STP - Società tra Professionisti: vantaggi, costi e quando conviene nel 2026

La Società tra Professionisti (STP) è la forma giuridica che consente ad avvocati, medici, ingegneri, commercialisti e altri professionisti di esercitare in forma collettiva. Vediamo vantaggi, regime fiscale, costi e quando conviene davvero.

Per anni i professionisti italiani hanno potuto esercitare la propria attività solo in forma individuale o tramite lo studio associato. La legge 183/2011 ha rivoluzionato questo scenario introducendo la Società tra Professionisti (STP), uno strumento che consente di esercitare attività intellettuali protette anche in forma societaria, incluse le società di capitali. Una scelta che può portare vantaggi fiscali, patrimoniali e organizzativi rilevanti, ma che richiede una pianificazione attenta. In questa guida analizziamo nel dettaglio cos'è la STP nel 2026, chi può costituirla, qual è il regime fiscale dopo le Sezioni Unite della Cassazione, costi reali e quando conviene davvero rispetto allo studio associato o alla partita IVA individuale.

1. Cos'è la STP - Società tra Professionisti (L. 183/2011)

La Società tra Professionisti è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta Legge di Stabilità 2012), che ha abrogato la storica legge 1815/1939 che vietava l'esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali protette. La disciplina di attuazione è contenuta nel Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, che ha definito i requisiti e le modalità operative.

La STP è una società che ha per oggetto esclusivo l'esercizio in via comune di una o più attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Si tratta quindi di un veicolo giuridico che consente ai professionisti di organizzare la propria attività in forma strutturata, sfruttando tutti i tipi societari previsti dal codice civile.

Elemento centrale è che la STP non costituisce un genere autonomo di società, ma una variante "tipizzata" delle società ordinarie: la disciplina applicabile resta quella della forma societaria prescelta (società semplice, snc, sas, srl, spa, sapa, cooperativa), integrata dalle disposizioni speciali della L. 183/2011 e del DM 34/2013. La denominazione deve contenere l'indicazione "società tra professionisti" (acronimo STP).

La STP deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e in una sezione speciale dell'albo professionale di riferimento. Per le professioni multidisciplinari, l'iscrizione avviene presso l'albo della professione prevalente. Questo doppio binario di pubblicità garantisce trasparenza verso il mercato e controllo da parte dell'ordine professionale.

2. Chi può costituirla: professioni e requisiti

Possono costituire una STP tutti i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi regolamentati. La normativa non fornisce un elenco tassativo, ma include sia le professioni "protette" (per le quali l'iscrizione è condizione per l'esercizio) sia, in alcuni casi, le professioni regolamentate ai sensi della L. 4/2013.

Categoria professionale Esempi di professioni Note operative
Area giuridico-economica Avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori legali Per gli avvocati esiste anche la STA disciplinata dalla L. 247/2012
Area tecnica Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, agronomi Frequenti le STP multidisciplinari (es. ingegneri + architetti)
Area sanitaria Medici, odontoiatri, psicologi, biologi, farmacisti, veterinari Necessario coordinamento con normative sanitarie regionali
Altre professioni Geologi, chimici, attuari, dottori agronomi e forestali Iscrizione presso il rispettivo albo

I requisiti soggettivi imposti dalla normativa sono particolarmente rilevanti:

  • i soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; la perdita di tale requisito comporta lo scioglimento della società se non sanata entro sei mesi;
  • possono essere ammessi soci non professionisti esclusivamente per finalità di investimento o per l'esecuzione di prestazioni tecniche, fino a un massimo di un terzo del capitale e dei diritti di voto;
  • tutti i soci, compresi quelli di capitale, devono possedere requisiti di onorabilità: non è ammesso chi sia stato cancellato dall'albo per motivi disciplinari, chi sia incorso in condanne per reati professionali, chi sia interdetto;
  • l'oggetto sociale deve essere esclusivamente professionale: non è ammessa l'attività commerciale o industriale aggiuntiva;
  • devono essere previste polizze di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

3. Le forme giuridiche disponibili (STP srl, STP spa, cooperativa)

La L. 183/2011 consente di costituire la STP utilizzando qualunque tipo societario previsto dal codice civile: società semplice, società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SAS), società a responsabilità limitata (SRL), società per azioni (SPA), società in accomandita per azioni (SAPA) e società cooperativa (con almeno tre soci). La scelta dipende da dimensione, numero di soci, esigenze di responsabilità e pianificazione fiscale.

