TFR in SRL 2026: gestione, calcolo e fondo tesoreria INPS

Il trattamento di fine rapporto è uno degli adempimenti più rilevanti per le SRL con dipendenti: dal calcolo annuale alla rivalutazione, dal versamento al fondo tesoreria INPS fino alla tassazione separata, ecco una guida completa per amministratori e responsabili HR.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una delle voci più rilevanti del costo del lavoro per qualsiasi SRL che impieghi personale dipendente. Si tratta di una somma che matura mese dopo mese durante tutta la vita lavorativa del dipendente e che viene corrisposta al momento della cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento). Una gestione corretta del TFR richiede attenzione al calcolo annuale, alla rivalutazione, alla destinazione scelta dal lavoratore e ai versamenti al fondo di tesoreria INPS quando dovuti. Errori in questa materia possono generare sanzioni significative e contenziosi con i dipendenti.

1. Cos'è il TFR e come funziona nella SRL

Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile e costituisce una forma di retribuzione differita che il datore di lavoro accantona annualmente a favore del dipendente. La disciplina attuale è il frutto della legge 297/1982, che ha sostituito la precedente indennità di anzianità e ha introdotto criteri uniformi di calcolo e rivalutazione per tutti i lavoratori subordinati.

Il TFR matura per ogni dipendente con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time, e indipendentemente dalla qualifica (operaio, impiegato, quadro, dirigente). Non spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori autonomi e agli amministratori della SRL, per i quali può essere prevista una distinta indennità di fine mandato (TFM).

Dal punto di vista contabile, il TFR rappresenta un debito della società verso il dipendente: ogni anno viene accantonato in un apposito fondo di bilancio (voce C "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" del passivo dello stato patrimoniale, art. 2424 c.c.) e movimentato in caso di erogazioni, anticipi o versamenti al fondo tesoreria. La quota annua maturata è integralmente deducibile dal reddito d'impresa, mentre la rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva del 17% già in capo alla società.

Per le SRL con dipendenti, il TFR rappresenta una passività che cresce nel tempo e che deve essere correttamente rappresentata in bilancio. La sua gestione è strettamente collegata ad altri adempimenti contributivi e fiscali: consulta la nostra guida ai contributi INPS per la SRL per il quadro completo degli oneri sul personale.

2. Calcolo del TFR: la formula e gli esempi pratici

La formula base per il calcolo del TFR è stabilita dall'art. 2120, comma 1 c.c.: la quota annua di TFR si ottiene dividendo la retribuzione utile dell'anno per 13,5. Il divisore 13,5 corrisponde al concetto di una mensilità annua su 12 mensilità e mezza (compresa la tredicesima), al netto di una piccola quota destinata storicamente all'ex contributo INPS.

La retribuzione utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione dei rimborsi spese. Sono incluse: paga base, contingenza, scatti di anzianità, superminimi, tredicesima, quattordicesima, premi di produzione continuativi, indennità non occasionali. Sono escluse: rimborsi spese documentati, indennità trasferta occasionali, gettoni di presenza una tantum.

Vediamo alcuni esempi pratici di calcolo della quota annua di TFR per dipendenti con diverse retribuzioni:

Retribuzione annua utile Divisore Quota TFR annua lorda Imposta sostitutiva su rivalutazione (17%) TFR maturato dopo 10 anni (stima)
22.000 € 13,5 1.629,63 € variabile su rivalut. circa 17.500 €
30.000 € 13,5 2.222,22 € variabile su rivalut. circa 23.800 €
40.000 € 13,5 2.962,96 € variabile su rivalut. circa 31.700 €
55.000 € 13,5 4.074,07 € variabile su rivalut. circa 43.600 €
80.000 € 13,5 5.925,93 € variabile su rivalut. circa 63.500 €

Gli importi della colonna "TFR maturato dopo 10 anni" sono stime che tengono conto della rivalutazione annua media (indice ISTAT + 1,5%). In presenza di aumenti retributivi nel corso degli anni, il TFR finale risulterà ovviamente più elevato, poiché ogni anno il calcolo si basa sulla retribuzione effettivamente percepita in quell'esercizio.

