Criptovalute in SRL 2026: tassazione e contabilita

Quando è una società di capitali a detenere bitcoin, stablecoin o altri token, non si applica l'imposta sostitutiva delle persone fisiche: valgono il reddito d'impresa, la derivazione rafforzata e regole di bilancio tutte da costruire.

La detenzione di cripto-attività da parte di una SRL è un tema che, negli ultimi anni, è passato dalla marginalità alla piena rilevanza operativa: società che accettano pagamenti in stablecoin, holding che allocano una quota di tesoreria in bitcoin, operatori tecnologici che ricevono token come corrispettivo. Il punto critico è che la disciplina più conosciuta — quella dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi — è costruita sulla persona fisica e non si applica alle società di capitali. Per la SRL vale il reddito d'impresa, con tutte le conseguenze in termini di derivazione rafforzata, valutazione di bilancio, IRAP, IVA e adempimenti antiriciclaggio. Questa guida ricostruisce il quadro aggiornato ad agosto 2026.

1. Cripto-attività in SRL: il quadro normativo di riferimento

Il perimetro normativo si è consolidato attraverso quattro blocchi che oggi convivono e vanno letti insieme.

Il primo blocco è fiscale: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ai commi 126-147 dell'art. 1, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario italiano la nozione di cripto-attività, definita come "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga". La stessa legge ha inserito l'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, del TUIR per le persone fisiche e — profilo decisivo per le imprese — il comma 3-bis dell'art. 110 del TUIR, che disciplina la rilevanza fiscale delle valutazioni.

Il secondo blocco è di prassi: la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023 ha fornito il quadro sistematico del trattamento fiscale delle cripto-attività, dedicando una sezione specifica ai soggetti che operano in regime d'impresa. Su un punto molto controverso — il rapporto tra l'art. 110, comma 3-bis, e la disciplina delle rimanenze — è poi intervenuta la risposta a interpello n. 78 del 20 marzo 2025, che ha confermato l'irrilevanza fiscale delle variazioni valutative anche quando le cripto-attività sono iscritte tra le rimanenze, in deroga all'art. 92 del TUIR.

Il terzo blocco è regolamentare europeo: il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), applicabile dal 30 giugno 2024 per i titoli III e IV (token collegati ad attività e token di moneta elettronica) e dal 30 dicembre 2024 per le restanti disposizioni, ha introdotto le categorie di asset-referenced token (ART), e-money token (EMT) e "altre cripto-attività", oltre alla figura del crypto-asset service provider (CASP). Il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 ha adeguato l'ordinamento nazionale, individuando Consob e Banca d'Italia come autorità competenti.

Il quarto blocco riguarda la trasparenza fiscale internazionale: il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8), estendendo lo scambio automatico di informazioni alle operazioni in cripto-attività. Il decreto è entrato in vigore il 6 gennaio 2026 e la raccolta dei dati da parte dei prestatori di servizi decorre dal 1° gennaio 2026.

2. La differenza tra persona fisica e società: due regimi distinti

È l'equivoco più diffuso e il più costoso. Il socio che ha gestito personalmente un portafoglio in criptovalute tende ad applicare alla società le stesse regole che conosce: imposta sostitutiva, soglie, affrancamenti. Sono due mondi separati.

Per la persona fisica che detiene cripto-attività fuori dall'esercizio d'impresa, le plusvalenze sono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies, del TUIR, assoggettati a imposta sostitutiva. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio 2025) ha eliminato la franchigia di 2.000 euro a decorrere dai redditi 2025 e ha elevato l'aliquota al 33% per i redditi realizzati dal 1° gennaio 2026 (per il 2025 restava il 26%). La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (bilancio 2026), all'art. 1, comma 28, ha poi introdotto una deroga: per i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al MiCAR l'aliquota resta al 26%, e la mera conversione tra euro ed EMT in euro, così come il rimborso al valore nominale, non costituisce realizzo.

