La PMI innovativa è lo status che consente a una SRL già strutturata di accedere a deroghe societarie e incentivi per gli investitori, senza i limiti di anzianità della startup innovativa. Ecco requisiti, iscrizione e agevolazioni aggiornati al 2026.
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Quando una SRL innovativa cresce, esce dal perimetro della startup e si trova davanti a un bivio: rinunciare al regime di favore oppure qualificarsi come PMI innovativa. Introdotta dall'art. 4 del DL 24 gennaio 2015 n. 3 (il cosiddetto Investment Compact, convertito con modificazioni dalla L. 33/2015), questa qualifica estende buona parte delle agevolazioni pensate per le startup a imprese già consolidate, senza limiti di anzianità e senza il divieto di distribuzione degli utili. Nel 2026, dopo la riforma della disciplina delle startup introdotta dalla L. 193/2024, la PMI innovativa è diventata il naturale approdo di molte società che escono dalla sezione speciale delle startup innovative.
La PMI innovativa è una piccola o media impresa costituita in forma di società di capitali, anche cooperativa, che possiede determinati requisiti oggettivi di innovazione ed è iscritta in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Non si tratta di un nuovo tipo societario: la SRL resta una SRL a tutti gli effetti, ma acquisisce uno status qualificato che apre l'accesso a deroghe al diritto societario comune e a incentivi fiscali per chi investe nel suo capitale.
La logica del legislatore è chiara: la startup innovativa è un regime pensato per la fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa, con una durata per definizione limitata. Molte società innovative, però, continuano a investire in ricerca e sviluppo anche dopo aver superato la soglia dimensionale o temporale della startup. La PMI innovativa serve proprio a evitare che l'uscita dallo status di startup coincida con la perdita improvvisa di ogni beneficio.
Lo status conviene in particolare a:
Va detto con altrettanta chiarezza che lo status ha un costo: la certificazione del bilancio da parte di un revisore legale è un requisito d'ingresso obbligatorio e rappresenta, per molte SRL di piccole dimensioni, la voce di spesa che orienta la decisione. La valutazione di convenienza va quindi fatta confrontando il costo della revisione e degli adempimenti con il valore effettivo delle agevolazioni attivabili.
Il primo filtro è dimensionale. L'art. 4 del DL 3/2015 rinvia alla Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE, che definisce la categoria delle micro, piccole e medie imprese. Il criterio è duplice: il parametro degli occupati è sempre vincolante, mentre i parametri finanziari sono alternativi tra loro (basta rispettarne uno).
| Categoria di impresa | Occupati (unità lavorative annue) | Fatturato annuo | Totale di bilancio annuo |
|---|---|---|---|
| Microimpresa | Meno di 10 | Non superiore a 2 milioni di euro | oppure non superiore a 2 milioni di euro |
| Piccola impresa | Meno di 50 | Non superiore a 10 milioni di euro | oppure non superiore a 10 milioni di euro |
| Media impresa | Meno di 250 | Non superiore a 50 milioni di euro | oppure non superiore a 43 milioni di euro |
| Soglia massima per restare PMI | Meno di 250 (requisito sempre obbligatorio) | Non superiore a 50 milioni di euro | oppure non superiore a 43 milioni di euro |
Due precisazioni operative spesso trascurate. La prima riguarda il calcolo degli occupati: si contano in unità lavorative annue (ULA), includendo dipendenti, titolari e soci che lavorano stabilmente nell'impresa, mentre apprendisti, studenti in formazione e personale in congedo di maternità o parentale non entrano nel computo.
La seconda riguarda le imprese associate e collegate: se la SRL fa parte di un gruppo, i dati di occupati, fatturato e totale di bilancio devono essere aggregati secondo le regole dell'allegato I della Raccomandazione. Una SRL con dieci dipendenti controllata da un gruppo industriale di grandi dimensioni non è una PMI e non può quindi accedere allo status. È un errore ricorrente nelle strutture con holding e società veicolo.
Oltre alla dimensione, la società deve possedere quattro requisiti soggettivi: residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR, oppure in uno Stato UE o aderente al SEE purché disponga di una sede produttiva o di una filiale in Italia; ultimo bilancio certificato da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali; azioni non quotate su un mercato regolamentato (resta ammessa la negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione); assenza di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative e degli incubatori certificati.
