La scissione dei pagamenti sposta sull'ente pubblico l'obbligo di versare l'IVA. Ecco chi è coinvolto, come si emette la fattura elettronica, come si recupera il credito e quali verifiche fare sulla vigenza della misura.
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Per una SRL che lavora con enti pubblici, aziende sanitarie, università o società a partecipazione pubblica, lo split payment non è un dettaglio formale: cambia il modo in cui si emette la fattura, azzera l'IVA incassata sulle vendite e, nel giro di pochi trimestri, trasforma la posizione IVA dell'impresa da debitoria a creditoria strutturale. Gestirlo male significa esporsi a contestazioni sulla fattura e, soprattutto, immobilizzare liquidità che potrebbe essere recuperata in via prioritaria. In questa guida analizziamo il meccanismo dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 con un taglio operativo, dedicando particolare attenzione a un aspetto che nel 2026 è diventato dirimente: la vigenza stessa della misura.
Lo split payment, in italiano scissione dei pagamenti, è un meccanismo che rompe la regola generale della rivalsa IVA. Nel funzionamento ordinario dell'imposta, il fornitore addebita l'IVA in fattura, la incassa dal cliente e la riversa all'Erario al netto dell'imposta detraibile sugli acquisti. Con la scissione dei pagamenti questo passaggio intermedio viene eliminato: il fornitore emette la fattura con l'IVA regolarmente esposta, ma incassa dal cliente il solo imponibile, mentre l'imposta viene versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente.
La disciplina è contenuta nell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, commi 629 e seguenti, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Le modalità attuative sono state definite dal DM 23 gennaio 2015, più volte modificato per adeguarlo ai successivi ampliamenti dell'ambito applicativo.
La ragione della norma è dichiaratamente antifrode. Il legislatore ha voluto neutralizzare il rischio che il fornitore incassi l'IVA dall'ente pubblico e poi ometta di versarla, fenomeno che nella filiera degli appalti pubblici aveva assunto dimensioni rilevanti. Spostando l'obbligo di versamento sul soggetto acquirente - tipicamente un ente strutturato e vigilato - il rischio di mancato versamento si riduce drasticamente.
Proprio perché deroga a un principio cardine del sistema comune dell'IVA, l'Italia ha dovuto chiedere e ottenere un'autorizzazione specifica al Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE. È questa la ragione tecnica per cui la misura ha una scadenza: non è una scelta di politica fiscale interna revocabile a piacimento, ma un permesso a termine che deve essere periodicamente rinnovato con una decisione di esecuzione dell'Unione europea.
L'ambito soggettivo è il punto su cui si concentrano la maggior parte degli errori. Non basta che il cliente sia "pubblico" in senso lato: occorre che rientri in una delle categorie tipizzate dall'art. 17-ter, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del DPR 633/1972. Il perimetro originario, limitato alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, è stato progressivamente ampliato in due tempi: il DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 96/2017, vi ha ricompreso le società controllate direttamente e indirettamente da enti pubblici e le società quotate nell'indice FTSE MIB; l'art. 3 del DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 172/2017, ha poi aggiunto gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate, con applicazione alle operazioni per le quali la fattura è emessa dal 1° gennaio 2018. Lo stesso DL 50/2017 ha inoltre sostituito, nel comma 1, il rinvio ai destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria con il rinvio alle amministrazioni pubbliche definite dall'art. 1, comma 2, della L. 196/2009.
