Pignoramento presso terzi SRL: come difendersi

Un pignoramento presso terzi blocca liquidità e incassi della società senza preavviso. Conoscere i termini, l'estensione reale del vincolo e gli strumenti di reazione decide se il blocco dura giorni o mesi.

La banca comunica che il conto è vincolato. Un cliente scrive che non può pagare la fattura in scadenza perché ha ricevuto un atto. Nella quasi totalità dei casi il pignoramento presso terzi arriva così, da un soggetto esterno, mentre l'atto notificato alla PEC societaria è rimasto non letto. Da quel momento la SRL resta titolare dei propri crediti ma ne perde la disponibilità, e ogni giorno perso riduce lo spazio di manovra. Questa guida spiega come funziona il meccanismo, fin dove arriva davvero il vincolo e quali rimedi restano aperti, con i termini processuali indicati per esteso.

1. Cos'è il pignoramento presso terzi e chi può subirlo

Il pignoramento presso terzi è la forma di espropriazione forzata che colpisce non i beni materiali del debitore, ma i crediti che il debitore vanta verso un altro soggetto. La struttura coinvolge tre parti: il creditore procedente, il debitore esecutato (la SRL) e il terzo pignorato, che può essere la banca depositaria, un cliente titolare di fatture da liquidare, un conduttore che paga un canone o una pubblica amministrazione committente.

Il presupposto è sempre un titolo esecutivo. Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione il titolo è il ruolo, portato a conoscenza con la cartella di pagamento o con l'avviso di accertamento esecutivo. Per un creditore privato il titolo può essere un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, una sentenza, una cambiale o un assegno protestato.

Anche i tempi di attivazione seguono due binari distinti. Nella riscossione esattoriale l'art. 50 DPR 602/1973 consente di procedere decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella; se l'espropriazione non inizia entro un anno da quella notifica, deve essere preceduta da un'intimazione ad adempiere entro cinque giorni, e l'intimazione perde efficacia dopo 180 giorni. Nell'esecuzione ordinaria serve invece la notifica del precetto ex art. 480 c.p.c., con termine minimo di dieci giorni per l'adempimento, e il precetto diventa inefficace se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni (art. 481 c.p.c.).

Nessuna SRL è strutturalmente al riparo. La forma societaria protegge il patrimonio personale dei soci, non quello sociale: conti, crediti commerciali e canoni attivi rispondono per intero delle obbligazioni della società.

2. Il pignoramento esattoriale: la procedura semplificata dell'Agente della riscossione

L'art. 72-bis DPR 602/1973 attribuisce all'Agente della riscossione uno strumento che nessun creditore privato possiede. In luogo della citazione del debitore prevista dall'art. 543, comma 2, n. 4) c.p.c. e del relativo invito al terzo a rendere la dichiarazione, l'atto di pignoramento può contenere l'ordine diretto al terzo di pagare le somme all'Agente della riscossione, fino a concorrenza dell'importo del credito per cui si procede. Non c'è udienza, non c'è provvedimento di assegnazione, non c'è alcun controllo giudiziale preventivo.

I termini di pagamento a carico del terzo sono due e vanno letti con attenzione:

  • 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento per le somme il cui diritto alla percezione è maturato prima di quella notifica (tipicamente il saldo del conto corrente e le fatture già scadute);
  • alle rispettive scadenze per le restanti somme, cioè per i crediti non ancora esigibili al momento della notifica ma derivanti da un rapporto già in essere.

La finestra dei 60 giorni è la risorsa più preziosa a disposizione della società: fino alla scadenza il terzo non ha ancora versato nulla, e una sospensione ottenuta in quell'intervallo evita materialmente l'uscita di cassa.

Se il terzo non ottempera all'ordine, l'Agente non resta senza rimedi: si applicano le disposizioni dell'art. 72, comma 2, DPR 602/1973 e la procedura prosegue nelle forme ordinarie, con citazione del terzo davanti al giudice dell'esecuzione. Il terzo che paga alla SRL dopo aver ricevuto l'atto non libera se stesso e rischia di dover pagare due volte, ragione per cui banche e clienti bloccano i pagamenti immediatamente.

