Deposito bilancio 2026: scadenze, procedura e sanzioni per SRL

Tutte le scadenze del deposito bilancio 2026: il 30 maggio 2026 per le approvazioni ordinarie, il 29 giugno 2026 per quelle in proroga. Procedura Telemaco, diritti di segreteria, sanzioni ex art. 2630 c.c. e ravvedimento.

Il deposito bilancio 2026 rappresenta uno degli adempimenti più importanti per le SRL e le SpA italiane: una volta approvato dall'assemblea dei soci, il bilancio di esercizio deve essere trasmesso telematicamente al Registro Imprese della Camera di Commercio competente. La scadenza deposito bilancio 2026 dipende dalla data di approvazione: per la maggior parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine cade il 30 maggio 2026, oppure il 29 luglio 2026 in caso di approvazione prorogata al 29 giugno 2026. In questa guida analizziamo tutte le scadenze, la procedura via Telemaco, i costi aggiornati e le sanzioni previste dall'art. 2630 c.c.

1. Deposito bilancio 2026: il quadro generale

Il deposito del bilancio presso il Registro Imprese è un obbligo di pubblicità legale previsto dall'art. 2435 del codice civile per le società di capitali e per altri enti collettivi. L'adempimento ha la finalità di rendere conoscibili ai terzi (creditori, fornitori, investitori, fisco) la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società alla chiusura di ciascun esercizio.

Il deposito bilancio 2026 riguarda i bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare). Il procedimento si articola in tre fasi distinte e successive:

  1. Redazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo entro 30 giorni dalla data dell'assemblea;
  2. Approvazione in assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (o 180 giorni in caso di proroga statutaria o legale);
  3. Deposito telematico al Registro Imprese entro 30 giorni dall'approvazione, tramite la piattaforma Telemaco o il portale DIRE.

Il rispetto delle scadenze è essenziale: il tardivo o omesso deposito espone gli amministratori e i sindaci a sanzioni amministrative personali, ai sensi dell'art. 2630 c.c. Per una visione completa della procedura, consulta anche la nostra guida al deposito del bilancio in Camera di Commercio.

2. Le scadenze chiave del 2026: 30 maggio e 29 giugno

Le scadenze del deposito bilancio 2026 derivano dall'incrocio di due termini fondamentali: i 120 (o 180) giorni per l'approvazione previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c. (richiamato dall'art. 2478-bis per le SRL) e i 30 giorni per il deposito previsti dall'art. 2435 c.c.

Adempimento Termine ordinario Termine in proroga Data esatta 2026
Chiusura esercizio 31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre 2025
Approvazione bilancio in assemblea Entro 120 giorni Entro 180 giorni 30 aprile 2026 / 29 giugno 2026
Deposito al Registro Imprese Entro 30 giorni dall'approvazione Entro 30 giorni dall'approvazione 30 maggio 2026 / 29 luglio 2026
Pubblicazione effettiva Successiva all'iscrizione Successiva all'iscrizione Variabile (tipicamente 5-10 giorni)

La scadenza deposito bilancio 2026 al 30 maggio 2026 si applica a tutte le SRL e SpA che approvano il bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni (entro il 30 aprile 2026). La proroga al 29 giugno 2026 (180 giorni) è consentita solo in presenza di:

  • Previsione statutaria esplicita che consenta il maggior termine;
  • Particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (ad esempio società con bilancio consolidato);
  • Decisione motivata dell'organo amministrativo che giustifichi il ricorso al termine più lungo.

Se la società ha un esercizio non coincidente con l'anno solare, le scadenze vanno riproporzionate sulla base della data di chiusura. Per approfondire i meccanismi e i termini di approvazione, consulta la guida sull'approvazione del bilancio 2026.

Attenzione alla data di approvazione: il termine dei 30 giorni per il deposito decorre dalla data dell'assemblea di approvazione, non dalla data di chiusura dell'esercizio. Se l'assemblea approva il bilancio il 15 aprile 2026, la scadenza per il deposito sarà il 15 maggio 2026, anche se il termine ordinario per l'approvazione sarebbe stato il 30 aprile.