Per i rapporti di lavoro che iniziano o terminano in corso d'anno, la quota di TFR va riproporzionata in funzione dei mesi di servizio effettivamente prestati. Il mese si considera intero se la prestazione è durata almeno 15 giorni. Esempio: un dipendente assunto il 1° luglio con retribuzione utile semestrale di 15.000 € matura un TFR di 15.000 / 13,5 = 1.111,11 € relativo al primo semestre.

3. La rivalutazione annuale del TFR (indice ISTAT + 1,5%)

Il TFR accantonato negli anni precedenti viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno secondo un coefficiente stabilito dall'art. 2120, comma 4 c.c. Il coefficiente di rivalutazione si compone di due elementi:

  • una parte fissa pari all'1,5% annuo;
  • una parte variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La somma delle due componenti rappresenta il coefficiente di rivalutazione da applicare al TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente (al netto delle eventuali quote erogate o anticipate nel corso dell'anno). La rivalutazione è soggetta a un'imposta sostitutiva del 17% (art. 11 D.Lgs. 47/2000), trattenuta dal datore di lavoro e versata mediante F24 entro il 16 dicembre (acconto del 90%) e il 16 febbraio dell'anno successivo (saldo).

Esempio: un dipendente ha un TFR accantonato al 31 dicembre 2025 di 20.000 €. Se l'indice ISTAT FOI 2026 segna una variazione del 2%, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,5% + (75% × 2%) = 1,5% + 1,5% = 3%. La rivalutazione lorda 2026 sarà quindi 20.000 × 3% = 600 €, su cui andrà calcolata l'imposta sostitutiva del 17% (102 €). La rivalutazione netta accantonata è quindi di 498 €.

L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione è un costo deducibile dal reddito d'impresa, anche se versato per conto del dipendente. La parte variabile della rivalutazione viene calcolata sulla base degli indici ISTAT ufficiali pubblicati mensilmente.

4. Fondo tesoreria INPS: obbligo per le SRL con 50+ dipendenti

La legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto il fondo di tesoreria INPS, un fondo gestito dall'INPS al quale i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti devono obbligatoriamente versare le quote di TFR maturande dai lavoratori che non hanno scelto di destinare il TFR alla previdenza complementare. La normativa si applica dal 1° gennaio 2007 e ha modificato in modo significativo la gestione finanziaria del TFR per le aziende sopra soglia.

Il calcolo della soglia dei 50 dipendenti si effettua sulla media annua dei dipendenti in forza nell'anno solare precedente, computando per intero i lavoratori a tempo indeterminato e in proporzione i lavoratori a tempo determinato e part-time (in funzione dell'orario di lavoro contrattuale). Per le aziende di nuova costituzione, la soglia si verifica al termine del primo anno solare.

Le SRL al di sotto della soglia dei 50 dipendenti mantengono il TFR in azienda, anche per i dipendenti che non hanno scelto la previdenza complementare. Per le SRL sopra soglia, invece, le quote di TFR vanno versate mensilmente al fondo di tesoreria INPS, contestualmente al versamento dei contributi previdenziali tramite F24 (codice CF11). Il datore resta formalmente debitore verso il dipendente, ma il fondo INPS funge da gestore finanziario delle somme.

Dimensione SRL Destinazione TFR (dipendente che non sceglie previdenza complementare) Versamento Effetto sul bilancio
Meno di 50 dipendenti Resta in azienda Nessun versamento esterno Iscrizione integrale in voce C del passivo
50 dipendenti o più Versato al fondo tesoreria INPS Mensile, con F24 (codice CF11) Voce C del passivo solo per il maturato pre-2007
Qualsiasi dimensione (dipendente con previdenza complementare) Versato al fondo pensione Mensile al fondo prescelto Nessuna iscrizione in voce C per le quote post-adesione

Per le SRL sopra soglia, il versamento al fondo tesoreria INPS genera anche un beneficio fiscale: l'esonero contributivo dello 0,28% sui contributi sociali e la possibilità di una deduzione aggiuntiva del 4% (o del 6% per le aziende fino a 49 dipendenti che versano comunque su base volontaria) delle quote versate, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 252/2005. Per un quadro completo delle spese deducibili per la SRL, consulta la nostra guida dedicata.

