Fusione SRL 2026: procedura, tipologie e vantaggi fiscali

La fusione tra SRL è una delle operazioni straordinarie più utilizzate per razionalizzare gruppi societari, integrare attività e semplificare le strutture. Ecco tutto quello che serve sapere nel 2026.

La fusione è l'operazione straordinaria attraverso la quale due o più società si integrano in un unico soggetto giuridico, con successione universale nei rapporti giuridici delle società incorporate. Nel panorama delle SRL italiane rappresenta uno strumento strategico per razionalizzare gruppi societari, integrare attività complementari, ridurre i costi di gestione o preparare la crescita dimensionale. La disciplina, contenuta negli artt. 2501 e ss. del codice civile, è stata profondamente riformata dal D.Lgs. 19/2023 di attuazione della Direttiva UE 2019/2121, che ha ampliato l'ambito di applicazione anche alle fusioni transfrontaliere e ha aggiornato molte disposizioni operative.

1. Cos'è la fusione societaria e a cosa serve

La fusione è l'operazione straordinaria disciplinata dagli artt. 2501-2505-quater del codice civile che consente l'integrazione di due o più società in un unico soggetto giuridico, con effetti di successione universale nei rapporti attivi e passivi. Diversamente da altre operazioni come le cessioni di azienda o i conferimenti, la fusione non comporta il trasferimento a titolo particolare di beni e rapporti, ma la loro trasmissione automatica per effetto della fusione stessa.

Le finalità economiche più frequenti della fusione sono:

  • Razionalizzazione di gruppi societari: eliminare società ridondanti, ridurre i costi amministrativi, semplificare la struttura di gruppo;
  • Crescita dimensionale: integrare due realtà per raggiungere una massa critica utile a competere su mercati più ampi;
  • Integrazione verticale o orizzontale: unire fornitori con clienti, o competitor operanti nello stesso settore, per sfruttare sinergie industriali e commerciali;
  • Riorganizzazione post-acquisizione: dopo l'acquisizione di una società target, spesso si procede alla fusione tra target e veicolo (o holding) per accorciare la catena partecipativa;
  • Utilizzo di perdite fiscali pregresse: nei limiti dell'art. 172 comma 7 TUIR, le perdite fiscali di una società possono essere utilizzate dalla società risultante dalla fusione;
  • Passaggio generazionale: la fusione è uno strumento utile nella riorganizzazione del gruppo familiare in vista del passaggio generazionale.

La fusione è particolarmente diffusa nei gruppi di SRL italiane come strumento di razionalizzazione: il costo dell'operazione è contenuto rispetto ai benefici (contabili, fiscali, gestionali) che genera nel medio periodo. La riforma del D.Lgs. 19/2023 ha semplificato ulteriormente molte fasi procedurali, rendendo la fusione ancora più accessibile anche per le PMI.

2. Le tipologie di fusione: per incorporazione, propria, inversa

L'art. 2501 c.c. individua due tipologie fondamentali di fusione, alle quali si aggiungono varianti particolari elaborate dalla prassi:

Tipologia Come funziona Effetto sulle società Quando si usa
Fusione per incorporazione Una società (incorporante) assorbe una o più società (incorporate) L'incorporante prosegue; le incorporate si estinguono senza liquidazione Razionalizzazione di gruppo, integrazione di controllate, semplificazione della struttura
Fusione propria (o per unione) Due o più società si fondono dando vita a una nuova società Tutte le società partecipanti si estinguono; nasce una società nuova Fusioni tra pari, integrazione tra società senza rapporti di controllo, joint venture
Fusione inversa La società controllata incorpora la controllante La controllata assorbe la controllante che si estingue Post-acquisizioni con veicolo, quando si vuole conservare la denominazione della società operativa
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (MLBO) La newco che ha acquisito la target con leva finanziaria si fonde con la target stessa Il debito di acquisizione viene "spostato" sulla target Operazioni di private equity e leveraged buy-out (art. 2501-bis c.c.)
Fusione transfrontaliera Fusione tra società italiane e società di altro Stato UE Trasferimento della sede e continuità giuridica in un altro Paese Riorganizzazioni internazionali di gruppi multinazionali (D.Lgs. 19/2023)