3. Chi è obbligato al deposito (SRL, SpA, cooperative)

L'obbligo di deposito del bilancio al Registro Imprese riguarda tutte le società di capitali e gli enti collettivi soggetti a iscrizione, secondo il seguente quadro:

  • Società a responsabilità limitata (SRL), comprese SRL semplificate (SRLs) e SRL unipersonali, ai sensi dell'art. 2478-bis c.c.;
  • Società per azioni (SpA) e Società in Accomandita per Azioni (SapA), ai sensi dell'art. 2435 c.c.;
  • Società cooperative e mutue assicuratrici, con specifici adempimenti di pubblicità;
  • Consorzi con attività esterna e GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico);
  • Stabili organizzazioni in Italia di società estere con sede nell'UE o extra-UE.

L'obbligo grava in solido sui componenti dell'organo amministrativo (amministratore unico, consiglio di amministrazione) e, per le società con organo di controllo, anche sui sindaci e sul revisore legale. Le società di persone (SNC, SAS) non sono soggette all'obbligo di deposito del bilancio, salvo casi particolari (come le SAS con soci accomandatari costituiti da società di capitali).

Sono previste regole semplificate per micro-imprese e società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata: per i dettagli, leggi la guida al bilancio abbreviato e micro. Per i bilanci di SRL gestiti dall'amministratore unico, consulta la guida al bilancio SRL dell'amministratore.

4. Documenti da depositare: bilancio, nota integrativa, relazioni

Il deposito bilancio 2026 richiede la presentazione di un pacchetto documentale completo. La composizione varia in base al regime contabile adottato (ordinario, abbreviato, micro) e alla struttura di controllo della società.

Documento Formato Obbligatorietà Riferimento normativo
Stato patrimoniale XBRL Sempre obbligatorio art. 2424 c.c.
Conto economico XBRL Sempre obbligatorio art. 2425 c.c.
Rendiconto finanziario XBRL Obbligatorio (escluse abbreviate e micro) art. 2425-ter c.c.
Nota integrativa XBRL Sempre obbligatoria art. 2427 c.c.
Relazione sulla gestione PDF/A Esclusa per abbreviate e micro art. 2428 c.c.
Verbale di approvazione assemblea PDF/A Sempre obbligatorio art. 2375 c.c.
Relazione collegio sindacale PDF/A Solo se nominato art. 2429 c.c.
Relazione di revisione legale PDF/A Solo se revisore nominato art. 14 D.Lgs. 39/2010
Elenco soci (solo SpA) XML/PDF/A Solo per le SpA art. 2435 c.c.

L'utilizzo del formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language) è obbligatorio per stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, secondo la tassonomia ufficiale aggiornata pubblicata da XBRL Italia. Tutti i restanti documenti devono essere firmati digitalmente e convertiti in PDF/A (formato standard ISO 19005). Per la corretta redazione del documento esplicativo, leggi anche la guida alla nota integrativa SRL.

5. La procedura passo passo via Telemaco/DIRE

Il deposito del bilancio avviene esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma Telemaco di InfoCamere (o il portale DIRE per le pratiche semplificate). La procedura prevede i seguenti passaggi:

  1. Registrazione a Telemaco: l'amministratore o l'intermediario abilitato deve disporre di un'utenza Telemaco con borsellino elettronico precaricato per il pagamento di diritti e bolli;
  2. Predisposizione del file XBRL: il software gestionale o il portale online genera l'istanza XBRL contenente stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e (se obbligatorio) rendiconto finanziario;
  3. Firma digitale: tutti i documenti (XBRL, verbale di assemblea, relazioni) devono essere firmati digitalmente dall'amministratore o dal soggetto delegato, con firma CAdES (estensione .p7m) o PAdES;
  4. Compilazione del modello B: tramite software gestionale (es. Fedra Plus, ComUnica) o l'applicazione web DIRE si compila il modello B con il codice atto 711 (bilancio ordinario) o altro codice pertinente;
  5. Caricamento allegati: si caricano i documenti firmati digitalmente all'interno della pratica;
  6. Calcolo e pagamento: il sistema calcola automaticamente diritti di segreteria e imposta di bollo, addebitando l'importo sul borsellino Telemaco;
  7. Spedizione telematica: la pratica viene firmata e trasmessa al Registro Imprese competente per territorio (sede legale);
  8. Ricevuta di protocollo: il sistema rilascia una ricevuta con numero di protocollo, che attesta la data di deposito (rilevante ai fini delle scadenze).

