Società di comodo SRL 2026: test di operatività e come uscirne

Dal 2024 i coefficienti del test di operatività sono dimezzati e la perdita sistematica non fa più scattare lo status. Come si calcola oggi il test in una SRL, quanto costa non superarlo e quali vie di uscita restano aperte.

Una SRL che possiede immobili, partecipazioni o altri beni di valore e incassa poco rispetto al patrimonio rischia di essere trattata come società di comodo. Il conto arriva su più fronti: reddito minimo tassato con IRES maggiorata, base IRAP minima e, per l'IVA, la segnalazione dello status in dichiarazione. La disciplina è stata ritoccata più volte negli ultimi anni e molte guide in circolazione usano ancora coefficienti e regole superati. Questa è aggiornata al quadro in vigore a settembre 2026.

1. Cosa sono le società di comodo e perché riguardano molte SRL

L'art. 30 della L. 724/1994 è una norma antielusiva. Mira alle società costituite soprattutto per intestare beni di cui godono i soci, con costi dedotti e IVA detratta dalla società. La legge non indaga le intenzioni: confronta i ricavi con il valore dei beni posseduti e, se i primi sono troppo bassi, presume che la società non sia operativa.

La disciplina riguarda SPA, SAPA, SRL, SNC e SAS, oltre alle società e agli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Le SRL sono le più esposte, per numero e per l'uso che se ne fa: immobiliari di gestione, holding che detengono partecipazioni senza altre attività (ne parliamo nella guida sulla costituzione di una holding SRL), società operative con un capannone sfitto o un immobile fermo da anni. La presunzione è relativa. Chi non supera il test può dimostrare che i ricavi sono mancati per ragioni oggettive, e diverse situazioni escludono la società in partenza.

Il quadro è cambiato due volte in pochi anni. Il DL 73/2022 ha abrogato la figura della società in perdita sistematica. Poi l'art. 20 del D.Lgs. 192/2024 ha dimezzato quasi tutti i coefficienti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, quindi dal 2024 per le società con esercizio solare. Lo stesso articolo chiarisce che l'intervento vale "nelle more" di una revisione complessiva della disciplina, attesa in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023). Alla data di aggiornamento di questa guida quella revisione organica non risulta adottata.

Un'avvertenza sui riferimenti normativi. Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), che sostituisce il TUIR del 1986 e ne cambia la numerazione. Gli articoli del TUIR citati qui seguono la numerazione ancora applicabile nel 2026.

2. Il test di operatività: ricavi minimi e coefficienti

Il test mette a confronto due grandezze, entrambe calcolate come media dell'esercizio in esame e dei due precedenti (art. 30, comma 2).

  • Ricavi effettivi: ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi risultanti dal conto economico, esclusi quelli straordinari. Contano quindi anche i canoni di locazione e i proventi finanziari;
  • Ricavi presunti: la somma degli importi ottenuti applicando i coefficienti di legge alla media dei valori dei beni. I valori si assumono secondo l'art. 110 del TUIR, cioè al costo fiscalmente riconosciuto e senza dedurre gli ammortamenti. Per i beni in leasing si considera il costo sostenuto dalla società concedente o, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni e del prezzo di riscatto.

Se la media dei ricavi effettivi è inferiore a quella dei ricavi presunti, la società non supera il test ed è considerata non operativa per quell'esercizio, salvo cause di esclusione o di disapplicazione. Il calcolo si ripete ogni anno.

Questi sono i coefficienti dopo il D.Lgs. 192/2024. L'ultima colonna riporta quelli applicati fino al periodo d'imposta 2023, utili per leggere dichiarazioni e simulazioni degli anni passati.

