La riforma della riscossione ha riscritto l'art. 19 del DPR 602/1973: più rate, soglie diverse e indici di bilancio per le società. Ecco come una SRL ottiene la dilazione e come evita la decadenza.
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Quando una SRL riceve una cartella di pagamento, il problema non è quasi mai l'an del debito: è la tempistica. L'importo diventa esigibile in sessanta giorni e, decorso quel termine, l'agente della riscossione può iscrivere fermi e ipoteche e avviare il pignoramento dei conti correnti e dei crediti verso i clienti. La rateizzazione è lo strumento che permette di trasformare un'uscita immediata e potenzialmente letale per la cassa in un piano sostenibile, congelando nel frattempo le azioni cautelari ed esecutive. Dal 1° gennaio 2025 le regole sono cambiate profondamente: il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, attuativo della delega fiscale di cui alla L. 111/2023, ha riscritto l'art. 19 del DPR 602/1973 introducendo un meccanismo di ampliamento progressivo del numero di rate e criteri oggettivi di valutazione della difficoltà economica basati su indici di bilancio.
La rateizzazione (o dilazione) prevista dall'art. 19 del DPR 602/1973 è il diritto del debitore che versa in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria di ottenere dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) la ripartizione in rate mensili delle somme iscritte a ruolo. Riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione: cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS, avvisi di accertamento esecutivi affidati dopo l'inutile decorso dei termini, nonché i carichi iscritti nei ruoli straordinari ai sensi dell'art. 15-bis del DPR 602/1973, cioè quelli in cui l'intero importo dell'avviso di accertamento viene iscritto anche se non definitivo, in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Per una SRL la dilazione ha tre funzioni distinte, che vale la pena tenere separate in sede di decisione:
Va invece impostato con attenzione il rapporto tra dilazione e contenzioso quando il debito è contestabile nel merito, per esempio perché la cartella deriva da un accertamento fiscale che si intende impugnare. La presentazione dell'istanza di dilazione vale come riconoscimento del debito ai fini interruttivi della prescrizione (art. 2944 c.c.) e non sospende i sessanta giorni per il ricorso, ma secondo la giurisprudenza di legittimità non costituisce acquiescenza e non preclude l'impugnazione della cartella o dell'atto presupposto. Le due strade — dilazione e ricorso, eventualmente con istanza di sospensione — vanno quindi valutate insieme e non in alternativa.
Il cuore della riforma sta nel nuovo comma 1 dell'art. 19. Per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro comprese in ciascuna richiesta di dilazione, il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria ottiene il piano senza allegare alcuna documentazione. La novità è che il numero massimo di rate non è più fisso a 72 come fino al 31 dicembre 2024, ma cresce progressivamente in funzione dell'anno in cui la domanda viene presentata.
La logica del legislatore è quella di un ampliamento graduale della capacità dilatoria del sistema: chi presenta l'istanza oggi accede a un piano più lungo di chi l'ha presentata nel 2024, e chi la presenterà nel 2029 accedrà a un piano ancora più lungo. È un dato operativo di primo rilievo, perché significa che la data di presentazione della domanda — e non la data della cartella — determina la durata massima ottenibile. Le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano invece regolate dal testo previgente dell'art. 19.
| Anno di presentazione della domanda | Fino a 120.000 € – richiesta semplice | Fino a 120.000 € – richiesta documentata | Oltre 120.000 € (documentazione obbligatoria) |
|---|---|---|---|
| 2025 e 2026 | fino a 84 rate mensili (7 anni) | da 85 a 120 rate mensili | fino a 120 rate mensili |
| 2027 e 2028 | fino a 96 rate mensili (8 anni) | da 97 a 120 rate mensili | fino a 120 rate mensili |
| Dal 1° gennaio 2029 | fino a 108 rate mensili (9 anni) | da 109 a 120 rate mensili | fino a 120 rate mensili |
| Richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 | Si applica l'art. 19 del DPR 602/1973 nel testo previgente (di regola 72 rate ordinarie, 120 rate in caso di rateizzazione straordinaria) | ||
Alcune precisazioni operative spesso trascurate. La soglia di 120.000 euro si calcola per ciascuna richiesta di dilazione e non sull'intero debito complessivo della società: è quindi possibile, in astratto, frazionare i carichi in più istanze, con l'avvertenza che AdER valuta anche il debito residuo già in rateazione ai fini degli indici. L'importo minimo della singola rata resta fissato in 50 euro. Il debitore può inoltre chiedere, ai sensi del comma 1-ter, rate variabili di importo crescente per ciascun anno anziché rate costanti: una possibilità preziosa per le SRL che prevedono un recupero di marginalità nel medio periodo.