L'iter di evasione della pratica da parte della Camera di Commercio richiede generalmente da 3 a 10 giorni lavorativi, durante i quali il funzionario verifica la regolarità formale del bilancio e degli allegati. In caso di anomalie viene aperta una fattispecie di sospensione con richiesta di integrazione o rettifica.

6. Costi 2026: diritti di segreteria + bolli

I costi del deposito bilancio 2026 si compongono di due voci principali: i diritti di segreteria destinati alla Camera di Commercio e l'imposta di bollo. A questi possono aggiungersi i costi del professionista incaricato della predisposizione e dell'invio.

Tipologia di società Diritti di segreteria 2026 Imposta di bollo Totale
SRL, SpA, SapA (modalità telematica) 62,70 € 65,00 € 127,70 €
Società cooperative 32,70 € 65,00 € 97,70 €
Consorzi e GEIE 62,70 € 65,00 € 127,70 €
Bilancio consolidato (deposito separato) 62,70 € 65,00 € 127,70 €
Elenco soci SpA (deposito separato) 30,00 € 17,50 € 47,50 €

L'importo dei diritti di segreteria è stabilito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e può essere aggiornato di anno in anno: per il 2026 restano confermati i valori indicati. L'imposta di bollo di 65,00 euro è assolta in modo virtuale tramite il borsellino Telemaco. I costi indicati non comprendono l'eventuale onorario del commercialista o del CAF abilitato all'invio telematico.

7. Sanzioni per mancato o tardivo deposito (art. 2630 c.c.)

L'art. 2630 del codice civile disciplina le sanzioni amministrative per le omissioni nei depositi al Registro Imprese, compreso il deposito del bilancio. La sanzione è pecuniaria e si applica a ciascun amministratore e a ciascun sindaco personalmente, non alla società.

Situazione Sanzione minima Sanzione massima Note
Tardivo deposito entro 30 giorni dalla scadenza 33,00 € 344,00 € Sanzione ridotta a un terzo per ciascun amministratore
Tardivo deposito oltre 30 giorni dalla scadenza 137,33 € 1.376,00 € Sanzione piena aumentata di un terzo (art. 2630 c.c.)
Omesso deposito (mai effettuato) 137,33 € 1.376,00 € Sanzione piena, cumulabile con altre violazioni
Pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni) 1/3 del massimo o doppio del minimo - Estingue il procedimento (art. 16 L. 689/1981)

È importante sottolineare che la sanzione colpisce singolarmente ogni amministratore: in un consiglio di amministrazione composto da tre soggetti, la sanzione massima cumulativa può superare i 4.000 euro. La sanzione è comminata dalla Camera di Commercio tramite notifica del verbale di accertamento. Per evitare l'irrogazione, è possibile usufruire del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica.

Oltre alle sanzioni amministrative, l'omesso deposito può assumere rilevanza anche sotto il profilo della responsabilità civile degli amministratori verso la società e i terzi, soprattutto se l'omissione si traduce in un danno concreto.

8. Ravvedimento e regolarizzazione

Anche se l'art. 2630 c.c. non prevede un istituto formale di "ravvedimento operoso" analogo a quello tributario, il legislatore ha comunque introdotto un meccanismo premiale: la sanzione è ridotta a un terzo se il deposito del bilancio avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

La procedura di regolarizzazione spontanea prevede i seguenti passaggi:

  1. Provvedere al deposito nel più breve tempo possibile, idealmente entro 30 giorni dalla scadenza per beneficiare della sanzione ridotta;
  2. Verificare la notifica del verbale da parte della Camera di Commercio (di norma arriva entro 6-12 mesi dalla scadenza);
  3. Pagare in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, applicando il pagamento di 1/3 del massimo o, se inferiore, del doppio del minimo (art. 16 L. 689/1981);
  4. Conservare la ricevuta di pagamento e trasmetterla, se richiesto, alla CCIAA per la chiusura del procedimento sanzionatorio.

Il meccanismo del pagamento in misura ridotta estingue il procedimento e chiude la posizione dell'amministratore. Se la sanzione non viene pagata entro i 60 giorni, l'importo viene iscritto a ruolo e affidato alla riscossione coattiva. Per approfondire le logiche del ravvedimento operoso applicato alle SRL in ambito tributario, consulta la nostra guida dedicata.

