La maxi-deduzione del costo del lavoro consente a una SRL di dedurre in misura maggiorata il costo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Ecco quanto vale, a quali condizioni spetta e come non perderla a fine anno.
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Una SRL che sta valutando se inserire una persona in pianta stabile ha un motivo fiscale in più per decidere entro fine anno. La maxi-deduzione del costo del lavoro consente, a determinate condizioni, di dedurre dal reddito d'impresa il costo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato in misura maggiorata. Non è un contributo da richiedere: è una maggiore deduzione che riduce l'IRES dovuta. Vediamo quanto vale, quando spetta davvero e quali passaggi la fanno perdere.
La misura è stata introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, nell'ambito della revisione dell'imposizione sui redditi, come agevolazione a termine. È stata poi prorogata ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 dall'art. 1, commi 399-400, della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025). Chi assume nel 2026 rientra quindi ancora nel perimetro dell'agevolazione.
Il meccanismo è una maggiorazione del costo del lavoro deducibile: il costo riferibile all'incremento occupazionale non si deduce al 100%, come avviene di norma, ma in misura aumentata. La maggiorazione opera ai fini IRES, nella determinazione del reddito d'impresa, e non rileva ai fini IRAP.
La maxi-deduzione conviene alla SRL che:
Va tenuta distinta dai bonus assunzione di natura contributiva, cioè dagli sgravi sui contributi INPS: la maxi-deduzione agisce sul reddito imponibile, non sulla contribuzione, e segue regole proprie.
La maggiorazione ha due livelli. Nel caso ordinario il costo riferibile all'incremento occupazionale è deducibile al 120%, per effetto di una maggiorazione del 20%. Per i lavoratori che rientrano nelle categorie meritevoli di maggior tutela elencate nell'allegato 1 al D.Lgs. 216/2023 la maggiorazione sale al 30%, portando la deduzione al 130%.
In concreto, la maggiorazione è una deduzione aggiuntiva rispetto al costo già deducibile: il 100% del costo si deduce comunque, la maxi-deduzione aggiunge il 20% o il 30%. La tabella mostra l'effetto su 100 euro di base agevolabile, con l'aliquota IRES ordinaria del 24%.
| Su 100 euro di base agevolabile | Lavoratori "ordinari" | Categorie allegato 1 |
|---|---|---|
| Maggiorazione | +20% | +30% |
| Deduzione del costo | 120% | 130% |
| Deduzione aggiuntiva | 20 euro | 30 euro |
| Risparmio IRES (24%) | 4,80 euro | 7,20 euro |
Esempio. Ipotizziamo che la SRL assuma una persona a tempo indeterminato con un costo annuo di 30.000 euro, che la condizione dell'incremento netto sia rispettata e che la base agevolabile coincida con questo costo. Con la maggiorazione del 20% la deduzione aggiuntiva è di 6.000 euro (il 20% di 30.000) e il risparmio IRES, al 24%, è di 1.440 euro. Se il lavoratore rientra in una categoria dell'allegato 1, la maggiorazione del 30% porta la deduzione aggiuntiva a 9.000 euro e il risparmio IRES a 2.160 euro. I numeri valgono solo per questo esempio: il risparmio reale dipende dal costo effettivo, dalla base agevolabile e dalla capienza del reddito.
La maggiorazione non spetta per il solo fatto di aver firmato un contratto a tempo indeterminato. Serve un incremento occupazionale netto, che si verifica quando sono soddisfatte due condizioni insieme:
Il secondo requisito è quello che più spesso viene trascurato: se l'organico complessivo non aumenta — resta uguale o cala — l'agevolazione non spetta anche se nel frattempo sono stati stipulati nuovi contratti a tempo indeterminato. Non basta trasformare o aggiungere contratti stabili se, allo stesso tempo, il totale dei dipendenti non cresce.
| Esempio | Media 2025 | 2026 | Verifica |
|---|---|---|---|
| Dipendenti a tempo indeterminato | 4 | 6 (a fine periodo) | 6 > 4: requisito 1 soddisfatto |
| Dipendenti complessivi (inclusi i determinati) | 6 | 7 (a fine periodo) | 7 > 6: requisito 2 soddisfatto |
| Incremento occupazionale netto | presente | agevolazione spettante | |
Nello stesso esempio, se la SRL avesse assunto 1 persona a tempo indeterminato e lasciato scadere 2 contratti a termine, i dipendenti a tempo indeterminato salirebbero a 5 (contro una media di 4, primo requisito soddisfatto), ma l'organico complessivo scenderebbe da una media di 6 a 5: il secondo requisito non sarebbe soddisfatto (5 < 6) e la maggiorazione non spetterebbe.
