La Società tra Professionisti (STP) è la forma giuridica che consente ad avvocati, medici, ingegneri, commercialisti e altri professionisti di esercitare in forma collettiva. Vediamo vantaggi, regime fiscale, costi e quando conviene davvero.
Per anni i professionisti italiani hanno potuto esercitare la propria attività solo in forma individuale o tramite lo studio associato. La legge 183/2011 ha rivoluzionato questo scenario introducendo la Società tra Professionisti (STP), uno strumento che consente di esercitare attività intellettuali protette anche in forma societaria, incluse le società di capitali. Una scelta che può portare vantaggi fiscali, patrimoniali e organizzativi rilevanti, ma che richiede una pianificazione attenta. In questa guida analizziamo nel dettaglio cos'è la STP nel 2026, chi può costituirla, qual è il regime fiscale dopo le Sezioni Unite della Cassazione, costi reali e quando conviene davvero rispetto allo studio associato o alla partita IVA individuale.
La Società tra Professionisti è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta Legge di Stabilità 2012), che ha abrogato la storica legge 1815/1939 che vietava l'esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali protette. La disciplina di attuazione è contenuta nel Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, che ha definito i requisiti e le modalità operative.
La STP è una società che ha per oggetto esclusivo l'esercizio in via comune di una o più attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Si tratta quindi di un veicolo giuridico che consente ai professionisti di organizzare la propria attività in forma strutturata, sfruttando tutti i tipi societari previsti dal codice civile.
Elemento centrale è che la STP non costituisce un genere autonomo di società, ma una variante "tipizzata" delle società ordinarie: la disciplina applicabile resta quella della forma societaria prescelta (società semplice, snc, sas, srl, spa, sapa, cooperativa), integrata dalle disposizioni speciali della L. 183/2011 e del DM 34/2013. La denominazione deve contenere l'indicazione "società tra professionisti" (acronimo STP).
La STP deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e in una sezione speciale dell'albo professionale di riferimento. Per le professioni multidisciplinari, l'iscrizione avviene presso l'albo della professione prevalente. Questo doppio binario di pubblicità garantisce trasparenza verso il mercato e controllo da parte dell'ordine professionale.
Possono costituire una STP tutti i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi regolamentati. La normativa non fornisce un elenco tassativo, ma include sia le professioni "protette" (per le quali l'iscrizione è condizione per l'esercizio) sia, in alcuni casi, le professioni regolamentate ai sensi della L. 4/2013.
| Categoria professionale | Esempi di professioni | Note operative |
|---|---|---|
| Area giuridico-economica | Avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori legali | Per gli avvocati esiste anche la STA disciplinata dalla L. 247/2012 |
| Area tecnica | Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, agronomi | Frequenti le STP multidisciplinari (es. ingegneri + architetti) |
| Area sanitaria | Medici, odontoiatri, psicologi, biologi, farmacisti, veterinari | Necessario coordinamento con normative sanitarie regionali |
| Altre professioni | Geologi, chimici, attuari, dottori agronomi e forestali | Iscrizione presso il rispettivo albo |
I requisiti soggettivi imposti dalla normativa sono particolarmente rilevanti:
La L. 183/2011 consente di costituire la STP utilizzando qualunque tipo societario previsto dal codice civile: società semplice, società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SAS), società a responsabilità limitata (SRL), società per azioni (SPA), società in accomandita per azioni (SAPA) e società cooperativa (con almeno tre soci). La scelta dipende da dimensione, numero di soci, esigenze di responsabilità e pianificazione fiscale.
| Forma giuridica | Capitale minimo | Responsabilità | Quando è indicata |
|---|---|---|---|
| STP Società semplice | Nessuno | Illimitata e solidale dei soci | Studi piccoli, bassa esposizione patrimoniale |
| STP SNC | Nessuno | Illimitata e solidale dei soci | Studi tradizionali con pochi soci professionisti |
| STP SAS | Nessuno | Illimitata per accomandatari, limitata per accomandanti | Quando esistono soci di capitale (accomandanti) |
| STP SRL | 10.000 € (o 1 € per SRL semplificata) | Limitata al capitale sociale | Forma più diffusa: bilancia tutela patrimoniale, flessibilità e costi |
| STP SPA | 50.000 € | Limitata al capitale sociale | Strutture grandi, multinazionali, con investitori istituzionali |
| STP Cooperativa | Variabile (almeno 3 soci) | Limitata al capitale sottoscritto | Logica mutualistica, ripartizione paritaria, agevolazioni fiscali |
Nella pratica, la STP-SRL è di gran lunga la forma più utilizzata per il bilanciamento ottimale tra responsabilità limitata, costi contenuti, flessibilità statutaria e regime fiscale IRES. Per approfondire le caratteristiche della SRL ordinaria leggi la nostra guida su cos'è la SRL. Una variante interessante per il professionista che lavora da solo è la SRL unipersonale, che può assumere la forma di STP unipersonale con socio unico professionista.
