Il nuovo Patent Box consente alle SRL che investono in R&S di maggiorare del 110% i costi sostenuti per software, brevetti, disegni e modelli, ottenendo un duplice risparmio IRES e IRAP. Ecco come funziona, chi può accedere e come si calcola il beneficio.
Il Patent Box rappresenta oggi una delle leve fiscali più strategiche per le SRL che investono in innovazione, sviluppo software, brevetti e design industriale. La riforma introdotta dall'art. 6 del DL 146/2021 e confermata dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha trasformato il vecchio regime di tassazione agevolata in una super deduzione del 110% sui costi di ricerca e sviluppo, generando un risparmio fiscale immediato e cumulabile con il credito d'imposta R&S.
Il nuovo Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata introdotto dall'art. 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (cosiddetto "Decreto Fisco-Lavoro"), che ha radicalmente riformato la precedente disciplina prevista dalla L. 190/2014. La nuova versione è stata poi modificata dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dall'art. 1 commi 10-11 della L. 197/2022, che ne hanno definito l'assetto attuale applicabile dal periodo d'imposta 2021 e successivi.
A differenza del vecchio Patent Box, che operava come una detassazione parziale dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, il nuovo regime funziona come una maggiorazione dei costi deducibili: le spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai beni agevolabili vengono moltiplicate per 2,1 (100% + 110% di maggiorazione) ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione IRAP.
Il meccanismo è stato disegnato per essere coerente con il principio del nesso (nexus approach) elaborato dall'OCSE nell'ambito del progetto BEPS (Action 5), che subordina i benefici fiscali sui beni immateriali all'effettivo svolgimento delle attività di R&S da parte del soggetto beneficiario, evitando trasferimenti artificiosi di reddito tra giurisdizioni.
Le modalità attuative sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, che ha disciplinato i beni agevolabili, i costi qualificati, le modalità di esercizio dell'opzione e i requisiti documentali per accedere al regime di penalty protection.
Il nuovo Patent Box ha ristretto significativamente il perimetro dei beni immateriali agevolabili rispetto al regime precedente. Sono oggi agevolabili esclusivamente quattro categorie di beni, tutti caratterizzati da una tutela giuridica formale:
| Bene immateriale | Requisito di tutela | Riferimento normativo | Esempi pratici |
|---|---|---|---|
| Software protetti da copyright | Originalità e creazione intellettuale dell'autore | L. 633/1941 art. 2 n. 8 | Applicazioni gestionali, SaaS, app mobili, algoritmi proprietari, sistemi ERP |
| Brevetti industriali | Concessione o domanda di brevetto in corso | D.Lgs. 30/2005 (CPI) | Brevetti per invenzione industriale, modelli di utilità, certificati complementari |
| Disegni e modelli | Registrazione o tutela come modello di fatto | D.Lgs. 30/2005 artt. 31-44 | Design industriale registrato, modelli ornamentali, design comunitari |
| Due o più beni complementari | Utilizzo congiunto per la realizzazione di un prodotto o processo | Art. 6 DL 146/2021 | Combinazioni di brevetto + software, design + brevetto per uno stesso prodotto |
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la esclusione dei marchi d'impresa e del know-how non brevettato, che erano invece agevolabili nel vecchio Patent Box. Il legislatore ha operato questa scelta in coerenza con le indicazioni OCSE, che considerano i marchi come "marketing intangibles" non assimilabili ai beni frutto di attività di R&S vera e propria. Per le SRL il cui valore è fortemente legato al marchio, occorre quindi valutare strategie alternative come il pianificazione fiscale d'impresa.
È importante sottolineare che anche i brevetti in corso di concessione sono agevolabili: la maggiorazione opera dal momento in cui viene depositata la domanda di brevetto, a condizione che la concessione venga successivamente ottenuta. In caso di rigetto definitivo della domanda, i benefici fruiti devono essere restituiti.
Il cuore del nuovo Patent Box è la maggiorazione del 110% applicabile ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti per i beni immateriali agevolabili. In pratica, ogni euro di costo qualificato genera una deduzione fiscale pari a 2,10 euro: l'euro originario già deducibile per competenza, più 1,10 euro di deduzione aggiuntiva extra-contabile.
Sono considerati costi qualificati, secondo il Provvedimento AdE 48243/2022:
La maggiorazione opera sia ai fini IRES (con aliquota ordinaria del 24%) sia ai fini IRAP (con aliquota ordinaria del 3,9%, salvo addizionali regionali), generando un risparmio fiscale complessivo del 27,9% sui costi maggiorati. Per approfondire il funzionamento dell'imposta sui redditi delle società, consulta la nostra guida a cos'è l'IRES.
