Il magazzino al 31 dicembre non è solo un numero da scrivere in bilancio: la sua valutazione sposta direttamente l'utile e le imposte della SRL. Ecco come si fa l'inventario, quali metodi di costo si possono usare e dove il fisco pone dei limiti.
Questa guida è dello Studio Vittucci, che tiene la contabilità di società di capitali. Se preferisci non fare tutto da solo, ce ne occupiamo noi con un canone fisso mensile: SRLS da 250 €, SRL da 325 €.
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Per una SRL che produce o commercia beni, le rimanenze di magazzino sono spesso una delle voci più pesanti del bilancio e, allo stesso tempo, una di quelle che si sistemano all'ultimo momento. È un errore: la valutazione del magazzino al 31 dicembre non è un adempimento formale, ma una scelta che determina quanto utile emerge e quante imposte si pagano. Questa guida spiega come valutare correttamente le rimanenze di una SRL con esercizio solare, quali metodi sono ammessi dal codice civile e dove il TUIR impone dei limiti da non superare.
Le rimanenze di magazzino sono i beni che, alla data di chiusura dell'esercizio, non sono ancora stati venduti o utilizzati nel processo produttivo e che quindi restano "in casa" dell'impresa. Nel bilancio di una SRL si trovano nell'attivo circolante dello stato patrimoniale (voce C.I) e comprendono diverse categorie:
Dal punto di vista economico, le rimanenze rappresentano costi già sostenuti nell'esercizio ma che si riferiscono a beni la cui vendita (e quindi il relativo ricavo) avverrà nell'esercizio successivo. La valutazione di fine anno serve proprio a "rinviare" questi costi al periodo in cui matureranno i ricavi corrispondenti, rispettando il principio di competenza.
Il meccanismo è più semplice di quanto sembri. Nel conto economico, le rimanenze finali sono un componente positivo di reddito, mentre le rimanenze iniziali (cioè quelle finali dell'anno prima) sono un componente negativo. La variazione delle rimanenze incide quindi direttamente sul risultato dell'esercizio:
Questo spiega perché la scelta del metodo di valutazione non è neutra: a parità di quantità fisiche, attribuire alle merci un valore unitario più alto o più basso cambia il valore delle rimanenze finali e, con esso, l'utile imponibile ai fini IRES. Attenzione però: la valutazione delle rimanenze non può essere usata come leva per "aggiustare" il risultato a piacere. I metodi vanno applicati con coerenza e continuità, e il fisco fissa un valore minimo sotto il quale non si può scendere (vedi il paragrafo 6).
Le rimanenze hanno peso anche al di fuori del calcolo delle imposte dirette: rientrano, ad esempio, tra i ricavi "figurativi" rilevanti nel test delle società di comodo e influenzano gli indici di rotazione del magazzino che banche e analisti leggono nell'analisi di bilancio.
La valutazione delle rimanenze parte sempre da un dato fisico: quante unità ci sono realmente in magazzino al 31 dicembre. Questo dato si ottiene con l'inventario, un adempimento obbligatorio e non una semplice buona prassi. L'art. 2217 del codice civile impone all'imprenditore di redigere l'inventario, mentre l'art. 15 del DPR 600/1973 richiede la tenuta del libro degli inventari, nel quale l'inventario va trascritto e sottoscritto.
In pratica, la procedura di fine anno prevede alcuni passaggi:
Il punto di partenza della valutazione è il codice civile. L'art. 2426, n. 9, stabilisce che le rimanenze devono essere iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. È la regola della prudenza: se il valore di mercato è sceso sotto il costo, prevale il valore di mercato, con la conseguente svalutazione.
Il costo di acquisto comprende il prezzo pagato al fornitore più gli oneri accessori di diretta imputazione (trasporti, dazi, costi di carico), al netto di sconti e abbuoni. Il costo di produzione, per i beni realizzati internamente, include i costi diretti di materiali e lavorazione e la quota ragionevolmente imputabile dei costi indiretti di produzione.
Il principio contabile OIC 13 dettaglia il trattamento delle rimanenze: definisce le categorie, i criteri di determinazione del costo, le regole per la svalutazione delle giacenze obsolete o a lenta movimentazione e le informazioni da fornire nella nota integrativa.
Quando i beni sono fungibili (cioè intercambiabili e acquistati in momenti diversi a prezzi diversi), diventa impossibile seguire il costo specifico di ogni singola unità. Per questo l'art. 2426, n. 10, del codice civile ammette tre metodi convenzionali di determinazione del costo:
| Metodo | Logica | Effetto con prezzi in aumento |
|---|---|---|
| FIFO (First In, First Out) | Si considerano vendute per prime le merci acquistate per prime; in magazzino restano le più recenti | Rimanenze finali più alte, quindi utile e imposte più elevati |
| LIFO (Last In, First Out) | Si considerano vendute per prime le merci acquistate per ultime; in magazzino restano le più datate | Rimanenze finali più basse, quindi utile e imposte più contenuti |
| Costo medio ponderato | A ogni unità si attribuisce il costo medio dei beni disponibili nel periodo | Valore intermedio tra FIFO e LIFO; smussa gli effetti delle oscillazioni di prezzo |
Il metodo prescelto deve essere applicato con continuità da un esercizio all'altro: cambiarlo senza una valida ragione viola il principio di comparabilità dei bilanci e va comunque motivato in nota integrativa. Per i beni non fungibili o di valore unitario rilevante (ad esempio macchinari destinati alla rivendita) si usa invece il costo specifico, cioè il costo effettivamente sostenuto per quel singolo bene.