Un canale parallelo merita attenzione se la SRL lavora con il settore pubblico. L'art. 48-bis DPR 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, se il beneficiario risulta inadempiente rispetto a cartelle notificate per un importo almeno pari. In caso positivo la PA sospende il pagamento per 60 giorni e segnala all'Agente della riscossione, che nel frattempo notifica l'ordine di pagamento ex art. 72-bis. Il credito verso la PA viene quindi intercettato prima ancora di essere incassato.

Il D.Lgs. 110/2024 ha riscritto la disciplina della rateazione e introdotto il discarico automatico delle quote non riscosse, ma non ha modificato il meccanismo dell'ordine di pagamento al terzo: l'art. 72-bis resta pienamente operativo nel 2026 con la struttura descritta.

3. Il pignoramento ordinario davanti al giudice: le differenze

Quando a procedere è un fornitore, una banca per un finanziamento o un ex dipendente munito di sentenza, si applicano gli artt. 543 e seguenti c.p.c. L'atto ha natura di citazione: viene notificato al debitore e al terzo e contiene l'indicazione del credito, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio digitale, la citazione a comparire davanti al giudice dell'esecuzione e l'invito al terzo a rendere entro dieci giorni la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., da inviare al creditore procedente a mezzo raccomandata o PEC.

Dopo l'intervento del D.L. 152/2021 (conv. L. 233/2021), applicabile ai pignoramenti notificati dal 22 giugno 2022, esiste un adempimento che vale la pena verificare sempre. L'art. 543, comma 4, c.p.c. impone al creditore di notificare a debitore e terzo, entro la data dell'udienza indicata nell'atto, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con il numero di ruolo della procedura, e di depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determina l'inefficacia del pignoramento. È un vizio ricorrente e, quando c'è, chiude la questione.

Dal giorno della notifica il terzo assume gli obblighi del custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c., ma solo entro un preciso perimetro quantitativo: le somme dovute restano vincolate nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà. Su un precetto da 40.000 euro il vincolo si ferma a 60.000 euro, e l'eccedenza deve tornare disponibile.

Se il terzo non compare e non rende la dichiarazione, l'art. 548 c.p.c. prevede che il credito si consideri non contestato ai fini della procedura, purché l'allegazione del creditore consenta di identificarlo. Se invece la dichiarazione è resa ma contestata, l'art. 549 c.p.c. affida al giudice dell'esecuzione la risoluzione con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c. La procedura si chiude con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che trasferisce il credito al creditore procedente.

Profilo Pignoramento esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973) Pignoramento ordinario (artt. 543 e ss. c.p.c.)
Creditore procedente Agenzia delle entrate-Riscossione (e agenti locali della riscossione) Qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo
Titolo esecutivo Ruolo, con cartella o avviso di accertamento esecutivo notificato Sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, assegno, atto notarile
Intervento del giudice Assente: nessuna udienza né provvedimento di assegnazione Necessario: udienza davanti al giudice dell'esecuzione
Contenuto dell'atto Ordine diretto al terzo di pagare all'Agente della riscossione Citazione del debitore davanti al giudice dell'esecuzione e invito al terzo a comunicare entro 10 giorni la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Termine a carico del terzo 60 giorni dalla notifica per i crediti già maturati; alle scadenze per quelli futuri 10 giorni per la dichiarazione; pagamento solo dopo l'ordinanza di assegnazione
Limite quantitativo del vincolo Fino a concorrenza del credito per cui si procede Credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.)
Silenzio del terzo Prosecuzione nelle forme ordinarie ex art. 72, c. 2, DPR 602/1973 Credito considerato non contestato (art. 548 c.p.c.)
Rimedi tipici Sospensione amministrativa L. 228/2012, opposizioni nei limiti dell'art. 57 DPR 602/1973 Opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. senza restrizioni di materia

4. Cosa può essere pignorato: conti correnti, crediti verso clienti, canoni

L'oggetto tipico è il saldo attivo del conto corrente. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione il pignoramento colpisce il saldo esistente al momento in cui l'atto viene notificato alla banca; le rimesse accreditate successivamente non sono attinte da quel pignoramento. Il dato ha un risvolto operativo diretto: dopo la notifica il conto non è una voragine, e gli incassi successivi restano nella disponibilità della società salvo un nuovo atto. Se il saldo è passivo o l'affidamento è utilizzato, non c'è alcun credito da vincolare e la dichiarazione del terzo sarà negativa.