Sulle somme dilazionate si applicano, ai sensi dell'art. 21 del DPR 602/1973, gli interessi di dilazione nella misura del 4,5% annuo, calcolati sul debito residuo: allungare il piano riduce la rata ma aumenta l'onere complessivo, ed è il motivo per cui la durata va scelta sul piano di cassa e non "al massimo consentito".
Il comma 1.1 dell'art. 19 disciplina la richiesta "documentata", alternativa alla richiesta semplice. Serve in due casi: quando si vogliono ottenere più rate del massimo previsto per la richiesta semplice (oggi oltre 84, per le domande presentate nel 2026), oppure quando l'importo compreso nella richiesta supera i 120.000 euro, ipotesi in cui la documentazione è sempre obbligatoria ai sensi del comma 1.2.
In questi casi la difficoltà non si dichiara: si dimostra. Per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati il parametro è l'ISEE del nucleo familiare; per tutti gli altri soggetti, SRL comprese, la valutazione avviene attraverso l'Indice di Liquidità e l'Indice Alfa, calcolati sui dati contabili secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024.
| Documento | Contenuto | A cosa serve |
|---|---|---|
| Modello RDG | Istanza di rateizzazione a richiesta documentata per soggetti diversi dalle persone fisiche, sottoscritta dal legale rappresentante | Avviare l'istruttoria e individuare i carichi da dilazionare |
| Ultimo bilancio approvato e depositato | Stato patrimoniale e conto economico, con nota integrativa ove prevista | Base di calcolo dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa |
| Prospetto economico-patrimoniale aggiornato | Situazione contabile alla data più recente, sottoscritta dal legale rappresentante, per le società con bilancio non aggiornato o non ancora depositato | Fotografare la situazione corrente e non quella storica |
| Elenco dei carichi e del debito residuo in rateazione | Cartelle e avvisi oggetto di richiesta, più l'importo ancora dovuto su piani già in essere | Determina il numeratore dell'Indice Alfa |
| Documento di identità del firmatario | Carta d'identità o passaporto in corso di validità; procura se il firmatario non è il legale rappresentante | Verifica dei poteri di rappresentanza |
| Visura camerale aggiornata | Denominazione, codice fiscale, sede legale, cariche sociali | Riscontro dei dati identificativi e della legittimazione |
Fino al 31 dicembre 2024 il piano decennale in 120 rate era un binario autonomo, la cosiddetta rateizzazione straordinaria, riservata a chi provasse una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Il D.Lgs. 110/2024 ha abrogato quel regime speciale e ne ha assorbito la funzione nella richiesta documentata: oggi le 120 rate non sono più un istituto separato, ma il tetto massimo comune sia ai piani documentati sotto la soglia di 120.000 euro sia a quelli sopra soglia.
Il risultato pratico è un sistema più lineare ma anche più selettivo. Per arrivare effettivamente a 120 rate non basta più allegare una relazione descrittiva sulla crisi di settore: occorre che gli indici di bilancio collochino la società nella fascia più grave, secondo le tabelle allegate al DM 27 dicembre 2024. In altre parole, la durata massima non è oggetto di negoziazione discrezionale con l'ufficio, ma il risultato di un calcolo. Un dato importante: le cartelle relative a debiti che avrebbero potuto essere sanati in via preventiva — per esempio tramite ravvedimento operoso prima dell'iscrizione a ruolo — arrivano in rateazione con sanzioni piene, e questo peggiora sia il numeratore dell'Indice Alfa sia il costo complessivo del piano.
Quanto alle definizioni agevolate, la L. 197/2022 aveva introdotto la cosiddetta rottamazione-quater; l'art. 23 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, il cui termine di adesione è scaduto il 30 aprile 2026. Per i carichi non ammessi o non inclusi nelle definizioni agevolate, la rateizzazione ordinaria dell'art. 19 resta lo strumento di riferimento. Eventuali ulteriori riaperture dei termini dipendono da interventi normativi futuri e non possono essere date per acquisite nella pianificazione finanziaria della società.