5. Destinazione del TFR: azienda, fondo INPS o previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti hanno la possibilità di scegliere la destinazione del proprio TFR maturando. La scelta deve essere effettuata entro 6 mesi dall'assunzione tramite il modulo TFR2 e può essere:

  • Esplicita: il lavoratore dichiara per iscritto di voler destinare il TFR alla previdenza complementare oppure di volerlo mantenere in azienda;
  • Tacita: in caso di mancata scelta entro i 6 mesi, scatta il meccanismo del silenzio-assenso e il TFR viene automaticamente versato a un fondo di previdenza complementare (di norma il fondo negoziale del CCNL applicato, o in subordine il fondo residuale FONDINPS).
Scelta del dipendente Destinazione effettiva del TFR Rivalutazione Tassazione finale
Mantenimento in azienda (SRL < 50 dipendenti) Fondo TFR aziendale 1,5% fisso + 75% indice ISTAT Tassazione separata (artt. 17-19 TUIR)
Mantenimento in azienda (SRL ≥ 50 dipendenti) Fondo tesoreria INPS Identica a quella aziendale Tassazione separata (artt. 17-19 TUIR)
Adesione esplicita a previdenza complementare Fondo pensione (negoziale, aperto o PIP) Rendimento finanziario del fondo Aliquota dal 15% al 9% (in funzione anzianità)
Silenzio-assenso (nessuna scelta in 6 mesi) Fondo negoziale di categoria Rendimento finanziario del fondo Aliquota dal 15% al 9%

La scelta è in linea generale irrevocabile per il versamento alla previdenza complementare, mentre il dipendente che ha mantenuto il TFR in azienda può in ogni momento decidere di destinarlo a un fondo pensione. La gestione di queste scelte rientra a pieno titolo nella corretta pianificazione fiscale della SRL e nelle politiche di welfare aziendale, che possono includere anche contributi del datore di lavoro al fondo pensione.

6. Anticipi sul TFR: condizioni e limiti

L'art. 2120, commi 6-8 c.c., disciplina il diritto del dipendente di richiedere un anticipo sul TFR maturato. Le condizioni di base sono:

  • Anzianità minima: almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • Misura massima: 70% del TFR maturato al momento della richiesta;
  • Unica richiesta: l'anticipo può essere chiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro;
  • Limiti annuali: le richieste accolte ogni anno non possono superare il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dei dipendenti.

I motivi per cui può essere richiesto l'anticipo sono tassativi:

Causale dell'anticipo Documentazione richiesta Note
Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari Documentazione medica e fatture/preventivi Devono essere riconosciute dalle competenti strutture pubbliche
Acquisto della prima casa per sé o per i figli Atto notarile o preliminare e visura catastale Esclusi acquisti di seconde case e immobili non abitativi
Spese per congedi parentali (art. 32 D.Lgs. 151/2001) Domanda di congedo accolta dal datore Anche per congedi formativi (art. 5 e 6 L. 53/2000)
Spese per percorsi di formazione continua Iscrizione al corso e programma formativo Solo per formazione non finanziata dal datore

I contratti collettivi e i patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore per il lavoratore, ampliando le causali, riducendo l'anzianità richiesta o aumentando le percentuali. L'anticipo si detrae da quanto spetterà al dipendente alla cessazione del rapporto.

L'anticipo è soggetto a tassazione separata con le stesse modalità del TFR finale. Per le quote versate al fondo tesoreria INPS, l'anticipo è richiesto direttamente al fondo tramite il datore di lavoro, che funge da intermediario.

