Ogni bene strumentale che dura più di un anno non si scarica tutto subito: si ammortizza. Ecco come funzionano gli ammortamenti di una SRL, la differenza tra il piano civilistico e quello fiscale e come calcolare le quote in sede di chiusura dell'esercizio.
Questa guida è dello Studio Vittucci, che tiene la contabilità di società di capitali. Se preferisci non fare tutto da solo, ce ne occupiamo noi con un canone fisso mensile: SRLS da 250 €, SRL da 325 €.
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Quando una SRL acquista un macchinario, un impianto, un'auto aziendale o un computer, quel costo non si deduce per intero nell'anno dell'acquisto: si ripartisce lungo gli anni in cui il bene sarà usato, attraverso l'ammortamento. È una delle scritture di assestamento più importanti della chiusura dell'esercizio, perché incide direttamente sul risultato e sulle imposte. Vediamo come si calcolano le quote, dove il codice civile e il TUIR dicono cose diverse e quali sono gli errori che costano cari in sede di controllo.
L'ammortamento è il procedimento con cui il costo di un bene a utilità pluriennale (un'immobilizzazione) viene ripartito tra gli esercizi in cui il bene contribuisce all'attività. Risponde al principio di competenza: se un macchinario sarà usato per cinque anni, è corretto che il suo costo pesi sul reddito di quei cinque anni, non solo del primo.
Si ammortizzano le immobilizzazioni materiali (macchinari, impianti, attrezzature, mobili, automezzi, fabbricati strumentali) e immateriali (brevetti, software, marchi) con utilizzo limitato nel tempo. Non si ammortizzano, invece, i terreni (che non si consumano) e i beni destinati alla vendita, che rientrano tra le rimanenze di magazzino. La quota di ammortamento è un costo che riduce l'utile e quindi l'imponibile IRES: calcolarla correttamente, al momento giusto, fa parte della preparazione di fine anno.
Qui sta il punto che genera più confusione. L'ammortamento viaggia su due binari paralleli che non sempre coincidono:
Quando la quota calcolata in bilancio (civilistica) è più alta di quella ammessa dal coefficiente fiscale, la differenza non è deducibile nell'anno: va ripresa come variazione in aumento in dichiarazione e si recupererà negli esercizi successivi. Vale inoltre il principio di previa imputazione a conto economico: fiscalmente non si può dedurre una quota che non sia prima transitata in bilancio.
Il coefficiente fiscale non si inventa: si legge nelle tabelle del DM 31 dicembre 1988, organizzate per gruppi di attività economica e, all'interno di ciascuno, per specie di bene. Si individua prima il gruppo che corrisponde all'attività della società, poi la categoria del bene strumentale. Qualche riferimento tra i più comuni:
| Tipologia di bene | Coefficiente indicativo |
|---|---|
| Computer, server e sistemi elettronici | 20% |
| Mobili e arredi d'ufficio | 12% |
| Automezzi e autovetture | 25% |
| Fabbricati industriali | 3% |
Le percentuali qui sopra sono esemplificative: il coefficiente corretto dipende sempre dal gruppo di attività della specifica SRL, quindi va verificato sulla tabella del decreto. Per gli autoveicoli, inoltre, oltre al coefficiente si applicano i limiti di deducibilità del costo e le percentuali ridotte previste dall'art. 164 del TUIR, di cui parla la guida sull'auto aziendale.
Due regole pratiche spesso trascurate:
Queste due regole insieme spiegano perché il piano di ammortamento di un bene si distribuisce in genere su un anno in più rispetto a quello che suggerirebbe il semplice coefficiente.
Non tutto segue il piano pluriennale. L'art. 102, comma 5, del TUIR consente di dedurre integralmente nell'esercizio il costo dei beni strumentali di valore unitario non superiore a 516,46 euro. È una facoltà, non un obbligo: per i beni di uso realmente pluriennale si può scegliere comunque di ammortizzarli, e la classificazione in bilancio deve restare coerente con la scelta fatta.