La domanda si presenta ad Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando la modulistica ufficiale differenziata per tipologia di istanza e per natura del richiedente:
I canali disponibili sono l'area riservata del sito di AdER (con accesso SPID, CIE o CNS del legale rappresentante o dell'intermediario delegato), il servizio pubblico non autenticato per le fattispecie più semplici, la PEC agli indirizzi degli ambiti provinciali competenti e lo sportello, su appuntamento. Per le SRL il canale telematico autenticato è di gran lunga preferibile, perché consente di selezionare puntualmente i carichi da includere e restituisce ricevuta immediata di presentazione: elemento decisivo, dato che il divieto di nuove azioni cautelari ed esecutive decorre proprio dalla data di presentazione.
Sull'istanza semplice l'esito è sostanzialmente automatico. Sull'istanza documentata AdER svolge una vera istruttoria e può chiedere integrazioni: è quindi opportuno presidiare la casella PEC della società. Una volta accolta la domanda, il piano indica il giorno di scadenza mensile delle rate; il pagamento può essere domiciliato sul conto corrente aziendale, soluzione fortemente raccomandata per neutralizzare il rischio di dimenticanze. La gestione delle scadenze del piano va coordinata con il calendario ordinario dei versamenti con modello F24 e con le scadenze fiscali dell'anno, per evitare sovrapposizioni che mettano sotto tensione la cassa nei mesi più pesanti.
La dilazione, ai sensi del comma 1-bis, può essere prorogata una sola volta per il numero massimo di rate previsto, a condizione che non sia già intervenuta la decadenza e che il debitore documenti un peggioramento della situazione di difficoltà.
Per una SRL la partita si gioca su due indicatori, definiti dal DM 27 dicembre 2024 e applicati da AdER sui dati di bilancio. Il primo, l'Indice di Liquidità, è la porta d'ingresso: serve ad accertare se la difficoltà economico-finanziaria sussiste. Il secondo, l'Indice Alfa, misura il peso del debito rispetto alla dimensione economica dell'impresa e determina quante rate possono essere concesse.
| Indicatore | Formula | Soglia | Effetto sul piano |
|---|---|---|---|
| Indice di Liquidità | (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente | Valore inferiore a 1 | Attesta la temporanea difficoltà e apre l'accesso ai piani su richiesta documentata |
| Indice Alfa – società di capitali, cooperative e consorzi | [(debito oggetto di richiesta + debito residuo già in rateazione) / valore della produzione] × 100 | Valore superiore a 65 | Determina il numero di rate concedibili oltre le 84, fino al tetto di 120 |
| Indice Alfa – società di persone e altri enti | [(debito oggetto di richiesta + debito residuo già in rateazione) / (ricavi + compensi)] × 100 | Valore superiore a 65 | Stessa funzione, con denominatore diverso in ragione del regime contabile |
| Clausola di salvaguardia (importi fino a 120.000 €) | Indice di Liquidità ≥ 1 oppure Indice Alfa ≤ 65 | — | La società ottiene comunque il piano nel limite massimo della richiesta semplice (84 rate per le domande 2025-2026) |
Il numero di rate compreso tra il minimo e il massimo è determinato dal valore dell'Indice Alfa secondo le tabelle allegate al DM 27 dicembre 2024: l'allegato utilizza colonne distinte per le richieste fino a 120.000 euro e per quelle di importo superiore, cosicché a parità di Alfa il piano concedibile può differire in funzione della soglia. Il calcolo va quindi eseguito prima di presentare l'istanza, non dopo: il valore della produzione e la composizione del passivo corrente sono grandezze su cui una gestione contabile ordinata incide direttamente.
Attenzione a un aspetto sostanziale. Indici che segnalano una difficoltà strutturale, e non temporanea, non sono soltanto un tema di riscossione: sono anche il campanello d'allarme degli assetti adeguati richiesti dall'art. 2086 c.c. e degli obblighi di rilevazione tempestiva della crisi previsti dal Codice della crisi d'impresa. Ai sensi dell'art. 25-novies del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo i debiti risultanti dai carichi affidati dal 1° luglio 2022, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, di ammontare superiore a 500.000 euro per le società di capitali (200.000 euro per le società di persone e 100.000 euro per le imprese individuali).
