Il welfare aziendale rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle SRL per ottimizzare il costo del lavoro. Attraverso l'erogazione di beni e servizi ai dipendenti — dai buoni pasto alla previdenza complementare, dall'auto aziendale alla formazione — la società può ottenere un duplice vantaggio: ridurre il carico fiscale e contributivo e, contemporaneamente, aumentare il valore percepito della retribuzione da parte dei collaboratori. In questa guida analizziamo nel dettaglio tutti gli strumenti di welfare disponibili nel 2026, con le soglie aggiornate, le regole di deducibilità e un confronto pratico rispetto al semplice aumento di stipendio.
1. Cos'è il welfare aziendale e perché conviene alla SRL
Il welfare aziendale è l'insieme di prestazioni, opere e servizi erogati dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita personale e familiare. Dal punto di vista normativo, la disciplina è contenuta principalmente negli articoli 51 e 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Per una SRL, il welfare aziendale conviene per tre motivi fondamentali:
- Deducibilità integrale per la società: i costi sostenuti per il welfare sono interamente deducibili ai fini IRES (e in molti casi anche ai fini IRAP), riducendo la base imponibile della società
- Esenzione contributiva: i benefit erogati entro i limiti di legge non sono soggetti a contributi INPS, generando un risparmio significativo sia per l'azienda (circa il 30% di contributi a carico del datore) sia per il dipendente
- Esenzione fiscale per il dipendente: entro le soglie previste, i benefit non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore, che riceve quindi un valore netto superiore rispetto a un equivalente aumento lordo in busta paga
L'effetto combinato di questi tre fattori rende il welfare uno strumento di pianificazione fiscale estremamente potente. Per ogni euro investito in welfare, la SRL sostiene un costo netto inferiore rispetto a un euro di retribuzione aggiuntiva, mentre il dipendente percepisce un valore superiore. Si crea così una situazione win-win che nessun altro strumento retributivo è in grado di replicare.
Il welfare aziendale non è riservato alle grandi imprese. Anche le SRL con pochi dipendenti possono implementare piani di welfare semplici ed efficaci, scegliendo tra le diverse tipologie di benefit quella più adatta alle esigenze della propria struttura. La chiave sta nella corretta pianificazione e nel rispetto delle condizioni normative per garantire la piena deducibilità e l'esenzione fiscale.
2. Fringe benefit 2026: soglie, regole e novità
I fringe benefit sono beni, servizi o altre utilità che il datore di lavoro concede ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria. L'articolo 51, comma 3, del TUIR stabilisce il principio generale: non concorrono a formare il reddito del dipendente se il loro valore complessivo nel periodo d'imposta non supera una determinata soglia.
Per il 2026, le soglie di esenzione sono le seguenti:
- 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti
- 2.000 euro annui per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (reddito del figlio non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni)
Un aspetto cruciale da ricordare: se il valore complessivo dei fringe benefit supera la soglia applicabile, l'intero importo diventa imponibile ai fini fiscali e contributivi, non solo la parte eccedente. Questo meccanismo — detto "a franchigia" — richiede un monitoraggio attento dei valori erogati durante l'anno.
Rientrano tra i fringe benefit più comuni:
- Buoni acquisto e gift card (Amazon, supermercati, carburante)
- Rimborso delle utenze domestiche (luce, gas, acqua)
- Rimborso dell'affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo
- Uso promiscuo dell'auto aziendale (per la quota eccedente la soglia specifica)
- Polizze assicurative non obbligatorie
La SRL che eroga fringe benefit deve documentare adeguatamente le erogazioni e verificare mensilmente il rispetto della soglia annuale, soprattutto quando il dipendente riceve più tipologie di benefit nel corso dell'anno. Il superamento della soglia anche di un solo euro comporta la tassazione sull'intero importo, con potenziali conguagli significativi a fine anno.
3. Buoni pasto: deducibilità e vantaggi per la SRL
I buoni pasto rappresentano uno degli strumenti di welfare più diffusi e apprezzati nelle SRL italiane. La loro disciplina fiscale è particolarmente favorevole e li rende un benefit quasi obbligato per qualsiasi piano di welfare.
Le soglie di esenzione per i buoni pasto nel 2026 sono:
- Buoni pasto elettronici: esenti fino a 8 euro al giorno per dipendente
- Buoni pasto cartacei: esenti fino a 4 euro al giorno per dipendente
Per la SRL, il costo dei buoni pasto è interamente deducibile ai fini IRES come costo del personale. Ai fini IVA, l'aliquota applicata dal fornitore dei buoni è del 4% e l'imposta è integralmente detraibile dalla società.