Categoria di beni Test di operatività (comma 1) Reddito minimo (comma 3) Fino al 2023 (test / reddito)
Titoli e partecipazioni (art. 85, comma 1, lett. c, d, e, TUIR), quote di società di persone commerciali e crediti, esclusi i crediti di natura commerciale e i depositi bancari 1% 0,75% 2% / 1,5%
Immobili, anche in leasing (regola generale) 3% 2,38% 6% / 4,75%
Immobili di categoria catastale A/10 2,5% 2% 5% / 4%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti 2% 1,5% 4% / 3%
Immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti 0,50% 0,45% 1% / 0,9%
Navi di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR 633/1972, anche in leasing 6% 4,75% 6% / 4,75% (invariati)
Altre immobilizzazioni, anche in leasing 15% 12% 15% / 12% (invariati)

Il coefficiente ridotto per gli abitativi vale solo per quelli acquistati o rivalutati nel triennio: un appartamento posseduto da dieci anni sconta il 3%. Il coefficiente sulle altre immobilizzazioni, rimasto al 15%, pesa sulle società con impianti, macchinari e veicoli. Per i beni acquistati o ceduti durante l'anno il valore va ragguagliato al periodo di possesso.

3. Il reddito minimo presunto e la maggiorazione IRES

La società che non supera il test deve dichiarare un reddito almeno pari al minimo presunto dall'art. 30, comma 3. I coefficienti sono più bassi di quelli del test (vedi la tabella) e si applicano ai valori dei beni posseduti nel solo esercizio, non alla media triennale. Se il reddito effettivo è più alto, si dichiara quello effettivo.

Le perdite fiscali degli esercizi precedenti possono ridurre soltanto la parte di reddito che eccede il minimo. Finché la società dichiara il reddito presunto restano quindi inutilizzate, ma non si perdono e continuano a essere riportate secondo le regole generali, descritte nella guida al riporto delle perdite fiscali nelle SRL.

Anche l'IRAP ha una base minima. Il comma 3-bis presume un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo, aumentato delle retribuzioni del personale dipendente, dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi, dei compensi per lavoro autonomo non esercitato abitualmente e degli interessi passivi.

C'è poi l'aliquota. L'art. 2, comma 36-quinquies, del DL 138/2011 maggiora di 10,5 punti percentuali l'IRES dovuta dalle società non operative: con l'aliquota ordinaria del 24% si arriva al 34,5%. La maggiorazione si applica al reddito imponibile dichiarato, anche quando supera il minimo, e la versa in proprio anche la SRL che ha optato per la trasparenza fiscale.

Esempio: una SRL immobiliare che non supera il test

Immobiliare Alfa SRL, esercizio solare, possiede un negozio di categoria C/1 con costo fiscale di 1.000.000 euro, un ufficio A/10 da 400.000 euro, titoli obbligazionari immobilizzati e arredi e impianti per 25.000 euro. I due immobili si trovano in un comune con più di 1.000 abitanti e non ricorre alcuna causa di esclusione o di disapplicazione. Il negozio è rimasto sfitto per parte del 2024 e del 2025. I titoli valevano 110.000 euro nel 2023, 150.000 nel 2024 e 160.000 nel 2025. Ricavi e proventi sono stati 51.000 euro nel 2023, 39.000 nel 2024 e 30.000 nel 2025, per una media di 40.000 euro.

Bene Media valori 2023-2025 Coeff. test Ricavi presunti Valore 2025 Coeff. reddito minimo Reddito minimo 2025
Negozio C/1 1.000.000 3% 30.000 1.000.000 2,38% 23.800
Ufficio A/10 400.000 2,5% 10.000 400.000 2% 8.000
Titoli obbligazionari 140.000 1% 1.400 160.000 0,75% 1.200
Arredi e impianti 25.000 15% 3.750 25.000 12% 3.000
Totale 45.150 36.000
Media ricavi effettivi 2023-2025 (51.000 + 39.000 + 30.000) / 3 = 40.000, inferiore a 45.150: test non superato

Per superare il test la società avrebbe dovuto incassare nel triennio almeno 135.450 euro, quindi 45.450 euro nel 2025, visto che i due anni precedenti ne avevano portati 90.000. Con i coefficienti in vigore fino al 2023 i ricavi presunti sarebbero stati 86.550 euro, quasi il doppio.

