Trust di famiglia 2026: protezione patrimoniale e vantaggi fiscali

Il trust di famiglia è uno degli strumenti più efficaci per proteggere il patrimonio, pianificare il passaggio generazionale e ottimizzare la fiscalità successoria. Ecco come funziona, quanto costa e quando conviene istituirlo.

La tutela del patrimonio familiare e la pianificazione del passaggio generazionale rappresentano due delle sfide più delicate per imprenditori, professionisti e famiglie con patrimoni rilevanti. Il trust di famiglia è lo strumento giuridico che, più di ogni altro, consente di realizzare entrambi gli obiettivi: separare i beni dal patrimonio personale del disponente, garantirne la gestione professionale e disciplinare in modo flessibile il trasferimento ai beneficiari. Vediamo nel dettaglio come funziona, come viene tassato dopo la riforma del 2024 e quando rappresenta una scelta realmente conveniente rispetto a strumenti alternativi come la holding di famiglia o il fondo patrimoniale.

1. Cos'è un trust di famiglia (L. 364/1989 Convenzione dell'Aja)

Il trust è un istituto di matrice anglosassone introdotto nel nostro ordinamento attraverso la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento. Pur in assenza di una disciplina codicistica interna, il trust riceve pieno riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento e può essere validamente istituito da soggetti residenti in Italia, con beni siti in Italia, regolato da una legge straniera (cosiddetto "trust interno").

Il trust di famiglia è un rapporto giuridico fiduciario in virtù del quale un soggetto (il disponente o settlor) trasferisce la proprietà di determinati beni o diritti a un altro soggetto (il trustee), il quale li amministra nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo determinato, secondo le regole stabilite nell'atto istitutivo. Il tratto distintivo del trust è la segregazione patrimoniale: i beni in trust formano un patrimonio separato sia rispetto al patrimonio personale del trustee sia rispetto a quello del disponente.

Nella prassi familiare, il trust viene utilizzato per finalità di protezione del patrimonio da rischi imprenditoriali e creditori futuri, per la tutela di soggetti deboli (minori, disabili, anziani non autosufficienti), per la pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa e per la regolamentazione delle dinamiche successorie in deroga alle regole ordinarie della successione legittima, sempre nel rispetto della quota di legittima.

2. Le figure chiave: disponente, trustee, beneficiari, guardiano

La struttura del trust ruota attorno a quattro figure principali, ciascuna con poteri e responsabilità ben definiti:

  • Disponente (settlor): è il soggetto che istituisce il trust e trasferisce i beni al trustee. Con l'atto di dotazione si spoglia definitivamente della proprietà dei beni conferiti, salvo le facoltà che si riserva nell'atto istitutivo. Il disponente può essere persona fisica o giuridica e può coincidere con il trustee nel caso del trust autodichiarato;
  • Trustee: è il soggetto che riceve i beni in proprietà fiduciaria e ha il dovere di amministrarli secondo le regole dell'atto istitutivo, nell'interesse esclusivo dei beneficiari. Il trustee risponde della corretta gestione con un obbligo di diligenza qualificata. Può essere una persona fisica di fiducia, un professionista o una società trustee professionale (spesso una trust company specializzata);
  • Beneficiari: sono i soggetti destinatari dei vantaggi patrimoniali del trust. Possono essere beneficiari del reddito (titolari del diritto a ricevere i frutti dei beni in trust), beneficiari del capitale (titolari del diritto a ricevere i beni al termine del trust) oppure entrambi. La loro individuazione può essere nominativa o per categoria (ad esempio "i discendenti del disponente in vita al termine del trust");
  • Guardiano (protector): figura facoltativa ma molto utilizzata nella prassi italiana, ha funzioni di controllo sull'operato del trustee. Può avere poteri di consenso preventivo su determinate operazioni, di revoca e sostituzione del trustee, di modifica delle disposizioni dell'atto istitutivo entro limiti predeterminati. La presenza del guardiano è particolarmente raccomandata nei trust familiari di lunga durata.

L'atto istitutivo del trust deve disciplinare con precisione poteri, obblighi e responsabilità di ciascuna figura, indicare la legge regolatrice straniera applicabile (le più utilizzate sono quella di Jersey, della Repubblica di San Marino e dell'Inghilterra), la durata del trust e i meccanismi di risoluzione di eventuali conflitti.