Forma giuridica Capitale minimo Responsabilità Quando è indicata
STP Società semplice Nessuno Illimitata e solidale dei soci Studi piccoli, bassa esposizione patrimoniale
STP SNC Nessuno Illimitata e solidale dei soci Studi tradizionali con pochi soci professionisti
STP SAS Nessuno Illimitata per accomandatari, limitata per accomandanti Quando esistono soci di capitale (accomandanti)
STP SRL 10.000 € (o 1 € per SRL semplificata) Limitata al capitale sociale Forma più diffusa: bilancia tutela patrimoniale, flessibilità e costi
STP SPA 50.000 € Limitata al capitale sociale Strutture grandi, multinazionali, con investitori istituzionali
STP Cooperativa Variabile (almeno 3 soci) Limitata al capitale sottoscritto Logica mutualistica, ripartizione paritaria, agevolazioni fiscali

Nella pratica, la STP-SRL è di gran lunga la forma più utilizzata per il bilanciamento ottimale tra responsabilità limitata, costi contenuti, flessibilità statutaria e regime fiscale IRES. Per approfondire le caratteristiche della SRL ordinaria leggi la nostra guida su cos'è la SRL. Una variante interessante per il professionista che lavora da solo è la SRL unipersonale, che può assumere la forma di STP unipersonale con socio unico professionista.

4. Il regime fiscale: redditi di lavoro autonomo o d'impresa?

Il regime fiscale della STP è stato per anni oggetto di un acceso dibattito interpretativo. La questione è semplice: il reddito prodotto dalla STP deve essere qualificato come reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) oppure come reddito d'impresa (art. 55 TUIR)? La differenza ha conseguenze enormi su determinazione del reddito imponibile, imposte applicate, deducibilità dei costi e regime IVA.

La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 7291 del 17 marzo 2020, che ha statuito un principio chiaro: per le STP costituite in forma di società di capitali (SRL, SPA, SAPA) o di società cooperativa, il reddito prodotto rientra integralmente nella categoria del reddito d'impresa, indipendentemente dall'oggetto professionale dell'attività. Il principio è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 2018 (già orientata in tal senso) e con successivi interpelli.

Aspetto STP società di capitali (SRL, SPA) STP società di persone Professionista individuale
Categoria reddito Reddito d'impresa (art. 55 TUIR) Reddito di lavoro autonomo per trasparenza Reddito di lavoro autonomo
Imposte dirette IRES 24% + IRAP 3,9% IRPEF in capo ai soci (per trasparenza) IRPEF progressiva 23-43%
Criterio imputazione Competenza economica Cassa (lavoro autonomo) per trasparenza Cassa
IVA Regime ordinario, fatturazione elettronica Regime ordinario Ordinario o forfetario
Bilancio Obbligo bilancio e deposito al RI Rendiconto, no deposito No bilancio
Distribuzione utili Dividendi tassati 26% sui soci PF Imputazione diretta ai soci Non applicabile

Il regime IRES offre vantaggi significativi: aliquota fissa al 24%, possibilità di trattenere utili in società senza tassazione personale immediata, ampia deducibilità dei costi aziendali (ammortamenti, costi del personale, leasing, auto strumentali). Per una pianificazione efficace consigliamo la lettura della nostra guida alla pianificazione fiscale SRL.

5. Vantaggi della STP rispetto allo studio associato

Lo studio associato, disciplinato dalla L. 1815/1939 (per la parte non abrogata) e dall'art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR, è stato per decenni la forma tipica di esercizio collettivo delle professioni. La STP, soprattutto in forma di SRL, presenta una serie di vantaggi che la rendono spesso preferibile.