Per la SRL nulla di tutto questo si applica. Le cripto-attività sono beni d'impresa: i relativi componenti reddituali confluiscono nel reddito imponibile e scontano l'IRES con aliquota del 24%, oltre all'IRAP. Non esistono franchigie, non esiste imposta sostitutiva, non esiste il regime di affrancamento riservato ai soggetti non imprenditori.

Profilo Persona fisica (fuori impresa) SRL / società di capitali
Categoria reddituale Redditi diversi – art. 67, c. 1, lett. c-sexies, TUIR Reddito d'impresa – artt. 81 e 83 TUIR
Imposizione Imposta sostitutiva: 33% dal 1° gennaio 2026 (26% per gli EMT in euro, art. 1, c. 28, L. 199/2025) IRES 24% + IRAP (aliquota ordinaria 3,9%, con maggiorazioni regionali)
Soglia di esenzione Abolita dai redditi 2025 (L. 207/2024): era 2.000 euro Mai prevista
Momento impositivo Realizzo; la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non è realizzo Realizzo secondo le risultanze di bilancio; valutazioni fiscalmente irrilevanti (art. 110, c. 3-bis, TUIR)
Compensazione delle perdite Minusvalenze riportabili nei quattro periodi successivi, solo su redditi della stessa natura Perdite d'impresa secondo l'art. 84 TUIR, riporto illimitato nel limite dell'80% del reddito
Monitoraggio fiscale (quadro RW) Obbligatorio (art. 4 DL 167/1990) Non applicabile alla SRL: le società di capitali sono fuori dall'ambito soggettivo (art. 4 DL 167/1990)
Imposta sul valore delle cripto-attività Dovuta in quanto soggetto tenuto al monitoraggio Dovuta anche dalla SRL: 2 per mille, in assenza di intermediario residente che applichi il bollo; massimo 14.000 euro; quadro RQ del modello Redditi SC (art. 19, c. 18, DL 201/2011; circ. AdE 30/E/2023)
Affrancamento / rideterminazione del valore Previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2025 per i soggetti non imprenditori Non previsto

3. La tassazione ai fini IRES: principio di derivazione rafforzata

La base di partenza è l'art. 83 del TUIR: per i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali (diversi dalle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria) e per i soggetti IAS/IFRS valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione risultanti dal bilancio. In altre parole, il modo in cui la SRL rappresenta contabilmente l'operazione in cripto-attività determina, in larga misura, il suo trattamento fiscale. Da qui l'importanza cruciale della classificazione di bilancio, trattata al paragrafo 5.

Su questo impianto si innesta la deroga più rilevante. L'art. 110, comma 3-bis, del TUIR, inserito dall'art. 1, comma 131, della legge 197/2022, dispone che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione al conto economico. La norma opera in deroga alle ordinarie regole valutative del capo II del TUIR, comprese quelle sulle rimanenze dell'art. 92, come chiarito dalla risposta a interpello n. 78/2025. La disposizione è tuttora vigente al 2026: né la legge 207/2024 né la legge 199/2025 l'hanno modificata o abrogata, essendo entrambe intervenute sul solo regime dei redditi diversi delle persone fisiche.

La conseguenza pratica è una scissione netta tra risultato civilistico e imponibile fiscale:

  • una svalutazione di fine esercizio per riduzione durevole di valore o per adeguamento al minore valore di realizzo è correttamente imputata a conto economico ma va ripresa in aumento nel quadro RF del modello Redditi SC;
  • una rivalutazione o un ripristino di valore, ove ammesso dai criteri civilistici adottati, è imputato a conto economico ma va ripreso in diminuzione;
  • la differenza è di natura temporanea: si riassorbe al momento del realizzo, quando emerge la differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto. Ciò impone la rilevazione della fiscalità differita e anticipata secondo l'OIC 25, con il relativo prospetto in nota integrativa.

