Ammortamenti SRL: come calcolarli a fine esercizio 2026

Ogni bene strumentale che dura più di un anno non si scarica tutto subito: si ammortizza. Ecco come funzionano gli ammortamenti di una SRL, la differenza tra il piano civilistico e quello fiscale e come calcolare le quote in sede di chiusura dell'esercizio.

Questa guida è dello Studio Vittucci, che tiene la contabilità di società di capitali. Se preferisci non fare tutto da solo, ce ne occupiamo noi con un canone fisso mensile: SRLS da 250 €, SRL da 325 €.

Vedi come funziona

Quando una SRL acquista un macchinario, un impianto, un'auto aziendale o un computer, quel costo non si deduce per intero nell'anno dell'acquisto: si ripartisce lungo gli anni in cui il bene sarà usato, attraverso l'ammortamento. È una delle scritture di assestamento più importanti della chiusura dell'esercizio, perché incide direttamente sul risultato e sulle imposte. Vediamo come si calcolano le quote, dove il codice civile e il TUIR dicono cose diverse e quali sono gli errori che costano cari in sede di controllo.

1. Cosa sono gli ammortamenti e perché contano

L'ammortamento è il procedimento con cui il costo di un bene a utilità pluriennale (un'immobilizzazione) viene ripartito tra gli esercizi in cui il bene contribuisce all'attività. Risponde al principio di competenza: se un macchinario sarà usato per cinque anni, è corretto che il suo costo pesi sul reddito di quei cinque anni, non solo del primo.

Si ammortizzano le immobilizzazioni materiali (macchinari, impianti, attrezzature, mobili, automezzi, fabbricati strumentali) e immateriali (brevetti, software, marchi) con utilizzo limitato nel tempo. Non si ammortizzano, invece, i terreni (che non si consumano) e i beni destinati alla vendita, che rientrano tra le rimanenze di magazzino. La quota di ammortamento è un costo che riduce l'utile e quindi l'imponibile IRES: calcolarla correttamente, al momento giusto, fa parte della preparazione di fine anno.

2. Due binari: ammortamento civilistico e fiscale

Qui sta il punto che genera più confusione. L'ammortamento viaggia su due binari paralleli che non sempre coincidono:

  • Ammortamento civilistico: lo impone l'art. 2426, n. 2, del codice civile. Le immobilizzazioni vanno ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, cioè alla vita utile stimata del bene. Le regole operative sono nei principi contabili OIC 16 (beni materiali) e OIC 24 (immateriali);
  • Ammortamento fiscale: lo disciplina l'art. 102 del TUIR. La quota massima deducibile si ottiene applicando al costo i coefficienti fissati dal DM 31 dicembre 1988, distinti per settore e categoria di bene.

Quando la quota calcolata in bilancio (civilistica) è più alta di quella ammessa dal coefficiente fiscale, la differenza non è deducibile nell'anno: va ripresa come variazione in aumento in dichiarazione e si recupererà negli esercizi successivi. Vale inoltre il principio di previa imputazione a conto economico: fiscalmente non si può dedurre una quota che non sia prima transitata in bilancio.

3. I coefficienti ministeriali (DM 31/12/1988)

Il coefficiente fiscale non si inventa: si legge nelle tabelle del DM 31 dicembre 1988, organizzate per gruppi di attività economica e, all'interno di ciascuno, per specie di bene. Si individua prima il gruppo che corrisponde all'attività della società, poi la categoria del bene strumentale. Qualche riferimento tra i più comuni:

Tipologia di bene Coefficiente indicativo
Computer, server e sistemi elettronici 20%
Mobili e arredi d'ufficio 12%
Automezzi e autovetture 25%
Fabbricati industriali 3%

Le percentuali qui sopra sono esemplificative: il coefficiente corretto dipende sempre dal gruppo di attività della specifica SRL, quindi va verificato sulla tabella del decreto. Per gli autoveicoli, inoltre, oltre al coefficiente si applicano i limiti di deducibilità del costo e le percentuali ridotte previste dall'art. 164 del TUIR, di cui parla la guida sull'auto aziendale.

4. La regola del primo anno e la decorrenza

Due regole pratiche spesso trascurate:

  • Decorrenza dall'entrata in funzione: l'ammortamento fiscale parte dall'esercizio in cui il bene entra in funzione, non da quello in cui viene acquistato o pagato. Un macchinario comprato a dicembre ma installato e avviato a gennaio inizia ad ammortizzarsi dall'anno successivo;
  • Coefficiente dimezzato nel primo anno: nel primo esercizio di ammortamento il coefficiente ministeriale è ridotto alla metà, per approssimare il fatto che il bene è stato usato solo per una frazione dell'anno.

Queste due regole insieme spiegano perché il piano di ammortamento di un bene si distribuisce in genere su un anno in più rispetto a quello che suggerirebbe il semplice coefficiente.

5. Beni sotto 516,46 € e beni immateriali

Non tutto segue il piano pluriennale. L'art. 102, comma 5, del TUIR consente di dedurre integralmente nell'esercizio il costo dei beni strumentali di valore unitario non superiore a 516,46 euro. È una facoltà, non un obbligo: per i beni di uso realmente pluriennale si può scegliere comunque di ammortizzarli, e la classificazione in bilancio deve restare coerente con la scelta fatta.