Facciamo un esempio pratico. Una SRL eroga buoni pasto elettronici da 8 euro per 220 giorni lavorativi a un dipendente:
- Costo annuo: 8 x 220 = 1.760 euro
- Valore netto per il dipendente: 1.760 euro (interamente esenti)
- Risparmio INPS per la SRL: circa 528 euro (30% di contributi non versati)
- Risparmio IRES per la SRL: 422 euro (24% di 1.760)
- Risparmio INPS per il dipendente: circa 163 euro (9,19% di contributi non trattenuti)
- Risparmio IRPEF per il dipendente: variabile in base allo scaglione
Rispetto a un aumento lordo di pari importo, il buono pasto elettronico garantisce al dipendente un valore netto superiore di circa il 35-40%, con un costo per la SRL inferiore di circa il 30%. I buoni pasto, inoltre, non incidono sul calcolo del TFR, delle ferie e degli altri istituti retributivi, generando un ulteriore risparmio indiretto.
È importante sottolineare che i buoni pasto non rientrano nel computo della soglia dei 1.000/2.000 euro dei fringe benefit: hanno un regime di esenzione autonomo e cumulabile. Per un'analisi completa dei costi di gestione della SRL, i buoni pasto sono una voce da considerare con attenzione.
4. Auto aziendale come benefit: calcolo e tassazione
L'auto aziendale concessa in uso promiscuo (uso lavorativo e personale) al dipendente è uno dei fringe benefit più complessi dal punto di vista del calcolo fiscale. La normativa ha subito importanti modifiche con la Legge di Bilancio 2025, confermate anche per il 2026.
Il valore del fringe benefit dell'auto aziendale si calcola in base a una percentuale del costo chilometrico annuo previsto dalle tabelle ACI, moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 km. Le percentuali applicabili dipendono dal tipo di alimentazione del veicolo:
- Veicoli elettrici a batteria (BEV): 10% del costo chilometrico ACI x 15.000 km
- Veicoli ibridi plug-in (PHEV): 20% del costo chilometrico ACI x 15.000 km
- Veicoli a combustione interna e altri: 50% del costo chilometrico ACI x 15.000 km
Il valore così determinato concorre a formare il reddito imponibile del dipendente ed è soggetto a IRPEF e contributi INPS. Per la SRL, il costo dell'auto aziendale (leasing, noleggio o acquisto) è deducibile nella misura del 70% se il veicolo è assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta.
L'IVA sull'acquisto o sul canone di leasing/noleggio è detraibile al 40% per i veicoli ad uso promiscuo. Le spese di gestione (carburante, manutenzione, assicurazione, bollo) seguono le stesse percentuali di deducibilità e detraibilità IVA.
5. Previdenza complementare: contributi deducibili
I contributi versati dalla SRL a forme di previdenza complementare (fondi pensione) a favore dei dipendenti rappresentano una delle componenti di welfare con il miglior trattamento fiscale in assoluto.
Il quadro normativo prevede:
- Per il dipendente: i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stesso sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di 5.164,57 euro annui. Questo significa che il dipendente riduce la propria base imponibile IRPEF, con un risparmio che varia dal 23% al 43% a seconda dello scaglione marginale
- Per la SRL: i contributi a carico dell'azienda sono interamente deducibili ai fini IRES come costo del personale e sono esenti da contribuzione INPS
- Tassazione alla prestazione: il capitale o la rendita erogati dal fondo pensione al momento del pensionamento sono soggetti a un'imposta sostitutiva agevolata che va dal 15% al 9% (decresce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo)
Il vantaggio complessivo è evidente: un contributo alla previdenza complementare sfugge alla contribuzione INPS (risparmio per azienda e dipendente), riduce la base imponibile IRPEF del dipendente e, al momento della prestazione, subisce una tassazione molto più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria dei redditi.
Per le SRL che versano anche il TFR ai fondi pensione, esiste un ulteriore incentivo: l'esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR (0,20%) e una deduzione ai fini IRES del 4% (6% per le aziende con meno di 50 dipendenti) dell'ammontare del TFR destinato alla previdenza complementare. L'impatto sulla gestione dei contributi INPS della SRL è quindi duplice: risparmio diretto e benefici aggiuntivi legati al TFR.
6. Assicurazione sanitaria integrativa
L'assistenza sanitaria integrativa è un benefit particolarmente apprezzato dai dipendenti e fiscalmente efficiente per la SRL. I contributi versati dal datore di lavoro a casse sanitarie, fondi sanitari o polizze collettive godono di un regime di esenzione specifico.