Verificato l'incremento netto, resta da capire su quale importo si applica la maggiorazione. La base agevolabile è il minore tra due grandezze:
La regola del minore serve a evitare che si agevoli un aumento di costo solo apparente. Il costo del personale non è soltanto la retribuzione lorda: comprende anche i contributi previdenziali e le altre componenti del costo del lavoro. Se, a fronte di una nuova assunzione stabile, altri costi del personale sono diminuiti, l'incremento complessivo può risultare inferiore al costo del nuovo assunto, e la base agevolabile si riduce di conseguenza.
Esempio. Il nuovo dipendente a tempo indeterminato costa 30.000 euro l'anno, ma nello stesso esercizio il costo complessivo del personale aumenta solo di 20.000 euro, perché un contratto a termine non è stato rinnovato. La base agevolabile è il minore tra 30.000 e 20.000, cioè 20.000 euro. Con la maggiorazione del 20% la deduzione aggiuntiva è di 4.000 euro e il risparmio IRES, al 24%, è di 960 euro. Lo stesso costo di assunzione, a parità di tutto il resto, genera quindi un beneficio inferiore quando l'incremento complessivo di costo è più basso.
La deduzione sale al 130% quando il nuovo assunto rientra in una delle categorie meritevoli di maggior tutela indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 216/2023. L'elenco completo è contenuto nell'allegato; tra le categorie previste rientrano, ad esempio:
La maggiorazione più alta si applica alla quota di costo riferibile ai lavoratori di queste categorie. È quindi utile tenere traccia, fin dal momento dell'assunzione, della condizione che dà diritto al 130%, perché incide direttamente sull'importo deducibile.
Gli errori più frequenti non riguardano il calcolo in sé, ma le condizioni di accesso e il coordinamento con il resto della dichiarazione.
Per beneficiare della maggiorazione nel periodo d'imposta 2026, l'assunzione a tempo indeterminato con incremento occupazionale netto deve avvenire entro il 31 dicembre 2026. Poiché i requisiti si misurano sui dipendenti a fine periodo e sull'organico complessivo rispetto alla media dell'anno precedente, contano sia il momento dell'assunzione sia eventuali uscite di personale nello stesso esercizio.
Per questo conviene arrivare alla chiusura dell'esercizio avendo già verificato le due condizioni: dipendenti a tempo indeterminato in aumento e organico complessivo anch’esso in aumento. Una decisione presa a ridosso del 31 dicembre, senza controllare i numeri complessivi, rischia di non produrre l'effetto atteso.
Sul fronte della liquidità, va ricordato che il beneficio non riduce gli acconti: essendo questi calcolati come se la maggiorazione non esistesse, il risparmio si manifesta a saldo e non anticipatamente. È un aspetto da considerare nella pianificazione dei versamenti, come spiegato nella guida agli acconti IRES e IRAP 2026.
Sì. La misura è stata introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 ed è stata prorogata ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 dall'art. 1, commi 399-400, della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025). Per beneficiarne nel periodo d'imposta 2026, l'assunzione a tempo indeterminato con incremento occupazionale netto deve avvenire entro il 31 dicembre 2026.
Il costo riferibile all'incremento occupazionale è deducibile al 120%, grazie a una maggiorazione del 20%. La maggiorazione sale al 30%, portando la deduzione al 130%, per i lavoratori che rientrano nelle categorie meritevoli di maggior tutela elencate nell'allegato 1 al D.Lgs. 216/2023.
Servono due condizioni insieme: i dipendenti a tempo indeterminato a fine periodo devono essere più della media dell'anno precedente, e il numero complessivo dei dipendenti (inclusi i determinati) deve essere superiore alla media dell'esercizio precedente. Se l'organico complessivo resta uguale o cala, l'agevolazione non spetta anche se sono stati stipulati nuovi contratti a tempo indeterminato.
No. La maggiorazione rileva solo ai fini IRES, nella determinazione del reddito d'impresa, e non ha effetto sulla base imponibile IRAP. Va inoltre sterilizzata nel calcolo degli acconti: gli acconti si determinano come se la maggiorazione non esistesse.
I lavoratori che rientrano nelle categorie meritevoli di maggior tutela indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 216/2023. Tra queste figurano i lavoratori con disabilità, i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione, le donne con almeno due figli e gli ex percettori di reddito di cittadinanza o assegno di inclusione.
Verifichiamo se l'assunzione ti dà diritto alla maxi-deduzione e come incastrarla con l'incremento occupazionale richiesto.
Parla con lo studioCome si calcolano gli acconti e perché la maggiorazione va sterilizzata.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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