Il credito IVA maturato nei primi tre trimestri si può recuperare prima della dichiarazione annuale, ma solo se la SRL rientra nei presupposti dell'art. 38-bis del DPR 633/1972. La guida spiega come si verificano e quando conviene compensare invece di chiedere il rimborso.
Questa guida è dello Studio Vittucci, che tiene la contabilità di società di capitali. Se preferisci non fare tutto da solo, ce ne occupiamo noi con un canone fisso mensile: SRLS da 250 €, SRL da 325 €.
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Chi lavora in subappalto nell'edilizia o fattura a enti pubblici in split payment paga ai fornitori più IVA di quanta ne addebiti ai clienti. Il credito cresce trimestre dopo trimestre e, se le liquidazioni periodiche non lo assorbono, senza un'istanza si recupera solo con la dichiarazione annuale dell'anno successivo. Il modello TR ne anticipa il recupero. L'accesso però non è libero: la SRL deve rientrare in uno dei casi dell'art. 38-bis, comma 2, del DPR 633/1972 e rispettare regole diverse a seconda che chieda il rimborso o compensi in F24.
Il credito IVA infrannuale è l'eccedenza dell'imposta detraibile sugli acquisti rispetto all'IVA esigibile sulle operazioni attive, misurata sulle sole operazioni del trimestre. Il modello TR non fotografa il saldo progressivo delle liquidazioni: il credito riportato dai periodi precedenti non entra nel calcolo, che parte da zero a ogni trimestre.
Nelle SRL il credito nasce quasi sempre dalla composizione dei ricavi. Le prestazioni in reverse charge e le forniture in split payment si fatturano senza incassare l'imposta. Le esportazioni e le cessioni intracomunitarie sono non imponibili. Chi vende con aliquota del 10 o del 5 per cento e compra al 22 per cento può maturare credito anche con margini normali. A volte il credito è episodico e dipende da un investimento: l'acquisto di un macchinario concentra in un solo trimestre molta IVA detraibile.
Se la società non presenta alcuna istanza, il credito del trimestre si riporta nelle liquidazioni periodiche successive e, se non viene assorbito, confluisce nella dichiarazione IVA annuale, da cui può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione con le regole del credito annuale. Il modello TR permette di anticipare questo passaggio per i primi tre trimestri. Il credito del quarto trimestre segue sempre la dichiarazione annuale.
C'è poi una soglia d'ingresso. Il modello si utilizza solo se l'eccedenza del trimestre supera 2.582,28 euro: sotto questo importo l'istanza non è ammessa, anche quando il presupposto sussiste.
L'art. 38-bis, comma 2, del DPR 633/1972 richiama le ipotesi di rimborso elencate nelle lettere da a) a e) dell'art. 30 e, per due di esse, ne restringe la portata. Le altre situazioni che l'art. 30 ammette al rimborso solo in sede di dichiarazione annuale non danno accesso al modello TR. Gli stessi presupposti valgono anche per l'utilizzo del credito in compensazione, previsto dall'art. 8 del DPR 542/1999: la SRL che non li possiede non può usare il modello TR né per il rimborso né per l'F24.
| Presupposto | Condizione nel trimestre | Riferimento normativo | Credito recuperabile |
|---|---|---|---|
| Aliquota media | Aliquota media su acquisti e importazioni superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10%, esclusi i beni ammortizzabili | Art. 30, secondo comma, lett. a), DPR 633/1972; art. 38-bis, comma 2 | Intero credito del trimestre |
| Operazioni non imponibili | Operazioni non imponibili degli artt. 8, 8-bis e 9 e assimilate superiori al 25% del totale delle operazioni | Art. 30, secondo comma, lett. b); art. 38-bis, comma 2 | Intero credito del trimestre |
| Beni ammortizzabili | Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili superiori ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili | Art. 30, secondo comma, lett. c), nei limiti dell'art. 38-bis, comma 2 | Solo l'IVA sui beni ammortizzabili acquistati nel trimestre |
| Operazioni non soggette | Lavorazioni su beni mobili materiali, trasporti di beni, servizi accessori ai trasporti e relative intermediazioni, servizi dell'art. 19, comma 3, lett. a-bis), resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia per oltre il 50% delle operazioni | Art. 30, secondo comma, lett. d), nei limiti dell'art. 38-bis, comma 2 | Intero credito del trimestre |
| Soggetti non residenti | Identificazione diretta o rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, terzo comma: non riguarda la SRL residente | Art. 30, secondo comma, lett. e) | Intero credito del trimestre |
| Condizione comune: eccedenza detraibile del trimestre superiore a 2.582,28 euro | |||
Il testo vigente dell'art. 38-bis e le istruzioni al modello TR citano l'elenco come secondo comma dell'art. 30. In circolari e commenti meno recenti lo stesso elenco compare come terzo comma: il contenuto delle lettere non cambia.