Le regole fiscali principali sono:
- Per il dipendente: i contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente a enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziali non concorrono a formare il reddito fino a 3.615,20 euro annui
- Per la SRL: il costo è interamente deducibile ai fini IRES e non soggetto a contribuzione INPS
- Condizione: il fondo o la cassa sanitaria deve avere i requisiti previsti dal D.M. Salute (iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari) e le prestazioni devono riguardare la generalità dei dipendenti o categorie omogenee
La soglia di 3.615,20 euro è autonoma e non si cumula con la soglia dei fringe benefit (1.000/2.000 euro) né con quella della previdenza complementare (5.164,57 euro). Questo consente alla SRL di strutturare un pacchetto welfare che somma le diverse componenti, massimizzando il vantaggio complessivo.
Un aspetto pratico importante: la SRL può stipulare una polizza sanitaria collettiva per tutti i dipendenti, negoziando condizioni di premio molto più favorevoli rispetto alle polizze individuali. Il costo medio per dipendente si aggira tra 500 e 1.500 euro annui, a seconda delle coperture previste, generando un risparmio significativo rispetto all'equivalente aumento retributivo.
7. Formazione e istruzione come welfare
Le spese per istruzione e formazione rientrano tra le componenti di welfare aziendale con il trattamento fiscale più favorevole. L'art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis) del TUIR prevede l'esenzione totale — senza limiti di importo — per diverse tipologie di servizi educativi.
Sono esenti da imposte e contributi i seguenti benefit formativi:
- Asili nido e scuole materne: rette e costi sostenuti dalla SRL per i figli dei dipendenti
- Borse di studio: erogate a favore dei figli dei dipendenti
- Tasse scolastiche e universitarie: rimborso delle spese per frequenza di scuole, università, master
- Centri estivi e doposcuola: servizi di ludoteca e attività ricreative per i figli dei dipendenti
- Libri di testo scolastici: rimborso dei costi per materiale didattico
Il grande vantaggio di questa categoria è l'assenza di un tetto massimo: la SRL può rimborsare l'intera retta universitaria di un figlio del dipendente senza alcun impatto fiscale né contributivo per il lavoratore. Per la società, il costo è interamente deducibile ai fini IRES.
A questa categoria si aggiunge la formazione professionale del dipendente stesso (corsi di aggiornamento, certificazioni professionali, master post-laurea), che la SRL può finanziare come costo aziendale ordinario, deducibile integralmente e non imponibile per il lavoratore in quanto strettamente funzionale all'attività lavorativa.
8. Il piano di welfare: come strutturarlo nella SRL
Per implementare correttamente un piano di welfare nella SRL, è necessario seguire un percorso strutturato che garantisca la conformità normativa e la piena deducibilità dei costi. Ecco i passaggi fondamentali.
Regolamento aziendale o accordo sindacale
Il piano di welfare può essere istituito attraverso due modalità:
- Regolamento aziendale unilaterale: il datore di lavoro adotta un regolamento interno che definisce tipologia, importi e destinatari dei benefit. Questa è la modalità più comune nelle SRL di piccole dimensioni
- Accordo o contratto aziendale: stipulato con le rappresentanze sindacali, offre una maggiore solidità giuridica e può prevedere la conversione di premi di risultato in welfare con tassazione agevolata al 5%
Destinatari: la generalità o categorie omogenee
Perché i benefit siano esenti, devono essere destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi (ad esempio: tutti i quadri, tutti gli impiegati, tutti i dipendenti di una sede). Non è possibile erogare welfare esentasse a singoli dipendenti scelti discrezionalmente. Attenzione: nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, anche una SRL con due soli dipendenti può istituire un piano welfare, purché coinvolga entrambi.
Piattaforma welfare o gestione diretta
Le SRL possono scegliere tra:
- Piattaforma welfare esterna: un provider specializzato (Edenred, Sodexo, Easy Welfare, ecc.) gestisce il catalogo dei servizi e il budget per ciascun dipendente. Comodo per le SRL con più dipendenti
- Gestione diretta: la SRL eroga direttamente i benefit (buoni pasto, contributi al fondo pensione, rimborso spese scolastiche) senza intermediari. Più semplice per le micro-SRL con pochi collaboratori
Documentazione e adempimenti
Il piano di welfare deve essere formalizzato per iscritto e la SRL deve conservare:
- Il regolamento aziendale o l'accordo sindacale
- L'elenco dei dipendenti beneficiari e delle categorie omogenee
- Le ricevute e la documentazione delle erogazioni
- Le dichiarazioni dei dipendenti con figli a carico (per la soglia elevata a 2.000 euro)
Una corretta documentazione è essenziale per superare eventuali verifiche dell'Agenzia delle Entrate. L'adeguamento del compenso dell'amministratore va coordinato con il piano welfare per ottimizzare la struttura retributiva complessiva della SRL.