Una particolarità del nuovo regime è il meccanismo recapture (recupero ottennale): i costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello di ottenimento della privativa industriale possono essere recuperati con maggiorazione del 110%, a condizione che sussista il legame diretto con il bene immateriale agevolato. Questo permette di valorizzare retroattivamente investimenti pluriennali che hanno portato all'ottenimento di un brevetto o alla registrazione di un software.
La riforma del 2021 ha completamente ridisegnato il meccanismo di funzionamento del Patent Box. La tabella seguente mette a confronto i due regimi:
| Caratteristica | Vecchio Patent Box (L. 190/2014) | Nuovo Patent Box (DL 146/2021) |
|---|---|---|
| Meccanismo | Detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'uso dei beni immateriali | Maggiorazione del 110% dei costi di R&S sostenuti per i beni agevolati |
| Marchi d'impresa | Agevolabili fino al 2016, poi esclusi | Sempre esclusi |
| Know-how non brevettato | Agevolabile (processi, formule, informazioni riservate) | Escluso |
| Software | Agevolabile se protetto da copyright | Agevolabile se protetto da copyright |
| Brevetti, disegni e modelli | Agevolabili | Agevolabili (anche in corso di concessione) |
| Calcolo | Determinazione complessa del reddito agevolabile (nexus ratio, tracking & tracing) | Calcolo semplificato sui costi di R&S documentati |
| Ruling obbligatorio | Sì, per uso diretto dei beni immateriali | No, sostituito da documentazione idonea |
| Cumulabilità con credito R&S | Non cumulabile (regime alternativo) | Pienamente cumulabile |
| Durata opzione | 5 esercizi, rinnovabili | 5 esercizi, rinnovabili tacitamente |
| Recupero ottennale | Non previsto | Previsto per costi degli 8 anni precedenti l'ottenimento della privativa |
La principale novità concettuale è il passaggio da un'agevolazione sui redditi a un'agevolazione sui costi: il nuovo regime è più semplice da gestire, indipendente dall'effettiva redditività del bene immateriale e cumulabile con il credito d'imposta R&S, offrendo un beneficio fiscale immediato e certo.
Per accedere al nuovo Patent Box devono essere soddisfatti requisiti sia di natura soggettiva (riferiti al beneficiario) sia di natura oggettiva (riferiti all'attività svolta e ai beni agevolati).
Possono esercitare l'opzione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato e dalla forma giuridica. Rientrano quindi:
Sono esclusi dal regime i soggetti in regime forfetario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014), le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nonché i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (ad esempio, agriturismi in regime forfettario).
Il beneficiario deve:
Le attività commissionate a società appartenenti al medesimo gruppo non sono ammesse ai fini del calcolo dei costi qualificati, in coerenza con il principio OCSE del nexus che richiede l'effettivo svolgimento delle attività di R&S da parte del beneficiario.
Vediamo concretamente come si determina il beneficio fiscale del nuovo Patent Box con alcuni esempi numerici tipici per una SRL.
| Voce | SRL Software (caso A) | SRL Brevetti industriali (caso B) | SRL Design (caso C) |
|---|---|---|---|
| Costi qualificati R&S nell'esercizio | € 150.000 | € 400.000 | € 80.000 |
| Maggiorazione 110% | € 165.000 | € 440.000 | € 88.000 |
| Deduzione totale (costo + maggiorazione) | € 315.000 | € 840.000 | € 168.000 |
| Risparmio IRES (24%) sulla sola maggiorazione | € 39.600 | € 105.600 | € 21.120 |
| Risparmio IRAP (3,9%) sulla sola maggiorazione | € 6.435 | € 17.160 | € 3.432 |
| Risparmio fiscale complessivo | € 46.035 | € 122.760 | € 24.552 |
| Risparmio in % sui costi qualificati | 30,69% | 30,69% | 30,69% |
Come si nota, ogni euro di costo qualificato R&S genera un risparmio fiscale di circa 30,69 centesimi (24% IRES + 3,9% IRAP applicati al 110% di maggiorazione = 27,9% × 1,10). Considerando la possibile cumulabilità con il credito d'imposta R&S, il beneficio complessivo può raggiungere il 40-50% dei costi sostenuti, rendendo il Patent Box uno strumento fiscale estremamente conveniente per le imprese innovative.
Nel caso del recupero ottennale, il calcolo si applica retroattivamente: una SRL che ottiene un brevetto nel 2026 può recuperare i costi di R&S sostenuti dal 2018 al 2025, generando un beneficio fiscale "una tantum" potenzialmente molto rilevante che si traduce in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dell'anno di ottenimento del titolo.
L'accesso al nuovo Patent Box richiede l'esercizio di una opzione formale in dichiarazione dei redditi, accompagnata dalla predisposizione di un set documentale idoneo a dimostrare il nesso tra costi e beni agevolati.
L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC per le SRL) relativa al periodo d'imposta per il quale si intende usufruire del regime. L'opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile tacitamente. Una volta esercitata, la SRL beneficia della maggiorazione del 110% sui costi qualificati per cinque esercizi consecutivi.