Seguono i crediti verso clienti. Sono pignorabili le fatture emesse e non ancora incassate e, in linea di principio, anche i crediti futuri, purché derivino da un rapporto contrattuale già esistente al momento della notifica. Restano fuori i crediti meramente eventuali, legati a contratti non ancora conclusi. Anche i canoni di locazione attiva rientrano nel perimetro: il conduttore diventa terzo pignorato e versa il canone al creditore procedente anziché alla SRL.

Non sono aggredibili i crediti già ceduti a terzi con cessione notificata o accettata prima della notifica del pignoramento, tipicamente nelle operazioni di factoring, né i crediti dichiarati impignorabili dall'art. 545, comma 1, c.p.c.

Va tenuta distinta una situazione che genera confusione ricorrente: la SRL può trovarsi nel ruolo di terzo pignorato per i debiti personali di un proprio dipendente. In quel caso la società non è debitrice esecutata, deve rendere la dichiarazione e trattenere la quota di stipendio pignorabile, applicando i limiti che valgono per le persone fisiche.

Bene o credito della SRL Pignorabile In che misura Note operative
Saldo attivo del conto corrente Integralmente, nei limiti del credito precettato + 1/2 (ordinario) o del credito per cui si procede (esattoriale) Colpisce il saldo alla data di notifica; nessuna soglia minima per le società
Accrediti successivi alla notifica No Non attinti da quel pignoramento Restano esposti a un nuovo atto di pignoramento
Fatture emesse e non incassate Per l'intero importo, fino a capienza del credito azionato Il cliente sospende il pagamento e rende dichiarazione
Crediti futuri da contratti in corso Alle rispettive scadenze Richiede un rapporto già esistente alla data di notifica
Canoni di locazione attiva Per intero, alle scadenze contrattuali Il conduttore paga al creditore procedente
Crediti verso PA superiori a 5.000 euro Fino a concorrenza del debito a ruolo Blocco preventivo di 60 giorni ex art. 48-bis DPR 602/1973
Crediti ceduti in factoring con notifica anteriore No Fuori dal patrimonio della SRL Rileva la data di notifica o accettazione della cessione
Conto corrente personale del socio No Estraneo al debito sociale Salvo titolo autonomo verso il socio, garanzia personale o responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973

5. I limiti di pignorabilità e le somme impignorabili

Qui si concentra l'equivoco più costoso. Le soglie di impignorabilità di cui si sente parlare, il quinto dello stipendio, il minimo vitale sul conto, le fasce dell'Agente della riscossione, riguardano le persone fisiche e non il conto di una società di capitali.

L'art. 545 c.p.c. dichiara impignorabili i crediti alimentari (salvo autorizzazione del presidente del tribunale) e limita al quinto la pignorabilità di stipendi e salari per i crediti ordinari. Il comma 7 fissa il minimo vitale sulle pensioni (impignorabili fino all'assegno sociale aumentato della metà), mentre il comma 8 disciplina l'ipotesi dell'accredito su conto corrente o postale intestato al debitore, prevedendo l'impignorabilità fino al triplo dell'assegno sociale quando l'accredito è anteriore al pignoramento. Tutte queste previsioni presuppongono un debitore persona fisica titolare di un rapporto di lavoro o di una pensione.

Lo stesso vale per l'art. 72-ter DPR 602/1973, che fissa i limiti applicabili all'Agente della riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità del rapporto di lavoro: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo per importi superiori a 2.500 e non superiori a 5.000 euro, un quinto (per rinvio all'art. 545, comma 4, c.p.c.) oltre i 5.000 euro. Sono soglie costruite sulla retribuzione di un lavoratore, non sul saldo di un conto aziendale.

Per la SRL debitrice, quindi, l'unico limite quantitativo è quello dell'entità del credito azionato: credito precettato aumentato della metà nell'esecuzione ordinaria ex art. 546 c.p.c., importo del credito per cui si procede nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis. Nessuna quota di salvaguardia, nessuna riserva per il pagamento degli stipendi o dei fornitori strategici.

