Perdite di esercizio SRL: cosa fare e come gestirle

Una perdita di esercizio non è necessariamente un dramma, ma richiede azioni precise e tempestive. Ecco cosa prevede la legge e come affrontare ogni scenario.

Le perdite di esercizio sono un evento che ogni amministratore di SRL deve saper riconoscere e gestire correttamente. Il Codice Civile prevede obblighi precisi a seconda dell'entità della perdita rispetto al capitale sociale, con conseguenze che possono arrivare fino allo scioglimento della società se non si interviene nei tempi previsti.

In questa guida analizziamo tutte le casistiche possibili: dalla perdita contenuta che si riporta a nuovo, fino alla perdita che intacca gravemente il capitale sociale e richiede interventi assembleari urgenti. Per ogni scenario, indichiamo gli adempimenti obbligatori, le possibili soluzioni e gli errori da evitare.

1. Cosa sono le perdite di esercizio

La perdita di esercizio si verifica quando i costi e gli oneri sostenuti dalla società durante l'anno superano i ricavi e i proventi. In termini tecnici, il conto economico dell'esercizio chiude con un risultato negativo.

È fondamentale distinguere tra:

  • Perdita civilistica: risulta dal bilancio redatto secondo le norme del Codice Civile e i principi contabili. È questa che rileva ai fini degli obblighi societari.
  • Perdita fiscale: risulta dalla dichiarazione dei redditi e può differire dalla perdita civilistica per effetto delle variazioni fiscali in aumento e diminuzione. È questa che rileva per il riporto ai fini IRES.

Le due grandezze possono non coincidere: una SRL potrebbe avere una perdita civilistica ma un reddito fiscale positivo (o viceversa), a seconda delle differenze temporanee e permanenti tra regole contabili e regole fiscali.

2. Le tre soglie critiche delle perdite

Il Codice Civile individua tre diverse situazioni a seconda dell'impatto della perdita sul capitale sociale:

Situazione Norma Obbligo
Perdita entro un terzo del capitale Nessuna norma specifica Nessun obbligo immediato: la perdita si riporta a nuovo
Perdita oltre un terzo del capitale Art. 2482-bis c.c. Convocazione assemblea, relazione sulla situazione patrimoniale, tempo fino all'esercizio successivo per ridurla
Perdita che porta il capitale sotto il minimo legale Art. 2482-ter c.c. Azione immediata: riduzione e ricostituzione del capitale, trasformazione o scioglimento

Per determinare se la perdita supera un terzo del capitale, si deve tenere conto delle riserve disponibili: la perdita va prima assorbita con le riserve, e solo l'eccedenza si confronta con il capitale sociale.

3. Perdita superiore a un terzo del capitale (art. 2482-bis c.c.)

Quando la perdita dell'esercizio, non assorbita dalle riserve disponibili, supera un terzo del capitale sociale, si attiva la procedura prevista dall'art. 2482-bis del Codice Civile.

Obblighi immediati dell'amministratore

  1. Convocazione senza indugio dell'assemblea dei soci: l'amministratore deve convocare l'assemblea appena viene a conoscenza della perdita significativa.
  2. Predisposizione di una relazione sulla situazione patrimoniale: con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se presenti.
  3. Deposito della relazione: presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Decisioni dell'assemblea

L'assemblea, esaminata la situazione, può decidere di:

  • Non adottare provvedimenti immediati: la legge concede tempo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo per ridurre la perdita a meno di un terzo del capitale.
  • Coprire immediatamente la perdita: utilizzando riserve, versamenti dei soci o riducendo il capitale.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Se gli amministratori non provvedono, il Tribunale può disporre la riduzione su richiesta di qualsiasi interessato.

Esempio pratico

Una SRL ha un capitale sociale di 30.000 euro e riserve per 5.000 euro. Se chiude l'esercizio con una perdita di 18.000 euro:

  • La perdita assorbe prima le riserve: 18.000 - 5.000 = 13.000 euro di perdita residua.
  • Un terzo del capitale è 10.000 euro.
  • La perdita residua (13.000) supera un terzo del capitale (10.000): scatta l'art. 2482-bis.

4. Perdita che porta il capitale sotto il minimo legale (art. 2482-ter c.c.)

La situazione più critica si verifica quando la perdita è tale da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale: 10.000 euro per la SRL ordinaria, 1 euro per la SRLS (per approfondire le differenze: differenza tra SRL e SRLS).

In questo caso, l'art. 2482-ter impone una scelta immediata e inderogabile. L'assemblea deve deliberare una delle seguenti alternative:

  1. Riduzione del capitale e contemporaneo aumento ad un importo non inferiore al minimo legale. In pratica, si azzera il capitale per le perdite e si ricostruisce con nuovi conferimenti dei soci.
  2. Trasformazione della società in una forma giuridica diversa (ad esempio società di persone) che non prevede il capitale minimo.
  3. Scioglimento della società: se i soci non intendono o non possono reintegrare il capitale.
Attenzione: in questa situazione non c'è il "cuscinetto" dell'esercizio successivo. L'assemblea deve deliberare senza indugio e, in assenza di provvedimenti, la società si scioglie automaticamente per riduzione del capitale sotto il minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.).