9. Vantaggi fiscali complessivi: confronto con aumento di stipendio
Per comprendere pienamente la convenienza del welfare aziendale, confrontiamo l'erogazione di 5.000 euro sotto forma di welfare rispetto a un aumento lordo di pari importo in busta paga. Ipotizziamo un dipendente con RAL di 30.000 euro (scaglione IRPEF marginale al 35%).
| Voce | Aumento lordo 5.000 € | Welfare 5.000 € | Risparmio welfare |
|---|---|---|---|
| Costo INPS azienda (~30%) | 1.500 € | 0 € | 1.500 € |
| IRAP azienda (~3,9%) | 195 € | 0 € | 195 € |
| Costo totale per la SRL | 6.695 € | 5.000 € | 1.695 € |
| INPS dipendente (~9,19%) | -460 € | 0 € | 460 € |
| IRPEF + addizionali (~38%) | -1.725 € | 0 € | 1.725 € |
| Netto percepito dal dipendente | 2.815 € | 5.000 € | +2.185 € |
I numeri parlano chiaro: con un aumento lordo di 5.000 euro, la SRL spende 6.695 euro e il dipendente riceve un netto di soli 2.815 euro. Con il welfare, la SRL spende 5.000 euro (risparmiando 1.695 euro) e il dipendente riceve l'intero valore di 5.000 euro (incassando 2.185 euro in più). Il rapporto costo-beneficio del welfare è enormemente più favorevole.
Ecco un riepilogo delle principali tipologie di benefit con il relativo trattamento fiscale:
| Tipologia di benefit | Deducibilità per la SRL | Tassazione per il dipendente | Impatto INPS |
|---|---|---|---|
| Fringe benefit (entro soglia) | 100% deducibile IRES | Esente fino a 1.000/2.000 € | Esente da contributi |
| Buoni pasto elettronici | 100% deducibile IRES + IVA 4% | Esente fino a 8 €/giorno | Esente da contributi |
| Buoni pasto cartacei | 100% deducibile IRES + IVA 4% | Esente fino a 4 €/giorno | Esente da contributi |
| Previdenza complementare | 100% deducibile IRES | Deducibile fino a 5.164,57 € | Esente da contributi |
| Assistenza sanitaria integrativa | 100% deducibile IRES | Esente fino a 3.615,20 € | Esente da contributi |
| Istruzione e formazione figli | 100% deducibile IRES | Esente (senza limiti) | Esente da contributi |
| Auto aziendale (uso promiscuo) | 70% deducibile IRES | Imponibile (tabelle ACI 10-50%) | Soggetto a contributi sulla quota imponibile |
| Aumento stipendio lordo (confronto) | 100% deducibile IRES | IRPEF progressiva 23-43% | Contributi pieni (~30% azienda + ~9% dipendente) |
Come si evince dalla tabella, la combinazione di benefit esenti consente alla SRL di costruire un pacchetto retributivo complessivo molto più efficiente dal punto di vista fiscale. Un piano welfare ben strutturato può includere simultaneamente buoni pasto (fino a 1.760 euro), fringe benefit generici (fino a 1.000/2.000 euro), previdenza complementare (fino a 5.164,57 euro), assistenza sanitaria (fino a 3.615,20 euro) e istruzione per i figli (senza limiti), per un valore complessivo di oltre 11.500 euro annui completamente esente da imposte e contributi per il dipendente.
10. Domande frequenti (FAQ)
Il risparmio dipende dall'importo investito e dalla tipologia di benefit. In media, per ogni 1.000 euro destinati a welfare anziché ad aumento di stipendio lordo, la SRL risparmia tra 300 e 400 euro tra contributi INPS e IRAP. Il dipendente, a sua volta, riceve un valore netto superiore del 25-40% rispetto all'equivalente aumento in busta paga.
No, i fringe benefit non sono obbligatori per le SRL. La loro erogazione è una scelta volontaria dell'azienda, salvo che un contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato non preveda specifici obblighi in materia di welfare aziendale. La SRL può decidere liberamente se e quali benefit erogare, definendone importo e modalità con un regolamento aziendale.
Per il 2026 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit è fissata a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per i dipendenti con figli a carico la soglia è elevata a 2.000 euro. Se il valore complessivo dei benefit supera la soglia, l'intero importo (non solo l'eccedenza) diventa imponibile.
L'amministratore unico con rapporto di collaborazione (compenso da co.co.co.) non rientra tra i beneficiari del welfare aziendale previsto dall'art. 51 del TUIR, che si applica ai redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, se l'amministratore ha anche un rapporto di lavoro subordinato con la società (ad esempio come dirigente), può beneficiare del welfare in qualità di dipendente. La questione va valutata caso per caso con il proprio commercialista.
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