Situazione Soggetto debitore Norma applicabile Limite
Conto corrente aziendale pignorato dall'Agente della riscossione SRL Art. 72-bis DPR 602/1973 Nessuna soglia: vincolo fino a concorrenza del credito per cui si procede
Conto corrente aziendale pignorato da creditore privato SRL Art. 546 c.p.c. Credito precettato aumentato della metà; l'eccedenza va liberata
Crediti verso clienti e canoni attivi SRL Artt. 543 e ss. c.p.c. / art. 72-bis DPR 602/1973 Nessun limite proporzionale; capienza pari al credito azionato
Stipendio del dipendente, SRL come terzo pignorato (creditore privato) Persona fisica Art. 545, c. 4, c.p.c. Un quinto della retribuzione netta
Stipendio del dipendente, SRL come terzo pignorato (Agente della riscossione) Persona fisica Art. 72-ter DPR 602/1973 1/10 fino a 2.500 euro; 1/7 da 2.500 a 5.000 euro; 1/5 oltre 5.000 euro
Concorso di più pignoramenti sulla stessa retribuzione Persona fisica Art. 545, c. 5, c.p.c. Il cumulo non può superare la metà della retribuzione
Accredito di stipendio o pensione su conto personale Persona fisica Art. 545, c. 8 e 9, c.p.c. Impignorabile fino al triplo dell'assegno sociale se l'accredito è anteriore
Attenzione: non esiste alcun "minimo vitale" a tutela del conto corrente di una società. Le soglie dell'art. 545 c.p.c. e dell'art. 72-ter DPR 602/1973 si applicano alle retribuzioni e alle pensioni delle persone fisiche. Applicarle al conto della SRL porta a sottostimare il vincolo e a programmare pagamenti che la banca non eseguirà. Gli argomenti quantitativi spendibili nell'esecuzione ordinaria restano il superamento del limite del credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.), la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., oltre alla riduzione proporzionale in caso di pignoramento presso più terzi.

6. Cosa fare nelle prime 48 ore: le mosse immediate

Nella riscossione esattoriale i 60 giorni concessi al terzo sono un termine che corre in silenzio. Nell'esecuzione ordinaria, i 20 giorni dell'art. 617 c.p.c. sono perentori e si consumano prima che la maggior parte delle società abbia finito di ricostruire la vicenda. La prima verifica riguarda quindi sempre le date.

Il secondo passaggio è capire di quale procedura si tratta, perché i rimedi divergono completamente. Il terzo è quantificare l'esposizione reale, chiedendo alla banca l'importo effettivamente vincolato e verificando che rispetti il limite di legge. Il quarto è ricostruire il debito a monte: estratto di ruolo, prova delle notifiche delle cartelle, eventuale prescrizione maturata. I termini di prescrizione variano per tipo di entrata: cinque anni per contributi previdenziali e sanzioni, dieci anni secondo l'orientamento prevalente per le imposte erariali, con la precisazione che la mancata impugnazione della cartella non converte di per sé il termine breve in decennale.

# Azione Dove o con chi Perché è urgente
1 Recuperare l'atto integrale e la ricevuta di notifica PEC societaria, Registro Imprese, banca La data di notifica fa decorrere tutti i termini di reazione
2 Qualificare la procedura: art. 72-bis o art. 543 c.p.c. Lettura dell'atto e del soggetto procedente Determina rimedi, autorità competente e termini applicabili
3 Chiedere alla banca l'importo vincolato e la data del vincolo Gestore del rapporto, ufficio legale dell'istituto Consente di verificare il rispetto del limite ex art. 546 c.p.c.
4 Mappare i clienti raggiunti dall'atto e le fatture bloccate Amministrazione, scadenzario clienti Quantifica l'impatto sugli incassi delle settimane successive
5 Estrarre la situazione debitoria e verificare le notifiche a monte Area riservata AdER, cassetto fiscale Fa emergere cartelle mai notificate, sgravi e prescrizioni
6 Verificare l'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, c. 4, c.p.c. Fascicolo dell'esecuzione La sua assenza rende inefficace il pignoramento ordinario
7 Riprogrammare la cassa su conti e incassi non colpiti Direzione amministrativa Evita insoluti a catena su stipendi, contributi e forniture critiche
8 Informare l'organo amministrativo e verbalizzare le decisioni Amministratore unico o consiglio Rileva ai fini degli assetti adeguati ex art. 2086 c.c.

