non avvengono solo in fase di costituzione. L'aumento di capitale sociale a pagamento richiede nuovi conferimenti da parte dei soci, con le stesse regole applicabili:
L'aumento di capitale può essere utile anche per ripianare perdite o per rafforzare il patrimonio netto in vista di finanziamenti bancari. Per approfondire il tema della gestione patrimoniale, leggi il nostro articolo sul controllo di gestione SRL.
Nella SRL si possono conferire beni in natura (immobili, macchinari, brevetti, crediti), prestazioni d'opera e servizi. Questa è una differenza importante rispetto alla S.p.A., dove i conferimenti d'opera non sono ammessi. Per i conferimenti in natura serve una perizia di stima.
Nella SRL la perizia è obbligatoria per i conferimenti in natura (art. 2465 c.c.). Deve essere redatta da un revisore legale o da una società di revisione e non necessita di nomina giudiziaria, a differenza della S.p.A. Il valore attribuito non può superare quello risultante dalla perizia.
Il conferimento d'opera consiste nell'impegno del socio a prestare la propria attività lavorativa a favore della società. L'atto costitutivo deve prevedere una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia dell'obbligo assunto, per un importo pari al valore del conferimento.
Per il conferente, il conferimento in natura può generare una plusvalenza tassabile se il valore periziato supera il costo fiscale del bene. Per la società conferitaria, il bene viene iscritto al valore di perizia che diventa il nuovo costo fiscale ai fini dell'ammortamento.
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Capitale, statuto e conferimenti: tutte le differenze tra SRL e SRLS.
Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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