7. Tassazione del TFR all'erogazione

Il TFR è soggetto al regime di tassazione separata previsto dagli artt. 17 e 19 del TUIR (D.P.R. 917/1986). Si tratta di un regime fiscale autonomo rispetto all'IRPEF ordinaria, pensato per evitare che la concentrazione in un unico esercizio di redditi maturati in più anni produca un'eccessiva progressività impositiva.

La procedura di tassazione si articola in due fasi:

  1. Tassazione provvisoria del sostituto d'imposta: il datore di lavoro al momento dell'erogazione calcola un'aliquota basata sul reddito di riferimento (TFR diviso per anni di servizio, moltiplicato per 12) e applica gli scaglioni IRPEF vigenti per determinare l'aliquota media;
  2. Riliquidazione dell'Agenzia delle Entrate: successivamente l'Agenzia ricalcola l'imposta applicando l'aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta del lavoratore, restituendo eventuali eccedenze o richiedendo conguagli.

Dal calcolo è esclusa la quota di rivalutazione già assoggettata a imposta sostitutiva del 17%, che non sconta ulteriore tassazione. La parte di TFR maturata fino al 31 dicembre 2000 segue regole particolari (detrazione fissa di 309,87 €).

Reddito di riferimento Aliquota IRPEF teorica Esempio TFR 30.000 € (10 anni servizio) Imposta provvisoria
Fino a 28.000 € 23% Reddito rif.: 30.000/10 × 12 = 36.000 € Aliquota media circa 27%
Da 28.001 a 50.000 € 35% Calcolo su scaglioni progressivi Imposta circa 8.100 €
Oltre 50.000 € 43% Importi più elevati → aliquota maggiore Aliquota media oltre il 30%
Quota rivalutazione (già tassata) 17% sostitutiva Esclusa dalla tassazione separata Nessuna ulteriore imposta

Per il TFR destinato alla previdenza complementare la tassazione è molto più favorevole: aliquota del 15% sulla prestazione finale, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo, fino al minimo del 9%. Questo è uno dei principali incentivi a destinare il TFR alla previdenza complementare.

8. Adempimenti annuali: registrazione, dichiarazione, deduzione

La gestione contabile e dichiarativa del TFR comporta una serie di adempimenti che la SRL deve eseguire con regolarità durante l'anno e in sede di chiusura dell'esercizio. I principali sono:

  • Calcolo mensile: ogni mese il sostituto d'imposta (o il consulente del lavoro) calcola la quota di TFR maturata per ciascun dipendente, sulla base della retribuzione utile del mese;
  • Versamento al fondo tesoreria INPS (se dovuto): contestualmente al pagamento dei contributi mensili tramite F24, codice causale CF11, entro il 16 del mese successivo;
  • Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: versamento dell'acconto del 90% entro il 16 dicembre (calcolato sulla rivalutazione dell'anno precedente) e del saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con codici tributo 1712 (acconto) e 1713 (saldo);
  • Iscrizione in bilancio: in sede di chiusura, accantonamento della quota annua nella voce C del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e contestuale imputazione del costo a conto economico (voce B.9.c);
  • Deduzione fiscale: la quota di TFR maturata nell'anno è integralmente deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES (art. 105 TUIR);
  • Certificazione Unica (CU): in caso di erogazione TFR o anticipi, il sostituto d'imposta deve indicare le somme nella CU del dipendente, con relativa ritenuta a titolo di acconto della tassazione separata;
  • Modello 770: comunicazione annuale dei dati relativi ai sostituiti d'imposta, comprese le erogazioni di TFR e le ritenute applicate.

Per gli amministratori che ricevono compenso, va considerato il diverso regime dell'indennità di fine mandato. Approfondisci leggendo la nostra guida al compenso amministratore SRL, dove sono analizzati i meccanismi di deducibilità del TFM e i requisiti formali per la sua valida costituzione.

