Un pignoramento presso terzi blocca liquidità e incassi della società senza preavviso. Conoscere i termini, l'estensione reale del vincolo e gli strumenti di reazione decide se il blocco dura giorni o mesi.
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La banca comunica che il conto è vincolato. Un cliente scrive che non può pagare la fattura in scadenza perché ha ricevuto un atto. Nella quasi totalità dei casi il pignoramento presso terzi arriva così, da un soggetto esterno, mentre l'atto notificato alla PEC societaria è rimasto non letto. Da quel momento la SRL resta titolare dei propri crediti ma ne perde la disponibilità, e ogni giorno perso riduce lo spazio di manovra. Questa guida spiega come funziona il meccanismo, fin dove arriva davvero il vincolo e quali rimedi restano aperti, con i termini processuali indicati per esteso.
Il pignoramento presso terzi è la forma di espropriazione forzata che colpisce non i beni materiali del debitore, ma i crediti che il debitore vanta verso un altro soggetto. La struttura coinvolge tre parti: il creditore procedente, il debitore esecutato (la SRL) e il terzo pignorato, che può essere la banca depositaria, un cliente titolare di fatture da liquidare, un conduttore che paga un canone o una pubblica amministrazione committente.
Il presupposto è sempre un titolo esecutivo. Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione il titolo è il ruolo, portato a conoscenza con la cartella di pagamento o con l'avviso di accertamento esecutivo. Per un creditore privato il titolo può essere un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, una sentenza, una cambiale o un assegno protestato.
Anche i tempi di attivazione seguono due binari distinti. Nella riscossione esattoriale l'art. 50 DPR 602/1973 consente di procedere decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella; se l'espropriazione non inizia entro un anno da quella notifica, deve essere preceduta da un'intimazione ad adempiere entro cinque giorni, e l'intimazione perde efficacia dopo 180 giorni. Nell'esecuzione ordinaria serve invece la notifica del precetto ex art. 480 c.p.c., con termine minimo di dieci giorni per l'adempimento, e il precetto diventa inefficace se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni (art. 481 c.p.c.).
Nessuna SRL è strutturalmente al riparo. La forma societaria protegge il patrimonio personale dei soci, non quello sociale: conti, crediti commerciali e canoni attivi rispondono per intero delle obbligazioni della società.
L'art. 72-bis DPR 602/1973 attribuisce all'Agente della riscossione uno strumento che nessun creditore privato possiede. In luogo della citazione del debitore prevista dall'art. 543, comma 2, n. 4) c.p.c. e del relativo invito al terzo a rendere la dichiarazione, l'atto di pignoramento può contenere l'ordine diretto al terzo di pagare le somme all'Agente della riscossione, fino a concorrenza dell'importo del credito per cui si procede. Non c'è udienza, non c'è provvedimento di assegnazione, non c'è alcun controllo giudiziale preventivo.
I termini di pagamento a carico del terzo sono due e vanno letti con attenzione:
La finestra dei 60 giorni è la risorsa più preziosa a disposizione della società: fino alla scadenza il terzo non ha ancora versato nulla, e una sospensione ottenuta in quell'intervallo evita materialmente l'uscita di cassa.
Se il terzo non ottempera all'ordine, l'Agente non resta senza rimedi: si applicano le disposizioni dell'art. 72, comma 2, DPR 602/1973 e la procedura prosegue nelle forme ordinarie, con citazione del terzo davanti al giudice dell'esecuzione. Il terzo che paga alla SRL dopo aver ricevuto l'atto non libera se stesso e rischia di dover pagare due volte, ragione per cui banche e clienti bloccano i pagamenti immediatamente.
Un canale parallelo merita attenzione se la SRL lavora con il settore pubblico. L'art. 48-bis DPR 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, se il beneficiario risulta inadempiente rispetto a cartelle notificate per un importo almeno pari. In caso positivo la PA sospende il pagamento per 60 giorni e segnala all'Agente della riscossione, che nel frattempo notifica l'ordine di pagamento ex art. 72-bis. Il credito verso la PA viene quindi intercettato prima ancora di essere incassato.
Il D.Lgs. 110/2024 ha riscritto la disciplina della rateazione e introdotto il discarico automatico delle quote non riscosse, ma non ha modificato il meccanismo dell'ordine di pagamento al terzo: l'art. 72-bis resta pienamente operativo nel 2026 con la struttura descritta.
