Bilancio abbreviato e micro impresa
Requisiti dimensionali e semplificazioni per i bilanci delle piccole SRL.
Dopo la riforma del 2019, molte SRL sono obbligate a nominare un revisore legale o un organo di controllo. Scopri se la tua società rientra nell'obbligo e come adeguarti.
Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) ha significativamente ampliato la platea delle SRL obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale. Oggi, anche società di dimensioni relativamente contenute possono essere soggette a questo obbligo, con conseguenze importanti in termini di costi e di governance.
Comprendere quando scatta l'obbligo, come procedere alla nomina e quali sono le alternative disponibili è essenziale per ogni amministratore di SRL. In questa guida affrontiamo tutti gli aspetti pratici della questione.
La disciplina dell'organo di controllo e della revisione legale nelle SRL è contenuta nell'art. 2477 del Codice Civile, come modificato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
La norma stabilisce che la SRL deve nominare un organo di controllo o un revisore legale nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto. L'obiettivo della riforma è stato rafforzare i controlli interni per prevenire le crisi aziendali e tutelare i creditori.
La nomina può riguardare alternativamente:
Lo statuto della SRL può prevedere l'obbligo anche in assenza dei requisiti di legge, ma nella maggior parte dei casi sono i limiti dimensionali a determinare la necessità della nomina.
L'art. 2477, comma 2, lett. c) del Codice Civile prevede l'obbligo di nomina quando la SRL supera, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
| Parametro | Limite |
|---|---|
| Totale dell'attivo dello stato patrimoniale | 4.000.000 € |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.000.000 € |
| Dipendenti occupati in media durante l'esercizio | 20 unità |
È sufficiente superare anche uno solo di questi limiti per due esercizi consecutivi perché scatti l'obbligo. Questa soglia è significativamente più bassa rispetto a quella prevista per il bilancio abbreviato, il che significa che molte SRL che redigono il bilancio abbreviato possono comunque essere obbligate alla nomina del revisore.
Oltre al superamento dei limiti dimensionali, l'obbligo di nomina sussiste anche quando:
In questi casi l'obbligo è indipendente dai parametri dimensionali e sussiste per tutta la durata della condizione che lo genera.
È importante comprendere la distinzione tra le due figure, poiché svolgono funzioni diverse:
| Aspetto | Revisore legale | Sindaco / Collegio sindacale |
|---|---|---|
| Funzione principale | Revisione contabile del bilancio | Vigilanza sull'amministrazione |
| Oggetto del controllo | Conformità del bilancio ai principi contabili | Rispetto della legge, dello statuto, adeguatezza assetti |
| Iscrizione | Registro Revisori Legali (MEF) | Albo professionale (commercialisti, avvocati) |
| Può fare revisione? | Sì (è la sua funzione specifica) | Solo se previsto dallo statuto |
| Durata incarico | 3 esercizi | 3 esercizi |
Per le SRL di piccole dimensioni, la soluzione più comune è nominare un sindaco unico a cui viene affidata anche la revisione legale, concentrando entrambe le funzioni in una sola persona. Questa scelta riduce i costi e semplifica la governance.
La procedura di nomina segue passaggi precisi:
Controllare se la SRL ha superato i limiti dimensionali per due esercizi consecutivi, verificando i dati di bilancio. Se il superamento si è verificato, l'obbligo di nomina scatta con l'approvazione del bilancio del secondo esercizio.
L'assemblea dei soci deve deliberare la nomina entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo. Il verbale di assemblea deve contenere:
Il revisore o sindaco nominato deve accettare l'incarico. La nomina deve essere iscritta nel Registro delle Imprese tramite la Camera di Commercio. Nella scelta, è importante verificare che il professionista sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF.
Se lo statuto non prevede già la figura del revisore o dell'organo di controllo, potrebbe essere necessaria una modifica statutaria per disciplinarne il funzionamento.
Il compenso del revisore è deliberato dall'assemblea e varia in base a diversi fattori:
| Dimensione SRL | Compenso annuo indicativo |
|---|---|
| Piccola (ricavi fino a 1 mln €) | 2.000 – 4.000 € |
| Media (ricavi 1-4 mln €) | 4.000 – 8.000 € |
| Medio-grande (ricavi oltre 4 mln €) | 8.000 – 15.000 € |
Il compenso del revisore si aggiunge ai costi annuali di gestione della SRL e deve essere considerato nella pianificazione finanziaria. Per le piccole SRL che si trovano appena sopra i limiti, può rappresentare un onere significativo.
L'obbligo di mantenere l'organo di controllo o il revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, la SRL non supera nessuno dei limiti previsti dall'art. 2477 c.c.
Tuttavia, la cessazione dell'obbligo non comporta la revoca immediata del revisore: questi resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale. Solo al termine del mandato, l'assemblea potrà decidere di non procedere al rinnovo.
La mancata nomina del revisore quando è obbligatoria comporta diverse conseguenze:
La nomina è obbligatoria quando la SRL supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale attivo 4.000.000 euro, ricavi 4.000.000 euro, dipendenti medi 20 unità. È obbligatoria anche quando la SRL è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società soggetta a revisione.
Il revisore legale si occupa esclusivamente della revisione contabile del bilancio. Il sindaco ha funzioni più ampie di vigilanza sull'amministrazione, sul rispetto della legge e dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Nella SRL, la funzione di revisione può essere affidata al sindaco o a un revisore esterno.
Il compenso varia tra 2.000 e 5.000 euro annui per le piccole SRL, fino a 8.000-15.000 euro per società più strutturate. Il compenso deve essere deliberato dall'assemblea al momento della nomina.
Qualsiasi interessato può richiedere al Tribunale la nomina d'ufficio. Inoltre, la mancata nomina può comportare l'irregolarità del bilancio e responsabilità per gli amministratori.
Sì, l'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, la società non supera nessuno dei limiti. Il revisore resta comunque in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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