Assumono invece piena rilevanza fiscale gli eventi di realizzo: la cessione a titolo oneroso, la permuta con valuta avente corso legale, il rimborso e l'utilizzo della cripto-attività per l'acquisto di beni o servizi. In ambito d'impresa, in virtù della derivazione rafforzata, ogni operazione che determina l'iscrizione a conto economico di un componente di reddito è potenzialmente rilevante: il criterio guida non è l'elenco tassativo previsto per le persone fisiche, ma la corretta rappresentazione contabile dell'operazione. È quindi essenziale che la SRL adotti e documenti un criterio univoco di determinazione del costo (LIFO, FIFO, costo medio ponderato) e lo mantenga costante nel tempo. Sul piano della programmazione degli effetti IRES, il tema si integra con le scelte più ampie di pianificazione fiscale della SRL.

4. Il trattamento IRAP delle cripto-attività

Per le società di capitali la base imponibile IRAP si determina secondo il criterio della presa diretta dal conto economico previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 446/1997: concorrono le voci classificate nelle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusione delle voci B9 (costi per il personale), B10 lettere c) e d) (svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti dell'attivo circolante), B12 e B13 (accantonamenti per rischi e altri accantonamenti), nonché dell'intera area finanziaria (lettera C). L'area straordinaria non rileva più, essendo stata soppressa dal D.Lgs. 139/2015 a decorrere dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016.

Anche in questo ambito opera l'irrilevanza delle valutazioni: la legge 197/2022 ha esteso espressamente ai fini IRAP la regola dell'art. 110, comma 3-bis, del TUIR. Ne deriva che svalutazioni e rivalutazioni di fine esercizio, pur transitando dal conto economico, non modificano il valore della produzione netta e vanno neutralizzate nel modello IRAP.

Il vero discrimine, ai fini IRAP, è la classificazione contabile, ed è qui che la derivazione rafforzata mostra tutta la sua forza:

  • se le cripto-attività sono iscritte tra le rimanenze perché la società ne fa commercio, i ricavi da cessione (voce A1) e la variazione delle rimanenze (voce A2 o B11) rientrano nella base imponibile IRAP;
  • se sono detenute come investimento finanziario e i relativi proventi e oneri da realizzo sono classificati nell'area C del conto economico, restano fuori dalla base imponibile IRAP e rilevano solo ai fini IRES;
  • se sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, plusvalenze e minusvalenze da realizzo confluiscono nelle voci A5 e B14 e concorrono al valore della produzione, salvo che derivino da operazioni di trasferimento d'azienda.

Una scelta contabile apparentemente neutra può quindi produrre un differenziale IRAP significativo. La motivazione della classificazione, coerente con la reale finalità di detenzione, va formalizzata già in sede di prima iscrizione: è l'elemento che regge la difesa in caso di verifica.

5. La valutazione in bilancio e la classificazione contabile

Qui sta la maggiore difficoltà operativa: l'OIC non ha emanato un principio contabile dedicato alle cripto-attività. La prassi professionale — documenti di ricerca e interpretazioni di Assirevi e del CNDCEC — converge nel ricondurre le cripto-attività per analogia alle categorie esistenti, in funzione della finalità di detenzione. Lo stesso approccio ha seguito l'IFRS Interpretations Committee nella agenda decision del giugno 2019, che riconduce le criptovalute detenute allo IAS 38 (attività immateriali) o allo IAS 2 (rimanenze) per i broker-trader.

Un punto fermo: non sono disponibilità liquide

Le cripto-attività non possono essere iscritte nella voce C IV dell'attivo. Non hanno corso legale, non sono depositi bancari né assegni, e la loro liquidabilità immediata non è garantita: iscriverle tra le disponibilità liquide altera in modo sostanziale gli indici di liquidità e la rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423 c.c. L'unica eccezione ragionevole riguarda i token di moneta elettronica in euro emessi da un istituto autorizzato e rimborsabili alla pari a vista, la cui assimilazione va comunque motivata analiticamente in nota integrativa.