Dopo IMU, ammortamenti e spese, il reddito effettivo del 2025 è di 3.000 euro e la società ha 25.000 euro di perdite pregresse. Il confronto tra i due scenari:

  • senza la disciplina: le perdite si compensano nel limite dell'80% del reddito (art. 84 del TUIR), l'imponibile scende a 600 euro e l'IRES è di 144 euro;
  • da società di comodo: si dichiarano 36.000 euro, le perdite restano ferme perché non c'è reddito eccedente il minimo, l'IRES ordinaria è di 8.640 euro (24%) e la maggiorazione di 3.780 euro (10,5%), per un totale di 12.420 euro.

A questo si aggiunge l'IRAP sul valore della produzione minimo. Se nel 2025 il negozio fosse rimasto locato e i ricavi fossero tornati ai 51.000 euro del 2023, la media sarebbe salita a 47.000 euro e il test sarebbe stato superato. Rimettere a reddito i beni è la prima verifica da fare, prima di valutare le altre strade.

4. Le società in perdita sistematica

Per i periodi d'imposta dal 2012 al 2021 esisteva una seconda porta d'ingresso nella disciplina. L'art. 2, commi 36-decies e seguenti, del DL 138/2011 considerava non operative, anche se superavano il test, le società che presentavano dichiarazioni in perdita fiscale per un certo numero di periodi consecutivi. Nella versione finale l'osservazione durava cinque anni: cinque perdite, oppure quattro perdite e un reddito inferiore al minimo, facevano scattare lo status dal periodo successivo.

L'art. 9 del DL 73/2022 (decreto Semplificazioni fiscali) ha abrogato i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Per una SRL con esercizio solare le perdite accumulate non incidono più sullo status già dal 2022; con esercizio non solare conta il primo periodo aperto al 31 dicembre 2022.

Nel 2026, quindi, una SRL in perdita da molti anni non è di comodo per questa ragione. È soggetta al solo test dell'art. 30 e, se lo supera, non subisce reddito minimo né maggiorazione. I riferimenti alla perdita sistematica ancora presenti in software, check-list o guide non aggiornate vanno considerati superati, così come quelli al vecchio triennio di osservazione. La maggiorazione IRES del comma 36-quinquies, invece, resta in vigore per le società non operative.

Le perdite ripetute conservano rilievo su altri piani. Il riporto segue le regole ordinarie e, sul fronte civilistico, perdite che erodono il capitale sociale possono imporre gli adempimenti degli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile.

5. Le cause di esclusione previste dalla legge

Le cause di esclusione sono elencate soprattutto nell'art. 30, comma 1, e in alcune norme speciali. Se ne ricorre una, la società non applica la disciplina per quel periodo d'imposta, qualunque sia l'esito del test. Vanno verificate anno per anno con riferimento al periodo in esame e indicate nel prospetto dedicato del quadro RS.