I beni immateriali hanno regole proprie, dettate dall'art. 103 del TUIR: le quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti e del know-how sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo; i marchi d'impresa e l'avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo. Anche questi vanno coordinati con la rappresentazione in bilancio e con la nota integrativa, dove si indicano i criteri di ammortamento adottati.

6. Oltre l'ordinario: iperammortamento e crediti

Accanto all'ammortamento ordinario esistono, e cambiano spesso, misure agevolative che premiano gli investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare quelli legati alla transizione digitale ed energetica. Negli anni si sono alternati super e iper ammortamento (maggiorazioni del costo ammortizzabile) e crediti d'imposta sugli investimenti.

Poiché aliquote, perimetro dei beni e finestre temporali vengono rivisti quasi ogni anno, la regola d'oro è fare sempre riferimento alla misura vigente al momento dell'investimento, senza dare per scontato che valga ancora quella dell'anno prima. Il quadro aggiornato delle agevolazioni sugli investimenti è nella guida sui crediti d'imposta per la SRL; la tempistica di fine anno, inclusa la cosiddetta "prenotazione", è nella checklist di chiusura dell'esercizio.

7. Esempio pratico di calcolo

Una SRL acquista e mette in funzione nel 2026 un macchinario del costo di 20.000 euro, a cui si applica un coefficiente del 20%. Ecco il piano di ammortamento fiscale:

Esercizio Coefficiente applicato Quota dell'anno Residuo da ammortizzare
2026 (primo anno) 10% (20% ridotto a metà) 2.000 € 18.000 €
2027 20% 4.000 € 14.000 €
2028 20% 4.000 € 10.000 €
2029 20% 4.000 € 6.000 €
2030 20% 4.000 € 2.000 €
2031 (ultimo anno) residuo 2.000 € 0 €

Un bene con coefficiente del 20% si ammortizzerebbe "in teoria" in cinque anni, ma per effetto del dimezzamento del primo anno il piano si chiude in sei esercizi. Se la stessa SRL acquista anche una stampante da 300 euro, può invece dedurne l'intero costo già nel 2026, rientrando nella soglia dei 516,46 euro.

8. Errori comuni da evitare

  1. Far partire l'ammortamento dall'acquisto: la decorrenza è l'entrata in funzione del bene. Ammortizzare un bene non ancora utilizzato espone a contestazioni;
  2. Dimenticare il dimezzamento del primo anno: applicare il coefficiente pieno nel primo esercizio porta a dedurre più del consentito;
  3. Usare un coefficiente di un altro settore: la stessa tipologia di bene può avere coefficienti diversi a seconda del gruppo di attività; va letta la tabella giusta;
  4. Ammortizzare il valore del terreno sotto un fabbricato: la quota riferibile all'area non è ammortizzabile e va scorporata dal valore del fabbricato strumentale;
  5. Dedurre quote non imputate a bilancio: senza previa imputazione a conto economico la deduzione fiscale non è ammessa;
  6. Ignorare lo scarto tra civilistico e fiscale: le differenze vanno gestite con le variazioni in dichiarazione e, dove serve, con la fiscalità differita.
Consiglio TurboImposte: gli ammortamenti si decidono insieme al resto della chiusura, non a bilancio già impostato. Avere il piano aggiornato dei cespiti prima del 31 dicembre permette di stimare l'utile, valutare gli investimenti agevolati ancora possibili e inserire le quote nella checklist di fine anno con il tempo di intervenire.

9. Domande frequenti (FAQ)

L'ammortamento civilistico (art. 2426, n. 2, del codice civile, dettagliato dall'OIC 16) ripartisce il costo del bene in base alla sua residua possibilità di utilizzazione, cioè alla vita utile stimata. L'ammortamento fiscale (art. 102 del TUIR) usa invece i coefficienti fissi del DM 31 dicembre 1988. Quando la quota civilistica supera quella fiscalmente deducibile, l'eccedenza va ripresa a tassazione come variazione in aumento.

L'ammortamento fiscale decorre dall'esercizio di entrata in funzione del bene, non dalla data di acquisto. Nel primo esercizio il coefficiente ministeriale è ridotto alla metà, per tenere conto del fatto che il bene è stato utilizzato solo per una parte dell'anno.

L'art. 102, comma 5, del TUIR consente di dedurre integralmente nell'esercizio il costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro, senza un piano pluriennale di ammortamento. Resta una facoltà: se il bene ha utilità pluriennale si può comunque scegliere di ammortizzarlo, e in bilancio va classificato in modo coerente.

I coefficienti sono nelle tabelle del DM 31 dicembre 1988, organizzate per settore di attività e categoria di bene. Si individua prima il gruppo corrispondente all'attività dell'impresa, poi la specie del bene. A titolo di esempio, i computer e i sistemi elettronici hanno di norma il 20%, i fabbricati industriali il 3%.

Se la quota di ammortamento imputata in bilancio è superiore a quella fiscalmente deducibile (ad esempio perché si applica un coefficiente più alto di quello ministeriale), la differenza è una variazione in aumento in dichiarazione e può generare fiscalità differita. Se invece la quota civilistica è inferiore, è quella che rileva anche ai fini fiscali, nel rispetto del principio di previa imputazione a conto economico.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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