Quando a procedere è un fornitore, una banca per un finanziamento o un ex dipendente munito di sentenza, si applicano gli artt. 543 e seguenti c.p.c. L'atto ha natura di citazione: viene notificato al debitore e al terzo e contiene l'indicazione del credito, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio digitale, la citazione a comparire davanti al giudice dell'esecuzione e l'invito al terzo a rendere entro dieci giorni la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., da inviare al creditore procedente a mezzo raccomandata o PEC.
Dopo l'intervento del D.L. 152/2021 (conv. L. 233/2021), applicabile ai pignoramenti notificati dal 22 giugno 2022, esiste un adempimento che vale la pena verificare sempre. L'art. 543, comma 4, c.p.c. impone al creditore di notificare a debitore e terzo, entro la data dell'udienza indicata nell'atto, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con il numero di ruolo della procedura, e di depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determina l'inefficacia del pignoramento. È un vizio ricorrente e, quando c'è, chiude la questione.
Dal giorno della notifica il terzo assume gli obblighi del custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c., ma solo entro un preciso perimetro quantitativo: le somme dovute restano vincolate nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà. Su un precetto da 40.000 euro il vincolo si ferma a 60.000 euro, e l'eccedenza deve tornare disponibile.
Se il terzo non compare e non rende la dichiarazione, l'art. 548 c.p.c. prevede che il credito si consideri non contestato ai fini della procedura, purché l'allegazione del creditore consenta di identificarlo. Se invece la dichiarazione è resa ma contestata, l'art. 549 c.p.c. affida al giudice dell'esecuzione la risoluzione con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c. La procedura si chiude con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che trasferisce il credito al creditore procedente.
| Profilo | Pignoramento esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973) | Pignoramento ordinario (artt. 543 e ss. c.p.c.) |
|---|---|---|
| Creditore procedente | Agenzia delle entrate-Riscossione (e agenti locali della riscossione) | Qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo |
| Titolo esecutivo | Ruolo, con cartella o avviso di accertamento esecutivo notificato | Sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, assegno, atto notarile |
| Intervento del giudice | Assente: nessuna udienza né provvedimento di assegnazione | Necessario: udienza davanti al giudice dell'esecuzione |
| Contenuto dell'atto | Ordine diretto al terzo di pagare all'Agente della riscossione | Citazione del debitore davanti al giudice dell'esecuzione e invito al terzo a comunicare entro 10 giorni la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. |
| Termine a carico del terzo | 60 giorni dalla notifica per i crediti già maturati; alle scadenze per quelli futuri | 10 giorni per la dichiarazione; pagamento solo dopo l'ordinanza di assegnazione |
| Limite quantitativo del vincolo | Fino a concorrenza del credito per cui si procede | Credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.) |
| Silenzio del terzo | Prosecuzione nelle forme ordinarie ex art. 72, c. 2, DPR 602/1973 | Credito considerato non contestato (art. 548 c.p.c.) |
| Rimedi tipici | Sospensione amministrativa L. 228/2012, opposizioni nei limiti dell'art. 57 DPR 602/1973 | Opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. senza restrizioni di materia |
L'oggetto tipico è il saldo attivo del conto corrente. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione il pignoramento colpisce il saldo esistente al momento in cui l'atto viene notificato alla banca; le rimesse accreditate successivamente non sono attinte da quel pignoramento. Il dato ha un risvolto operativo diretto: dopo la notifica il conto non è una voragine, e gli incassi successivi restano nella disponibilità della società salvo un nuovo atto. Se il saldo è passivo o l'affidamento è utilizzato, non c'è alcun credito da vincolare e la dichiarazione del terzo sarà negativa.
Seguono i crediti verso clienti. Sono pignorabili le fatture emesse e non ancora incassate e, in linea di principio, anche i crediti futuri, purché derivino da un rapporto contrattuale già esistente al momento della notifica. Restano fuori i crediti meramente eventuali, legati a contratti non ancora conclusi. Anche i canoni di locazione attiva rientrano nel perimetro: il conduttore diventa terzo pignorato e versa il canone al creditore procedente anziché alla SRL.
Non sono aggredibili i crediti già ceduti a terzi con cessione notificata o accettata prima della notifica del pignoramento, tipicamente nelle operazioni di factoring, né i crediti dichiarati impignorabili dall'art. 545, comma 1, c.p.c.