3. Tipologie di trust: discrezionale, fisso, autodichiarato

Esistono numerose tipologie di trust, ciascuna funzionale a obiettivi specifici. Nella tabella seguente sintetizziamo le principali tipologie utilizzate nella pianificazione patrimoniale familiare:

Tipologia Caratteristiche Quando si usa
Trust fisso I beneficiari e le quote di attribuzione sono individuati nominativamente nell'atto istitutivo. Il trustee non ha discrezionalità nell'attribuzione Quando il disponente vuole certezza sulla destinazione del patrimonio; tipico nei trust di garanzia per soggetti deboli
Trust discrezionale Il trustee ha ampia discrezionalità nell'individuare i beneficiari (entro la classe definita) e nel determinare quote e tempi delle attribuzioni Pianificazione generazionale flessibile; opportunità di adattare le distribuzioni alle esigenze future dei discendenti
Trust autodichiarato Il disponente coincide con il trustee. Il disponente dichiara di detenere determinati beni in trust per i beneficiari indicati Strumento snello per la segregazione patrimoniale; richiede particolare attenzione per evitare la qualificazione di simulazione
Trust di scopo Non ha beneficiari designati ma persegue uno scopo predeterminato (charitable, assistenziale, di garanzia) Trust di garanzia per operazioni straordinarie, trust assistenziali per la cura di familiari
Trust commerciale Trust che esercita attività di impresa o detiene partecipazioni in società operative Pianificazione di gruppi familiari complessi, gestione di partecipazioni di controllo
Trust non commerciale Trust che non esercita attività commerciale; detiene beni a finalità di godimento o conservazione Gestione di immobili familiari, opere d'arte, partecipazioni di minoranza

Sotto il profilo fiscale, la distinzione fondamentale è tra trust trasparente (con beneficiari individuati che hanno diritto certo al reddito, tassato direttamente in capo a costoro) e trust opaco (senza beneficiari individuati o discrezionale, tassato come soggetto IRES autonomo). La scelta della tipologia incide in modo determinante sul carico fiscale complessivo e va valutata con attenzione in sede di costituzione.

4. La segregazione patrimoniale e la protezione dai creditori

Il principale vantaggio del trust è rappresentato dall'effetto di segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust cessano di appartenere al patrimonio personale del disponente e non entrano nemmeno nel patrimonio personale del trustee, ma costituiscono un patrimonio autonomo e separato, destinato esclusivamente alla realizzazione dello scopo del trust e all'interesse dei beneficiari.

La conseguenza pratica è di estrema rilevanza: i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori personali né del disponente né del trustee né (di regola) dei beneficiari. Questa caratteristica rende il trust uno strumento privilegiato per la protezione del patrimonio familiare da rischi imprenditoriali, esposizioni professionali (medici, amministratori, professionisti soggetti a responsabilità civile e penale) o eventi imprevisti.

La protezione, tuttavia, non è assoluta. Vi sono limiti e cautele da considerare:

  • Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): i creditori anteriori all'istituzione del trust possono agire entro 5 anni per far dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto di dotazione, dimostrando il pregiudizio subito e (per gli atti a titolo gratuito) la sola conoscenza del pregiudizio da parte del debitore;
  • Azione revocatoria fallimentare: in caso di successivo fallimento del disponente, gli atti di trasferimento al trust posti in essere nei 2 anni anteriori possono essere revocati;
  • Sham trust: il trust istituito al solo scopo di sottrarre beni ai creditori, senza alcuna effettiva volontà di costituire un patrimonio separato, può essere dichiarato nullo per simulazione. Sono indici tipici di un trust simulato la coincidenza tra disponente e trustee senza limitazioni effettive di potere, la totale discrezionalità del disponente sui beni, l'assenza di un reale interesse dei beneficiari;
  • Quota di legittima: il trust non può pregiudicare i diritti dei legittimari (coniuge, figli, in mancanza di figli gli ascendenti), che possono agire in riduzione contro le disposizioni lesive.

Per essere realmente efficace, il trust deve quindi essere istituito con anticipo rispetto all'insorgere di possibili crisi, dotato di un trustee professionale e indipendente e accompagnato da una documentazione che dimostri lo scopo legittimo e familiare dell'operazione.