Il codice civile stabilisce come valutare le rimanenze in bilancio; il TUIR interviene per fissare un valore minimo ai fini fiscali, sotto il quale la valutazione non è riconosciuta. La norma di riferimento è l'art. 92 del TUIR, che prevede:
Esiste però una valvola di sfogo prudenziale. L'art. 92, comma 5, del TUIR prevede che, se il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo può essere ridotto fino al valore normale di mercato. In concreto, questo consente di svalutare fiscalmente le rimanenze quando i prezzi di mercato sono scesi: la svalutazione è riconosciuta fino al valore normale dell'ultimo mese, mentre l'eventuale parte eccedente genera una variazione in aumento in dichiarazione.
Le commesse e i lavori su ordinazione seguono regole specifiche, diverse a seconda della durata:
La distinzione è importante perché la valutazione a corrispettivi fa emergere il margine in corso d'opera, mentre la valutazione al costo lo rinvia alla consegna. Per le SRL che lavorano su commessa, la corretta classificazione dei lavori in corso è spesso il punto più delicato della chiusura.
Vediamo come cambia il valore delle rimanenze finali a seconda del metodo, a parità di quantità fisiche. Una SRL commerciale, nel corso dell'anno, ha avuto i seguenti movimenti su un prodotto fungibile:
| Movimento | Quantità | Costo unitario | Costo totale |
|---|---|---|---|
| Esistenze iniziali | 100 | 10,00 € | 1.000,00 € |
| Acquisto di aprile | 200 | 12,00 € | 2.400,00 € |
| Acquisto di ottobre | 100 | 15,00 € | 1.500,00 € |
| Totale disponibile | 400 | 4.900,00 € |
L'inventario al 31 dicembre rileva 150 unità ancora in magazzino. Ecco il valore delle rimanenze finali con i tre metodi:
| Metodo | Composizione delle 150 unità | Valore rimanenze finali |
|---|---|---|
| FIFO | 100 × 15,00 € (ottobre) + 50 × 12,00 € (aprile) | 2.100,00 € |
| Costo medio ponderato | 150 × 12,25 € (4.900 € ÷ 400 unità) | 1.837,50 € |
| LIFO | 100 × 10,00 € (iniziali) + 50 × 12,00 € (aprile) | 1.600,00 € |
A parità di 150 unità fisiche, la differenza tra il metodo FIFO e il metodo LIFO è di 500 euro di rimanenze finali: 500 euro di utile in più o in meno, che si traducono in un diverso carico IRES. È la dimostrazione concreta di quanto la scelta del metodo incida sul risultato, e del perché vada decisa con criterio e mantenuta nel tempo.
Le rimanenze finali sono un componente positivo di reddito: più alto è il valore del magazzino al 31 dicembre, più alto è l'utile imponibile. Le rimanenze iniziali, al contrario, sono un componente negativo. Per questo la valutazione del magazzino incide direttamente sull'IRES e, per la parte rilevante, sull'IRAP.
Sì. L'art. 2217 del codice civile e l'art. 15 del DPR 600/1973 impongono la redazione dell'inventario, da trascrivere nel libro degli inventari. L'inventario fisico delle merci al 31 dicembre è il punto di partenza obbligato per valutare le rimanenze: senza la conta delle quantità effettive non è possibile attribuire un valore corretto.
Dipende dall'andamento dei prezzi di acquisto. Con prezzi in crescita il FIFO porta a rimanenze finali più alte (quindi più utile e più imposte), il LIFO a rimanenze più basse, il costo medio ponderato a un valore intermedio. Il metodo va scelto in bilancio e mantenuto con continuità negli anni; fiscalmente è ammesso purché il valore non scenda sotto il minimo previsto dall'art. 92 del TUIR.
Sì. Il codice civile (art. 2426, n. 9) impone di iscrivere le rimanenze al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Sul piano fiscale l'art. 92, comma 5, del TUIR riconosce la svalutazione fino al valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio; l'eventuale svalutazione eccedente questo limite genera una variazione in aumento in dichiarazione.
Le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale si valutano in base ai corrispettivi pattuiti e maturati, con il criterio della percentuale di completamento, secondo l'art. 93 del TUIR. I lavori in corso di durata inferiore ai dodici mesi rientrano invece nell'art. 92 e si valutano in base alle spese sostenute (costo).
Lo Studio Vittucci segue la contabilità e il bilancio delle società di capitali, valutazione del magazzino compresa.
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Cosa scrivere sui criteri di valutazione delle rimanenze e delle altre voci.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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