| Categoria di soggetti destinatari | Riferimento normativo | Note operative |
|---|---|---|
| Pubbliche amministrazioni (Stato, enti territoriali, ASL, scuole, università, enti previdenziali) | Art. 17-ter, c. 1, DPR 633/1972, che rinvia alle amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (elenco ISTAT), a seguito della modifica operata dall'art. 1 del DL 50/2017 | L'Indice PA e il codice univoco ufficio servono al corretto instradamento della fattura elettronica, ma il perimetro soggettivo dello split payment si determina sull'elenco ISTAT e sugli elenchi MEF-Dipartimento delle Finanze |
| Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona | Art. 17-ter, c. 1-bis, lett. 0a), DPR 633/1972 | Categoria introdotta dall'art. 3 del DL 16 ottobre 2017, n. 148 (conv. L. 172/2017), con decorrenza dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 |
| Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70% del fondo di dotazione | Art. 17-ter, c. 1-bis, lett. 0b), DPR 633/1972 | Categoria introdotta dall'art. 3 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), con decorrenza dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018. Verificare la percentuale del fondo di dotazione all'atto della fatturazione |
| Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri | Art. 17-ter, c. 1-bis, lett. a), DPR 633/1972 | Controllo di diritto e di fatto (art. 2359, c. 1, nn. 1 e 2, c.c.) |
| Società controllate direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni | Art. 17-ter, c. 1-bis, lett. b), DPR 633/1972 | Solo controllo di diritto (art. 2359, c. 1, n. 1, c.c.: maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria). L'influenza dominante di fatto non rileva |
| Società controllate indirettamente dai medesimi enti, anche tramite catene di controllo societarie | Art. 17-ter, c. 1-bis, lett. c), DPR 633/1972 | Il perimetro può variare di anno in anno: fa fede l'elenco pubblicato |
| Società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, c.c., da amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, fondazioni o dalle società già incluse nel perimetro | Art. 17-ter, c. 1-bis, lett. a), b) e c), DPR 633/1972 | Non esiste alcuna soglia percentuale di partecipazione per le società: rileva solo il controllo. La soglia del 70% del fondo di dotazione riguarda esclusivamente le fondazioni partecipate (lett. 0b) |
| Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB | Art. 17-ter, c. 1-bis, lett. d), DPR 633/1972 (introdotto dal DL 50/2017) | Categoria uscita dal perimetro per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2025: la lett. d) del comma 1-bis è stata abrogata dall'art. 1, comma 15, della L. 207/2024, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 |
Il riferimento operativo per la verifica non è la sensazione del fornitore, ma l'elenco ISTAT delle unità istituzionali che concorrono al conto economico consolidato dello Stato, per le amministrazioni pubbliche, e gli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del MEF per le altre categorie, aggiornati con cadenza annuale e consultabili anche tramite ricerca per codice fiscale. L'Indice PA e il codice univoco ufficio, invece, servono al corretto instradamento della fattura elettronica e non individuano il perimetro soggettivo dello split payment: i due insiemi non coincidono. La consultazione dell'elenco ha valore di riscontro documentale: è buona prassi archiviare la stampa della verifica insieme alla fattura, soprattutto nei rapporti con società a partecipazione pubblica, dove gli assetti di controllo possono variare nel tempo.
Il cliente pubblico, su richiesta del fornitore, è tenuto a rilasciare un'attestazione circa la propria riconducibilità ai soggetti destinatari della scissione dei pagamenti. Il fornitore che si è attenuto a tale attestazione è tutelato in caso di successiva contestazione, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Anche quando il cliente rientra nel perimetro soggettivo, non tutte le operazioni ricadono nella scissione dei pagamenti. Le esclusioni sono tassative e vanno conosciute con precisione, perché applicare lo split payment dove non spetta è un errore tanto grave quanto ometterlo dove è dovuto.
| Operazione esclusa | Riferimento normativo | Motivazione |
|---|---|---|
| Prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o d'acconto (tipicamente i professionisti con ritenuta ex art. 25 DPR 600/1973) | Art. 17-ter, c. 1-sexies, DPR 633/1972 - esclusione originariamente prevista dal c. 2, abrogato dal DL 50/2017 e reintrodotta dall'art. 12 del DL 87/2018 | Evitare un doppio sacrificio finanziario in capo al professionista, già inciso dalla ritenuta |
| Operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile), interno o esterno, in cui il debitore d'imposta è il cessionario o committente | Art. 17-ter, c. 1, ultimo periodo, DPR 633/1972 | Incompatibilità logica: l'IVA non è addebitata in rivalsa, quindi non c'è nulla da "scindere" |
| Operazioni non imponibili, esenti, escluse o fuori campo IVA | Presupposto applicativo dell'art. 17-ter DPR 633/1972 | Senza IVA addebitata non opera il meccanismo di scissione |
| Operazioni certificate con scontrino, ricevuta fiscale o corrispettivi, comprese quelle assoggettate a regimi speciali (es. regime del margine, agenzie di viaggio, editoria) | Art. 17-ter, c. 1, DPR 633/1972 e DM 23 gennaio 2015 | L'IVA non è esposta separatamente in un documento di rivalsa |
| Acquisti per i quali l'ente è già debitore d'imposta secondo le disposizioni IVA | Art. 17-ter, c. 1, ultimo periodo, DPR 633/1972 | Sovrapposizione con un meccanismo di assolvimento già a carico del cliente |
Merita un chiarimento l'esclusione dei professionisti. La vicenda normativa è stata movimentata: l'esclusione, originariamente contenuta nel comma 2 dell'art. 17-ter, è stata abrogata dal DL 50/2017, facendo temporaneamente rientrare i compensi professionali nello split payment, per poi essere reintrodotta dall'art. 12 del DL 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto Decreto Dignità), che ha inserito il comma 1-sexies. Se nel proprio gestionale sono ancora presenti configurazioni risalenti al 2017, è opportuno verificarle: le prestazioni professionali con ritenuta rese alla PA non vanno assoggettate a scissione dei pagamenti.