Il comma 1-quater dell'art. 19 del DPR 602/1973 è la disposizione che dà alla rateizzazione il suo valore difensivo immediato. A seguito della presentazione della richiesta, e fino all'eventuale rigetto della stessa o alla decadenza dal beneficio della dilazione:
Occorre però leggere la norma per quello che dice, evitando due fraintendimenti frequenti. Il primo: la presentazione dell'istanza non cancella i fermi e le ipoteche già iscritti, che restano validi ed efficaci; l'agente potrà iscrivere il fermo su beni mobili registrati solo in caso di rigetto della richiesta o di decadenza. Il secondo: il divieto riguarda le nuove procedure esecutive, mentre quelle già avviate proseguono secondo le regole ordinarie. Presentare la domanda quando il pignoramento presso terzi è già stato notificato produce quindi un effetto molto più limitato rispetto a una presentazione tempestiva.
Con il piano attivo e le rate regolarmente pagate, inoltre, la società non risulta inadempiente ai fini della verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR 602/1973, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. È una conseguenza spesso decisiva per le SRL che lavorano con committenza pubblica.
La decadenza è il vero rischio da presidiare, perché opera automaticamente, senza che sia necessaria la notifica di alcun provvedimento al debitore inadempiente. Il comma 3 dell'art. 19 collega la perdita del beneficio al mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive. Le rate non pagate non devono quindi susseguirsi: rileva il numero complessivo di inadempimenti maturati durante il piano.
La soglia di otto rate non pagate, anche non consecutive, vale per i piani derivanti da richieste presentate dal 16 luglio 2022 ed è confermata per quelle presentate dal 1° gennaio 2025. Per i piani ancora in corso originati da richieste presentate fino al 31 dicembre 2021 la decadenza scatta a dieci rate non pagate, e per quelli già in essere all'8 marzo 2020 a diciotto rate. Il conteggio riguarda le rate non pagate nel corso del periodo di rateazione; alla scadenza naturale del piano le rate eventualmente ancora insolute restano comunque dovute e il residuo è immediatamente esigibile, anche quando non si raggiunge la soglia che determina la decadenza.
| Profilo | Conseguenza della decadenza | Riferimento |
|---|---|---|
| Perdita del beneficio | Il debitore decade automaticamente dalla rateazione, senza necessità di provvedimento notificato | Art. 19, c. 3, DPR 602/1973 |
| Esigibilità del debito | L'intero importo ancora dovuto diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione | Art. 19, c. 3, DPR 602/1973 |
| Nuova dilazione | Il carico oggetto del piano decaduto non può, in linea di principio, essere nuovamente rateizzato; una nuova dilazione dello stesso carico è però ammessa se, all'atto della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute a quella data sono integralmente saldate. Resta in ogni caso possibile dilazionare carichi diversi | Art. 19, c. 3 e c. 3-bis, DPR 602/1973 |
| Azioni cautelari ed esecutive | Vengono meno gli effetti protettivi: l'agente può iscrivere fermi e ipoteche e avviare pignoramenti | Art. 19, c. 1-quater, DPR 602/1973 |
| DURC | Per i carichi contributivi la regolarità viene meno: il documento torna irregolare | Art. 3, DM 30 gennaio 2015 |
| Pagamenti della PA | La società torna inadempiente per la verifica sui pagamenti superiori a 5.000 euro, con blocco delle somme | Art. 48-bis, DPR 602/1973 |
Sul divieto di nuova dilazione occorre evitare un equivoco che può costare caro. Il carico oggetto del piano decaduto non può, in linea di principio, essere nuovamente rateizzato (art. 19, c. 3, lett. c). L'art. 19, comma 3-bis, del DPR 602/1973 consente però una nuova dilazione dello stesso carico se, all'atto della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute a quella data sono integralmente saldate; il nuovo piano è concesso nei limiti di rate previsti dai commi 1, 1.1 e 1.2 in funzione dell'anno di presentazione della domanda. La società decaduta ha quindi una strada per rientrare: sanare l'arretrato e ripresentare l'istanza, invece di subire fermi e pignoramenti nella convinzione errata che il carico sia definitivamente non dilazionabile.