La fusione per incorporazione è di gran lunga la più diffusa nella pratica italiana perché più semplice e meno costosa: non richiede la costituzione di una nuova società e permette all'incorporante di conservare partita IVA, ragione sociale, autorizzazioni amministrative e contratti già in essere. La fusione propria è utilizzata più raramente, in genere quando due società di pari peso vogliono partire con una nuova identità e nessuna delle due desidera prevalere sull'altra.

La fusione inversa è una variante interessante: la controllata assorbe la controllante. Si utilizza tipicamente quando la controllata è la società operativa con marchi, licenze e contratti in essere, mentre la controllante è una mera holding di partecipazioni. Attraverso la fusione inversa si evita di dover volturare contratti, licenze, autorizzazioni. La disciplina fiscale è analoga a quella della fusione ordinaria, ma occorre gestire con attenzione la sorte delle partecipazioni che l'incorporata (controllante) deteneva nell'incorporante (controllata): tali partecipazioni si estinguono per confusione.

3. La fusione semplificata (art. 2505 c.c.)

L'art. 2505 c.c. disciplina la fusione semplificata, applicabile alle fusioni per incorporazione di società interamente possedute (100%) dall'incorporante, e l'art. 2505-bis disciplina l'ipotesi di partecipazione al 90%. In queste situazioni la legge riconosce che alcuni degli adempimenti tipici della fusione ordinaria sono ridondanti (non c'è scambio di partecipazioni, non c'è rapporto di cambio da determinare) e li elimina, semplificando drasticamente la procedura.

Adempimento Fusione ordinaria Fusione semplificata art. 2505
Rapporto di cambio Obbligatorio Non necessario (non c'è scambio di quote)
Relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies) Obbligatoria Non richiesta
Relazione degli esperti (art. 2501-sexies) Obbligatoria Non richiesta
Situazione patrimoniale (art. 2501-quater) Obbligatoria Sostituibile con l'ultimo bilancio approvato
Aumento di capitale dell'incorporante Solitamente necessario per il concambio Non necessario
Decisione dei soci Assemblea straordinaria Sufficiente decisione dell'organo amministrativo (salvo diverso statuto)

La fusione semplificata comporta un risparmio di costi e tempi notevole: si evita il compenso dell'esperto per la relazione di congruità del rapporto di cambio (che può incidere per migliaia di euro), si accorciano i tempi di preparazione della documentazione, si riducono i verbali assembleari necessari. Nei gruppi di SRL è la modalità standard con cui si procede alle riorganizzazioni interne. La riforma del D.Lgs. 19/2023 ha ulteriormente esteso i casi di semplificazione, in particolare per le fusioni infragruppo tra società controllate dalla medesima capogruppo.

4. Il progetto di fusione: contenuti obbligatori (art. 2501-ter c.c.)

Il progetto di fusione è il documento fondamentale dell'operazione: contiene tutti gli elementi essenziali della fusione ed è il testo su cui i soci di ciascuna società sono chiamati a deliberare. L'art. 2501-ter c.c. elenca i contenuti obbligatori:

Contenuto Descrizione
Tipo, denominazione, sede Identificazione completa delle società partecipanti alla fusione
Atto costitutivo/statuto della risultante Testo dello statuto dell'incorporante post-fusione (o della nuova società), con eventuali modifiche
Rapporto di cambio Rapporto tra le partecipazioni delle società incorporate e quelle emesse dall'incorporante (non richiesto nella semplificata)
Modalità di assegnazione Modalità e tempi di assegnazione delle nuove partecipazioni ai soci delle incorporate
Data di godimento delle partecipazioni Data dalla quale le nuove partecipazioni partecipano agli utili
Data di imputazione contabile Data dalla quale le operazioni delle incorporate sono imputate al bilancio dell'incorporante (retrodatazione contabile)
Vantaggi particolari Eventuali vantaggi proposti ad amministratori delle società partecipanti
Effetti sull'occupazione Con la riforma D.Lgs. 19/2023, indicazione degli effetti attesi sull'occupazione