Finalità di detenzione Voce di bilancio (art. 2424 c.c.) Principio di riferimento Criterio di valutazione civilistico Rilevanza fiscale della valutazione
Investimento durevole non finanziario (tesoreria di lungo periodo) B I – Immobilizzazioni immateriali OIC 24 (per analogia) Costo di acquisto, svalutazione per perdita durevole di valore ex OIC 9 Irrilevante (art. 110, c. 3-bis, TUIR)
Investimento durevole assimilabile a strumento finanziario (EMT, token con diritto al rimborso) B III 3 – Altri titoli OIC 20 (per analogia) Costo ammortizzato o costo, con svalutazione per perdita durevole Irrilevante
Detenzione non durevole destinata alla negoziazione entro l'esercizio successivo C III 6 – Altri titoli dell'attivo circolante OIC 20 (per analogia) Minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato Irrilevante
Commercio abituale (società che negozia cripto-attività come attività caratteristica) C I – Rimanenze OIC 13 Minore tra costo (LIFO, FIFO, CMP) e valore di realizzazione desumibile dal mercato Irrilevante, in deroga all'art. 92 TUIR (risposta AdE 78/2025)
Cripto-attività ricevute come corrispettivo e non ancora convertite Secondo la destinazione impressa alla data di ricezione OIC 15 per il credito originario, poi OIC 13 / 20 / 24 Iscrizione al fair value alla data dell'operazione, poi criterio della categoria di destinazione Il ricavo rileva per competenza; le successive valutazioni sono irrilevanti

Gli obblighi informativi in nota integrativa

La nota integrativa deve dare conto, ai sensi dell'art. 2427 c.c. e dei principi generali di chiarezza, di: criteri di classificazione e valutazione adottati e relative motivazioni; quantità e tipologia di cripto-attività detenute con l'indicazione del valore di mercato alla data di chiusura; modalità di custodia (self-custody con chiavi private o deposito presso un prestatore di servizi autorizzato); esposizione ai rischi di volatilità, di controparte e operativi; fiscalità differita generata dal disallineamento tra valori civilistici e fiscali. La documentazione a supporto — estratti dei wallet, report degli exchange, riconciliazioni periodiche — va conservata con lo stesso rigore delle scritture contabili: sono elementi essenziali della contabilità ordinaria della SRL e vanno considerati nella redazione del bilancio d'esercizio da parte dell'amministratore.

6. Il regime IVA delle operazioni in cripto-attività

Il riferimento fondativo è la sentenza della Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, causa C-264/14 (Hedqvist): il cambio tra valuta tradizionale e valuta virtuale è una prestazione di servizi a titolo oneroso, esente ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE. L'Agenzia delle Entrate ha recepito il principio con la risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, riconducendo l'operazione all'esenzione dell'art. 10, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972 e individuando nello spread applicato il corrispettivo del servizio. La circolare 30/E/2023 ha poi completato il quadro sulle altre fattispecie.

Tipologia di operazione Trattamento IVA Riferimento
Cambio valuta avente corso legale ↔ cripto-attività con funzione di mezzo di pagamento Prestazione di servizi esente CGUE C-264/14; art. 10, c. 1, n. 3, DPR 633/1972; ris. AdE 72/E/2016
Attività di mining (validazione di blocchi con ricompensa di protocollo) Fuori campo IVA: manca il nesso sinallagmatico con un committente identificabile Circolare AdE 30/E/2023
Servizi di staking o validazione resi a un committente determinato dietro corrispettivo Prestazione di servizi rilevante, imponibile secondo le regole ordinarie di territorialità Artt. 3 e 7-ter DPR 633/1972
Cessione di beni o prestazione di servizi con pagamento ricevuto in cripto-attività Operazione imponibile; base imponibile pari al controvalore in euro alla data di effettuazione Artt. 6, 11 e 13 DPR 633/1972 (permuta)
Servizi di custodia, portafoglio digitale, consulenza e gestione resi da un CASP Imponibili: non rientrano nell'esenzione, che copre il solo cambio Art. 3 DPR 633/1972; Reg. UE 2023/1114
Emissione e cessione di NFT Valutazione caso per caso in base al diritto sottostante trasferito (opera, licenza, utility) Circolare AdE 30/E/2023