Superato il filtro dimensionale, la società deve dimostrare il carattere innovativo. La legge individua tre criteri e ne richiede il possesso di almeno due su tre: è la differenza più rilevante rispetto alla startup innovativa, alla quale ne basta uno solo ma con soglie molto più alte.
| Requisito | Soglia richiesta | Documentazione tipica |
|---|---|---|
| a) Spese in ricerca, sviluppo e innovazione | Almeno il 3% del maggiore importo tra costo e valore totale della produzione | Descrizione delle spese in nota integrativa o in apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante |
| b) Capitale umano qualificato | Almeno 1/5 della forza lavoro con dottorato di ricerca, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata, oppure almeno 1/3 della forza lavoro con laurea magistrale | Libro unico del lavoro, contratti di collaborazione, titoli di studio e attestati degli istituti di ricerca |
| c) Privativa industriale o software registrato | Titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale (invenzione industriale o biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale) oppure titolarità dei diritti su un programma per elaboratore registrato | Attestati UIBM o EPO, registrazione presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore |
Sul requisito delle spese in R&S vale la pena soffermarsi. Il denominatore è il maggiore tra il costo e il valore totale della produzione, quindi una società con costi elevati vedrà innalzarsi la soglia in valore assoluto. Dal computo restano esclusi i costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili, mentre rientrano fra le spese ammissibili quelle per sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, i costi lordi del personale interno e dei consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (compresi soci e amministratori), le spese legali per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale, i termini e le licenze d'uso.
Il requisito della privativa industriale richiede un collegamento diretto: il titolo deve essere afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. Non basta possedere un marchio, che non rientra tra le privative rilevanti ai fini della norma. Molte SRL software soddisfano invece agevolmente questo criterio registrando il codice sorgente presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. La titolarità di privative è anche il presupposto per valutare l'accesso al Patent Box, che può cumularsi con lo status di PMI innovativa.
Le due discipline sono spesso confuse, ma rispondono a logiche diverse e non sono cumulabili: la legge vieta espressamente la doppia iscrizione. La tabella seguente sintetizza i punti di divergenza più rilevanti nella pratica.
| Aspetto | Startup innovativa | PMI innovativa |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 25 DL 179/2012, riformato dalla L. 193/2024 | Art. 4 DL 3/2015 (Investment Compact) |
| Anzianità della società | Permanenza limitata nel tempo nella sezione speciale, con proroghe subordinate a condizioni | Nessun limite di anzianità: lo status dura finché permangono i requisiti |
| Limiti dimensionali | Valore della produzione annuo, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro (art. 25, comma 2, lett. d, DL 179/2012); dopo la L. 193/2024 la startup innovativa deve inoltre qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE | Soglie PMI della Raccomandazione UE 2003/361 (meno di 250 occupati) |
| Requisiti di innovazione | Almeno uno su tre: R&S almeno 15%, 1/3 dottori e ricercatori oppure 2/3 laurea magistrale, privativa industriale | Almeno due su tre: R&S almeno 3%, 1/5 dottori e ricercatori oppure 1/3 laurea magistrale, privativa industriale |
| Bilancio certificato | Non richiesto | Obbligatorio: ultimo bilancio certificato da revisore legale |
| Distribuzione degli utili | Vietata per tutta la durata dello status | Liberamente ammessa |
| Oggetto sociale | Esclusivo o prevalente in prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico | Nessun vincolo di esclusività o prevalenza dell'oggetto sociale |
| Esonero imposta di bollo | Sì (esteso anche a diritti di segreteria e diritto annuale) | Sì per la sola imposta di bollo; restano dovuti i diritti di segreteria e il diritto annuale camerale |
| Disciplina delle società di comodo | Disapplicata | Disapplicata (art. 26, comma 4, DL 179/2012, esteso dall'art. 4, comma 9, DL 3/2015) |
| Incentivi ordinari per gli investitori (art. 29 DL 179/2012) | Regime sospeso dal 1° gennaio 2026 (autorizzazione UE scaduta il 31/12/2025) | Regime sospeso dal 1° gennaio 2026: prima di tale data spettava se la società rientrava tra le PMI innovative ammissibili |
| Regime de minimis (art. 29-bis DL 179/2012 per le startup; art. 4, comma 9-ter, DL 3/2015 per le PMI innovative) | Sì: aliquota elevata dal 50% al 65% dalla L. 193/2024, massimale di 100.000 euro annui | No dal 1° gennaio 2025: la detrazione IRPEF del 50% in de minimis prevista per le PMI innovative dall'art. 4, comma 9-ter, del DL 3/2015 è stata abrogata dalla L. 193/2024 e resta applicabile ai soli investimenti perfezionati entro il 31/12/2024 |
Il dato più importante da leggere in questa tabella è il combinato disposto tra durata illimitata e libera distribuzione degli utili. Sono le due leve che rendono la PMI innovativa uno strumento adatto a imprese mature, mentre la startup innovativa resta una parentesi temporanea a servizio della fase di lancio. Se stai ancora valutando quale sia il regime corretto per la tua società, la nostra guida alla startup innovativa SRL 2026 approfondisce il perimetro dell'altro regime.