Rispetto alla dichiarazione annuale, due ipotesi funzionano in modo diverso. Per i beni ammortizzabili il rimborso annuale spetta sull'IVA relativa a quegli acquisti senza alcuna soglia, mentre nel trimestre gli acquisti devono superare i due terzi del totale e il recupero resta comunque circoscritto a quell'imposta. Per le operazioni non soggette, l'ipotesi annuale guarda alla prevalenza delle operazioni fuori campo IVA per difetto di territorialità in generale; quella trimestrale conta soltanto le prestazioni elencate in tabella, rese a soggetti passivi non stabiliti.
Per le operazioni non imponibili, le istruzioni al modello TR includono nel calcolo anche le operazioni equiparate degli artt. 71 e 72 del DPR 633/1972 e le cessioni intracomunitarie degli artt. 41 e 58 del DL 331/1993. Il rapporto si calcola sul totale delle operazioni del trimestre, comprese quelle esenti.
È il presupposto che usano più spesso le SRL in reverse charge o in split payment. La lett. a) dell'art. 30 riguarda chi effettua esclusivamente o prevalentemente operazioni con aliquote inferiori a quelle degli acquisti, e stabilisce che nel confronto si computino anche le operazioni dell'art. 17, commi quinto, sesto e settimo, e dell'art. 17-ter. Queste operazioni entrano tra quelle attive con il loro imponibile ma senza imposta, e abbassano l'aliquota media delle vendite. Per il meccanismo dell'inversione contabile nei singoli settori si rinvia alla guida sul reverse charge per le SRL.
Il criterio numerico è indicato nelle istruzioni al modello TR: il presupposto ricorre se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento. Nel calcolo valgono alcune regole operative:
In formula, l'aliquota media delle operazioni attive è pari all'IVA sulle operazioni imponibili, al netto di quella sulle cessioni di beni ammortizzabili, divisa per il relativo imponibile netto e moltiplicata per 100; il risultato si moltiplica poi per 1,1. L'aliquota media degli acquisti si ottiene allo stesso modo, senza maggiorazione.
Una SRL edile lavora come subappaltatrice per altre imprese e, in misura minore, esegue lavori per clienti privati con aliquota del 10 per cento. Nel trimestre luglio-settembre 2026 cede un autocarro usato e acquista un escavatore. Nessun altro modello TR è stato presentato nell'anno.
| Voce del trimestre | Imponibile (euro) | IVA (euro) | Nel calcolo dell'aliquota media |
|---|---|---|---|
| Subappalti edili in reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. a)) | 180.000 | 0 | Sì, con IVA pari a zero |
| Lavori per clienti privati al 10% | 40.000 | 4.000 | Sì |
| Cessione autocarro usato al 22% (bene ammortizzabile) | 10.000 | 2.200 | No |
| Operazioni attive considerate | 220.000 | 4.000 | 4.000 / 220.000 x 100 = 1,82%; maggiorata del 10%: 2,00% |
| Materiali edili al 22% | 60.000 | 13.200 | Sì |
| Noleggi e servizi al 22% | 15.000 | 3.300 | Sì |
| Spese generali al 22% (utenze, consulenze, carburanti) | 13.000 | 2.860 | Sì |
| Acquisto escavatore al 22% (bene ammortizzabile) | 50.000 | 11.000 | No |
| Acquisti considerati | 88.000 | 19.360 | 19.360 / 88.000 x 100 = 22,00% |
L'aliquota media degli acquisti (22,00%) supera quella delle operazioni attive maggiorata del 10 per cento (2,00%): il presupposto della lett. a) è verificato. Il credito del trimestre si calcola su tutte le operazioni, beni ammortizzabili compresi. L'IVA detraibile è 30.360 euro (19.360 + 11.000), l'IVA a debito 6.200 euro (4.000 + 2.200): il credito è di 24.160 euro, sopra la soglia di 2.582,28 euro e interamente recuperabile.