Il progetto di fusione deve essere redatto in forma identica da tutte le società partecipanti e deve essere iscritto al Registro Imprese di ciascuna. Dall'iscrizione decorre il termine di 30 giorni per l'opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.), termine ridotto o eliminabile con il consenso dei creditori o con il pagamento/deposito delle somme dovute.

Insieme al progetto di fusione, la procedura ordinaria richiede tre documenti accessori: la situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 120 giorni prima del deposito (art. 2501-quater), la relazione degli amministratori che illustra e giustifica le ragioni economiche e il rapporto di cambio (art. 2501-quinquies), e la relazione degli esperti designati dal tribunale sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies). Come visto, nella fusione semplificata questi documenti sono in gran parte non richiesti.

5. La procedura passo passo: dalla decisione al closing

La procedura ordinaria di fusione tra SRL italiane si articola nelle seguenti fasi:

Fase Attività Tempistica indicativa
1. Analisi preliminare Due diligence, valutazione delle società, definizione della struttura dell'operazione, verifica dei presupposti fiscali 4-8 settimane
2. Redazione del progetto Redazione del progetto di fusione, situazione patrimoniale, relazione amministratori 3-4 settimane
3. Relazione dell'esperto Nomina dell'esperto dal tribunale (solo fusione ordinaria) e redazione della relazione di congruità 4-6 settimane
4. Deposito e pubblicità Deposito del progetto di fusione al Registro Imprese di ogni società partecipante e pubblicazione 1-2 settimane
5. Termine per opposizione creditori 30 giorni dalla data di iscrizione (art. 2503 c.c.); riducibile con consenso o pagamento 30 giorni
6. Decisione dei soci Decisione dell'assemblea straordinaria di ogni società partecipante che approva il progetto 1-2 settimane
7. Atto pubblico di fusione Stipula dell'atto notarile di fusione 1 settimana
8. Iscrizione al Registro Imprese Iscrizione dell'atto di fusione: dall'ultima iscrizione decorrono gli effetti giuridici 1-2 settimane
9. Adempimenti post-fusione Voltura autorizzazioni, comunicazione a clienti/fornitori, chiusura conti correnti, bilancio infrannuale (se non retrodatata) 2-4 settimane

La tempistica complessiva di una fusione ordinaria si attesta tra i 4 e gli 8 mesi. Nella fusione semplificata si scende a 2-4 mesi grazie all'eliminazione della relazione dell'esperto e della relazione degli amministratori. È possibile ridurre il termine dei 30 giorni per l'opposizione dei creditori: il consenso di tutti i creditori o il deposito delle somme necessarie in banca consente di procedere prima. Nella pratica, per le fusioni infragruppo tra società della stessa famiglia il termine viene spesso ridotto.

6. Effetti civilistici della fusione (art. 2504-bis c.c.)

L'art. 2504-bis c.c. disciplina l'effetto principale della fusione: la successione universale. La società incorporante (o la nuova società risultante dalla fusione propria) subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, senza necessità di volture, cessioni o consensi. Sul piano operativo ciò significa che:

  • Debiti e crediti: si trasferiscono automaticamente. Non serve la notifica al debitore ex art. 1264 c.c. né la stipula di atti di accollo. I creditori sociali continuano ad agire nei confronti della società risultante dalla fusione;
  • Contratti: proseguono nella società risultante, salvo che il contratto preveda espressamente una clausola di risoluzione o di divieto di cessione in caso di fusione (change of control). È una verifica sempre necessaria in due diligence;
  • Licenze e autorizzazioni: si trasferiscono automaticamente, ma alcune autorizzazioni amministrative richiedono comunicazione o voltura formale;
  • Rapporti di lavoro: proseguono ex art. 2112 c.c. (trasferimento d'azienda) con conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori. I sindacati vanno informati preventivamente ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990 per le imprese con più di 15 dipendenti;
  • Contenziosi: la società risultante subentra automaticamente in tutti i giudizi pendenti come parte attiva o passiva. Non è necessaria una nuova costituzione in giudizio, ma va comunicata la variazione;
  • Beni immobili: la trascrizione della fusione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è necessaria per rendere opponibile ai terzi il subentro sull'immobile.

La tutela dei creditori è affidata al termine di 30 giorni per l'opposizione ex art. 2503 c.c.: i creditori anteriori alla pubblicazione del progetto possono opporsi al tribunale, che può disporre la fusione previa prestazione di garanzia idonea. Il termine può essere ridotto (o eliminato) con il consenso di tutti i creditori o con il pagamento/deposito delle somme dovute presso una banca. I patti parasociali esistenti prima della fusione non si trasferiscono automaticamente e vanno rinegoziati con l'ingresso dei nuovi soci nel capitale dell'incorporante.

7. Effetti fiscali: neutralità, disavanzo e avanzo

L'art. 172 TUIR sancisce il principio fondamentale della neutralità fiscale della fusione: l'operazione non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né per le società partecipanti né per i loro soci. In pratica:

  • i beni delle incorporate confluiscono nell'incorporante ai valori fiscali riconosciuti alle incorporate (continuità dei valori);
  • i soci delle incorporate ricevono partecipazioni dell'incorporante che ereditano il costo fiscale delle partecipazioni annullate;
  • l'eventuale differenza tra valore delle partecipazioni annullate e patrimonio netto contabile ricevuto genera un disavanzo o un avanzo di fusione, non imponibili sul piano fiscale.
Fenomeno Origine Rilevanza contabile Rilevanza fiscale
Disavanzo da annullamento Il valore della partecipazione nella incorporata è superiore al patrimonio netto contabile Va imputato a maggior valore dei beni della incorporata o ad avviamento Fiscalmente neutro; l'imputazione ai beni non è riconosciuta salvo affrancamento (imposta sostitutiva)
Avanzo da annullamento Il valore della partecipazione nella incorporata è inferiore al patrimonio netto contabile Riserva di patrimonio netto (avanzo) Non tassato; costituisce riserva libera per l'incorporante
Disavanzo da concambio Il valore delle partecipazioni emesse per il concambio supera il patrimonio netto ricevuto Va imputato a maggior valore dei beni ricevuti Fiscalmente irrilevante salvo affrancamento
Avanzo da concambio Il valore delle partecipazioni emesse è inferiore al patrimonio ricevuto Riserva di patrimonio netto Non tassato

L'incorporante può scegliere di affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio (art. 176 comma 2-ter TUIR richiamato dall'art. 172), versando un'imposta sostitutiva progressiva (12% fino a 5 mln, 14% da 5 a 10 mln, 16% oltre) per ottenere il riconoscimento fiscale dei valori iscritti. L'affrancamento diventa conveniente quando i maggiori valori sono ammortizzabili e generano futuri risparmi d'imposta superiori al costo dell'imposta sostitutiva.

Il riporto delle perdite fiscali pregresse e dell'ACE dell'incorporata all'incorporante è sottoposto a due limiti antielusivi previsti dall'art. 172 comma 7 TUIR: il test di vitalità (l'incorporata deve aver conseguito nei due esercizi precedenti ricavi e spese per personale non inferiori al 40% della media dei due periodi precedenti) e il limite del patrimonio netto (le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, al netto di conferimenti degli ultimi 24 mesi). Il rispetto congiunto di entrambi i test è essenziale per non perdere l'utilizzabilità delle perdite.