Lo status di PMI innovativa non è automatico: si acquisisce con l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista dall'art. 4, comma 2, del DL 3/2015. La procedura è interamente telematica e si svolge presso la Camera di Commercio competente.
Il percorso operativo si articola in quattro passaggi:
L'iscrizione produce effetti dal momento della registrazione: le agevolazioni fiscali per gli investitori, in particolare, presuppongono che la società sia già iscritta alla sezione speciale al momento del conferimento. È un aspetto da coordinare con attenzione quando l'iscrizione viene richiesta in prossimità di un aumento di capitale.
L'art. 4, comma 9, del DL 3/2015 estende alle PMI innovative buona parte delle disposizioni previste per le startup innovative dagli artt. 26, 27, 29 e 30 del DL 179/2012. Le principali deroghe al diritto societario comune applicabili alla SRL sono le seguenti.
In deroga all'art. 2468 del codice civile, l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto. È possibile prevedere quote prive del diritto di voto, con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione oppure limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condizioni.
Attenzione: dal 2017 queste deroghe non sono più esclusive delle imprese innovative. L'art. 57, comma 1, del DL 50/2017 ha esteso l'art. 26, commi 2, 3, 5 e 6, del DL 179/2012 a tutte le SRL che rientrano nella definizione di PMI, che possono quindi già oggi creare categorie di quote con diritti diversi, quote senza diritto di voto, offrire le quote al pubblico e acquistare quote proprie in attuazione di piani di incentivazione, a prescindere dallo status di PMI innovativa (in questo senso le massime del Consiglio Notarile di Milano nn. 171, 175, 176 e 179 del 2018). Lo status di PMI innovativa aggiunge, rispetto alla SRL-PMI ordinaria, soprattutto il work for equity dell'art. 27 e l'accesso agevolato al Fondo di garanzia.
Le quote possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali online, in deroga al divieto generale previsto per le SRL. La disciplina si è peraltro ampliata con il regolamento UE 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding, che ha esteso la raccolta online a una platea più ampia di imprese.
In deroga all'art. 2474 c.c., la SRL PMI innovativa può compiere operazioni sulle proprie quote quando l'operazione è effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d'opera. È lo strumento tecnico che rende possibili i piani di stock option in una società a responsabilità limitata.
Il regime dell'art. 27 del DL 179/2012 consente di remunerare amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori di opere e servizi con strumenti finanziari o quote, con un trattamento fiscale di favore sul reddito di lavoro derivante dall'assegnazione. È una leva preziosa per società con liquidità limitata che devono attrarre competenze di alto profilo.
Anche alle PMI innovative si applica l'art. 26, comma 1, del DL 179/2012: in deroga agli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo, e in caso di riduzione del capitale sotto il minimo legale l'assemblea può rinviare la decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.
Anche alle PMI innovative non si applicano la disciplina delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994) e quella delle società in perdita sistematica (art. 2, commi 36-decies e seguenti, DL 138/2011): il beneficio va evidenziato barrando l'apposita casella nel quadro RS del modello Redditi. La deroga discende dall'art. 26, comma 4, del DL 179/2012, esteso alle PMI innovative dall'art. 4, comma 9, del DL 3/2015, ed è espressamente elencata dal MIMIT tra le agevolazioni dello status. Concretamente significa non dover compilare il test di operatività, non imputare il reddito minimo presunto, non subire la maggiorazione IRES del 10,5% né le limitazioni all'utilizzo del credito IVA.