Split payment e reverse charge vengono spesso confusi perché entrambi spostano l'onere dell'IVA sul cliente. I due meccanismi sono però strutturalmente diversi e, come visto, reciprocamente esclusivi: dove opera l'inversione contabile non può operare la scissione dei pagamenti.
| Aspetto | Split payment (art. 17-ter DPR 633/1972) | Reverse charge (artt. 17 e 74 DPR 633/1972) |
|---|---|---|
| Debitore dell'imposta | Resta il fornitore, ma il versamento è posto a carico del cliente | Diventa direttamente il cessionario o committente |
| IVA in fattura | Esposta con aliquota e imposta, ma non addebitata in rivalsa | Non esposta: fattura senza IVA con indicazione della norma e codice natura N6 |
| Codice natura nel file XML | Nessuno: l'operazione è imponibile, si valorizza EsigibilitaIVA = "S" | Codice natura della famiglia N6 (inversione contabile), con relativo sottocodice |
| Ambito di applicazione | Definito per soggetto destinatario (PA, enti, società partecipate) | Definito per tipologia di operazione (edilizia, rottami, elettronica, servizi di pulizia, ecc.) |
| Adempimento del cliente | Versa l'IVA all'Erario (o la liquida se acquisto in ambito commerciale) | Integra o autofattura il documento e registra l'IVA sia a debito sia a credito |
| Importo incassato dal fornitore | Solo l'imponibile | Solo l'imponibile (nessuna IVA è mai addebitata) |
| Effetto sulla posizione IVA del fornitore | Credito IVA strutturale, con accesso al rimborso prioritario | Credito IVA strutturale, con accesso al rimborso ex art. 30, comma 2, lett. a), DPR 633/1972 (aliquota media) |
| Natura giuridica della misura | Deroga UE a termine, soggetta a rinnovo periodico | Misura strutturale prevista dalla Direttiva IVA, con alcune fattispecie a termine |
La regola pratica è semplice: si verifica prima l'operazione, poi il soggetto. Se la prestazione rientra in una fattispecie di inversione contabile - si pensi a un subappalto edile o a una prestazione di pulizia su edifici resa a un ente pubblico che agisce come soggetto passivo - si applica il reverse charge e lo split payment resta fuori gioco. Solo se l'operazione è ordinaria si passa a verificare se il cliente rientra nel perimetro dell'art. 17-ter.
La fattura in scissione dei pagamenti è a tutti gli effetti una fattura imponibile. Questo è il punto da fissare, perché l'errore più comune consiste nel trattarla come un'operazione senza imposta. Il documento deve quindi contenere:
L'annotazione "scissione dei pagamenti" è imposta dall'art. 21, comma 6-ter, del DPR 633/1972, che richiede l'apposizione in fattura di questa specifica annotazione; l'indicazione della norma (art. 17-ter DPR 633/1972) è facoltativa e viene aggiunta per prassi diffusa.
Il totale documento comprende l'IVA, ma l'importo che il committente pagherà al fornitore è il solo imponibile. Molti gestionali gestiscono questa differenza mostrando un "netto a pagare" distinto dal totale fattura: è una scelta corretta e utile in fase di riconciliazione dell'incasso, purché il tracciato XML resti conforme.
Sul piano dell'esigibilità, per il fornitore l'imposta non concorre alla liquidazione periodica: l'operazione va annotata nei registri IVA ma l'imposta non entra nel debito del periodo. Per il soggetto destinatario, l'esigibilità si realizza al momento del pagamento del corrispettivo, con facoltà - riconosciuta dal DM 23 gennaio 2015 - di anticiparla al momento della ricezione della fattura.