Aspetto Studio associato STP-SRL SRL ordinaria (non STP)
Natura giuridica Associazione professionale Società di capitali a oggetto professionale Società commerciale
Responsabilità Personale e illimitata dei soci Limitata al capitale (resta personale per la prestazione) Limitata al capitale
Regime fiscale Tassazione per trasparenza in capo ai soci IRES 24% + IRAP IRES 24% + IRAP
Soci di capitale Non ammessi Ammessi fino a 1/3 Liberi
Continuità Difficile in caso di uscita soci Garantita dalla forma societaria Garantita
Vendibilità Bassa Alta (cessione quote) Alta
Costi di gestione Contenuti Medio-alti (bilancio, collegio sindacale ev.) Medio-alti

I vantaggi principali della STP si possono riassumere in cinque punti chiave:

  1. Limitazione della responsabilità patrimoniale: nella STP-SRL il patrimonio personale dei soci è separato da quello societario per le obbligazioni della società (resta naturalmente la responsabilità professionale personale per la prestazione resa);
  2. Continuità aziendale: la società sopravvive all'uscita dei singoli soci, le quote sono cedibili, è possibile inserire soci di capitale per finanziare la crescita;
  3. Pianificazione fiscale: l'aliquota IRES fissa al 24% è vantaggiosa rispetto agli scaglioni IRPEF progressivi che possono superare il 43%, soprattutto su utili reinvestiti in azienda;
  4. Deducibilità piena dei costi: come società di capitali, la STP può dedurre costi che nella partita IVA individuale o nello studio associato hanno limitazioni stringenti (auto aziendali, immobili strumentali, ammortamenti, costi del personale dipendente);
  5. Reputazione e accesso al credito: la forma societaria di capitali aumenta l'appeal verso clienti istituzionali, banche e investitori; il bilancio depositato genera trasparenza e bancabilità.

6. Svantaggi e criticità da valutare

Nonostante i numerosi vantaggi, la STP presenta anche svantaggi e criticità che vanno valutati attentamente prima di prendere la decisione. Una scelta inadeguata può portare ad aumento dei costi senza reali benefici fiscali.

  • Costi di gestione superiori: la STP-SRL deve redigere il bilancio d'esercizio, nominare un revisore in determinati casi, sottostare a obblighi di pubblicità più gravosi. I costi annui di contabilità, bilancio e diritti camerali sono tipicamente superiori a quelli dello studio associato;
  • Doppia tassazione sui dividendi: se il socio professionista vuole prelevare gli utili come dividendi, paga IRES 24% in società e poi imposta sostitutiva del 26% sui dividendi distribuiti. La tassazione complessiva può raggiungere il 43,76% e annullare il vantaggio dell'aliquota IRES;
  • Compenso amministratore vs dividendi: serve un'attenta pianificazione del mix tra compenso amministratore, distribuzione utili e remunerazione professionale per ottimizzare il carico fiscale e contributivo;
  • Adempimenti societari: assemblee, libri sociali, delibere, eventuali collegi sindacali rappresentano una burocrazia che lo studio associato non conosce;
  • Vincoli sui soci: il limite di 1/3 per i soci di capitale e l'obbligo di onorabilità vincolano la libertà di scelta della compagine;
  • Difficoltà di uscita: pur essendo le quote cedibili, la cessione di una STP richiede comunque consenso degli altri soci professionisti e rispetto dei requisiti di legge.

7. Costi di costituzione e gestione annuale

La valutazione economica della STP non può prescindere da un'analisi puntuale dei costi di costituzione e di gestione annuale. Riportiamo di seguito una stima realistica delle voci principali per una STP-SRL standard con capitale sociale di 10.000 euro.