Va tenuta distinta una situazione che genera confusione ricorrente: la SRL può trovarsi nel ruolo di terzo pignorato per i debiti personali di un proprio dipendente. In quel caso la società non è debitrice esecutata, deve rendere la dichiarazione e trattenere la quota di stipendio pignorabile, applicando i limiti che valgono per le persone fisiche.
| Bene o credito della SRL | Pignorabile | In che misura | Note operative |
|---|---|---|---|
| Saldo attivo del conto corrente | Sì | Integralmente, nei limiti del credito precettato + 1/2 (ordinario) o del credito per cui si procede (esattoriale) | Colpisce il saldo alla data di notifica; nessuna soglia minima per le società |
| Accrediti successivi alla notifica | No | Non attinti da quel pignoramento | Restano esposti a un nuovo atto di pignoramento |
| Fatture emesse e non incassate | Sì | Per l'intero importo, fino a capienza del credito azionato | Il cliente sospende il pagamento e rende dichiarazione |
| Crediti futuri da contratti in corso | Sì | Alle rispettive scadenze | Richiede un rapporto già esistente alla data di notifica |
| Canoni di locazione attiva | Sì | Per intero, alle scadenze contrattuali | Il conduttore paga al creditore procedente |
| Crediti verso PA superiori a 5.000 euro | Sì | Fino a concorrenza del debito a ruolo | Blocco preventivo di 60 giorni ex art. 48-bis DPR 602/1973 |
| Crediti ceduti in factoring con notifica anteriore | No | Fuori dal patrimonio della SRL | Rileva la data di notifica o accettazione della cessione |
| Conto corrente personale del socio | No | Estraneo al debito sociale | Salvo titolo autonomo verso il socio, garanzia personale o responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 |
Qui si concentra l'equivoco più costoso. Le soglie di impignorabilità di cui si sente parlare, il quinto dello stipendio, il minimo vitale sul conto, le fasce dell'Agente della riscossione, riguardano le persone fisiche e non il conto di una società di capitali.
L'art. 545 c.p.c. dichiara impignorabili i crediti alimentari (salvo autorizzazione del presidente del tribunale) e limita al quinto la pignorabilità di stipendi e salari per i crediti ordinari. Il comma 7 fissa il minimo vitale sulle pensioni (impignorabili fino all'assegno sociale aumentato della metà), mentre il comma 8 disciplina l'ipotesi dell'accredito su conto corrente o postale intestato al debitore, prevedendo l'impignorabilità fino al triplo dell'assegno sociale quando l'accredito è anteriore al pignoramento. Tutte queste previsioni presuppongono un debitore persona fisica titolare di un rapporto di lavoro o di una pensione.
Lo stesso vale per l'art. 72-ter DPR 602/1973, che fissa i limiti applicabili all'Agente della riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità del rapporto di lavoro: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo per importi superiori a 2.500 e non superiori a 5.000 euro, un quinto (per rinvio all'art. 545, comma 4, c.p.c.) oltre i 5.000 euro. Sono soglie costruite sulla retribuzione di un lavoratore, non sul saldo di un conto aziendale.
Per la SRL debitrice, quindi, l'unico limite quantitativo è quello dell'entità del credito azionato: credito precettato aumentato della metà nell'esecuzione ordinaria ex art. 546 c.p.c., importo del credito per cui si procede nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis. Nessuna quota di salvaguardia, nessuna riserva per il pagamento degli stipendi o dei fornitori strategici.