Causa di esclusione Riferimento Come si verifica
Obbligo di legge di costituirsi come società di capitali Art. 30, c. 1, L. 724/1994 Riguarda le attività che la legge riserva alle società di capitali
Primo periodo d'imposta Art. 30, c. 1 Vale per l'esercizio di avvio
Amministrazione controllata o straordinaria Art. 30, c. 1 L'amministrazione controllata è stata abolita dal D.Lgs. 5/2006; resta rilevante l'amministrazione straordinaria
Società quotate, controllanti di quotate e loro controllate, anche indirette Art. 30, c. 1 Il controllo deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta (circ. 25/E/2007)
Pubblici servizi di trasporto Art. 30, c. 1 Attività effettivamente esercitata
Numero di soci non inferiore a 50 Art. 30, c. 1, n. 6 Per la maggior parte del periodo d'imposta (circ. 9/E/2008)
Almeno 10 dipendenti nei due esercizi precedenti Art. 30, c. 1, n. 6-bis Solo lavoratori subordinati, esclusi amministratori e collaboratori, per tutti i giorni del periodo; secondo l'Agenzia anche nell'esercizio del test (circ. 9/E/2008)
Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo Art. 30, c. 1, n. 6-ter La norma cita il fallimento, che con il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) è diventato liquidazione giudiziale
Valore della produzione superiore al totale attivo Art. 30, c. 1, n. 6-quater Confronto tra voce A) del conto economico e totale attivo dello stato patrimoniale dello stesso esercizio
Partecipazione di enti pubblici almeno al 20% Art. 30, c. 1, n. 6-quinquies Per la maggior parte del periodo d'imposta
Punteggio ISA pari o superiore alla soglia annuale Art. 9-bis, c. 11, lett. c), DL 50/2017 Per il periodo d'imposta 2025 la soglia è 9 (sezione 8)
Adesione al concordato preventivo biennale Art. 19, c. 3, D.Lgs. 13/2024 Per i periodi d'imposta oggetto del concordato
Start-up innovative e PMI innovative Art. 26, c. 4, DL 179/2012; art. 4, c. 9, DL 3/2015 Finché la società resta iscritta nella sezione speciale del Registro imprese

La causa legata agli studi di settore, riservata alle società congrue e coerenti, ha perso rilievo con il passaggio agli ISA: la sua funzione è oggi svolta dal regime premiale. Per una SRL immobiliare il confronto tra valore della produzione e totale attivo dà di rado esito favorevole: con un patrimonio iscritto a costi elevati, i canoni restano quasi sempre molto al di sotto dell'attivo.

6. Le cause di disapplicazione automatica

Le cause di disapplicazione non escludono la società dalla disciplina, ma ne neutralizzano gli effetti in presenza di situazioni oggettive individuate dall'Agenzia delle Entrate. Il potere deriva dall'art. 30, comma 4-ter. Le situazioni sono elencate nel provvedimento del Direttore del 14 febbraio 2008 (prot. 23681), integrato dal provvedimento dell'11 giugno 2012 (prot. 87956). Chi vi rientra non deve presentare alcuna istanza.

  • Società in liquidazione che, con impegno assunto nella dichiarazione dei redditi, chiedono la cancellazione dal Registro imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. La disapplicazione copre il periodo in corso alla data dell'impegno, il precedente e il successivo. Se la cancellazione non arriva nei tempi, la disciplina torna ad applicarsi. I passaggi della procedura sono nella guida su scioglimento e liquidazione della SRL;
  • Società assoggettate alle procedure dell'art. 101, comma 5, del TUIR o a liquidazione giudiziaria, per i periodi precedenti l'apertura della procedura le cui dichiarazioni scadono dopo l'inizio della stessa;
  • Società sottoposte a sequestro penale o confisca, o per le quali il tribunale ha nominato un amministratore giudiziario, dal periodo della nomina e finché dura l'amministrazione giudiziaria;
  • Società con immobili locati a enti pubblici o a canone vincolato dalla L. 431/1998 o da altre leggi statali o regionali, limitatamente a quegli immobili;
  • Società che detengono partecipazioni in società non di comodo o escluse dalla disciplina, anche per accoglimento di un'istanza, limitatamente a quelle partecipazioni;
  • Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza per un periodo precedente, se le circostanze oggettive indicate non sono cambiate;
  • Società agricole che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e rispettano l'art. 2 del D.Lgs. 99/2004 (ipotesi aggiunta nel 2012);
  • Società colpite da eventi calamitosi, i cui adempimenti e versamenti tributari sono stati sospesi o differiti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, per il periodo dell'evento e per il successivo (ipotesi aggiunta nel 2012).

Per gli immobili locati a enti pubblici o a canone vincolato e per le partecipazioni la disapplicazione è parziale. Secondo la circolare 9/E del 2008 quei beni si escludono dal calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo e, dal lato dei ricavi effettivi, si tolgono i proventi che generano. Sul resto del patrimonio il test si esegue normalmente. Una holding che detiene soltanto partecipazioni in società operative riduce così il test ai beni residui, come i crediti verso le partecipate o la liquidità investita in titoli.