Consiglio TurboImposte: se vi siete accorti del mancato deposito del bilancio entro la scadenza, procedete immediatamente al deposito tardivo. La differenza tra deposito entro 30 giorni di ritardo (sanzione 33,00-344,00 €) e deposito oltre i 30 giorni (sanzione 137,33-1.376,00 €) è significativa, soprattutto considerando che la sanzione viene applicata a ciascun amministratore. Un giorno di ritardo aggiuntivo può costare centinaia di euro per ogni soggetto obbligato.

9. Errori comuni nel deposito e come evitarli

Nell'esperienza professionale, gli errori più ricorrenti che portano al rigetto della pratica o all'applicazione di sanzioni sono:

  1. Mancata corrispondenza tra XBRL e PDF: i dati contenuti nell'istanza XBRL devono coincidere perfettamente con quelli riportati nella relazione cartacea allegata. Differenze anche minime determinano il rigetto;
  2. Firma digitale scaduta o non valida: la firma deve essere apposta da soggetto in carica al momento del deposito e con certificato non revocato. Verificate la scadenza del dispositivo prima della trasmissione;
  3. Codice atto errato: l'utilizzo del codice 711 (bilancio ordinario) al posto del 712 (bilancio abbreviato) o del 713 (bilancio consolidato) determina la sospensione della pratica;
  4. Verbale di assemblea privo dei requisiti: il verbale deve indicare data, luogo, soci presenti, esito delle votazioni e firma del presidente e del segretario. L'omissione di tali elementi viene contestata;
  5. Bilancio non depositato come "definitivo": il sistema Telemaco prevede sia il deposito del progetto (in caso di mancata approvazione) sia del bilancio definitivo. La selezione della voce errata produce effetti diversi sulla pubblicazione;
  6. Errata indicazione dell'esercizio di riferimento: occorre selezionare con precisione la data di inizio e di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (esempio: 01/01/2025 - 31/12/2025 per i bilanci da depositare nel 2026);
  7. Borsellino Telemaco insufficiente: prima dell'invio occorre verificare la disponibilità del saldo per coprire diritti di segreteria e bolli. Un saldo insufficiente blocca la trasmissione;
  8. Mancata indicazione del soggetto sottoscrittore: nel modello B devono essere indicati correttamente nome, ruolo e codice fiscale del firmatario (amministratore o intermediario abilitato);
  9. Bilancio non approvato all'unanimità o senza quorum sufficiente: il verbale deve dimostrare il rispetto dei quorum statutari, pena la contestazione del deposito.

10. Domande frequenti (FAQ)

Il deposito del bilancio 2026 (relativo all'esercizio 2025) deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione assembleare. Per le SRL che approvano il bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile 2026 per esercizi solari), la scadenza per il deposito è il 30 maggio 2026. In caso di proroga a 180 giorni, il bilancio deve essere approvato entro il 29 giugno 2026 e depositato entro 30 giorni, quindi entro il 29 luglio 2026.

Il deposito del bilancio in Camera di Commercio nel 2026 comporta diritti di segreteria di 62,70 euro (telematici) per le SRL e SpA, più imposta di bollo di 65,00 euro. Le società cooperative pagano diritti ridotti. A questi si aggiungono eventuali costi di pratica tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF) per la predisposizione e l'invio telematico tramite piattaforma Telemaco o DIRE.

L'omesso o tardivo deposito del bilancio comporta sanzioni amministrative a carico di ciascun amministratore e sindaco, ai sensi dell'art. 2630 del codice civile. La sanzione va da 103,00 a 1.032,00 euro per ciascun soggetto obbligato, aumentata di un terzo se riguarda il deposito del bilancio. Se il deposito avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo. Le sanzioni colpiscono singolarmente ogni amministratore.

Sì, è possibile sanare il tardivo deposito del bilancio. Se il deposito avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo (da 33,00 a 344,00 euro per amministratore). Oltre i 30 giorni, si applica la sanzione piena (da 137,33 a 1.376,00 euro). Il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale chiude il procedimento sanzionatorio.

I documenti da depositare comprendono: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario (per società non in regime semplificato), nota integrativa, relazione sulla gestione (se obbligatoria), relazione del collegio sindacale e del revisore (se nominati), verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, elenco soci aggiornato (per SpA). Il tutto in formato XBRL per stato patrimoniale e conto economico, e PDF/A per gli allegati.

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