A fine anno torna l'acconto IVA: un anticipo sull'imposta della liquidazione di dicembre o del quarto trimestre. Ecco chi deve pagarlo, i tre metodi per calcolarlo e come versarlo entro la scadenza, che per il 2026 slitta al 28 dicembre.
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L'acconto IVA è uno degli ultimi appuntamenti fiscali dell'anno e riguarda la quasi totalità delle SRL che liquidano l'IVA, mensilmente o trimestralmente. Non è un'imposta nuova, ma un anticipo di quella che si pagherà con la liquidazione di dicembre o del quarto trimestre. Capire quale metodo di calcolo conviene e versare l'importo giusto entro la scadenza evita sia di anticipare più del dovuto sia di incorrere in sanzioni. Vediamo come funziona per l'anno 2026.
L'acconto IVA è un versamento anticipato di una parte dell'imposta che il contribuente dovrà versare con l'ultima liquidazione dell'anno. È stato introdotto dall'art. 6 della legge 405/1990 con una finalità essenzialmente di cassa per l'Erario: incassare entro dicembre una quota dell'IVA che, altrimenti, lo Stato riceverebbe solo a gennaio (per i mensili) o a marzo dell'anno successivo (per i trimestrali).
Per l'impresa, quindi, l'acconto non rappresenta un costo aggiuntivo: è semplicemente un anticipo che verrà interamente scomputato dall'imposta dovuta a saldo. Se alla fine l'IVA dovuta è inferiore all'acconto versato, la differenza diventa un credito. Il meccanismo è analogo a quello degli acconti IRES e IRAP, con la differenza che qui la base è l'imposta sul valore aggiunto e non il reddito.
Sono tenuti al versamento dell'acconto tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche, sia mensili sia trimestrali. Esistono però numerosi casi di esonero. Non deve versare l'acconto chi si trova in una di queste situazioni:
Inoltre, come vedremo, l'acconto non è dovuto se l'importo risultante dal calcolo è inferiore a 103,29 euro.
Il termine ordinario per il versamento dell'acconto IVA è il 27 dicembre di ogni anno. Quando il 27 dicembre cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Il contribuente può scegliere, ogni anno e senza alcuna comunicazione preventiva, tra tre metodi di calcolo. Conviene stimarli tutti e versare in base a quello che porta all'importo più basso (restando nel rispetto delle regole).
È il metodo più usato per la sua semplicità. Si versa l'88% dell'imposta dovuta nell'ultima liquidazione dell'anno precedente, presa al lordo dell'acconto versato lo scorso anno. La base cambia a seconda della periodicità:
| Tipo di contribuente | Base del metodo storico (88%) |
|---|---|
| Mensili | Debito della liquidazione IVA di dicembre 2025 |
| Trimestrali ordinari | Saldo a debito della dichiarazione IVA annuale 2025 |
| Trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, ecc.) | Debito della liquidazione del quarto trimestre 2025 |
Si versa l'88% dell'imposta che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione del 2026 (dicembre per i mensili, quarto trimestre o dichiarazione annuale per i trimestrali), al netto dell'eventuale eccedenza detraibile del periodo precedente. Conviene quando si stima un'IVA a debito inferiore rispetto all'anno scorso, ad esempio per un calo del fatturato. Attenzione: se la previsione si rivela troppo bassa, sulla differenza si applicano sanzioni.
Si versa il 100% dell'IVA risultante da una liquidazione straordinaria riferita alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2026. Il calcolo considera l'IVA a debito sulle operazioni attive registrate (o da registrare) fino a quella data, meno l'IVA detraibile sugli acquisti. È più laborioso ma preciso: azzera il rischio di errori di stima tipico del metodo previsionale ed è vantaggioso quando l'attività dell'ultimo periodo è in calo.