Il regime fiscale della STP è stato per anni oggetto di un acceso dibattito interpretativo. La questione è semplice: il reddito prodotto dalla STP deve essere qualificato come reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) oppure come reddito d'impresa (art. 55 TUIR)? La differenza ha conseguenze enormi su determinazione del reddito imponibile, imposte applicate, deducibilità dei costi e regime IVA.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 7291 del 17 marzo 2020, che ha statuito un principio chiaro: per le STP costituite in forma di società di capitali (SRL, SPA, SAPA) o di società cooperativa, il reddito prodotto rientra integralmente nella categoria del reddito d'impresa, indipendentemente dall'oggetto professionale dell'attività. Il principio è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 2018 (già orientata in tal senso) e con successivi interpelli.
| Aspetto | STP società di capitali (SRL, SPA) | STP società di persone | Professionista individuale |
|---|---|---|---|
| Categoria reddito | Reddito d'impresa (art. 55 TUIR) | Reddito di lavoro autonomo per trasparenza | Reddito di lavoro autonomo |
| Imposte dirette | IRES 24% + IRAP 3,9% | IRPEF in capo ai soci (per trasparenza) | IRPEF progressiva 23-43% |
| Criterio imputazione | Competenza economica | Cassa (lavoro autonomo) per trasparenza | Cassa |
| IVA | Regime ordinario, fatturazione elettronica | Regime ordinario | Ordinario o forfetario |
| Bilancio | Obbligo bilancio e deposito al RI | Rendiconto, no deposito | No bilancio |
| Distribuzione utili | Dividendi tassati 26% sui soci PF | Imputazione diretta ai soci | Non applicabile |
Il regime IRES offre vantaggi significativi: aliquota fissa al 24%, possibilità di trattenere utili in società senza tassazione personale immediata, ampia deducibilità dei costi aziendali (ammortamenti, costi del personale, leasing, auto strumentali). Per una pianificazione efficace consigliamo la lettura della nostra guida alla pianificazione fiscale SRL.
Lo studio associato, disciplinato dalla L. 1815/1939 (per la parte non abrogata) e dall'art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR, è stato per decenni la forma tipica di esercizio collettivo delle professioni. La STP, soprattutto in forma di SRL, presenta una serie di vantaggi che la rendono spesso preferibile.
| Aspetto | Studio associato | STP-SRL | SRL ordinaria (non STP) |
|---|---|---|---|
| Natura giuridica | Associazione professionale | Società di capitali a oggetto professionale | Società commerciale |
| Responsabilità | Personale e illimitata dei soci | Limitata al capitale (resta personale per la prestazione) | Limitata al capitale |
| Regime fiscale | Tassazione per trasparenza in capo ai soci | IRES 24% + IRAP | IRES 24% + IRAP |
| Soci di capitale | Non ammessi | Ammessi fino a 1/3 | Liberi |
| Continuità | Difficile in caso di uscita soci | Garantita dalla forma societaria | Garantita |
| Vendibilità | Bassa | Alta (cessione quote) | Alta |
| Costi di gestione | Contenuti | Medio-alti (bilancio, collegio sindacale ev.) | Medio-alti |
I vantaggi principali della STP si possono riassumere in cinque punti chiave:
Nonostante i numerosi vantaggi, la STP presenta anche svantaggi e criticità che vanno valutati attentamente prima di prendere la decisione. Una scelta inadeguata può portare ad aumento dei costi senza reali benefici fiscali.
La valutazione economica della STP non può prescindere da un'analisi puntuale dei costi di costituzione e di gestione annuale. Riportiamo di seguito una stima realistica delle voci principali per una STP-SRL standard con capitale sociale di 10.000 euro.