7. L'interpello e la disapplicazione in dichiarazione

Fuori dalle ipotesi automatiche, l'art. 30, comma 4-bis, consente di disapplicare la disciplina quando oggettive situazioni hanno reso impossibile conseguire i ricavi minimi o il reddito minimo. Un tempo la strada obbligata era l'istanza di interpello. Il D.Lgs. 156/2015 l'ha resa facoltativa, collocandola tra gli interpelli probatori dell'art. 11, comma 1, lett. b), della L. 212/2000 nel testo di allora.

Il D.Lgs. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, ha riscritto l'art. 11 dello Statuto del contribuente e ha riservato l'interpello probatorio a chi aderisce al regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015) e a chi presenta interpello sui nuovi investimenti (art. 2 del D.Lgs. 147/2015). Per la generalità delle SRL l'istanza non è più disponibile.

Resta la disapplicazione in dichiarazione. La società che ritiene di avere una causa valida non applica reddito minimo, maggiorazione e base IRAP minima e lo segnala nel prospetto delle società non operative del quadro RS del modello Redditi SC. Le istruzioni del modello Redditi SC 2026 prevedono, nel rigo RS116, il codice 2 nelle caselle "Imposta sul reddito" e "IRAP" per chi disapplica senza istanza; la casella IVA non è più presente nel prospetto. L'omessa segnalazione è punita con la sanzione autonoma dell'art. 8, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 471/1997. La prova delle circostanze oggettive va fornita in caso di controllo, e conviene averla pronta prima di presentare la dichiarazione.

Per le società immobiliari la prassi dell'Agenzia (circolari 5/E e 44/E del 2007) ha riconosciuto tra le situazioni oggettive:

  • immobili in corso di costruzione, che per loro natura non producono ricavi;
  • canoni di locazione almeno pari ai valori di mercato, documentabili anche con le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare, benché insufficienti a raggiungere i ricavi presunti;
  • contratti di locazione in corso con canone non modificabile, purché congruo al momento della stipula;
  • inagibilità temporanea degli immobili o patrimonio in parte inutilizzabile;
  • mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per edificare.
Consiglio TurboImposte: se la SRL non supera il test e intende disapplicare la disciplina, preparate il fascicolo nello stesso anno in cui si verificano i fatti: contratti e loro evoluzione, quotazioni OMI del periodo, mandati e annunci di locazione o vendita, perizie, pratiche edilizie e comunicazioni del Comune. Ricostruire tutto a distanza di anni, durante un controllo, è molto più difficile e spesso non riesce.

8. Le vie premiali: ISA e concordato preventivo biennale

Due istituti esterni all'art. 30 portano fuori dalla disciplina senza dover dimostrare nulla sui singoli beni.

Il regime premiale ISA

L'art. 9-bis, comma 11, lett. c), del DL 50/2017 esclude dalla disciplina delle società non operative chi raggiunge il livello di affidabilità fissato ogni anno con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Per il periodo d'imposta 2025 il provvedimento del 22 aprile 2026 richiede un punteggio almeno pari a 9, raggiungibile anche come media dei punteggi 2024 e 2025. Il beneficio spetta solo alle SRL che applicano gli indici sintetici di affidabilità: una società che ne è esclusa non può usarlo.

Il concordato preventivo biennale

L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 13/2024 riconosce a chi aderisce al concordato preventivo biennale i benefici del regime premiale ISA per i periodi d'imposta oggetto del concordato, indipendentemente dal punteggio. Tra questi c'è l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, che nel modello Redditi 2026 figura tra le cause di esclusione. La scelta va misurata sui numeri. Con il concordato la SRL si impegna a tassare per due anni il reddito proposto dall'Agenzia, e una società poco redditizia rischia di pagare su un imponibile vicino o superiore al minimo che voleva evitare.