| Situazione | Soggetto debitore | Norma applicabile | Limite |
|---|---|---|---|
| Conto corrente aziendale pignorato dall'Agente della riscossione | SRL | Art. 72-bis DPR 602/1973 | Nessuna soglia: vincolo fino a concorrenza del credito per cui si procede |
| Conto corrente aziendale pignorato da creditore privato | SRL | Art. 546 c.p.c. | Credito precettato aumentato della metà; l'eccedenza va liberata |
| Crediti verso clienti e canoni attivi | SRL | Artt. 543 e ss. c.p.c. / art. 72-bis DPR 602/1973 | Nessun limite proporzionale; capienza pari al credito azionato |
| Stipendio del dipendente, SRL come terzo pignorato (creditore privato) | Persona fisica | Art. 545, c. 4, c.p.c. | Un quinto della retribuzione netta |
| Stipendio del dipendente, SRL come terzo pignorato (Agente della riscossione) | Persona fisica | Art. 72-ter DPR 602/1973 | 1/10 fino a 2.500 euro; 1/7 da 2.500 a 5.000 euro; 1/5 oltre 5.000 euro |
| Concorso di più pignoramenti sulla stessa retribuzione | Persona fisica | Art. 545, c. 5, c.p.c. | Il cumulo non può superare la metà della retribuzione |
| Accredito di stipendio o pensione su conto personale | Persona fisica | Art. 545, c. 8 e 9, c.p.c. | Impignorabile fino al triplo dell'assegno sociale se l'accredito è anteriore |
Nella riscossione esattoriale i 60 giorni concessi al terzo sono un termine che corre in silenzio. Nell'esecuzione ordinaria, i 20 giorni dell'art. 617 c.p.c. sono perentori e si consumano prima che la maggior parte delle società abbia finito di ricostruire la vicenda. La prima verifica riguarda quindi sempre le date.
Il secondo passaggio è capire di quale procedura si tratta, perché i rimedi divergono completamente. Il terzo è quantificare l'esposizione reale, chiedendo alla banca l'importo effettivamente vincolato e verificando che rispetti il limite di legge. Il quarto è ricostruire il debito a monte: estratto di ruolo, prova delle notifiche delle cartelle, eventuale prescrizione maturata. I termini di prescrizione variano per tipo di entrata: cinque anni per contributi previdenziali e sanzioni, dieci anni secondo l'orientamento prevalente per le imposte erariali, con la precisazione che la mancata impugnazione della cartella non converte di per sé il termine breve in decennale.
| # | Azione | Dove o con chi | Perché è urgente |
|---|---|---|---|
| 1 | Recuperare l'atto integrale e la ricevuta di notifica | PEC societaria, Registro Imprese, banca | La data di notifica fa decorrere tutti i termini di reazione |
| 2 | Qualificare la procedura: art. 72-bis o art. 543 c.p.c. | Lettura dell'atto e del soggetto procedente | Determina rimedi, autorità competente e termini applicabili |
| 3 | Chiedere alla banca l'importo vincolato e la data del vincolo | Gestore del rapporto, ufficio legale dell'istituto | Consente di verificare il rispetto del limite ex art. 546 c.p.c. |
| 4 | Mappare i clienti raggiunti dall'atto e le fatture bloccate | Amministrazione, scadenzario clienti | Quantifica l'impatto sugli incassi delle settimane successive |
| 5 | Estrarre la situazione debitoria e verificare le notifiche a monte | Area riservata AdER, cassetto fiscale | Fa emergere cartelle mai notificate, sgravi e prescrizioni |
| 6 | Verificare l'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543, c. 4, c.p.c. | Fascicolo dell'esecuzione | La sua assenza rende inefficace il pignoramento ordinario |
| 7 | Riprogrammare la cassa su conti e incassi non colpiti | Direzione amministrativa | Evita insoluti a catena su stipendi, contributi e forniture critiche |
| 8 | Informare l'organo amministrativo e verbalizzare le decisioni | Amministratore unico o consiglio | Rileva ai fini degli assetti adeguati ex art. 2086 c.c. |
Se il blocco compromette la continuità dei pagamenti, il tema smette di essere solo esecutivo. Un pignoramento che impedisce di onorare stipendi e contributi è un segnale di crisi da trattare secondo le regole del codice della crisi d'impresa, e la gestione della liquidità nelle settimane successive richiede un controllo di cassa a cadenza almeno settimanale.
Le vie per fermare la procedura sono tre e non si escludono a vicenda.
È il rimedio più rapido e non richiede l'intervento di un giudice. Il debitore presenta all'Agente della riscossione una dichiarazione documentata entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o dell'atto della procedura cautelare o esecutiva. I motivi sono tipizzati: prescrizione o decadenza maturata prima della formazione del ruolo, provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale già concessa, sentenza che ha annullato in tutto o in parte la pretesa, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo, qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Ricevuta la dichiarazione, l'Agente sospende immediatamente ogni iniziativa di riscossione e trasmette la documentazione all'ente creditore entro dieci giorni. L'ente ha 60 giorni per comunicare l'esito. Decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza risposta dell'ente, la partita è annullata di diritto. Il rovescio della medaglia: in caso di dichiarazione mendace si applica una sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.