Le PMI innovative accedono con modalità semplificate al Fondo di garanzia per le PMI, che copre una quota rilevante del finanziamento bancario senza richiedere garanzie reali ai soci. Questo canale si affianca alle opportunità di finanza agevolata: per una panoramica delle misure a fondo perduto attivabili, consulta la guida ai bandi e contributi a fondo perduto per SRL.
Restano riservati alle sole startup innovative l'esonero dai diritti di segreteria e dal diritto annuale camerale; l'esonero dall'imposta di bollo sugli atti al Registro Imprese spetta invece anche alle PMI innovative. L'art. 4, comma 9, del DL 3/2015 estende infatti alle PMI innovative l'art. 26 del DL 179/2012 escludendo espressamente soltanto i diritti di segreteria e il diritto annuale dovuti alle Camere di Commercio: l'esenzione dall'imposta di bollo è confermata dal MIMIT. È un elemento da mettere sul piatto della bilancia quando si valuta il passaggio da un regime all'altro.
Lo status di PMI innovativa non sostituisce inoltre le agevolazioni fiscali di carattere generale, con le quali è cumulabile nei limiti di legge: i crediti d'imposta per investimenti e ricerca restano pienamente accessibili e rappresentano spesso il beneficio economicamente più consistente.
Storicamente il principale motore di attrattività della PMI innovativa è stato l'incentivo fiscale riconosciuto a chi conferisce capitale, disciplinato dall'art. 29 del DL 179/2012 ed esteso alle PMI innovative dall'art. 4, comma 9, del DL 3/2015. La tabella seguente riepiloga i massimali del regime, che restano scritti nella norma ma sono sospesi per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e vanno quindi letti come fotografia di una misura oggi non fruibile.
| Tipo di investitore | Beneficio | Aliquota | Investimento massimo agevolabile | Vincoli |
|---|---|---|---|---|
| Persona fisica (IRPEF) | Detrazione d'imposta – regime sospeso dal 1/1/2026 | 30% | 1.000.000 di euro per periodo d'imposta (beneficio massimo 300.000 euro) | Mantenimento della partecipazione per almeno 3 anni; eccedenza riportabile nei periodi d'imposta successivi nei limiti di legge |
| Soggetto IRES (società) | Deduzione dal reddito imponibile – regime sospeso dal 1/1/2026 | 30% | 1.800.000 di euro per periodo d'imposta (deduzione massima 540.000 euro) | Mantenimento della partecipazione per almeno 3 anni; eccedenza deducibile nei periodi d'imposta successivi nei limiti di legge |
| Investimento indiretto (OICR e società che investono prevalentemente in PMI innovative) | Detrazione o deduzione secondo la natura del socio – regime sospeso dal 1/1/2026 | 30% | Stessi massimali previsti per l'investimento diretto | Prevalenza dell'investimento in PMI innovative ammissibili |
| Regime de minimis (art. 4, comma 9-ter, DL 3/2015) | Detrazione IRPEF abrogata dal 1° gennaio 2025 | 50% | 300.000 euro per periodo d'imposta | Prevista per le PMI innovative dall'art. 4, comma 9-ter, del DL 3/2015 (introdotto dall'art. 38, comma 8, del DL 34/2020 e attuato dal DM MISE 28 dicembre 2020) e abrogata dalla L. 193/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025. Resta applicabile agli investimenti perfezionati entro il 31 dicembre 2024, anche per il riporto dell'eccedenza nei periodi d'imposta successivi. Per le sole startup innovative resta invece attivo l'art. 29-bis del DL 179/2012, con aliquota elevata dal 50% al 65% dalla L. 193/2024 e massimale di 100.000 euro annui |
Per le PMI innovative non esiste oggi alcun incentivo sostitutivo all'ingresso: il regime de minimis dell'art. 29-bis del DL 179/2012 è riservato alle sole startup innovative e la detrazione de minimis del 50% dell'art. 4, comma 9-ter, del DL 3/2015 è stata abrogata dal 1° gennaio 2025. Resta invece operativa l'esenzione da imposta sulle plusvalenze prevista dall'art. 14 del DL 73/2021, resa applicativa dalla L. 162/2024, per le partecipazioni sottoscritte entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni: è oggi, sul fronte fiscale, la leva principale che resta a disposizione di chi ha già investito.