Se il blocco compromette la continuità dei pagamenti, il tema smette di essere solo esecutivo. Un pignoramento che impedisce di onorare stipendi e contributi è un segnale di crisi da trattare secondo le regole del codice della crisi d'impresa, e la gestione della liquidità nelle settimane successive richiede un controllo di cassa a cadenza almeno settimanale.

7. La sospensione: amministrativa, giudiziale e per rateizzazione

Le vie per fermare la procedura sono tre e non si escludono a vicenda.

Sospensione amministrativa (art. 1, commi 537-543, L. 228/2012)

È il rimedio più rapido e non richiede l'intervento di un giudice. Il debitore presenta all'Agente della riscossione una dichiarazione documentata entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o dell'atto della procedura cautelare o esecutiva. I motivi sono tipizzati: prescrizione o decadenza maturata prima della formazione del ruolo, provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale già concessa, sentenza che ha annullato in tutto o in parte la pretesa, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo, qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Ricevuta la dichiarazione, l'Agente sospende immediatamente ogni iniziativa di riscossione e trasmette la documentazione all'ente creditore entro dieci giorni. L'ente ha 60 giorni per comunicare l'esito. Decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza risposta dell'ente, la partita è annullata di diritto. Il rovescio della medaglia: in caso di dichiarazione mendace si applica una sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992)

La Corte di giustizia tributaria può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato quando da esso può derivare un danno grave e irreparabile. La trattazione dell'istanza è fissata entro 30 giorni e, in caso di eccezionale urgenza, il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione interinale fino alla camera di consiglio; la sospensione può essere subordinata a garanzia.

Un punto va chiarito. Il pignoramento in sé non è atto impugnabile davanti al giudice tributario: l'art. 2 D.Lgs. 546/1992 esclude dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. La sospensione ex art. 47 si ottiene quindi impugnando l'atto presupposto (cartella, intimazione, avviso di accertamento esecutivo) quando i termini sono ancora aperti o quando quell'atto non è mai stato notificato. Sul funzionamento degli atti impositivi a monte trovi un quadro completo nella guida all'accertamento fiscale della SRL.

Sospensione nel processo esecutivo

Proposta l'opposizione, il giudice dell'esecuzione può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o l'esecuzione stessa in presenza di gravi motivi, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c. L'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione è reclamabile nelle forme dell'art. 669-terdecies c.p.c.

Rateizzazione: cosa ferma davvero

L'art. 19, comma 1-quater, DPR 602/1973 va letto in due tempi, perché produce effetti diversi sulle procedure future e su quelle in corso. Dalla presentazione della richiesta di rateazione, salvo diversa determinazione dell'Agente o motivato pericolo per la riscossione, non possono essere avviate nuove procedure esecutive né iscritti nuovi fermi e ipoteche. Sulle procedure già avviate, invece, è il pagamento della prima rata a determinarne l'estinzione, e solo a condizione che non si sia già tenuto l'incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva e non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Tradotto sul caso concreto: se la banca o il cliente hanno già comunicato di essere debitori della SRL, la rateizzazione non cancella quel pignoramento e le somme vincolate restano acquisite alla procedura. Chiedere la dilazione resta comunque la mossa corretta, perché blocca i nuovi atti e riporta la posizione in regolarità, ma non va presentata al debitore come una cancellazione automatica di ciò che è già stato notificato. Per condizioni, durata e cause di decadenza rimandiamo alla guida sulla rateizzazione delle cartelle.

Consiglio TurboImposte: nel pignoramento esattoriale la partita si gioca dentro i 60 giorni concessi al terzo dall'art. 72-bis DPR 602/1973. In quella finestra la dichiarazione di sospensione ex L. 228/2012 e la domanda di rateazione con pagamento immediato della prima rata sono strumenti da attivare in parallelo, non in sequenza: se il versamento del terzo è già avvenuto, il recupero delle somme diventa molto più lento e passa da un procedimento di rimborso.

8. L'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

Il codice di rito distingue due rimedi in base a ciò che si contesta.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nega il diritto stesso del creditore di procedere: debito inesistente, già pagato, sgravato, prescritto, oppure bene impignorabile. Prima dell'inizio dell'esecuzione si propone con citazione davanti al giudice competente per materia e valore; a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell'esecuzione. Non è soggetta a un termine perentorio fisso, ma va proposta prima che la procedura si chiuda con l'assegnazione delle somme.