La Corte di giustizia tributaria può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato quando da esso può derivare un danno grave e irreparabile. La trattazione dell'istanza è fissata entro 30 giorni e, in caso di eccezionale urgenza, il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione interinale fino alla camera di consiglio; la sospensione può essere subordinata a garanzia.
Un punto va chiarito. Il pignoramento in sé non è atto impugnabile davanti al giudice tributario: l'art. 2 D.Lgs. 546/1992 esclude dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. La sospensione ex art. 47 si ottiene quindi impugnando l'atto presupposto (cartella, intimazione, avviso di accertamento esecutivo) quando i termini sono ancora aperti o quando quell'atto non è mai stato notificato. Sul funzionamento degli atti impositivi a monte trovi un quadro completo nella guida all'accertamento fiscale della SRL.
Proposta l'opposizione, il giudice dell'esecuzione può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o l'esecuzione stessa in presenza di gravi motivi, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c. L'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione è reclamabile nelle forme dell'art. 669-terdecies c.p.c.
L'art. 19, comma 1-quater, DPR 602/1973 va letto in due tempi, perché produce effetti diversi sulle procedure future e su quelle in corso. Dalla presentazione della richiesta di rateazione, salvo diversa determinazione dell'Agente o motivato pericolo per la riscossione, non possono essere avviate nuove procedure esecutive né iscritti nuovi fermi e ipoteche. Sulle procedure già avviate, invece, è il pagamento della prima rata a determinarne l'estinzione, e solo a condizione che non si sia già tenuto l'incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva e non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Tradotto sul caso concreto: se la banca o il cliente hanno già comunicato di essere debitori della SRL, la rateizzazione non cancella quel pignoramento e le somme vincolate restano acquisite alla procedura. Chiedere la dilazione resta comunque la mossa corretta, perché blocca i nuovi atti e riporta la posizione in regolarità, ma non va presentata al debitore come una cancellazione automatica di ciò che è già stato notificato. Per condizioni, durata e cause di decadenza rimandiamo alla guida sulla rateizzazione delle cartelle.
Il codice di rito distingue due rimedi in base a ciò che si contesta.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nega il diritto stesso del creditore di procedere: debito inesistente, già pagato, sgravato, prescritto, oppure bene impignorabile. Prima dell'inizio dell'esecuzione si propone con citazione davanti al giudice competente per materia e valore; a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell'esecuzione. Non è soggetta a un termine perentorio fisso, ma va proposta prima che la procedura si chiuda con l'assegnazione delle somme.
L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguarda i vizi formali: nullità dell'atto di pignoramento, difetti della notificazione, irregolarità dei singoli atti della procedura. Il termine è di 20 giorni ed è perentorio, decorrenti dalla notificazione del titolo o del precetto per i vizi che li riguardano, oppure dal primo atto di esecuzione o dal compimento del singolo atto contestato. Quando il credito azionato ha natura di credito di lavoro o previdenziale, l'art. 618-bis c.p.c. impone il rito del lavoro.
Nella riscossione esattoriale il quadro è più stretto. L'art. 57 DPR 602/1973 esclude davanti al giudice dell'esecuzione le opposizioni ex art. 615 c.p.c., salvo quelle riguardanti la pignorabilità dei beni, e le opposizioni ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, riservate al giudice tributario. Questo assetto è stato corretto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/2018, che ha dichiarato illegittima la lettera a) del comma 1 nella parte in cui non ammetteva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione. Fatti sopravvenuti come il pagamento, lo sgravio o la prescrizione maturata dopo la cartella sono quindi opponibili davanti al giudice ordinario.
Resta il caso della cartella mai notificata. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13913/2017) hanno chiarito che, quando il contribuente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, il pignoramento è il primo atto in cui la pretesa si manifesta e va impugnato davanti al giudice tributario.