Un profilo spesso trascurato riguarda il pro-rata di detrazione. Se la SRL svolge in modo sistematico operazioni di cambio esenti ex art. 10, n. 3, queste concorrono al calcolo della percentuale di detrazione con effetti potenzialmente rilevanti sull'IVA recuperabile. Se invece le operazioni esenti sono occasionali e non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'art. 19-bis, comma 2, del DPR 633/1972 ne consente l'esclusione dal calcolo. La qualificazione va valutata con attenzione: la differenza tra "attività propria" e "operazione occasionale" è sostanziale e va documentata.

7. Il monitoraggio fiscale e gli obblighi dichiarativi

È il punto su cui si concentrano gli errori più frequenti, ed è opportuno affermarlo senza ambiguità: la SRL non compila il quadro RW.

L'art. 4 del DL 28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla L. 227/1990) circoscrive l'obbligo di monitoraggio fiscale alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia. Le società di capitali sono escluse dall'ambito soggettivo della norma: la ragione è strutturale, poiché le attività estere di una SRL risultano già dalle scritture contabili obbligatorie e dal bilancio. L'estensione operata dalla legge 197/2022, che ha inserito espressamente le cripto-attività tra le fattispecie da monitorare, non ha modificato l'ambito soggettivo. Nessun quadro RW, dunque, neppure per cripto-attività detenute su exchange esteri o in wallet non custoditi.

Dall'esclusione dal monitoraggio non discende però l'esclusione dall'imposta sul valore delle cripto-attività. L'art. 19, comma 18, del DL 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 197/2022, colpisce le cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato: la circolare 30/E/2023 ha confermato che l'imposta, pari al 2 per mille, è dovuta anche dai soggetti in regime d'impresa, comprese le società di capitali, quando le cripto-attività non sono amministrate da un intermediario residente che applichi l'imposta di bollo (custodia presso exchange esteri, wallet non custoditi, chiavi private, dispositivi personali). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro per periodo d'imposta. La liquidazione avviene nell'apposita sezione del quadro RQ del modello Redditi SC (righi RQ107 e seguenti, con liquidazione al rigo RQ109) e il versamento segue termini e modalità delle imposte sui redditi. Se invece le cripto-attività sono detenute presso un intermediario residente, si applica in via ordinaria l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche.

Adempimento Soggetto obbligato Termine / periodicità Riferimento
Rilevazione contabile delle operazioni e riconciliazione dei wallet SRL Continuativa; riconciliazione almeno trimestrale e alla chiusura d'esercizio Artt. 2214 e ss. c.c.
Iscrizione in bilancio e informativa in nota integrativa SRL Bilancio d'esercizio; deposito entro 30 giorni dall'approvazione Artt. 2423, 2424, 2427, 2435 c.c.
Variazioni in aumento/diminuzione per valutazioni irrilevanti (quadro RF) SRL Modello Redditi SC del periodo d'imposta di riferimento Art. 110, c. 3-bis, TUIR
Neutralizzazione delle valutazioni ai fini del valore della produzione SRL Modello IRAP del periodo d'imposta di riferimento L. 197/2022; art. 5 D.Lgs. 446/1997
Quadro RW (monitoraggio fiscale) Non applicabile alla SRL (obbligo per persone fisiche, enti non commerciali, società semplici) Art. 4 DL 167/1990
Imposta sul valore delle cripto-attività Dovuta anche dalla SRL: 2 per mille, in assenza di intermediario residente che applichi il bollo; massimo 14.000 euro Quadro RQ del modello Redditi SC (righi RQ107 e seguenti, liquidazione al rigo RQ109); versamento con i termini delle imposte sui redditi Art. 19, c. 18, DL 201/2011; art. 1, c. 146, L. 197/2022; circ. AdE 30/E/2023
Autocertificazione al prestatore di servizi ai fini DAC8 SRL in qualità di cliente del CASP All'apertura del rapporto e a ogni variazione rilevante D.Lgs. 194/2025
Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate CASP (SRL solo se presta servizi in cripto-attività) Entro il 30 giugno 2027 per i dati relativi al 2026 (scadenza ordinaria: 30 giugno dell'anno successivo) D.Lgs. 194/2025; provv. AdE 22 giugno 2026