Nel tracciato XML della fattura elettronica, la scissione dei pagamenti si traduce in un unico dato tecnico decisivo: il campo EsigibilitaIVA, contenuto nel blocco DatiBeniServizi > DatiRiepilogo, deve essere valorizzato con il codice "S", che sta appunto per scissione dei pagamenti. Gli altri due valori ammessi dal tracciato sono "I" per l'esigibilità immediata e "D" per quella differita.
È opportuno smontare un equivoco molto diffuso, alimentato anche da alcune ricerche online: nella fattura in split payment non si utilizza alcun codice natura. I codici natura della serie N1-N7 servono a qualificare le operazioni per le quali l'IVA non è esposta (escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in reverse charge, in regime del margine). Qui l'IVA c'è, è calcolata ed è indicata: quello che cambia è solo chi la versa. Valorizzare un codice natura in una fattura in scissione dei pagamenti genera uno scarto o, peggio, un documento formalmente errato che passa i controlli automatici ma risulta contestabile in sede di verifica.
Gli altri elementi da presidiare nel file XML sono:
Va infine ricordato che le fatture verso PA sono soggette alla disciplina del rifiuto di cui al DM 24 agosto 2020, n. 132, che individua cinque cause tassative: operazione inesistente; omesso o errato CIG o CUP; omesso o errato codice di repertorio dei dispositivi medici; omesso o errato codice AIC dei farmaci e relativo quantitativo; omessa o errata indicazione degli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa. Lo stesso decreto vieta espressamente il rifiuto nei casi in cui l'errore sia sanabile con nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/1972. Un errore sulla dicitura o sull'esigibilità non legittima quindi il rifiuto della fattura, ma va regolarizzato con nota di variazione.
Dal lato del fornitore in contabilità ordinaria, la fattura in scissione dei pagamenti richiede un trattamento specifico. L'art. 2 del DM 23 gennaio 2015 stabilisce che il fornitore annota la fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi (artt. 23 e 24 del DPR 633/1972) senza computare l'imposta nella liquidazione periodica.
La scrittura contabile tipica prevede quindi la rilevazione del credito verso il cliente per il solo imponibile, il ricavo per l'imponibile e la contestuale chiusura della posizione IVA a debito con un conto transitorio - comunemente denominato "IVA split payment" o "Erario c/IVA scissione pagamenti" - che sterilizza l'imposta esposta in fattura. In alternativa, molti gestionali rilevano il credito per il totale fattura e iscrivono un debito verso l'Erario di pari importo che viene immediatamente stornato: il risultato economico e patrimoniale è equivalente, purché il conto transitorio si chiuda a zero.
Ai fini della dichiarazione IVA annuale, le operazioni in scissione dei pagamenti vanno esposte tra le operazioni attive, valorizzando l'imponibile nei righi del quadro VE senza far concorrere l'imposta al debito. La corretta compilazione è essenziale per la coerenza tra dichiarazione, liquidazioni periodiche e comunicazioni.
Sul fronte del cliente pubblico, il trattamento si biforca a seconda della destinazione dell'acquisto. Se l'acquisto è effettuato nell'ambito istituzionale, l'ente non ha diritto alla detrazione e versa l'imposta direttamente all'Erario con modello F24 (o F24 Enti Pubblici, a seconda della natura del soggetto), entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, con possibilità di versamento cumulativo. Se l'acquisto è effettuato nell'ambito commerciale, l'ente annota la fattura nel registro delle vendite e la liquida secondo le regole ordinarie, esercitando parallelamente il diritto alla detrazione.
È qui che lo split payment produce l'effetto più rilevante sulla gestione finanziaria di una SRL. Un'impresa che fattura prevalentemente a soggetti in scissione dei pagamenti continua a sostenere IVA sugli acquisti - materiali, subappalti, consulenze, servizi - e a detrarla, ma non incassa alcuna IVA a debito sulle vendite. Il risultato è matematico: la posizione IVA si trasforma in un credito strutturale che cresce di periodo in periodo.
Le vie di recupero sono due e vanno usate in modo coordinato:
Il presupposto più frequentemente utilizzato è quello dell'aliquota media di cui all'art. 30, comma 2, lett. a), del DPR 633/1972 - lo stesso che ricorre per chi opera in reverse charge. La lettera a) del comma 2 richiama infatti espressamente le operazioni di cui all'art. 17-ter ai fini del calcolo dell'aliquota media sulle operazioni attive: il presupposto è quindi pienamente valido anche per le operazioni in scissione dei pagamenti. Da notare che le lettere che individuano i presupposti del rimborso annuale sono contenute nel comma 2 dell'art. 30, mentre il comma 3 disciplina il diverso caso del rimborso della minore eccedenza del triennio.