Voce di spesa Costo indicativo Note
Onorario notarile costituzione 1.500 - 2.500 € Variabile per studio notarile e complessità statutaria
Imposta di registro 200 € Fissa per atto costitutivo
Bolli e diritti 300 - 400 € Imposta di bollo, diritti di segreteria
Iscrizione Registro Imprese 200 € Diritti CCIAA prima iscrizione
Iscrizione albo professionale (sezione speciale) 200 - 500 € Variabile per ordine
Pratica AdE (VAT, codice fiscale) Gratuito o 200 € Eventuale assistenza commercialista
TOTALE COSTITUZIONE 2.500 - 4.500 € STP-SRL standard
Costi annuali di gestione
Tenuta contabilità ordinaria 1.500 - 3.000 €/anno Variabile per volume operazioni
Bilancio d'esercizio + deposito 500 - 1.200 €/anno Comprensivo di nota integrativa
Diritto camerale annuale 120 - 200 €/anno CCIAA di competenza
Polizza RC professionale 500 - 2.500 €/anno Massimale variabile
Revisore legale (se obbligatorio) 2.000 - 5.000 €/anno Solo oltre soglie ex art. 2477 c.c.
TOTALE GESTIONE ANNUA 2.500 - 5.000 € Senza revisore legale

Per un'analisi dettagliata delle voci di costo annuali tipiche di una società di capitali consulta la guida sui costi di gestione SRL annuali.

8. Adempimenti previdenziali e iscrizione albo

Uno dei profili più delicati della STP riguarda gli adempimenti previdenziali. La questione è complessa perché coinvolge sia la cassa professionale di categoria sia, in alcuni casi, la Gestione Separata INPS.

  • Iscrizione sezione speciale albo: la STP deve essere iscritta in una sezione speciale dell'albo della professione esercitata (o della professione prevalente per le STP multidisciplinari). L'iscrizione è condizione per l'esercizio dell'attività;
  • Contributo integrativo cassa professionale: la STP è tenuta a versare alla cassa professionale di categoria il contributo integrativo (tipicamente 2-4% delle fatture emesse), che viene addebitato al cliente in fattura;
  • Contributo soggettivo dei soci professionisti: ciascun socio professionista resta iscritto alla propria cassa e versa il contributo soggettivo sul reddito personale prodotto dall'attività. Le casse hanno emanato regolamenti specifici per l'imputazione del reddito STP;
  • Gestione Separata INPS: per i professionisti privi di cassa di categoria, si applica la Gestione Separata INPS con le aliquote previste per i collaboratori e professionisti;
  • Polizza RC professionale: obbligatoria per ciascuna prestazione professionale, copre la responsabilità civile dei soci professionisti;
  • Codice deontologico: la STP è soggetta al codice deontologico e disciplinare della professione esercitata, sotto la vigilanza dell'ordine.

Da segnalare che il cliente, ai sensi del DM 34/2013, ha sempre il diritto di scegliere il professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione. La società deve indicare per iscritto il nome del professionista incaricato prima dell'esecuzione, consegnando al cliente l'informativa sui titoli professionali, sui requisiti di partecipazione e sul diritto di scegliere il professionista.

9. Quando conviene costituire una STP

Non esiste una risposta universalmente valida: la convenienza di una STP dipende dal profilo specifico del professionista, dal volume di reddito, dalla struttura della clientela e dagli obiettivi di lungo periodo. In generale, la STP risulta conveniente quando ricorrono uno o più dei seguenti scenari:

  • Reddito elevato e stabile: oltre i 80.000-100.000 euro annui di reddito netto, il differenziale tra IRES 24% e IRPEF progressiva (fino al 43%) diventa significativo, soprattutto se gli utili vengono parzialmente reinvestiti;
  • Studio strutturato con dipendenti: la deducibilità piena del costo del personale e degli ammortamenti rende la società di capitali più efficiente dello studio professionale individuale;
  • Investimenti significativi: acquisto di immobile strumentale, ristrutturazioni importanti, acquisizione di tecnologie costose beneficiano della deducibilità e ammortamento in società;
  • Necessità di tutela patrimoniale: professioni ad alto rischio di contenzioso (medici, ingegneri di grandi opere) trovano nella STP-SRL una protezione del patrimonio personale dei soci;
  • Apertura a soci di capitale: chi desidera accogliere investitori finanziari o partner tecnici (entro il limite di 1/3) trova nella STP lo strumento adeguato;
  • Pianificazione successoria: la cessione di quote consente passaggi generazionali più ordinati rispetto allo studio associato;
  • Aggregazione con altri professionisti: STP multidisciplinari permettono di offrire servizi integrati e crescere dimensionalmente.

Al contrario, la STP non conviene quando il volume d'affari è contenuto (sotto i 60.000-70.000 euro), quando il professionista preleva integralmente gli utili anno per anno (la doppia tassazione su dividendi annulla il vantaggio IRES), quando l'attività non richiede investimenti significativi o quando i costi di gestione societari erodono il margine fiscale teorico.

Consiglio TurboImposte: prima di costituire una STP è fondamentale eseguire una simulazione fiscale personalizzata che confronti il regime attuale (partita IVA, studio associato o forfetario) con la STP-SRL su un orizzonte di 3-5 anni. Solo una valutazione su redditi attesi, politica dei dividendi e investimenti programmati permette di stabilire se il passaggio porterà reali benefici netti.
Attenzione: i soci di una STP-SRL devono prestare massima attenzione alla distinzione tra compenso amministratore, compenso professionale per le prestazioni rese e dividendi distribuiti. Confondere queste voci genera errori previdenziali, contestazioni delle casse professionali e accertamenti fiscali. La gestione dei flussi va pianificata con il commercialista in coordinamento con la cassa di categoria.

10. Domande frequenti (FAQ)

Possono costituire una STP gli iscritti a ordini, albi e collegi professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, notai, consulenti del lavoro, ecc.). La legge 183/2011 e il DM 34/2013 richiedono che i soci professionisti detengano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. È ammesso anche l'ingresso di soci non professionisti per finalità di investimento o per l'apporto di prestazioni tecniche, purché restino sotto la soglia di un terzo.

Il costo di costituzione di una STP varia in funzione della forma giuridica scelta. Per una STP in forma di SRL si va da 2.500 a 4.500 euro complessivi, comprensivi di onorari notarili, imposte di registro, diritti camerali, bolli e iscrizione nella sezione speciale dell'albo professionale. Si aggiungono i costi annuali di gestione (contabilità, bilancio, diritti camerali) che variano da 2.000 a 5.000 euro l'anno.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7291/2020, hanno stabilito che il reddito prodotto dalla STP costituita in forma di società di capitali (SRL o SPA) è qualificato come reddito d'impresa e non come reddito di lavoro autonomo. Questo significa che la STP-SRL è soggetta a IRES (24%) e IRAP (3,9%), applica le regole del bilancio d'esercizio e versa l'IVA secondo il regime ordinario. Diversa la situazione per le STP costituite in forma di società di persone, dove può prevalere la natura di reddito da lavoro autonomo.

Rispetto allo studio associato, la STP offre limitazione della responsabilità (nelle forme di capitali), separazione patrimoniale, possibilità di ingresso di soci di capitale, continuità dell'attività in caso di uscita di un socio, maggiore appeal commerciale e finanziario, pianificazione fiscale più ampia con deducibilità di costi non ammessi nel lavoro autonomo, accesso al regime IRES con aliquota fissa al 24%, possibilità di trattenere utili in società e politica di dividendi flessibile.

La legge non impone che l'amministratore della STP sia necessariamente iscritto all'albo: può essere anche un socio non professionista o un terzo. Tuttavia, le prestazioni professionali devono essere eseguite solo da soci iscritti al relativo albo. Il cliente ha diritto di scegliere il professionista incaricato, che deve essere indicato per iscritto prima del conferimento dell'incarico, con consegna dell'informativa prevista dal DM 34/2013.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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