Sul fronte della trasparenza, il D.Lgs. 194/2025 merita attenzione anche per la SRL che è semplice cliente di un exchange. I prestatori di servizi devono infatti raccogliere autocertificazioni sull'identità e sulla residenza fiscale dei clienti, incluse le persone giuridiche, e comunicare saldi e operazioni all'Agenzia delle Entrate. La prima raccolta riguarda i dati del 2026, con trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027, in formato XML tramite i canali telematici Entratel/Fisconline; il primo scambio automatico tra Stati membri avverrà entro il 30 settembre 2027 (provv. AdE 22 giugno 2026, n. 186865). L'allineamento tra ciò che risulta in contabilità e ciò che risulta all'Amministrazione finanziaria diventa quindi verificabile in modo sistematico.

8. Antiriciclaggio e obblighi verso gli operatori (VASP/CASP)

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 include da tempo i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale tra i soggetti obbligati, con i consueti presidi: adeguata verifica della clientela, identificazione del titolare effettivo, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette all'UIF. Fino al 2024 questi operatori dovevano iscriversi nella sezione speciale del registro tenuto dall'OAM, secondo il DM MEF 13 gennaio 2022.

Quel regime è oggi superato. Con l'entrata in applicazione del MiCAR e l'adeguamento operato dal D.Lgs. 129/2024, la prestazione di servizi in cripto-attività richiede l'autorizzazione come CASP, rilasciata in Italia dalla Consob, sentita la Banca d'Italia (artt. 4 e 12 del D.Lgs. 129/2024). Il regime transitorio è stato articolato in due tempi: i VASP regolarmente iscritti all'OAM alla data del 27 dicembre 2024 potevano proseguire fino al 30 dicembre 2025; l'art. 45 del D.Lgs. 129/2024, come modificato dal DL 95/2025, ha poi consentito a chi avesse presentato istanza di autorizzazione entro il 30 dicembre 2025 di continuare a operare fino al rilascio o al diniego e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Alla data di pubblicazione di questa guida il periodo transitorio è quindi definitivamente concluso: in Italia possono operare soltanto i CASP autorizzati o quelli passaportati da altri Stati membri.

Per una SRL che detiene o movimenta cripto-attività ciò si traduce in alcuni obblighi di condotta concreti:

  • verificare lo status della controparte, consultando l'albo dei CASP autorizzati e il registro europeo tenuto dall'ESMA prima di aprire o mantenere un rapporto;
  • collaborare all'adeguata verifica, fornendo al prestatore la documentazione societaria, l'assetto proprietario e l'identificazione del titolare effettivo;
  • tracciare la provenienza e la destinazione dei fondi, conservando l'evidenza degli indirizzi, delle transaction hash e dei controvalori in euro alla data di ciascuna operazione;
  • valutare la propria posizione soggettiva: una SRL che presti a terzi servizi di custodia, scambio o gestione di cripto-attività diventa essa stessa soggetto obbligato e necessita di autorizzazione.

La disciplina si integra con il più ampio sistema di presidi illustrato nella nostra guida agli obblighi antiriciclaggio della SRL.