L'acconto IVA si versa con il modello F24, nella sezione Erario, ed è compensabile con eventuali crediti disponibili. I codici tributo da indicare sono:
| Codice tributo | Soggetti | Anno di riferimento |
|---|---|---|
| 6013 | Contribuenti mensili | 2026 |
| 6035 | Contribuenti trimestrali | 2026 |
La soglia minima è un aspetto da non dimenticare: se l'importo dell'acconto calcolato con il metodo prescelto è inferiore a 103,29 euro, il versamento non è dovuto. Per la gestione delle compensazioni nel modello F24, è utile la nostra guida alla compensazione in F24.
L'acconto versato a dicembre non si perde: viene interamente recuperato nella liquidazione successiva. In particolare:
Se l'acconto versato è superiore all'IVA effettivamente dovuta a saldo, la differenza non va perduta: si trasforma in credito IVA, che potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
Prendiamo una SRL con liquidazione IVA mensile che sceglie il metodo storico. La liquidazione di dicembre 2025 si era chiusa con un debito d'imposta di 5.000 euro. Il calcolo dell'acconto 2026 è il seguente:
| Passaggio | Valore |
|---|---|
| Base di calcolo (debito liquidazione dicembre 2025) | 5.000,00 € |
| Percentuale (metodo storico) | 88% |
| Acconto IVA da versare (5.000 × 88%) | 4.400,00 € |
| Scadenza di versamento | 28 dicembre 2026 |
| Codice tributo (F24) | 6013 |
I 4.400 euro versati a dicembre verranno poi scomputati dalla liquidazione di dicembre 2026: se quella liquidazione chiude, ad esempio, con un debito di 5.200 euro, la SRL verserà entro il 16 gennaio 2027 solo il saldo di 800 euro (5.200 − 4.400). Se invece la liquidazione di dicembre si chiude con un debito inferiore a 4.400 euro, la differenza diventa un credito IVA.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, sulla parte non versata (o versata in meno) si applica la sanzione del 25% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi legali. La sanzione può essere ridotta sensibilmente con il ravvedimento operoso: prima ci si mette in regola, minore è la sanzione da versare.
È il motivo per cui il metodo previsionale va maneggiato con cautela: basare l'acconto su una stima troppo ottimistica dell'IVA a debito espone al rischio di versare meno del dovuto e di subire la sanzione. Quando non si ha certezza, il metodo storico (che si fonda su un dato già consolidato) o quello analitico (che si fonda su operazioni reali) offrono maggiore sicurezza.
Il termine ordinario è il 27 dicembre. Nel 2026 il 27 dicembre cade di domenica, quindi il versamento slitta al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 28 dicembre 2026. Si paga con modello F24, codice tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Si versa l'88% dell'imposta dovuta nell'ultima liquidazione dell'anno precedente: per i contribuenti mensili la liquidazione di dicembre 2025, per i trimestrali ordinari il saldo della dichiarazione IVA annuale 2025, per i trimestrali speciali la liquidazione del quarto trimestre 2025. La base va presa al lordo dell'acconto versato l'anno prima.
Non versa l'acconto chi non ha una base di calcolo (ad esempio chi ha iniziato l'attività nel 2026), chi ha chiuso il 2025 a credito IVA o prevede un'eccedenza detraibile, chi effettua solo operazioni non imponibili o esenti e alcuni soggetti in regimi speciali, come i produttori agricoli. In ogni caso l'acconto non è dovuto se l'importo risulta inferiore a 103,29 euro.
Sulla parte versata in meno si applica la sanzione per insufficiente versamento, pari al 25%, riducibile con il ravvedimento operoso in misura tanto minore quanto prima ci si mette in regola, oltre agli interessi legali. Per questo il metodo previsionale, basato su una stima, va usato con prudenza: se la stima è troppo ottimistica si rischia la sanzione.
Sì. L'acconto non è un costo ma un anticipo dell'imposta: si scomputa dalla liquidazione IVA di dicembre (per i mensili, con saldo entro il 16 gennaio 2027) o dalla liquidazione annuale (per i trimestrali). Se l'acconto versato supera l'imposta effettivamente dovuta, l'eccedenza si trasforma in credito IVA utilizzabile in compensazione.
Lo Studio Vittucci segue liquidazioni, acconti e dichiarazioni IVA delle società di capitali con un canone fisso mensile.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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