Il presupposto dei beni ammortizzabili, invece, non ricorrerebbe. Gli acquisti imponibili del trimestre ammontano a 138.000 euro, i due terzi a 92.000 euro, e l'escavatore vale 50.000 euro. Anche se ricorresse, consentirebbe di recuperare soltanto gli 11.000 euro di IVA sull'escavatore.
Il modello si trasmette esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che il termine in scadenza di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Nel 2026 la regola interessa il terzo trimestre: il 31 ottobre è sabato e il 1° novembre domenica, quindi il termine si sposta a lunedì 2 novembre.
| Trimestre 2026 | Operazioni | Termine di invio | Codice tributo F24 |
|---|---|---|---|
| Primo | Gennaio-marzo | 30 aprile 2026 (giovedì) | 6036 |
| Secondo | Aprile-giugno | 31 luglio 2026 (venerdì) | 6037 |
| Terzo | Luglio-settembre | 31 ottobre 2026 (sabato), prorogato a lunedì 2 novembre 2026 | 6038 |
| Quarto | Ottobre-dicembre | Nessun modello TR: il credito confluisce nella dichiarazione IVA 2027, da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2027 | 6099 (credito annuale) |
Sono considerate tempestive le istanze trasmesse nei termini ma scartate dal servizio telematico, se ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto. Prima della scadenza un'istanza già inviata si rettifica con una correttiva nei termini, compilando un nuovo modello completo. Dopo la scadenza il modello prevede la casella «Modifica istanza precedente», utilizzabile nei casi chiariti dalla risoluzione 99/E/2014, dalla circolare 35/E/2015 e dalla risoluzione 82/E/2018.
Il modello TR non prevede una presentazione tardiva. Se il termine passa, il credito del trimestre non si perde: resta nelle liquidazioni periodiche e, se non assorbito, si recupera con la dichiarazione annuale, con tempi più lunghi.
Nello stesso modello il credito si può destinare in tutto o in parte al rimborso e alla compensazione. La somma dei due importi non può superare il credito del trimestre oppure, con il presupposto dei beni ammortizzabili, l'IVA relativa a quei beni.
La compensazione libera liquidità subito dopo l'invio, ma funziona solo se la SRL ha versamenti da fare con F24 nei mesi successivi: ritenute sui dipendenti e sui professionisti, contributi previdenziali, acconti delle imposte sui redditi, IVA periodica. Oltre 5.000 euro annui richiede il visto di conformità e il rispetto del termine di dieci giorni. Il rimborso non ha bisogno di debiti da compensare ed è l'unica strada quando il credito è strutturale e supera stabilmente gli F24 della società; i tempi di erogazione dipendono però dall'istruttoria dell'ufficio, e solo le categorie ammesse ai rimborsi prioritari passano avanti nell'ordine di esecuzione.
Nell'esempio del paragrafo 3 la SRL dispone di 24.160 euro. Destinandoli tutti alla compensazione, per la parte oltre 5.000 euro dovrebbe apporre il visto sull'istanza e attendere il decimo giorno dall'invio. Chiedendoli tutti a rimborso, resterebbe sotto i 30.000 euro e non servirebbero né visto né garanzia; come subappaltatrice edile potrebbe anche indicare il codice dei rimborsi prioritari, se in possesso dei requisiti del decreto attuativo. Una ripartizione intermedia assegna 5.000 euro alla compensazione e 19.160 euro al rimborso: nessuno dei due importi supera la rispettiva soglia del visto.
La scelta si fa sul piano di tesoreria, non sul modello. Se gli F24 dei mesi successivi non assorbono il credito, la quota destinata alla compensazione resta ferma. Per costruire la previsione dei flussi mese per mese, vedi la guida al controllo del cash flow.
Visto e garanzie seguono due regole distinte. Per la compensazione conta la soglia di 5.000 euro annui di crediti trimestrali utilizzati in F24; per il rimborso conta la soglia di 30.000 euro dell'art. 38-bis, comma 3, del DPR 633/1972.
Il visto è rilasciato dal professionista abilitato o dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, e deve comparire sull'istanza da cui emerge il credito. Per il credito trimestrale compensato le istruzioni al modello richiamano l'art. 3, comma 2, del DL 50/2017. La SRL che ha affidato il controllo contabile a un revisore, a una società di revisione o al collegio sindacale può sostituire il visto con la sottoscrizione dell'istanza da parte del soggetto che esercita tale controllo.