L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguarda i vizi formali: nullità dell'atto di pignoramento, difetti della notificazione, irregolarità dei singoli atti della procedura. Il termine è di 20 giorni ed è perentorio, decorrenti dalla notificazione del titolo o del precetto per i vizi che li riguardano, oppure dal primo atto di esecuzione o dal compimento del singolo atto contestato. Quando il credito azionato ha natura di credito di lavoro o previdenziale, l'art. 618-bis c.p.c. impone il rito del lavoro.

Nella riscossione esattoriale il quadro è più stretto. L'art. 57 DPR 602/1973 esclude davanti al giudice dell'esecuzione le opposizioni ex art. 615 c.p.c., salvo quelle riguardanti la pignorabilità dei beni, e le opposizioni ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, riservate al giudice tributario. Questo assetto è stato corretto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/2018, che ha dichiarato illegittima la lettera a) del comma 1 nella parte in cui non ammetteva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione. Fatti sopravvenuti come il pagamento, lo sgravio o la prescrizione maturata dopo la cartella sono quindi opponibili davanti al giudice ordinario.

Resta il caso della cartella mai notificata. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13913/2017) hanno chiarito che, quando il contribuente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, il pignoramento è il primo atto in cui la pretesa si manifesta e va impugnato davanti al giudice tributario.

Strumento Presupposto Termine Autorità competente
Dichiarazione di sospensione (art. 1, cc. 537-543, L. 228/2012) Vizi tipizzati: prescrizione anteriore al ruolo, sgravio, pagamento, sentenza di annullamento, non esigibilità 90 giorni dalla notifica dell'atto Agente della riscossione (annullamento di diritto dopo 220 giorni)
Istanza di sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) Danno grave e irreparabile da atto impugnabile Con il ricorso, da proporre entro 60 giorni dall'atto impositivo Corte di giustizia tributaria di primo grado
Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) Inesistenza del diritto di procedere, impignorabilità, fatti successivi alla cartella Nessun termine perentorio; prima dell'assegnazione delle somme Giudice dell'esecuzione o giudice competente per materia e valore
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) Vizi formali dell'atto di pignoramento o della notificazione 20 giorni, perentori Giudice dell'esecuzione
Ricorso tributario contro il pignoramento Omessa notifica della cartella o dell'intimazione presupposta 60 giorni dalla conoscenza dell'atto Corte di giustizia tributaria (Cass. SU 13913/2017)
Contestazione della dichiarazione del terzo (art. 549 c.p.c.) Dichiarazione incompleta, errata o contestata Nel corso della procedura; ordinanza impugnabile ex art. 617 c.p.c. Giudice dell'esecuzione
Istanza di riduzione del vincolo (art. 546 c.p.c.) Somme vincolate oltre il credito precettato aumentato della metà In ogni momento della procedura Giudice dell'esecuzione, previa richiesta al terzo

9. Come prevenire il pignoramento

Il pignoramento presso terzi è l'ultimo anello di una catena che inizia molto prima, e ogni anello precedente offre un punto di uscita.

  • Presidiare la PEC societaria. L'art. 26 DPR 602/1973 consente la notifica della cartella a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC. Se la casella è satura si procede a un secondo tentativo dopo sette giorni e, in caso di ulteriore esito negativo, al deposito telematico presso la Camera di commercio con avviso al destinatario. Una casella non presidiata non impedisce il perfezionamento della notifica: fa solo perdere i termini per reagire.
  • Controllare periodicamente la posizione debitoria. L'area riservata dell'Agente della riscossione e il cassetto fiscale mostrano ruoli, importi e stato delle procedure. Un controllo trimestrale intercetta le cartelle prima che maturino i 60 giorni dell'art. 50 DPR 602/1973.
  • Rateizzare prima che parta l'esecuzione. Dopo la riforma del D.Lgs. 110/2024, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 relative a debiti fino a 120.000 euro per singola domanda la dilazione arriva fino a 84 rate sulla base di una semplice dichiarazione di temporanea difficoltà, e da 85 a 120 rate documentando la situazione. Il numero massimo su semplice richiesta sale progressivamente (96 rate nel 2027-2028, 108 dal 2029). Oltre i 120.000 euro serve sempre la documentazione, fino a 120 rate. La decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
  • Verificare la posizione prima di fatturare alla PA. Con debiti a ruolo scaduti sopra 5.000 euro, l'art. 48-bis DPR 602/1973 intercetta il pagamento all'origine.
  • Ricordare i limiti alla compensazione. L'art. 31 D.L. 78/2010 vieta la compensazione dei crediti in F24 fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore a 1.500 euro e con termine di pagamento scaduto: la parte di credito eccedente resta compensabile. Dal 1° luglio 2024, inoltre, l'art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 (introdotto dalla L. 213/2023) esclude del tutto la facoltà di compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 in presenza di ruoli per imposte erariali e accessori o accertamenti esecutivi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, scaduti e non sospesi. Un F24 scartato genera nuovi omessi versamenti e alimenta la catena.
  • Monitorare le soglie di segnalazione. L'art. 25-novies del codice della crisi impone all'Agente della riscossione di segnalare all'imprenditore i crediti affidati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società. La segnalazione è un allarme formale che l'organo amministrativo non può ignorare senza esporsi.
  • Sanare spontaneamente gli omessi versamenti. Il ravvedimento operoso costa una frazione di quanto costa un ruolo, e chiude la posizione prima che diventi esecutiva.