I beni immateriali hanno regole proprie, dettate dall'art. 103 del TUIR: le quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti e del know-how sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo; i marchi d'impresa e l'avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo. Anche questi vanno coordinati con la rappresentazione in bilancio e con la nota integrativa, dove si indicano i criteri di ammortamento adottati.
Accanto all'ammortamento ordinario esistono, e cambiano spesso, misure agevolative che premiano gli investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare quelli legati alla transizione digitale ed energetica. Negli anni si sono alternati super e iper ammortamento (maggiorazioni del costo ammortizzabile) e crediti d'imposta sugli investimenti.
Poiché aliquote, perimetro dei beni e finestre temporali vengono rivisti quasi ogni anno, la regola d'oro è fare sempre riferimento alla misura vigente al momento dell'investimento, senza dare per scontato che valga ancora quella dell'anno prima. Il quadro aggiornato delle agevolazioni sugli investimenti è nella guida sui crediti d'imposta per la SRL; la tempistica di fine anno, inclusa la cosiddetta "prenotazione", è nella checklist di chiusura dell'esercizio.
Una SRL acquista e mette in funzione nel 2026 un macchinario del costo di 20.000 euro, a cui si applica un coefficiente del 20%. Ecco il piano di ammortamento fiscale:
| Esercizio | Coefficiente applicato | Quota dell'anno | Residuo da ammortizzare |
|---|---|---|---|
| 2026 (primo anno) | 10% (20% ridotto a metà) | 2.000 € | 18.000 € |
| 2027 | 20% | 4.000 € | 14.000 € |
| 2028 | 20% | 4.000 € | 10.000 € |
| 2029 | 20% | 4.000 € | 6.000 € |
| 2030 | 20% | 4.000 € | 2.000 € |
| 2031 (ultimo anno) | residuo | 2.000 € | 0 € |
Un bene con coefficiente del 20% si ammortizzerebbe "in teoria" in cinque anni, ma per effetto del dimezzamento del primo anno il piano si chiude in sei esercizi. Se la stessa SRL acquista anche una stampante da 300 euro, può invece dedurne l'intero costo già nel 2026, rientrando nella soglia dei 516,46 euro.
L'ammortamento civilistico (art. 2426, n. 2, del codice civile, dettagliato dall'OIC 16) ripartisce il costo del bene in base alla sua residua possibilità di utilizzazione, cioè alla vita utile stimata. L'ammortamento fiscale (art. 102 del TUIR) usa invece i coefficienti fissi del DM 31 dicembre 1988. Quando la quota civilistica supera quella fiscalmente deducibile, l'eccedenza va ripresa a tassazione come variazione in aumento.
L'ammortamento fiscale decorre dall'esercizio di entrata in funzione del bene, non dalla data di acquisto. Nel primo esercizio il coefficiente ministeriale è ridotto alla metà, per tenere conto del fatto che il bene è stato utilizzato solo per una parte dell'anno.
L'art. 102, comma 5, del TUIR consente di dedurre integralmente nell'esercizio il costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro, senza un piano pluriennale di ammortamento. Resta una facoltà: se il bene ha utilità pluriennale si può comunque scegliere di ammortizzarlo, e in bilancio va classificato in modo coerente.
I coefficienti sono nelle tabelle del DM 31 dicembre 1988, organizzate per settore di attività e categoria di bene. Si individua prima il gruppo corrispondente all'attività dell'impresa, poi la specie del bene. A titolo di esempio, i computer e i sistemi elettronici hanno di norma il 20%, i fabbricati industriali il 3%.
Se la quota di ammortamento imputata in bilancio è superiore a quella fiscalmente deducibile (ad esempio perché si applica un coefficiente più alto di quello ministeriale), la differenza è una variazione in aumento in dichiarazione e può generare fiscalità differita. Se invece la quota civilistica è inferiore, è quella che rileva anche ai fini fiscali, nel rispetto del principio di previa imputazione a conto economico.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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