5. Modalità di copertura delle perdite

Esistono diverse strategie per coprire le perdite di esercizio, ciascuna con implicazioni contabili, fiscali e societarie diverse:

a) Utilizzo delle riserve

La prima risorsa da utilizzare sono le riserve disponibili:

  • Riserva straordinaria: immediatamente disponibile per la copertura perdite.
  • Riserva sovrapprezzo azioni: disponibile una volta che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale.
  • Riserva legale: utilizzabile per ultima, dopo l'esaurimento delle altre riserve.
  • Utili portati a nuovo: disponibili per la copertura.

b) Riporto a nuovo della perdita

Se la perdita non supera un terzo del capitale (dopo l'utilizzo delle riserve), la soluzione più semplice è il riporto a nuovo: la perdita viene iscritta nel patrimonio netto con segno negativo e potrà essere coperta con gli utili degli esercizi successivi.

c) Versamenti dei soci a fondo perduto

I soci possono effettuare versamenti spontanei per reintegrare il patrimonio netto. Questi versamenti possono essere:

  • A fondo perduto: senza obbligo di restituzione, costituiscono un incremento del patrimonio netto.
  • In conto futuro aumento di capitale: vincolati a un successivo aumento di capitale da deliberare.
  • In conto copertura perdite: specificamente destinati a coprire le perdite.

d) Riduzione del capitale

Se le riserve non bastano e i soci non intendono effettuare versamenti, la società deve procedere alla riduzione del capitale in proporzione alle perdite. Questa operazione non comporta uscite di denaro: è un'operazione puramente contabile che allinea il capitale alla consistenza reale del patrimonio netto.

e) Riduzione e contemporaneo aumento

Nei casi previsti dall'art. 2482-ter, la riduzione deve essere accompagnata da un contemporaneo aumento del capitale almeno fino al minimo legale, con effettivi nuovi conferimenti.

6. Aspetto fiscale: riporto delle perdite IRES

Sul piano fiscale, le perdite della SRL hanno un trattamento specifico ai fini IRES:

  • Le perdite fiscali possono essere riportate negli esercizi successivi senza limiti di tempo.
  • Il riporto è ammesso nella misura massima dell'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio successivo.
  • Eccezione per le start-up: le perdite maturate nei primi tre esercizi di attività sono riportabili integralmente, senza il limite dell'80%.

Per le SRL in regime di trasparenza fiscale, le perdite vengono imputate direttamente ai soci, che possono compensarle con i propri redditi secondo le regole IRPEF.

Perdite e ISA

Le perdite continuative possono incidere negativamente sugli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), riducendo il punteggio di affidabilità fiscale della società. È importante considerare anche questo aspetto nella pianificazione.

7. Responsabilità dell'amministratore

L'amministratore della SRL ha obblighi precisi in materia di perdite di esercizio. La mancata osservanza può generare responsabilità civili significative. In particolare, l'amministratore deve sapere leggere i numeri chiave del bilancio per intercettare tempestivamente eventuali criticità.

Obblighi specifici

  • Monitoraggio continuo: l'amministratore deve verificare periodicamente la situazione patrimoniale, non solo in sede di bilancio annuale.
  • Convocazione tempestiva dell'assemblea: appena si riscontrano perdite superiori a un terzo del capitale.
  • Predisposizione della relazione patrimoniale: che deve essere completa, veritiera e tempestiva.
  • Adozione degli adeguati assetti organizzativi: previsti dall'art. 2086 c.c. per rilevare tempestivamente segnali di crisi.

Conseguenze della mancata azione

  • Responsabilità civile: l'amministratore risponde personalmente dei danni causati alla società, ai soci e ai creditori per omessa o tardiva convocazione dell'assemblea.
  • Responsabilità verso i creditori: se la prosecuzione dell'attività in stato di perdita aggrava il dissesto.
  • Responsabilità penale: nei casi più gravi, possono configurarsi reati societari (false comunicazioni sociali, bancarotta).

8. Come prevenire le perdite di esercizio

La prevenzione è sempre preferibile alla gestione dell'emergenza. Ecco gli strumenti principali:

  • Monitoraggio mensile del cash flow: un corretto controllo della cassa permette di intercettare per tempo i segnali di squilibrio economico.
  • Contabilità aggiornata: una contabilità ordinaria tenuta puntualmente consente di avere situazioni economiche infrannuali affidabili.
  • Budget e pianificazione: confrontare i risultati effettivi con il budget permette di individuare tempestivamente gli scostamenti.
  • Revisione periodica dei costi: analizzare trimestralmente la struttura dei costi di gestione per identificare inefficienze.
  • Pianificazione fiscale: una corretta pianificazione IRES e IRAP evita sorprese al momento della chiusura del bilancio.
Consiglio TurboImposte: implementa un sistema di reporting trimestrale con il tuo commercialista. Avere un conto economico infrannuale aggiornato ogni tre mesi riduce drasticamente il rischio di chiusure in perdita non previste e consente interventi correttivi tempestivi.

Domande frequenti (FAQ)

Se la perdita non intacca il capitale sociale oltre un terzo, non vi sono obblighi immediati: la perdita viene riportata a nuovo e può essere coperta con utili futuri. Se la perdita supera un terzo del capitale, scattano gli obblighi previsti dall'art. 2482-bis c.c.

Quando la perdita supera un terzo del capitale sociale e non viene ridotta entro l'esercizio successivo, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite. Se la perdita porta il capitale sotto il minimo legale, si applicano le norme più stringenti dell'art. 2482-ter c.c.

Le principali modalità sono: utilizzo delle riserve disponibili, riporto a nuovo in attesa di utili futuri, versamenti a fondo perduto dei soci, riduzione del capitale sociale, e in caso estremo aumento di capitale contestuale alla riduzione.

Sì, le perdite fiscali possono essere riportate negli esercizi successivi senza limiti temporali, nella misura massima dell'80% del reddito imponibile. Le perdite dei primi tre esercizi sono riportabili integralmente senza il limite dell'80%.

Sì, l'amministratore ha l'obbligo di monitorare la situazione patrimoniale e convocare senza indugio l'assemblea quando si verificano perdite significative. L'omessa convocazione può configurare responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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