Attenzione: operare tramite un intermediario privo di autorizzazione MiCAR espone la SRL a un duplice rischio. Sul piano civilistico e reputazionale, la documentazione prodotta da un operatore non vigilato ha un valore probatorio debole in sede di verifica; sul piano antiriciclaggio, l'assenza di presidi sulla controparte rende difficile dimostrare la tracciabilità dei flussi. Prima di aprire un rapporto, verificate l'iscrizione negli elenchi ufficiali di Consob e dell'ESMA.

9. Errori frequenti e rischi di contestazione

Nella prassi professionale ricorrono con regolarità alcuni errori, quasi sempre riconducibili all'applicazione alla società di regole pensate per la persona fisica:

  1. Applicare l'imposta sostitutiva al posto dell'IRES. È l'errore più grave e più frequente: liquidare il 26% o il 33% su plusvalenze che invece appartengono al reddito d'impresa produce un'imposta versata a titolo indebito e un imponibile IRES e IRAP interamente sottratto a tassazione.
  2. Compilare il quadro RW per la SRL. Errore di segno opposto ma sintomatico di una lettura sbagliata del sistema: la compilazione da parte di un soggetto non obbligato non sana nulla e segnala all'Amministrazione una gestione incerta della materia.
  3. Tassare o dedurre le variazioni di valore. Trascurare la ripresa fiscale delle svalutazioni e delle rivalutazioni ex art. 110, comma 3-bis, del TUIR genera un imponibile errato in entrambe le direzioni e, se il differenziale è a favore del contribuente, espone a recupero d'imposta con sanzioni.
  4. Iscrivere le cripto-attività tra le disponibilità liquide. Oltre a violare i criteri di redazione del bilancio, altera gli indici di liquidità e può incidere sul merito creditizio e sull'informativa ai terzi.
  5. Non documentare il criterio di determinazione del costo. In assenza di un metodo dichiarato e applicato con continuità, la plusvalenza di realizzo è indeterminabile e l'Ufficio può ricostruirla con il criterio a sé più favorevole.
  6. Trascurare la fiscalità differita. Il disallineamento tra valori civilistici e fiscali è strutturale: l'omessa rilevazione delle imposte differite e anticipate rende il bilancio non conforme all'OIC 25.
  7. Ignorare il pro-rata IVA. Chi effettua operazioni di cambio in modo non occasionale senza gestire il pro-rata rischia il recupero integrale dell'IVA detratta in eccesso.
  8. Confondere il patrimonio del socio con quello sociale. Wallet intestati all'amministratore ma utilizzati per operazioni sociali generano problemi di titolarità, tracciabilità e potenziali contestazioni di distribuzione occulta di utili.

La trasparenza informativa introdotta dalla DAC8 rende questi profili molto più visibili di quanto non fossero in passato: i dati comunicati dai CASP consentono un confronto diretto con quanto rappresentato in bilancio e in dichiarazione. Per capire come si sviluppa un controllo e quali difese predisporre, è utile la nostra guida all'accertamento fiscale nella SRL.

Consiglio TurboImposte: costruite fin dalla prima operazione un registro delle cripto-attività parallelo alla contabilità generale, con data e ora dell'operazione, tipologia di token, quantità, controvalore in euro al momento dell'effettuazione, fonte del prezzo utilizzata, wallet o exchange coinvolto e transaction hash. È lo strumento che regge la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto, la riconciliazione di fine esercizio e, in caso di verifica, la dimostrazione della tracciabilità dei flussi. Ricostruirlo a posteriori, dopo anni di operazioni, è sempre più oneroso e meno affidabile.