Il vero vantaggio compensativo previsto dal legislatore è però il rimborso in via prioritaria. L'art. 8 del DM 23 gennaio 2015 riconosce ai soggetti che effettuano operazioni in scissione dei pagamenti l'accesso all'erogazione prioritaria dei rimborsi disciplinata dall'art. 38-bis, comma 10, del DPR 633/1972. La priorità opera limitatamente al credito rimborsabile riferibile alle operazioni in split payment: non si estende automaticamente all'intero credito IVA dell'impresa, che per la parte eccedente segue le tempistiche ordinarie.
Per accedervi occorre presidiare alcuni requisiti operativi: la corretta indicazione nella dichiarazione annuale o nel modello TR del presupposto e della richiesta di priorità; il rispetto delle condizioni generali di erogazione dei rimborsi, comprese quelle relative all'eventuale prestazione della garanzia o all'apposizione del visto di conformità con dichiarazione sostitutiva sui requisiti di solidità patrimoniale e regolarità contributiva; la coerenza tra i dati dichiarati e le operazioni effettivamente annotate.
Sotto il profilo della pianificazione finanziaria, il credito IVA strutturale va trattato come una posta che assorbe liquidità: rappresenta cassa anticipata all'Erario in attesa di restituzione. Nelle imprese che lavorano su commesse pubbliche l'effetto si somma ai tempi di pagamento della PA, con un impatto sul capitale circolante che va misurato e non subito. Su questo tema, il nostro approfondimento sul controllo del cash flow offre una griglia di monitoraggio applicabile anche a chi opera in split payment.
Il quadro sanzionatorio dello split payment va letto con una premessa di metodo: l'impianto sanzionatorio tributario è stato riscritto dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, attuativo della delega per la riforma fiscale, le cui disposizioni si applicano - in deroga al principio del favor rei - alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per le violazioni anteriori continuano ad applicarsi le misure previgenti. Gli importi e le percentuali vanno quindi sempre parametrati alla data della violazione e verificati nel testo vigente delle norme.
| Tipologia di errore | Soggetto responsabile | Riferimento sanzionatorio | Misura e osservazioni |
|---|---|---|---|
| Fattura emessa senza la dicitura "scissione dei pagamenti" o senza corretta valorizzazione dell'esigibilità | Fornitore | Art. 9, c. 1, D.Lgs. 471/1997 (violazione degli obblighi documentali e contabili) | Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Alle violazioni anteriori si applicano le misure previgenti |
| Omesso o tardivo versamento dell'IVA scissa | Soggetto tenuto al versamento (PA, ente o società destinataria) | Art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997 | Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: 25% dell'imposta non versata, ridotta al 12,5% per i ritardi non superiori a 90 giorni e a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo entro i 14 giorni. Alle violazioni anteriori si applica la misura previgente del 30%; ulteriori riduzioni in caso di ravvedimento |
| Applicazione dello split payment non dovuta (cliente fuori perimetro o operazione esclusa) | Fornitore | Artt. 6 e 13 D.Lgs. 471/1997, secondo la fattispecie | Se l'imposta non è stata comunque assolta si configura un'omissione di versamento; se l'imposta è stata assolta dal destinatario, la prassi valorizza il principio di neutralità e l'errore tende a qualificarsi come violazione formale |
| Mancata applicazione dello split payment con addebito dell'IVA in rivalsa e regolare versamento da parte del fornitore | Fornitore | Art. 9, c. 1, D.Lgs. 471/1997 | L'imposta risulta comunque affluita all'Erario: la contestazione si concentra sul profilo documentale. Occorre comunque regolarizzare il documento con nota di variazione |
| Utilizzo errato di un codice natura in luogo dell'esigibilità "S" | Fornitore | Art. 9, c. 1, D.Lgs. 471/1997 | Documento formalmente irregolare, spesso intercettato dai controlli dello SdI; non rientra fra le cause tassative di rifiuto del DM 132/2020 e va regolarizzato con nota di variazione ex art. 26 DPR 633/1972 |
| Indebito rimborso o compensazione del credito IVA riferito a operazioni non correttamente qualificate | Fornitore | Art. 13, c. 4 e 5, D.Lgs. 471/1997 | Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: 25% del credito non spettante (art. 13, c. 4) e 70% del credito inesistente (art. 13, c. 5). Alle violazioni anteriori si applicano le misure previgenti |
Gli errori che vediamo con maggiore frequenza negli studi sono cinque: la mancata verifica preventiva del cliente negli elenchi ufficiali, con applicazione dello split payment a società uscite dal perimetro; l'applicazione della scissione anche ai compensi professionali soggetti a ritenuta, in violazione del comma 1-sexies; la sovrapposizione con il reverse charge nei subappalti edili; l'uso improprio di un codice natura al posto dell'esigibilità "S"; l'omessa gestione del credito IVA, lasciato accumulare senza attivare rimborsi trimestrali.