Restano comunque tre condizioni che nella pratica determinano il successo o il fallimento dell'agevolazione: valgono per gli investimenti perfezionati entro il 31 dicembre 2025 e torneranno rilevanti se e quando il regime dell'art. 29 sarà riautorizzato.
La prima è la nozione di PMI innovativa ammissibile: l'incentivo non spetta indistintamente a tutte le società iscritte alla sezione speciale, ma solo a quelle che rientrano nei parametri europei sugli aiuti al finanziamento del rischio (regolamento UE 651/2014). In sintesi, la società deve operare sul mercato da un numero contenuto di anni dalla prima vendita commerciale, oppure necessitare di un investimento per il finanziamento del rischio significativo rispetto al fatturato medio, sulla base di un piano aziendale documentato. È il punto più delicato dell'intera disciplina e va verificato caso per caso prima di promettere il beneficio agli investitori.
La seconda è il vincolo di mantenimento triennale: la cessione a titolo oneroso della partecipazione, il recesso o l'esclusione del socio, la riduzione del capitale o la perdita dei requisiti da parte della società prima che siano decorsi tre anni comportano la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione dell'importo detratto o dedotto e degli interessi legali.
La terza è la documentazione: l'investitore deve acquisire dalla società una certificazione attestante il rispetto dei limiti dell'investimento agevolabile, la copia del piano di investimento e, dove rilevante, la dichiarazione sull'ammissibilità. Senza questi documenti la detrazione è formalmente contestabile in sede di controllo.
Va infine ricordato che l'ingresso di nuovi soci a valle di un aumento di capitale richiede una stima ragionata del valore della società: la nostra guida su come si valuta una SRL illustra i metodi più utilizzati nelle operazioni di equity.
Con la riforma introdotta dalla L. 193/2024, che ha ridisegnato la disciplina delle startup innovative riducendo il periodo ordinario di permanenza nella sezione speciale e subordinando le proroghe al raggiungimento di specifici traguardi di crescita, il tema dell'uscita ordinata dallo status di startup è diventato centrale. La PMI innovativa è oggi l'approdo naturale per chi vuole conservare una parte dei benefici.
Il passaggio, tuttavia, non è automatico. Poiché la legge vieta la contemporanea iscrizione a entrambe le sezioni speciali, occorre chiedere la cancellazione dalla sezione startup e presentare la domanda di iscrizione alla sezione PMI innovative. Le due pratiche vanno coordinate temporalmente per ridurre al minimo l'intervallo in cui la società resta priva di qualsiasi status.
La checklist da affrontare con almeno sei mesi di anticipo è la seguente:
Il mantenimento dello status richiede una manutenzione continua. Gli adempimenti verso il Registro delle Imprese sono di due tipi.
Il primo è l'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate nella sezione speciale, che va effettuato con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Riguarda i dati anagrafici, l'attività, i soci, le spese in ricerca e sviluppo, i diritti di privativa e la composizione della forza lavoro.
Il secondo è l'attestazione annuale del mantenimento dei requisiti, resa dal legale rappresentante e depositata entro i termini collegati all'approvazione del bilancio d'esercizio. L'omesso deposito determina la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale: è la causa di perdita dello status più frequente in assoluto, ed è anche la più evitabile.
Le principali cause di perdita dello status sono:
La cancellazione dalla sezione speciale non incide sull'esistenza della società, che resta iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese, ma comporta la cessazione immediata delle agevolazioni per il futuro. Attenzione al fatto che, se la perdita dei requisiti si verifica entro il triennio di sorveglianza, gli investitori possono decadere dalle detrazioni già fruite: è un rischio contrattuale che nelle operazioni di investimento strutturate viene normalmente presidiato con specifiche dichiarazioni e garanzie a carico della società e dei soci fondatori.
La società deve essere una PMI ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni), costituita in forma di società di capitali anche cooperativa, residente in Italia o in uno Stato UE o SEE con sede produttiva o filiale in Italia, con ultimo bilancio certificato da un revisore legale, con azioni non quotate su un mercato regolamentato e non iscritta alla sezione speciale delle startup innovative. Deve inoltre soddisfare almeno due dei tre requisiti di innovazione previsti dall'art. 4 del DL 3/2015: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del maggiore tra costo e valore totale della produzione, capitale umano qualificato (1/5 della forza lavoro con dottorato o attività di ricerca certificata, oppure 1/3 con laurea magistrale) oppure titolarità, deposito o licenza di una privativa industriale o di un software registrato.