| Voce di spesa | Costo indicativo | Note |
|---|---|---|
| Onorario notarile costituzione | 1.500 - 2.500 € | Variabile per studio notarile e complessità statutaria |
| Imposta di registro | 200 € | Fissa per atto costitutivo |
| Bolli e diritti | 300 - 400 € | Imposta di bollo, diritti di segreteria |
| Iscrizione Registro Imprese | 200 € | Diritti CCIAA prima iscrizione |
| Iscrizione albo professionale (sezione speciale) | 200 - 500 € | Variabile per ordine |
| Pratica AdE (VAT, codice fiscale) | Gratuito o 200 € | Eventuale assistenza commercialista |
| TOTALE COSTITUZIONE | 2.500 - 4.500 € | STP-SRL standard |
| Costi annuali di gestione | ||
| Tenuta contabilità ordinaria | 1.500 - 3.000 €/anno | Variabile per volume operazioni |
| Bilancio d'esercizio + deposito | 500 - 1.200 €/anno | Comprensivo di nota integrativa |
| Diritto camerale annuale | 120 - 200 €/anno | CCIAA di competenza |
| Polizza RC professionale | 500 - 2.500 €/anno | Massimale variabile |
| Revisore legale (se obbligatorio) | 2.000 - 5.000 €/anno | Solo oltre soglie ex art. 2477 c.c. |
| TOTALE GESTIONE ANNUA | 2.500 - 5.000 € | Senza revisore legale |
Per un'analisi dettagliata delle voci di costo annuali tipiche di una società di capitali consulta la guida sui costi di gestione SRL annuali.
Uno dei profili più delicati della STP riguarda gli adempimenti previdenziali. La questione è complessa perché coinvolge sia la cassa professionale di categoria sia, in alcuni casi, la Gestione Separata INPS.
Da segnalare che il cliente, ai sensi del DM 34/2013, ha sempre il diritto di scegliere il professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione. La società deve indicare per iscritto il nome del professionista incaricato prima dell'esecuzione, consegnando al cliente l'informativa sui titoli professionali, sui requisiti di partecipazione e sul diritto di scegliere il professionista.
Non esiste una risposta universalmente valida: la convenienza di una STP dipende dal profilo specifico del professionista, dal volume di reddito, dalla struttura della clientela e dagli obiettivi di lungo periodo. In generale, la STP risulta conveniente quando ricorrono uno o più dei seguenti scenari:
Al contrario, la STP non conviene quando il volume d'affari è contenuto (sotto i 60.000-70.000 euro), quando il professionista preleva integralmente gli utili anno per anno (la doppia tassazione su dividendi annulla il vantaggio IRES), quando l'attività non richiede investimenti significativi o quando i costi di gestione societari erodono il margine fiscale teorico.
Possono costituire una STP gli iscritti a ordini, albi e collegi professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, notai, consulenti del lavoro, ecc.). La legge 183/2011 e il DM 34/2013 richiedono che i soci professionisti detengano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. È ammesso anche l'ingresso di soci non professionisti per finalità di investimento o per l'apporto di prestazioni tecniche, purché restino sotto la soglia di un terzo.
Il costo di costituzione di una STP varia in funzione della forma giuridica scelta. Per una STP in forma di SRL si va da 2.500 a 4.500 euro complessivi, comprensivi di onorari notarili, imposte di registro, diritti camerali, bolli e iscrizione nella sezione speciale dell'albo professionale. Si aggiungono i costi annuali di gestione (contabilità, bilancio, diritti camerali) che variano da 2.000 a 5.000 euro l'anno.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7291/2020, hanno stabilito che il reddito prodotto dalla STP costituita in forma di società di capitali (SRL o SPA) è qualificato come reddito d'impresa e non come reddito di lavoro autonomo. Questo significa che la STP-SRL è soggetta a IRES (24%) e IRAP (3,9%), applica le regole del bilancio d'esercizio e versa l'IVA secondo il regime ordinario. Diversa la situazione per le STP costituite in forma di società di persone, dove può prevalere la natura di reddito da lavoro autonomo.
Rispetto allo studio associato, la STP offre limitazione della responsabilità (nelle forme di capitali), separazione patrimoniale, possibilità di ingresso di soci di capitale, continuità dell'attività in caso di uscita di un socio, maggiore appeal commerciale e finanziario, pianificazione fiscale più ampia con deducibilità di costi non ammessi nel lavoro autonomo, accesso al regime IRES con aliquota fissa al 24%, possibilità di trattenere utili in società e politica di dividendi flessibile.
La legge non impone che l'amministratore della STP sia necessariamente iscritto all'albo: può essere anche un socio non professionista o un terzo. Tuttavia, le prestazioni professionali devono essere eseguite solo da soci iscritti al relativo albo. Il cliente ha diritto di scegliere il professionista incaricato, che deve essere indicato per iscritto prima del conferimento dell'incarico, con consegna dell'informativa prevista dal DM 34/2013.
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Gestione previdenziale di soci e amministratori di SRL.
Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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