5. Tassazione del trust 2026: imposta donazione e successione

La tassazione del trust ai fini delle imposte indirette ha subito un'evoluzione importante a partire dalla Circolare AdE n. 34/E del 20 ottobre 2022 e con la riforma operata dal D.Lgs. 139/2024, che ha codificato il principio dell'imposizione "in uscita".

Secondo l'orientamento ormai consolidato, l'imposta di donazione e successione (D.Lgs. 346/1990) si applica non al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, ma al momento dell'attribuzione effettiva dei beni dal trustee ai beneficiari. Le aliquote applicabili sono quelle ordinarie:

Beneficiario Franchigia Aliquota
Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) 1.000.000 € per beneficiario 4%
Fratelli e sorelle 100.000 € per beneficiario 6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° Nessuna franchigia 6%
Altri soggetti (estranei) Nessuna franchigia 8%
Beneficiario portatore di handicap grave (L. 104/92) 1.500.000 € 4-6-8% in base al grado di parentela

Il momento impositivo si verifica quando si realizza un effettivo arricchimento del beneficiario. Per il trust autodichiarato, la prassi richiede particolare attenzione: la giurisprudenza recente di Cassazione (a partire dalle sentenze del 2018-2020) ha chiarito che l'imposta non è dovuta al momento dell'autodichiarazione, ma soltanto alla successiva attribuzione ai beneficiari. Restano tuttavia dovute, all'atto di costituzione, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna) per i beni immobili e l'imposta di registro in misura fissa (200 euro) per l'atto istitutivo.

6. Tassazione dei beneficiari: TUIR e novità 2024-2026

Sotto il profilo delle imposte dirette, il trust è un soggetto passivo IRES ai sensi dell'art. 73 del TUIR, sia esso commerciale (esercente attività di impresa) sia non commerciale. La tassazione opera in modo differente in base alla qualificazione del trust:

  • Trust opaco: i redditi prodotti dai beni in trust sono tassati direttamente in capo al trust come soggetto IRES, con aliquota del 24%. I successivi flussi distribuiti ai beneficiari non scontano ulteriore tassazione (per evitare la doppia imposizione);
  • Trust trasparente: i redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari individuati e tassati come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR), indipendentemente dall'effettiva percezione, con applicazione delle aliquote IRPEF progressive in capo a ciascun beneficiario;
  • Trust misti: ammessi dalla prassi, hanno alcuni redditi tassati per trasparenza in capo ai beneficiari individuati e altri tassati in capo al trust.

Una novità particolarmente rilevante è rappresentata dalla disciplina dei trust opachi esteri residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: i redditi distribuiti ai beneficiari italiani sono tassati come redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR, senza distinzione tra reddito e capitale e con applicazione dell'aliquota progressiva IRPEF (in luogo della precedente non imponibilità). La norma, introdotta con il D.L. 124/2019 e successivamente affinata, mira a contrastare l'utilizzo abusivo di trust esteri per la non tassazione di redditi sostanzialmente di pertinenza di residenti italiani.

Gli adempimenti dichiarativi annuali del trust comprendono la presentazione del modello Redditi ENC (o SC, se commerciale), il versamento dell'IRES e degli acconti, la tenuta della contabilità (semplificata o ordinaria in base al regime) e la compilazione del quadro RW per i beni esteri detenuti dal trust o per i beneficiari di trust esteri.

7. Trust vs Holding di famiglia vs Fondo patrimoniale

Trust, holding di famiglia e fondo patrimoniale sono i tre principali strumenti di pianificazione patrimoniale familiare. La scelta dello strumento (o della loro combinazione) dipende da obiettivi, tipologia di patrimonio e composizione familiare. La seguente tabella riassume le caratteristiche fondamentali di ciascuno:

Caratteristica Trust di famiglia Holding di famiglia (SRL) Fondo patrimoniale
Natura giuridica Rapporto fiduciario senza personalità giuridica Società di capitali con personalità giuridica Vincolo di destinazione su beni dei coniugi (art. 167 c.c.)
Segregazione patrimoniale Piena (salvo revocatoria entro 5 anni) Parziale: scudo della responsabilità limitata della SRL Limitata: solo per debiti estranei ai bisogni della famiglia
Soggetti Apertura ampia: discendenti, ascendenti, estranei, scopi Solo soci della SRL Solo coniugi (richiede matrimonio o unione civile)
Passaggio generazionale Strumento privilegiato, anche pluri-generazionale Ottimo per partecipazioni operative; usa donazione con riserva Non funzionale al passaggio generazionale
Vantaggi fiscali su dividendi Tassazione IRES 24% o trasparenza beneficiari Regime PEX (esenzione 95%), tassazione effettiva 1,2% Nessuno specifico
Imposta donazione/successione Tassazione "in uscita" all'attribuzione ai beneficiari Su donazione/successione delle quote (con agevolazioni art. 3 D.Lgs. 346/90) Non rilevante (i beni restano dei coniugi)
Costo di costituzione Medio-alto (8.000-20.000 €) Medio (3.000-6.000 €) Basso (1.500-3.000 €)
Costo gestione annuale 3.000-10.000 € (trustee, contabilità, dichiarazioni) 2.000-5.000 € (bilancio, dichiarazioni, diritti CCIAA) Quasi nullo

Nei patrimoni complessi, è frequente l'utilizzo combinato dei tre strumenti: il trust come holding del gruppo (con detenzione delle quote della holding), la holding come società di partecipazione (con accesso al regime PEX e ottimizzazione dei dividendi) e il fondo patrimoniale per i beni di uso personale dei coniugi. Per scegliere lo strumento più adatto è essenziale partire da una corretta pianificazione fiscale e dalla valutazione del patrimonio.

8. Costi di costituzione e gestione annuale

Il costo complessivo del trust di famiglia è uno degli aspetti che più spesso scoraggia famiglie e imprenditori. Va tuttavia rapportato alle dimensioni del patrimonio segregato e ai benefici di protezione e pianificazione che il trust garantisce nel tempo. Di seguito una stima dei costi tipici nella prassi italiana:

Voce di costo Importo indicativo Note
Consulenza strutturazione (legale + fiscale) 5.000 – 20.000 € In funzione della complessità del patrimonio e delle finalità
Atto istitutivo notarile 3.000 – 8.000 € Onorario notaio + imposta di registro 200 €
Imposte indirette su dotazione (immobili) 400 € (200 + 200) + registro 200 € Ipotecaria e catastale in misura fissa al conferimento
Compenso annuo trustee professionale 2.500 – 8.000 € Variabile in base al valore del patrimonio e alla complessità gestionale
Contabilità e dichiarazione redditi (modello ENC) 1.500 – 4.000 € Comprensivo di IRES, IRAP (se applicabile), quadro RW
Compenso guardiano (se previsto) 500 – 3.000 € Spesso simbolico in ambito familiare
Totale gestione annuale 3.000 – 10.000 € Esclusi imposte sui redditi prodotti dai beni

Una regola pratica diffusa è che il trust diventi economicamente sostenibile a partire da patrimoni di almeno 1-1,5 milioni di euro segregati, con un'incidenza dei costi di gestione inferiore allo 0,5-1% annuo. Per patrimoni inferiori, è opportuno valutare strumenti alternativi (donazione con riserva di usufrutto, holding di famiglia, polizze vita dedicate).

9. Quando il trust è abuso del diritto: rischi e cautele

L'utilizzo del trust per finalità meramente fiscali o per sottrarre beni ai creditori espone a contestazioni di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente). La norma considera abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur formalmente legittime, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, in contrasto con le finalità delle norme tributarie.

I principali profili di rischio del trust di famiglia sono:

  • Trust autodichiarato senza spossessamento effettivo: se il disponente-trustee mantiene la piena disponibilità dei beni, esercita poteri illimitati di revoca e distribuzione e non vi sono regole effettive che lo vincolino, l'Agenzia delle Entrate può contestare la simulazione e qualificare i beni come ancora di proprietà del disponente;
  • Mancanza di reale interesse familiare: trust istituiti senza un effettivo programma di gestione familiare e con beneficiari di mera facciata espongono a contestazioni di abuso;
  • Strutture circolari: operazioni in cui il disponente recupera, direttamente o indirettamente, la disponibilità dei beni dopo brevi intervalli temporali (ad esempio attraverso distribuzioni mascherate da compensi) vengono regolarmente disconosciute;
  • Trust esteri puramente di facciata: l'utilizzo di trust istituiti in giurisdizioni offshore senza alcun collegamento sostanziale con i beneficiari italiani è un'area ad alta attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche grazie agli scambi automatici di informazioni (CRS-DAC2).
Attenzione: in caso di accertamento per abuso del diritto, l'Agenzia delle Entrate può disconoscere gli effetti fiscali del trust, riprendere a tassazione i redditi imputandoli direttamente al disponente, applicare l'imposta di donazione "in entrata" al momento della dotazione e irrogare le relative sanzioni amministrative. Particolare attenzione va prestata alla coerenza dell'atto istitutivo con le finalità sostanziali della famiglia.
Consiglio TurboImposte: per istituire un trust di famiglia efficace e a prova di contestazione è fondamentale curare ogni dettaglio della strutturazione. Affidatevi a un team congiunto di professionisti (notaio, commercialista, avvocato civilista e tributarista) e prevedete un trustee professionale e indipendente. Il maggior costo iniziale viene ampiamente ripagato dalla certezza degli effetti giuridici e fiscali nel lungo periodo.

10. Domande frequenti (FAQ)

Il trust di famiglia è un istituto giuridico, riconosciuto in Italia grazie alla Legge 364/1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985, con il quale un soggetto (disponente o settlor) trasferisce beni o diritti a un altro soggetto (trustee), il quale li amministra nell'interesse dei beneficiari designati o per uno scopo determinato. I beni trasferiti formano un patrimonio segregato, distinto da quello personale del trustee e del disponente, finalizzato a obiettivi di protezione patrimoniale, passaggio generazionale e pianificazione successoria.

I costi di istituzione di un trust di famiglia variano in base alla complessità del patrimonio e alle figure coinvolte. In via indicativa: l'atto istitutivo notarile costa tra 3.000 e 8.000 euro; la consulenza legale e fiscale per la strutturazione può variare da 5.000 a 20.000 euro. La gestione annuale del trust (compenso del trustee, contabilità, dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC) ha un costo medio compreso tra 3.000 e 10.000 euro l'anno, in funzione del valore del patrimonio segregato e della complessità della gestione.

Sì, il trust istituito correttamente realizza una segregazione patrimoniale: i beni trasferiti al trustee non rientrano più nel patrimonio personale del disponente e non possono essere aggrediti dai suoi creditori personali successivi all'istituzione. Tuttavia la protezione non è assoluta: i creditori anteriori all'istituzione del trust possono agire con l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) entro 5 anni, e in caso di trust istituito in frode ai creditori o con finalità abusive, l'atto può essere dichiarato inopponibile o nullo.

Dopo la riforma operata dal D.Lgs. 139/2024 e secondo la Circolare AdE 34/E/2022, l'imposta di donazione e successione si applica al momento dell'attribuzione effettiva dei beni ai beneficiari (e non più al momento del conferimento al trustee), con le aliquote ordinarie (4% per il coniuge e i discendenti oltre franchigia di 1 milione di euro, 6% per fratelli, 8% per estranei). Ai fini delle imposte dirette, il trust è considerato un soggetto IRES autonomo (art. 73 TUIR): se trasparente, i redditi sono imputati ai beneficiari individuati; se opaco, sono tassati in capo al trust. I redditi distribuiti ai beneficiari di trust opachi residenti in Paesi a fiscalità privilegiata sono tassati come redditi di capitale (art. 44 TUIR).

Il trust e la holding di famiglia rispondono a finalità diverse e complementari. La holding è una società (SRL o SPA) che detiene partecipazioni in altre società ed è soggetto di diritto autonomo con personalità giuridica; consente regime PEX, consolidato fiscale e pianificazione dei dividendi. Il trust, invece, non ha personalità giuridica: è un rapporto fiduciario in cui i beni sono intestati al trustee ma segregati a favore dei beneficiari. Il trust offre maggiore protezione patrimoniale e flessibilità nel passaggio generazionale, mentre la holding offre vantaggi fiscali sui dividendi e governance più strutturata. Nei patrimoni complessi, le due strutture sono spesso utilizzate in modo combinato.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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