10. Domande frequenti (FAQ)

Le cripto-attività detenute da una SRL non scontano l'imposta sostitutiva prevista per le persone fisiche: confluiscono nel reddito d'impresa e sono soggette a IRES con aliquota del 24%, oltre che a IRAP. Vale il principio di derivazione rafforzata dell'art. 83 TUIR, per cui qualificazione, imputazione temporale e classificazione seguono le risultanze del bilancio. L'art. 110, comma 3-bis, del TUIR, inserito dalla legge 197/2022, stabilisce però che i componenti positivi e negativi derivanti dalla sola valutazione delle cripto-attività a fine esercizio non concorrono a formare il reddito, a prescindere dall'imputazione a conto economico. La tassazione non segue l'elenco tassativo di eventi di realizzo previsto per le persone fisiche dall'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, del TUIR: per la SRL, in forza della derivazione rafforzata, rileva ogni operazione che determina l'iscrizione a conto economico di un componente positivo o negativo (cessione a titolo oneroso, permuta con valuta avente corso legale, permuta con altre cripto-attività, rimborso, utilizzo per l'acquisto di beni e servizi), restando fiscalmente irrilevanti soltanto le valutazioni di fine esercizio ai sensi dell'art. 110, comma 3-bis, del TUIR.

Non esiste un principio contabile OIC dedicato alle cripto-attività, quindi la classificazione dipende dalla finalità di detenzione. Se la SRL le detiene stabilmente come investimento durevole vanno tra le immobilizzazioni; se sono destinate alla negoziazione a breve termine confluiscono nell'attivo circolante; se la società ne fa commercio abituale costituiscono rimanenze. In nessun caso possono essere iscritte tra le disponibilità liquide della voce C IV, perché non hanno corso legale. La scelta va motivata in nota integrativa insieme al criterio di valutazione adottato, alle modalità di custodia dei wallet e ai rischi connessi alla volatilità.

No. Il monitoraggio fiscale disciplinato dall'art. 4 del DL 167/1990 riguarda esclusivamente le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Le società di capitali, comprese le SRL, sono espressamente escluse dall'ambito soggettivo della norma e non compilano quindi il quadro RW, neppure per le cripto-attività detenute su exchange o wallet esteri. Dall'esclusione dal monitoraggio non discende però l'esclusione dall'imposta sul valore delle cripto-attività: l'art. 19, comma 18, del DL 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 197/2022, colpisce le cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e la circolare AdE 30/E/2023 ha confermato che l'imposta del 2 per mille è dovuta anche dai soggetti in regime d'impresa, comprese le società di capitali, quando le cripto-attività non sono amministrate da un intermediario residente che applichi l'imposta di bollo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro per periodo d'imposta e si liquida nell'apposita sezione del quadro RQ del modello Redditi SC. Restano inoltre pienamente applicabili gli obblighi contabili e le indicazioni nei modelli Redditi SC e IRAP.

Dipende dall'operazione. Il cambio tra valuta avente corso legale e criptovaluta è una prestazione di servizi a titolo oneroso esente da IVA: lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella causa C-264/14 Hedqvist e lo ha recepito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 72/E del 2016, riconducendo l'operazione all'art. 10, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972. L'attività di mining è invece considerata fuori campo IVA per mancanza di un rapporto sinallagmatico con un committente identificabile. Quando la cripto-attività è usata come mezzo di pagamento, l'operazione sottostante di cessione di beni o prestazione di servizi resta imponibile e la base imponibile è il controvalore in euro al momento di effettuazione dell'operazione.

Il D.Lgs. 231/2007 include i prestatori di servizi in cripto-attività tra i soggetti obbligati, con adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette all'UIF. Il previgente registro OAM dei prestatori di servizi in valuta virtuale è stato superato dal regime MiCAR: in base all'art. 45 del D.Lgs. 129/2024, come modificato dal DL 95/2025, il periodo transitorio si è chiuso al più tardi il 30 giugno 2026, per cui oggi in Italia possono operare solo i CASP autorizzati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Una SRL che opera in cripto-attività deve quindi verificare che la controparte sia un CASP autorizzato, documentare la provenienza dei fondi e conservare le evidenze delle operazioni.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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