Anche gli interessi passivi indeducibili ex art. 96 TUIR e le eccedenze ACE si trasferiscono con analoghi limiti. Per un approfondimento sulle altre operazioni straordinarie SRL e il loro trattamento fiscale, consulta la nostra guida dedicata.

8. Retrodatazione contabile e fiscale

La retrodatazione consente di far decorrere gli effetti della fusione da una data anteriore all'iscrizione dell'atto al Registro Imprese. Sul piano operativo è una scelta strategica che permette di evitare la redazione di un bilancio infrannuale e di semplificare la contabilità dell'anno.

Occorre distinguere due tipologie di retrodatazione:

  • Retrodatazione contabile (art. 2501-ter n. 6 c.c.): le operazioni dell'incorporata confluiscono nel bilancio dell'incorporante a partire dalla data indicata nel progetto di fusione. Non c'è un limite normativo alla retrodatazione contabile, che può essere fissata anche in una data anteriore all'inizio dell'esercizio dell'incorporante; in pratica però si adotta quasi sempre il primo giorno dell'esercizio in corso;
  • Retrodatazione fiscale (art. 172 comma 9 TUIR): gli effetti fiscali della fusione decorrono dalla data indicata, che però deve rispettare due condizioni: non può essere anteriore all'inizio dell'esercizio dell'incorporata, né anteriore all'inizio dell'esercizio dell'incorporante. In pratica, la retrodatazione fiscale coincide con il primo giorno dell'esercizio in corso di entrambe le società.

Retrodatare contabilmente e fiscalmente la fusione al primo gennaio dell'anno in corso è la soluzione standard: si evita di dover redigere un bilancio infrannuale dell'incorporata alla data effettiva di fusione, si semplifica la contabilizzazione dei rapporti infragruppo, si allineano le dichiarazioni fiscali. La retrodatazione è ammessa solo per la fusione per incorporazione: nella fusione propria, per definizione, la nuova società nasce con la fusione stessa e non può avere un esercizio anteriore.

Occorre coordinare la retrodatazione con la data di completamento della procedura: se la fusione si perfeziona ad esempio in ottobre 2026 con retrodatazione al 1° gennaio 2026, tutti i risultati economici dell'incorporata nel periodo 1° gennaio - data di efficacia sono imputati direttamente all'incorporante. Se invece la procedura slitta oltre la fine dell'esercizio, la retrodatazione perde efficacia e diventa necessario il bilancio infrannuale.

9. Costi, tempi e adempimenti Registro Imprese

I costi di una fusione tra SRL sono composti da diverse voci. La tabella seguente offre una stima orientativa per una fusione tra due SRL di medie dimensioni:

Voce di costo Fusione ordinaria Fusione semplificata (art. 2505)
Onorari notarili (progetto + atto) € 4.000 - 8.000 € 2.500 - 5.000
Onorari commercialista (valutazione, situazione patrimoniale, dichiarazioni) € 5.000 - 15.000 € 3.000 - 8.000
Compenso esperto ex art. 2501-sexies € 3.000 - 10.000 Non richiesto
Imposta di registro atto di fusione € 200 (fissa) € 200 (fissa)
Diritti Registro Imprese (per società) € 150 - 250 € 150 - 250
Imposta di bollo € 156 € 156
Totale indicativo € 12.500 - 33.500 € 6.000 - 13.500

Sul piano degli adempimenti Registro Imprese, la fusione richiede una serie di depositi coordinati:

  1. Deposito del progetto di fusione presso il Registro Imprese di ciascuna società partecipante, unitamente alla situazione patrimoniale, alla relazione degli amministratori e alla relazione dell'esperto (solo se non semplificata);
  2. Deposito della decisione dei soci di ogni società partecipante entro 30 giorni dalla decisione;
  3. Deposito dell'atto pubblico di fusione a cura del notaio entro 30 giorni dalla stipula presso il Registro Imprese di ciascuna società;
  4. Cancellazione delle incorporate: automatica con l'iscrizione dell'atto di fusione presso il registro dell'incorporante (nelle fusioni per incorporazione);
  5. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate: variazione dati IVA entro 30 giorni ex art. 35 DPR 633/1972.
Attenzione: la fusione produce effetti giuridici a partire dall'ultima iscrizione dell'atto al Registro Imprese (art. 2504-bis c.c.). Fino a quel momento le società restano soggetti giuridicamente distinti. È fondamentale coordinare gli adempimenti presso le diverse Camere di Commercio quando le società hanno sedi in provincie diverse, per evitare disallineamenti che possono ritardare la produzione degli effetti. Per una valutazione preliminare delle società coinvolte, consulta la nostra guida alla valutazione di una SRL.
Consiglio TurboImposte: nella pianificazione di una fusione, la scelta della retrodatazione contabile e fiscale al primo gennaio dell'anno è quasi sempre la soluzione ottimale. Consente di evitare la redazione di un bilancio infrannuale dell'incorporata, semplifica le dichiarazioni dei redditi e allinea gli esercizi delle società coinvolte. Coordinatevi per tempo con il notaio e il commercialista: iniziando i lavori entro fine estate, è quasi sempre possibile chiudere la fusione entro dicembre e beneficiare della retrodatazione.

10. Domande frequenti (FAQ)

L'art. 2501 c.c. distingue due tipologie principali di fusione: la fusione per incorporazione, in cui una società (incorporante) assorbe una o più società (incorporate) che si estinguono, e la fusione propria (o per unione), in cui due o più società si estinguono e danno vita a una nuova società. Una variante particolare è la fusione inversa, in cui la società controllata incorpora la controllante. La fusione per incorporazione è la più diffusa perché più semplice e meno costosa.

La tempistica media di una fusione tra SRL varia da 4 a 8 mesi. La procedura ordinaria prevede: redazione del progetto di fusione, deposito al Registro Imprese, termine di 30 giorni per opposizione dei creditori, decisione dei soci, atto pubblico di fusione, iscrizione al Registro Imprese. Nelle fusioni semplificate (art. 2505 c.c.) tra società interamente possedute i tempi si riducono a 2-4 mesi. La retrodatazione contabile e fiscale al primo gennaio dell'anno consente spesso di completare l'operazione entro l'esercizio.

Sì, la fusione tra società italiane è fiscalmente neutra ai sensi dell'art. 172 TUIR: non genera realizzo di plusvalenze o minusvalenze né per la società incorporante né per i soci delle società incorporate. Le posizioni fiscali (perdite pregresse, ACE, interessi passivi indeducibili) si trasferiscono all'incorporante nei limiti di specifici test antielusivi (test di vitalità e limite del patrimonio netto). L'eventuale disavanzo o avanzo di fusione non è imponibile ma rileva ai fini contabili.

Nella fusione si realizza una successione universale (art. 2504-bis c.c.): la società incorporante o risultante subentra automaticamente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, senza necessità di volture o cessioni. I debiti e i crediti si trasferiscono di diritto. Per tutelare i creditori, l'art. 2503 c.c. prevede un termine di 30 giorni dall'iscrizione del progetto durante il quale i creditori anteriori possono fare opposizione al tribunale.

La retrodatazione della fusione consiste nel far decorrere gli effetti contabili e fiscali della fusione da una data anteriore a quella di iscrizione dell'atto al Registro Imprese, tipicamente il primo gennaio dell'anno in corso. L'art. 2501-ter c.c. consente la retrodatazione contabile (i risultati dell'incorporata confluiscono nel bilancio dell'incorporante dalla data indicata), mentre l'art. 172 comma 9 TUIR consente la retrodatazione fiscale, che deve coincidere con l'inizio dell'esercizio dell'incorporante e non può essere anteriore a quello dell'incorporata. La retrodatazione evita la redazione di un bilancio infrannuale.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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