Sopra i 30.000 euro il rimborso è eseguito senza garanzia se l'istanza reca il visto, o la sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti:
La garanzia resta obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro nelle situazioni di rischio del comma 4: attività d'impresa iniziata da meno di due anni, con esclusione delle start-up innovative; avvisi di accertamento o rettifica notificati nei due anni precedenti con scostamenti oltre le percentuali di legge; istanza priva del visto o della dichiarazione sostitutiva; rimborso richiesto alla cessazione dell'attività. La garanzia dura tre anni dall'esecuzione del rimborso, o il minor periodo che manca alla decadenza dell'accertamento, e tra le forme ammesse figurano la cauzione in titoli di Stato, la fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria (comma 5). Quando è prestata, il visto non è obbligatorio (comma 6).
| Situazione | Soglia | Adempimento richiesto | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Compensazione in F24 | Fino a 5.000 euro annui | Nessun visto; utilizzo dopo l'invio del TR | Istruzioni modello TR; art. 17 D.Lgs. 241/1997 |
| Compensazione in F24 | Oltre 5.000 euro annui (ai soli fini del visto, 50.000 per le start-up innovative) | Visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo; utilizzo dal decimo giorno successivo all'invio | Art. 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997; art. 3, comma 2, DL 50/2017 |
| Rimborso | Fino a 30.000 euro | Nessuna garanzia e nessun visto | Art. 38-bis, comma 3, DPR 633/1972 |
| Rimborso | Oltre 30.000 euro, senza situazioni di rischio | Visto (o sottoscrizione alternativa) e dichiarazione sostitutiva sui requisiti patrimoniali, oppure garanzia | Art. 38-bis, commi 3 e 6 |
| Rimborso | Oltre 30.000 euro, in situazioni di rischio | Garanzia per tre anni | Art. 38-bis, commi 4 e 5 |
| Limite annuo delle compensazioni | 2.000.000 euro per anno solare | Il credito trimestrale compensato concorre al limite | Art. 34 L. 388/2000; art. 1, comma 72, L. 234/2021 |
L'art. 9-bis, comma 11, del DL 50/2017 esonera dal visto e dalla garanzia, entro soglie annue, i contribuenti che ottengono esiti ISA favorevoli; i benefici dello stesso comma sono riconosciuti anche a chi aderisce al concordato preventivo biennale del D.Lgs. 13/2024. Per gli ISA le soglie dipendono dal punteggio conseguito e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate relativo al periodo: vanno verificate prima di rinunciare al visto.
Il credito trimestrale si compensa solo dopo la presentazione del modello TR. Fino a 5.000 euro annui, calcolati sul complesso dei crediti trimestrali maturati nell'anno, l'utilizzo è possibile dopo l'invio. Per la parte eccedente, l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 consente la compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Con un TR del terzo trimestre inviato martedì 20 ottobre 2026, la quota oltre soglia è utilizzabile da venerdì 30 ottobre.
Nel modello F24 il credito si espone nella sezione Erario, colonna degli importi a credito compensati, con il codice 6036, 6037 o 6038 a seconda del trimestre e con l'anno d'imposta di maturazione come anno di riferimento. Per il credito dell'esempio il codice è 6038 con anno 2026. Il credito IVA annuale utilizza invece il codice 6099. Le deleghe con compensazione vanno trasmesse tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione delle sezioni e l'ordine dei versamenti vedi la guida agli F24 della SRL e quella sulla compensazione in F24.
Il credito trimestrale compensato concorre al limite annuo di 2 milioni di euro previsto dall'art. 34 della L. 388/2000, nella misura elevata dall'art. 1, comma 72, della L. 234/2021. Gli importi chiesti con il TR vanno poi esclusi dalle liquidazioni periodiche successive e riepilogati nella dichiarazione annuale, che ne tiene conto nel calcolo del saldo.
L'art. 38-bis, comma 10, del DPR 633/1972 affida a decreti del Ministro dell'Economia l'individuazione delle categorie di contribuenti i cui rimborsi sono eseguiti in via prioritaria. Il modello TR raccoglie le categorie ammesse con un codice da indicare nella sezione dedicata all'erogazione del rimborso:
Per i fornitori in split payment la priorità non copre l'intero credito. È riconosciuta fino all'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni soggette all'art. 17-ter nel periodo in cui si è formata l'eccedenza, importo da indicare in un campo apposito del modello. Per alcune delle altre categorie i decreti attuativi richiedono requisiti aggiuntivi, da verificare sul decreto di riferimento prima di indicare il codice.