L'opzione è specifica per ciascun bene immateriale agevolato: una SRL può quindi optare per il regime solo su alcuni beni della propria privativa industriale, escludendone altri.
Il Provvedimento AdE 48243/2022 ha definito il contenuto del set documentale Patent Box, che si compone di due sezioni:
| Sezione | Contenuto richiesto |
|---|---|
| Sezione A - Informazioni generali | Struttura societaria del gruppo, descrizione dell'attività di R&S, elenco dei beni immateriali agevolati, descrizione dei rapporti contrattuali con soggetti del gruppo |
| Sezione B - Informazioni specifiche | Dettaglio dei costi qualificati per singolo bene, criteri di tracciatura delle spese, descrizione delle attività di R&S svolte, documentazione tecnica del bene immateriale, evidenze di titolarità e tutela giuridica |
La documentazione deve essere predisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per cui si fruisce dell'agevolazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante con marca temporale, e esibita all'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta entro 20 giorni dalla notifica.
A differenza del vecchio Patent Box, il nuovo regime non prevede più il ruling obbligatorio con l'Agenzia delle Entrate. La quantificazione del beneficio è effettuata in autonomia dal contribuente, sotto la propria responsabilità, sulla base della documentazione predisposta. È tuttavia possibile, in via facoltativa, attivare un accordo preventivo con l'AdE (art. 31-ter DPR 600/1973) per definire i criteri di calcolo delle componenti agevolate, particolarmente utile per operazioni complesse o transfrontaliere.
Gli adempimenti dichiarativi del Patent Box si concentrano in due momenti principali: l'esercizio dell'opzione e l'indicazione della variazione in diminuzione.
Nel modello Redditi SC, la SRL deve:
La predisposizione e il possesso della documentazione idonea Patent Box, ai sensi dell'art. 1 comma 6 della L. 232/2016 (richiamato per il nuovo regime), garantisce al contribuente la disapplicazione delle sanzioni amministrative previste per dichiarazione infedele (dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata) in caso di rettifica del beneficio da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La penalty protection opera a condizione che:
Una delle principali novità del nuovo Patent Box è la sua piena cumulabilità con il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design previsto dall'art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019. Diversamente dal vecchio regime, che imponeva l'alternatività, oggi una SRL può beneficiare contemporaneamente di entrambe le agevolazioni sugli stessi costi qualificati.
Questa cumulabilità genera un duplice vantaggio fiscale:
Per una SRL che investe 200.000 euro in attività di R&S su un brevetto, il beneficio combinato può raggiungere:
Per approfondire l'utilizzo del credito d'imposta, consulta la nostra guida ai crediti d'imposta SRL 2026. Il Patent Box può inoltre essere combinato con altri strumenti di sostegno all'innovazione, come i bandi e fondo perduto per SRL, costituendo un pacchetto agevolativo complessivo. Per la deducibilità di altri costi aziendali, leggi la guida alle spese deducibili SRL.
Il nuovo Patent Box, introdotto dall'art. 6 del DL 146/2021 e modificato dalla L. 197/2022, è un regime opzionale che consente a imprese e SRL di maggiorare del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati. La maggiorazione opera ai fini IRES e IRAP, riducendo l'imponibile fiscale della società.
I beni immateriali agevolabili dal nuovo Patent Box sono quattro: software protetti da copyright, brevetti industriali (anche in corso di concessione), disegni e modelli giuridicamente tutelati e i due o più beni utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o processo. Sono esclusi i marchi d'impresa e il know-how non brevettato, che erano invece agevolabili nel vecchio Patent Box.
Il beneficio si calcola applicando una maggiorazione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo qualificati sostenuti per i beni immateriali agevolabili. In pratica, su 100.000 euro di costi qualificati si ottiene una deduzione extra di 110.000 euro, generando un risparmio fiscale di circa 30.580 euro tra IRES (24%) e IRAP (3,9%). I costi devono essere puntualmente tracciati e collegati ai beni agevolati secondo il principio del nesso (nexus approach OCSE).
Possono accedere al nuovo Patent Box tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo, inclusa la maggior parte delle SRL. Sono esclusi i soggetti in regime forfetario, le imprese in stato di liquidazione o fallimento e quelle che determinano il reddito con criteri forfetari. È necessario essere titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale e svolgere le attività di R&S internamente, tramite università o enti di ricerca, o tramite società non appartenenti al gruppo.
Sì, dal 2022 il nuovo Patent Box è pienamente cumulabile con il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design (art. 1 commi 198-209 L. 160/2019). Questa è una delle principali differenze rispetto al vecchio regime, che prevedeva invece l'alternatività. La cumulabilità consente alle SRL innovative di ottenere un duplice beneficio fiscale sui medesimi costi qualificati, massimizzando il risparmio d'imposta.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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