Sul piano della governance, la mancata istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell'art. 2086, comma 2, c.c. e la reazione tardiva ai segnali di squilibrio sono profili che rilevano nella valutazione della responsabilità dell'amministratore. Documentare le verifiche e le decisioni assunte davanti a un pignoramento non è formalismo.

10. Domande frequenti (FAQ)

L'atto viene notificato al terzo (banca, cliente, conduttore) e al debitore. Dal momento della notifica al terzo, quest'ultimo non può più pagare la SRL per le somme vincolate: se si tratta di pignoramento esattoriale ex art. 72-bis DPR 602/1973 deve versare all'Agente della riscossione entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle rispettive scadenze per quelli futuri; se si tratta di pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. assume gli obblighi del custode previsti dall'art. 546 c.p.c. e rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni. La SRL resta titolare del credito ma perde la disponibilità delle somme.

No. Nel pignoramento ordinario l'art. 546 c.p.c. limita il vincolo all'importo del credito precettato aumentato della metà: la banca deve rendere disponibile l'eccedenza. Nel pignoramento esattoriale l'ordine di pagamento opera fino a concorrenza del credito per cui si procede. In entrambi i casi il vincolo colpisce il saldo attivo esistente alla data di notifica al terzo, mentre gli accrediti successivi non sono attinti da quel pignoramento. Attenzione: le soglie di impignorabilità previste dall'art. 545 c.p.c. e dall'art. 72-ter DPR 602/1973 riguardano stipendi e pensioni di persone fisiche e non si applicano al conto di una società.

Esistono tre vie. La sospensione amministrativa ex art. 1, commi 537-543, L. 228/2012 si attiva con dichiarazione all'Agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, per vizi tipizzati (prescrizione o decadenza anteriore al ruolo, sgravio, pagamento anteriore, sentenza di annullamento, altra causa di non esigibilità); l'Agente sospende immediatamente e, decorsi 220 giorni senza risposta dell'ente creditore, la partita è annullata di diritto. La sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 si chiede alla Corte di giustizia tributaria impugnando l'atto presupposto (cartella, intimazione, accertamento esecutivo). Nel processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può sospendere ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c. in presenza di gravi motivi.

Va distinto. L'art. 19, comma 1-quater, DPR 602/1973 stabilisce che dalla presentazione della richiesta di rateazione non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Sulle procedure già avviate, invece, è il pagamento della prima rata a determinarne l'estinzione, ma solo a condizione che il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva e non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Se la banca o il cliente hanno già dichiarato di essere debitori della SRL, la rateizzazione non travolge quel pignoramento e le somme vincolate restano acquisite alla procedura.

L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che riguarda i vizi formali dell'atto, va proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto o dal compimento dell'atto contestato. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che contesta il diritto stesso di procedere, non ha un termine perentorio fisso ma va proposta prima che la procedura si chiuda con l'assegnazione delle somme. Nell'esecuzione esattoriale l'art. 57 DPR 602/1973 limita le opposizioni davanti al giudice ordinario: i vizi della cartella e della sua notificazione vanno fatti valere davanti al giudice tributario entro 60 giorni.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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