In tutti questi casi, prima che la violazione venga contestata, resta praticabile la strada del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con riduzione della sanzione in funzione del tempo trascorso. Per gli errori esclusivamente documentali che non incidono sulla determinazione dell'imposta né sui controlli, va valutata la qualificazione come violazione meramente formale, con le conseguenze in termini di non punibilità previste dall'ordinamento.
Lo split payment (scissione dei pagamenti) è il meccanismo disciplinato dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in base al quale, nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a determinate pubbliche amministrazioni e società, il fornitore emette fattura con IVA esposta ma non incassa l'imposta: il cessionario o committente paga al fornitore il solo imponibile e versa l'IVA direttamente all'Erario. Attenzione: la misura opera in forza di una deroga alla Direttiva 2006/112/CE autorizzata dal Consiglio UE ai sensi dell'art. 395, soggetta a scadenza e a proroghe periodiche. Occorre quindi verificare lo stato della proroga alla data dell'operazione prima di applicare o disapplicare il regime.
L'ambito soggettivo è definito dall'art. 17-ter, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del DPR 633/1972. Il comma 1 rinvia alle amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, della L. 196/2009 (elenco ISTAT), a seguito della modifica operata dall'art. 1 del DL 50/2017. Il comma 1-bis include gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate da PA per almeno il 70% del fondo di dotazione, categorie inserite dall'art. 3 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018, nonché le società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, c.c., introdotte dal DL 50/2017. Per le società non esiste alcuna soglia percentuale di partecipazione: rileva esclusivamente il controllo. Le società quotate nell'indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2025, essendo la lett. d) del comma 1-bis stata abrogata dall'art. 1, comma 15, della L. 207/2024 in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552. Il riferimento operativo sono l'elenco ISTAT e gli elenchi pubblicati annualmente dal Dipartimento delle Finanze; l'Indice PA serve invece all'instradamento della fattura elettronica.
La fattura va emessa con imponibile, aliquota e imposta regolarmente esposti: non si utilizza alcun codice natura, perché l'operazione è imponibile e non esente o esclusa. Nel corpo del documento va inserita la dicitura "scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/1972". Nel tracciato XML della fattura elettronica, all'interno del blocco DatiRiepilogo, il campo EsigibilitaIVA deve valorizzarsi con il codice "S". Il totale documento comprende l'IVA, ma l'importo effettivamente pagato dal committente al fornitore è il solo imponibile.
Sì. Il fornitore che opera prevalentemente verso soggetti in split payment continua a detrarre l'IVA sugli acquisti ma non incassa IVA a debito sulle vendite: matura quindi un credito IVA strutturale. Il recupero avviene tramite compensazione orizzontale in F24 oppure tramite richiesta di rimborso. L'art. 8 del DM 23 gennaio 2015 riconosce a questi soggetti l'accesso al rimborso in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del DPR 633/1972, limitatamente al credito rimborsabile riferibile alle operazioni in scissione dei pagamenti e nel rispetto dei requisiti di legge.
L'emissione di una fattura priva della dicitura o dell'indicazione di esigibilità corretta è sanzionata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, con importo da 1.000 a 8.000 euro per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. L'omesso o tardivo versamento dell'IVA da parte del soggetto tenuto rientra invece nell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, che prevede il 25% dell'imposta non versata, ridotto al 12,5% per i ritardi non superiori a 90 giorni e a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo entro i 14 giorni. Entrambe le disposizioni sono state riscritte dal D.Lgs. 87/2024, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024: alle violazioni anteriori continuano ad applicarsi le misure previgenti. Se l'imposta è stata comunque assolta, l'errore è di norma trattato come violazione formale, ed è sempre attivabile il ravvedimento operoso.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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