| Strumento | Presupposto | Termine | Autorità competente |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di sospensione (art. 1, cc. 537-543, L. 228/2012) | Vizi tipizzati: prescrizione anteriore al ruolo, sgravio, pagamento, sentenza di annullamento, non esigibilità | 90 giorni dalla notifica dell'atto | Agente della riscossione (annullamento di diritto dopo 220 giorni) |
| Istanza di sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) | Danno grave e irreparabile da atto impugnabile | Con il ricorso, da proporre entro 60 giorni dall'atto impositivo | Corte di giustizia tributaria di primo grado |
| Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Inesistenza del diritto di procedere, impignorabilità, fatti successivi alla cartella | Nessun termine perentorio; prima dell'assegnazione delle somme | Giudice dell'esecuzione o giudice competente per materia e valore |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Vizi formali dell'atto di pignoramento o della notificazione | 20 giorni, perentori | Giudice dell'esecuzione |
| Ricorso tributario contro il pignoramento | Omessa notifica della cartella o dell'intimazione presupposta | 60 giorni dalla conoscenza dell'atto | Corte di giustizia tributaria (Cass. SU 13913/2017) |
| Contestazione della dichiarazione del terzo (art. 549 c.p.c.) | Dichiarazione incompleta, errata o contestata | Nel corso della procedura; ordinanza impugnabile ex art. 617 c.p.c. | Giudice dell'esecuzione |
| Istanza di riduzione del vincolo (art. 546 c.p.c.) | Somme vincolate oltre il credito precettato aumentato della metà | In ogni momento della procedura | Giudice dell'esecuzione, previa richiesta al terzo |
Il pignoramento presso terzi è l'ultimo anello di una catena che inizia molto prima, e ogni anello precedente offre un punto di uscita.
Sul piano della governance, la mancata istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell'art. 2086, comma 2, c.c. e la reazione tardiva ai segnali di squilibrio sono profili che rilevano nella valutazione della responsabilità dell'amministratore. Documentare le verifiche e le decisioni assunte davanti a un pignoramento non è formalismo.
L'atto viene notificato al terzo (banca, cliente, conduttore) e al debitore. Dal momento della notifica al terzo, quest'ultimo non può più pagare la SRL per le somme vincolate: se si tratta di pignoramento esattoriale ex art. 72-bis DPR 602/1973 deve versare all'Agente della riscossione entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle rispettive scadenze per quelli futuri; se si tratta di pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. assume gli obblighi del custode previsti dall'art. 546 c.p.c. e rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni. La SRL resta titolare del credito ma perde la disponibilità delle somme.
No. Nel pignoramento ordinario l'art. 546 c.p.c. limita il vincolo all'importo del credito precettato aumentato della metà: la banca deve rendere disponibile l'eccedenza. Nel pignoramento esattoriale l'ordine di pagamento opera fino a concorrenza del credito per cui si procede. In entrambi i casi il vincolo colpisce il saldo attivo esistente alla data di notifica al terzo, mentre gli accrediti successivi non sono attinti da quel pignoramento. Attenzione: le soglie di impignorabilità previste dall'art. 545 c.p.c. e dall'art. 72-ter DPR 602/1973 riguardano stipendi e pensioni di persone fisiche e non si applicano al conto di una società.
Esistono tre vie. La sospensione amministrativa ex art. 1, commi 537-543, L. 228/2012 si attiva con dichiarazione all'Agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, per vizi tipizzati (prescrizione o decadenza anteriore al ruolo, sgravio, pagamento anteriore, sentenza di annullamento, altra causa di non esigibilità); l'Agente sospende immediatamente e, decorsi 220 giorni senza risposta dell'ente creditore, la partita è annullata di diritto. La sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 si chiede alla Corte di giustizia tributaria impugnando l'atto presupposto (cartella, intimazione, accertamento esecutivo). Nel processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può sospendere ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c. in presenza di gravi motivi.
Va distinto. L'art. 19, comma 1-quater, DPR 602/1973 stabilisce che dalla presentazione della richiesta di rateazione non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Sulle procedure già avviate, invece, è il pagamento della prima rata a determinarne l'estinzione, ma solo a condizione che il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva e non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Se la banca o il cliente hanno già dichiarato di essere debitori della SRL, la rateizzazione non travolge quel pignoramento e le somme vincolate restano acquisite alla procedura.
L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che riguarda i vizi formali dell'atto, va proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto o dal compimento dell'atto contestato. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che contesta il diritto stesso di procedere, non ha un termine perentorio fisso ma va proposta prima che la procedura si chiuda con l'assegnazione delle somme. Nell'esecuzione esattoriale l'art. 57 DPR 602/1973 limita le opposizioni davanti al giudice ordinario: i vizi della cartella e della sua notificazione vanno fatti valere davanti al giudice tributario entro 60 giorni.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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