9. Le conseguenze sull'IVA e come uscire dallo status

Il credito IVA delle società non operative

Nel testo della norma, per le società non operative l'art. 30, comma 4, vieta di chiedere a rimborso l'eccedenza di credito IVA annuale, di compensarla in F24 con altri tributi e contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e di cederla. Il credito resta utilizzabile per ridurre l'IVA a debito dei periodi successivi. Se però per tre periodi d'imposta consecutivi la società non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi presunti del test, l'eccedenza non è più riportabile e va persa.

Su questo punto il quadro è cambiato. Con la sentenza del 7 marzo 2024 (causa C-341/22, Feudi di San Gregorio) la Corte di giustizia UE ha ritenuto contrario alla direttiva IVA negare detrazione, rimborso o compensazione del credito sulla sola base del mancato raggiungimento di una soglia di operazioni, purché la società eserciti effettivamente un'attività economica. La Corte di cassazione ha recepito il principio già nel 2024 (sent. n. 22249/2024) e, nella causa da cui era partito il rinvio, con la sentenza n. 4151 del 18 febbraio 2025, che ha cassato con rinvio chiedendo al giudice di merito di verificare l'effettivo esercizio dell'attività economica.

Il modello IVA 2026 (periodo d'imposta 2025) ne ha preso atto: il rigo VA15 è diventato una semplice casella per segnalare lo status di società non operativa, sono stati eliminati i codici legati alla durata dello status e alla perdita del credito, e dal rigo VX4 è stata tolta l'attestazione delle società operative. Il testo dell'art. 30, comma 4, non è stato formalmente modificato, ma le istruzioni dell'Agenzia non prevedono più il blocco automatico del credito. Resta necessario poter dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività economica.

Le strade per uscire dallo status

Si può agire sui ricavi, sul perimetro dei beni o sul regime applicabile. Costi e tempi cambiano molto da una soluzione all'altra.

Strada Come funziona Quando ha senso Limiti
Aumentare i ricavi effettivi Locare gli immobili sfitti, adeguare i canoni, mettere a reddito la liquidità Patrimonio sottoutilizzato ma capace di produrre reddito Il test usa la media triennale: l'effetto pieno richiede più esercizi
Cedere i beni improduttivi Riduce i valori su cui si calcolano ricavi presunti e reddito minimo Beni senza prospettive di reddito Plusvalenze tassate; anche la media dei valori scende in modo graduale
Cause di esclusione e disapplicazione automatica Verifica annuale dei requisiti di legge e dei provvedimenti del 2008 e del 2012 Società con i requisiti oggettivi Da riscontrare periodo per periodo; alcune sono solo parziali
Disapplicazione in dichiarazione Codice nel quadro RS e documentazione delle situazioni oggettive Ricavi mancati per cause dimostrabili Onere della prova in caso di controllo; interpello riservato a pochi soggetti
Regime premiale ISA Punteggio almeno pari alla soglia annuale (9 per il 2025) SRL soggette agli ISA con buona affidabilità Non disponibile per chi non applica gli ISA
Concordato preventivo biennale Adesione alla proposta dell'Agenzia per due periodi d'imposta Redditività attesa vicina a quella proposta Imposte sul reddito concordato anche se quello effettivo è inferiore
Assegnazione o cessione agevolata ai soci Imposta sostitutiva dell'8%, o del 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi precedenti Immobili non strumentali che i soci vogliono detenere direttamente Solo operazioni perfezionate entro il 30 settembre 2026 (L. 199/2025)
Trasformazione agevolata in società semplice Stesse imposte sostitutive, per società con oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni Patrimonio da gestire fuori dal regime d'impresa Stesso termine del 30 settembre 2026
Scioglimento e liquidazione Chiusura della società, con disapplicazione automatica se si assume l'impegno alla cancellazione Società senza prospettive operative Tassazione ordinaria per la società e per i soci