Per una SRL che opera con la pubblica amministrazione o in filiere che richiedono la verifica della regolarità contributiva, l'effetto della rateizzazione sul DURC è spesso la ragione principale per cui si attiva la dilazione. L'art. 3 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità sussiste anche in presenza di crediti in fase amministrativa oggetto di dilazione del pagamento, purché il piano sia stato concesso e il contribuente sia in regola con il versamento delle rate scadute. Non è sufficiente aver presentato l'istanza: serve il provvedimento di accoglimento e il pagamento puntuale.
Sul fronte degli appalti, l'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede l'esclusione dell'operatore economico per gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e contributi previdenziali. La stessa disposizione, però, stabilisce che l'esclusione non si applica quando l'operatore ha ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare imposte o contributi dovuti, compresi interessi e sanzioni, purché il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. La rateizzazione concessa e in corso di regolare esecuzione integra proprio quell'impegno vincolante: da qui l'importanza della tempistica, perché un piano ottenuto dopo la scadenza del termine di gara non sana l'esclusione.
Analoga rilevanza ha la posizione ai fini del rilascio del certificato dei carichi pendenti e delle certificazioni richieste in sede di due diligence, cessioni di quote o accesso al credito bancario: un debito erariale coperto da un piano regolare viene letto in modo radicalmente diverso rispetto a un debito scaduto e non gestito.
Dipende dall'anno in cui la domanda viene presentata e dall'importo. Per le somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro comprese in ciascuna richiesta, l'art. 19 del DPR 602/1973, come riscritto dal D.Lgs. 110/2024, prevede su semplice dichiarazione di difficoltà un massimo di 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, 96 rate per quelle presentate nel 2027 e nel 2028 e 108 rate per quelle presentate dal 1° gennaio 2029. Documentando la difficoltà economico-finanziaria si sale a un massimo di 120 rate: da 85 a 120 per le domande del 2025-2026, da 97 a 120 per quelle del 2027-2028, da 109 a 120 dal 2029. Oltre 120.000 euro la documentazione è sempre obbligatoria e il tetto resta 120 rate.
Per la richiesta semplice fino a 120.000 euro basta il modello RS con la dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante. Per la richiesta documentata la SRL deve presentare il modello RDG allegando l'ultimo bilancio approvato e depositato, oppure un prospetto economico-patrimoniale aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante, i dati necessari al calcolo dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, il documento di identità del firmatario e l'indicazione del debito residuo eventualmente già in rateazione.
Sì, entro certi limiti. L'art. 19, comma 1-quater, del DPR 602/1973 stabilisce che dalla data di presentazione della richiesta e fino all'eventuale rigetto o alla decadenza dal beneficio l'agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche né avviare nuove procedure esecutive. Restano però validi ed efficaci i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda, così come proseguono i pignoramenti già avviati. La sola presentazione dell'istanza non cancella quindi le misure adottate in precedenza.
La soglia di otto rate non pagate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione vale per i piani derivanti da richieste presentate dal 16 luglio 2022 ed è confermata per quelle presentate dal 1° gennaio 2025. Per i piani ancora in corso originati da richieste presentate fino al 31 dicembre 2021 la decadenza scatta a dieci rate non pagate, e per quelli già in essere all'8 marzo 2020 a diciotto rate. La decadenza opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento notificato: l'intero importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Il carico oggetto del piano decaduto non può, in linea di principio, essere nuovamente rateizzato (art. 19, c. 3, lett. c), ma l'art. 19, comma 3-bis, del DPR 602/1973 consente una nuova dilazione dello stesso carico se, all'atto della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute a quella data sono integralmente saldate; il nuovo piano è concesso nei limiti di rate previsti dai commi 1, 1.1 e 1.2 in funzione dell'anno di presentazione della domanda.
Sì. L'art. 3 del DM 30 gennaio 2015 considera regolare la posizione contributiva anche in presenza di crediti in fase amministrativa oggetto di dilazione, a condizione che il piano sia stato concesso e che il contribuente sia in regola con il pagamento delle rate scadute. Il DURC regolare consente di partecipare alle gare pubbliche e di incassare i pagamenti dalla pubblica amministrazione; in caso di decadenza dal piano, però, la regolarità viene meno e il documento torna irregolare.
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Assetti adeguati, indicatori di allerta e segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.
Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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