Consiglio TurboImposte: mantieni sempre aggiornato il prospetto individuale del TFR per ciascun dipendente, distinguendo le quote anno per anno, le rivalutazioni, l'imposta sostitutiva e le eventuali erogazioni o anticipi. In caso di verifica ispettiva da parte dell'Ispettorato del Lavoro o dell'INPS, la trasparenza della documentazione è il primo strumento di difesa.

9. Errori comuni e come evitarli

Nella nostra attività di consulenza riscontriamo con frequenza gli stessi errori nella gestione del TFR. Conoscerli aiuta a evitarli:

  1. Inclusione di voci non spettanti nella retribuzione utile: rimborsi spese, indennità trasferta occasionali e bonus una tantum non rientrano nel calcolo, salvo diversa previsione del CCNL. L'inclusione errata gonfia il TFR e genera un costo aziendale non dovuto;
  2. Mancato calcolo della rivalutazione: alcune aziende dimenticano di applicare il coefficiente di rivalutazione al TFR pregresso, sottostimando il debito verso i dipendenti;
  3. Errori sulla soglia dei 50 dipendenti: il calcolo della media annua deve includere anche i lavoratori a termine e part-time, riproporzionati. Sbagliare la soglia significa non versare correttamente al fondo tesoreria INPS o, al contrario, versare quando non dovuto;
  4. Omessa imposta sostitutiva sulla rivalutazione: il 17% va versato regolarmente con acconto e saldo. L'omissione comporta sanzioni e interessi;
  5. Anticipi concessi senza rispetto dei limiti: erogare anticipi senza i requisiti di legge espone l'azienda a contestazioni;
  6. Mancata gestione della scelta di destinazione: il modulo TFR2 va sottoposto al neoassunto entro 30 giorni e raccolto entro 6 mesi. La mancata consegna comporta l'attivazione automatica del silenzio-assenso e responsabilità in capo al datore;
  7. Errori nella tassazione separata: il calcolo dell'aliquota e l'applicazione delle ritenute richiede attenzione; errori comportano rettifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate e contestazioni con il dipendente;
  8. Inadeguata rappresentazione in bilancio: il fondo TFR deve essere correttamente rilevato e movimentato in nota integrativa, con dettaglio degli incrementi (quote annue, rivalutazione) e dei decrementi (erogazioni, anticipi, versamenti al fondo tesoreria).
Attenzione: in caso di passaggio della SRL da sotto a sopra la soglia dei 50 dipendenti, l'obbligo di versamento al fondo tesoreria INPS scatta dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la soglia viene superata. Il TFR maturato fino a quella data resta in azienda, mentre le quote maturate da quella data in poi devono essere versate al fondo INPS.

10. Domande frequenti (FAQ)

Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua utile per 13,5 (art. 2120 c.c.). La quota maturata ogni anno viene poi rivalutata al 31 dicembre con un coefficiente pari al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorato di 1,5 punti percentuali fissi. Il calcolo va effettuato per ogni anno di servizio fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il fondo di tesoreria INPS, istituito dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007), raccoglie le quote di TFR maturate dai dipendenti che non hanno scelto la previdenza complementare. Sono obbligati al versamento i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti calcolati sulla media dell'anno solare precedente. Le SRL sotto soglia mantengono il TFR in azienda.

L'art. 2120 c.c. consente di richiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L'anticipo può essere concesso per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedi parentali o per formazione. La richiesta può essere accolta annualmente entro il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dei dipendenti.

Il TFR è soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR. L'aliquota applicata è calcolata sulla base del reddito medio di riferimento, ottenuto moltiplicando per 12 il rapporto tra il TFR maturato e il numero di anni di servizio. L'Agenzia delle Entrate riliquida successivamente l'imposta applicando l'aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta del lavoratore.

L'amministratore di SRL non ha automaticamente diritto al TFR poiché non è un lavoratore subordinato. Tuttavia, l'assemblea può deliberare a suo favore un'indennità di fine mandato (TFM), istituto distinto dal TFR ma con finalità analoghe. Il TFM è deducibile per la società in base alla quota maturata annualmente, purché previsto da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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