La startup innovativa (art. 25 DL 179/2012) è pensata per la fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa: ha limiti di anzianità, un valore della produzione annuo, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro (art. 25, comma 2, lett. d, DL 179/2012) e, dopo la L. 193/2024, deve inoltre qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE; ha il divieto di distribuire utili e richiede almeno uno dei tre requisiti di innovazione con soglie più elevate (R&S almeno al 15%). La PMI innovativa (art. 4 DL 3/2015) non ha limiti di anzianità né divieto di distribuzione degli utili, può avere dimensioni molto maggiori, ma deve avere il bilancio certificato da un revisore e soddisfare almeno due requisiti di innovazione su tre, con soglie più basse (R&S almeno al 3%). Restano riservati alle sole startup innovative l'esonero dai diritti di segreteria e dal diritto annuale camerale e il regime de minimis dell'art. 29-bis del DL 179/2012; spettano invece anche alle PMI innovative l'esonero dall'imposta di bollo sugli atti depositati al Registro Imprese e la disapplicazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica (art. 26, comma 4, DL 179/2012, esteso dall'art. 4, comma 9, del DL 3/2015).
Attenzione: la detrazione IRPEF del 30% e la deduzione IRES del 30% previste dall'art. 29 del DL 179/2012 ed estese alle PMI innovative dall'art. 4, comma 9, del DL 3/2015 non sono fruibili per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. L'autorizzazione della Commissione europea sul regime di aiuti di Stato (Decisione C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018) è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata rinnovata: la norma resta in vigore ma è temporaneamente inoperante in attesa di una nuova notifica e autorizzazione UE, e non è garantito che un'eventuale proroga copra retroattivamente gli investimenti perfezionati nel 2026. Quando il regime è operativo, le persone fisiche detraggono dall'IRPEF il 30% del conferimento in denaro su un investimento massimo di 1.000.000 di euro per periodo d'imposta (beneficio massimo 300.000 euro) e i soggetti IRES deducono il 30% su un investimento massimo di 1.800.000 euro, con obbligo di mantenere la partecipazione per almeno tre anni e nel solo caso di PMI innovative ammissibili secondo i limiti europei sugli aiuti al finanziamento del rischio. Per le PMI innovative era inoltre prevista una detrazione IRPEF del 50% in regime de minimis, con investimento massimo di 300.000 euro per periodo d'imposta (art. 4, comma 9-ter, del DL 3/2015, introdotto dal DL 34/2020 e attuato dal DM 28 dicembre 2020), abrogata dalla L. 193/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025 e ancora applicabile agli investimenti perfezionati entro il 31 dicembre 2024, anche per il riporto dell'eccedenza nei periodi d'imposta successivi. Per le sole startup innovative resta invece attivo l'art. 29-bis del DL 179/2012, con aliquota elevata dal 50% al 65% dalla L. 193/2024 e massimale di 100.000 euro annui. Resta infine operativa l'esenzione da imposta sulle plusvalenze per le partecipazioni sottoscritte entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni (art. 14 DL 73/2021, reso applicativo dalla L. 162/2024).
No. A differenza della startup innovativa, la cui permanenza nella sezione speciale è limitata nel tempo, la PMI innovativa può mantenere lo status a tempo indeterminato, purché continui a possedere tutti i requisiti di legge e rispetti gli adempimenti informativi periodici verso il Registro Imprese. Esiste però un limite indiretto sul fronte delle agevolazioni per gli investitori: le detrazioni e deduzioni spettano solo se la società rientra tra le PMI innovative ammissibili in base alle condizioni europee sugli aiuti al finanziamento del rischio, legate all'anzianità dalla prima vendita commerciale o alla presenza di un piano di investimento adeguatamente documentato.
Il passaggio non è automatico. La società deve chiedere la cancellazione dalla sezione speciale delle startup innovative e presentare contestualmente la domanda di iscrizione alla sezione speciale delle PMI innovative, poiché la legge vieta la doppia iscrizione. Prima di procedere occorre verificare di possedere almeno due dei tre requisiti di innovazione richiesti per le PMI innovative e, soprattutto, di avere l'ultimo bilancio certificato da un revisore legale: è l'adempimento che richiede più tempo e va organizzato con anticipo rispetto alla scadenza dello status di startup, per evitare periodi scoperti.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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