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi da 35 a 40) ha riaperto l'assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione agevolata in società semplice. Le misure riguardano gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (art. 43, comma 2, del TUIR) e i beni mobili registrati non usati come strumentali. L'imposta sostitutiva è dell'8%, sale al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti ed è del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate. L'imposta di registro proporzionale è ridotta alla metà, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. I soci devono avere questa qualità al 30 settembre 2025, oppure acquisirla entro il 31 gennaio 2026 con un titolo di trasferimento di data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Attenzione: assegnazione, cessione agevolata e trasformazione in società semplice valgono solo per le operazioni perfezionate entro il 30 settembre 2026, con versamento del 60% dell'imposta sostitutiva entro la stessa data e del 40% entro il 30 novembre 2026. Alla data di pubblicazione di questa guida mancano meno di due settimane. Dopo quel termine le misure non sono più utilizzabili e una nuova riapertura non può essere data per scontata.

10. Domande frequenti (FAQ)

Una SRL è considerata non operativa, cioè di comodo, quando la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi non straordinari dell'esercizio e dei due precedenti è inferiore ai ricavi presunti, calcolati applicando i coefficienti dell'art. 30, comma 1, della L. 724/1994 alla media dei valori di titoli, crediti, immobili e altre immobilizzazioni. La presunzione è relativa: non opera se ricorre una causa di esclusione o di disapplicazione automatica e può essere superata documentando le situazioni oggettive che hanno impedito di conseguire i ricavi.

Si prende la media dei valori dei beni nell'esercizio e nei due precedenti, assunti secondo l'art. 110 del TUIR, e le si applicano i coefficienti in vigore dal periodo d'imposta 2024 dopo il D.Lgs. 192/2024: 1% per titoli, partecipazioni e crediti non commerciali (esclusi i depositi bancari), 3% per gli immobili, 2,5% per gli A/10, 2% per gli abitativi acquisiti o rivalutati nel triennio, 0,50% per gli immobili nei comuni con meno di 1.000 abitanti, 6% per le navi e 15% per le altre immobilizzazioni. La somma è il ricavo presunto, da confrontare con la media dei ricavi e proventi effettivi dello stesso triennio. Se la media effettiva è inferiore, il test non è superato.

La società deve dichiarare un reddito non inferiore al reddito minimo presunto, calcolato con i coefficienti dell'art. 30, comma 3, sui valori dei beni dell'esercizio, e un valore della produzione IRAP minimo. L'IRES è maggiorata di 10,5 punti dall'art. 2, comma 36-quinquies, del DL 138/2011, per un'aliquota complessiva del 34,5%, e le perdite pregresse riducono solo la parte di reddito che eccede il minimo. Per l'IVA, dopo la sentenza CGUE C-341/22 recepita nel modello IVA 2026, lo status di comodo va segnalato nel rigo VA15 ma non comporta più in automatico il blocco di rimborso e compensazione del credito.

Ai fini delle società di comodo la qualifica non esiste più. L'art. 9 del DL 73/2022 ha abrogato i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'art. 2 del DL 138/2011 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Quelle norme consideravano non operative le società con dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi, oppure con quattro perdite e un reddito inferiore al minimo. Nel 2026 una SRL con perdite ripetute è soggetta soltanto al test di operatività dell'art. 30 della L. 724/1994, e le perdite seguono le regole ordinarie di riporto dell'art. 84 del TUIR.

Si può superare il test aumentando i ricavi effettivi o riducendo i beni improduttivi, far valere una causa di esclusione o di disapplicazione automatica, oppure disapplicare la disciplina in dichiarazione documentando le situazioni oggettive che hanno impedito di conseguire i ricavi. Sono esclusi anche i soggetti con punteggio ISA almeno pari alla soglia annuale, che per il periodo d'imposta 2025 è 9, e chi aderisce al concordato preventivo biennale. Per estromettere i beni, l'assegnazione agevolata ai soci e la trasformazione in società semplice riaperte dalla L. 199/2025 valgono solo per le operazioni perfezionate entro il 30 settembre 2026. Resta sempre possibile sciogliere e liquidare la società applicando le regole fiscali ordinarie.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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