La scissione dei pagamenti opera in forza di una deroga alla direttiva IVA che richiede autorizzazioni periodiche del Consiglio UE. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 fissava il termine al 30 giugno 2026; la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728, adottata il 10 luglio 2026, ha prorogato la misura fino al 30 giugno 2029 senza modificare le categorie di destinatari. Le società quotate nell'indice FTSE MIB restano fuori dal perimetro per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025 (DL 84/2025). Ambito soggettivo ed elenchi sono approfonditi nella guida allo split payment per le SRL.
La priorità incide sull'ordine di lavorazione della richiesta. Non esonera dal visto, dalla dichiarazione sostitutiva o dalla garanzia quando l'importo supera 30.000 euro.
Gli errori che incontriamo più spesso nelle istanze trimestrali riguardano il calcolo del credito e l'uso successivo in F24:
I controlli non si esauriscono con l'erogazione. Se dopo il rimborso o la compensazione viene notificato un avviso di rettifica o di accertamento, la società deve versare entro sessanta giorni le somme indebitamente rimborsate o compensate, con gli interessi del 2 per cento annuo, salvo prestare garanzia fino alla definizione dell'accertamento (art. 38-bis, comma 9). Se nel periodo relativo al rimborso è stato constatato uno dei reati degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000, l'esecuzione dei rimborsi è sospesa fino a concorrenza dell'imposta indicata nelle fatture o nei documenti illecitamente emessi o utilizzati, e fino alla definizione del procedimento penale (art. 38-bis, comma 8). L'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti è sanzionato dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Quando l'eccedenza di IVA detraibile maturata nel trimestre supera 2.582,28 euro e ricorre uno dei presupposti richiamati dall'art. 38-bis, comma 2, del DPR 633/1972. Per una SRL residente i casi utili sono quattro: aliquota media degli acquisti superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10 per cento; operazioni non imponibili oltre il 25 per cento del totale; acquisti di beni ammortizzabili oltre i due terzi degli acquisti imponibili, con recupero limitato all'IVA su quei beni; determinate prestazioni non soggette rese a soggetti passivi non stabiliti oltre il 50 per cento delle operazioni. Gli stessi presupposti servono anche per compensare il credito in F24. Il credito del quarto trimestre non si chiede con il modello TR ma con la dichiarazione annuale.
Il modello TR si trasmette in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre: 30 aprile per il primo, 31 luglio per il secondo, 31 ottobre per il terzo. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate prevedono che il termine in scadenza di sabato o in un giorno festivo slitti al primo giorno feriale successivo. Nel 2026 il 31 ottobre cade di sabato, quindi l'istanza del terzo trimestre può essere trasmessa entro lunedì 2 novembre 2026. Per il quarto trimestre il modello TR non si presenta.
Dipende dalla destinazione del credito. Per compensare in F24 crediti trimestrali per importi superiori a 5.000 euro annui serve il visto di conformità sull'istanza, oppure la sottoscrizione dell'organo di controllo; per le start-up innovative la soglia sale a 50.000 euro. Per il rimborso la soglia è 30.000 euro: sopra questo importo l'art. 38-bis, comma 3, del DPR 633/1972 richiede il visto e una dichiarazione sostitutiva sui requisiti patrimoniali, in alternativa alla garanzia, che resta invece obbligatoria nelle situazioni di rischio del comma 4. Esoneri sono riconosciuti ai contribuenti con esiti ISA favorevoli e a chi aderisce al concordato preventivo biennale, entro i limiti fissati per il periodo.
Solo dopo la presentazione del modello TR da cui il credito emerge. Fino a 5.000 euro annui, calcolati sul complesso dei crediti trimestrali maturati nell'anno, l'utilizzo è possibile dopo l'invio dell'istanza. Per la parte che supera questa soglia la compensazione è ammessa a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione, secondo l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997: con un TR inviato il 20 ottobre 2026, dal 30 ottobre 2026.
Nella sezione Erario del modello F24, colonna degli importi a credito compensati, si usa il codice 6036 per il credito del primo trimestre, 6037 per il secondo e 6038 per il terzo, indicando come anno di riferimento l'anno d'imposta in cui il credito è maturato. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale si compensa invece con il codice 6099. Il modello F24 che contiene compensazioni di crediti IVA va trasmesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
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Regole, limiti, visto e blocchi per compensare i crediti fiscali nel modello F24.
Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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