Il 30 novembre 2026 le SRL versano la seconda rata di acconto, pari al 60% del totale. Quest'anno la base di calcolo va ricostruita con attenzione: chi ha usato l'IRES premiale deve rifare i conti.
Questa guida è dello Studio Vittucci, che tiene la contabilità di società di capitali. Se preferisci non fare tutto da solo, ce ne occupiamo noi con un canone fisso mensile: SRLS da 250 €, SRL da 325 €.
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Il secondo acconto è il versamento più pesante dell'autunno per una SRL: vale il 60% dell'acconto complessivo e arriva in un momento dell'anno in cui la cassa è già impegnata. Nel 2026 la scadenza cade lunedì 30 novembre e il calcolo non è meccanico come negli anni passati: diverse norme impongono di rideterminare la base di partenza prima di applicare le percentuali. Questa guida spiega chi versa, quanto, con quale metodo e cosa fare se il conto viene sbagliato.
Sono tenute al versamento tutte le società soggette a IRES – quindi SRL e SRLS – che dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente risultano a debito, e le stesse società per quanto riguarda l'IRAP.
Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare il termine è il 30 novembre 2026. Nel 2026 il 30 novembre cade di lunedì: non essendo né sabato né festivo, non opera alcuno slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Chi ha un esercizio non coincidente con l'anno solare versa invece entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta.
Non versa la seconda rata chi si trova in una di queste situazioni:
| Versamento | Scadenza | Quota dell'acconto | Codice IRES | Codice IRAP |
|---|---|---|---|---|
| Prima rata di acconto 2026 (insieme al saldo 2025) | Soggetti ISA e assimilati: 20 luglio 2026, oppure 20 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80% Soggetti non ISA: 30 giugno 2026, oppure 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40% |
40% | 2001 | 3812 |
| Seconda rata di acconto 2026 | 30 novembre 2026 (lunedì) | 60% | 2002 | 3813 |
| Acconto in unica soluzione (totale inferiore a 257,52 euro) | 30 novembre 2026 (lunedì) | 100% | 2002 | 3813 |
Il calendario completo degli adempimenti societari è nella guida alle scadenze fiscali SRL 2026.
L'acconto complessivo è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente. Il dato non si ricava rifacendo il calcolo dell'imposta, ma si legge direttamente nel rigo “differenza” della dichiarazione: per l'IRES è il rigo RN17 del modello Redditi SC, per l'IRAP il corrispondente rigo differenza del quadro IR.
È una distinzione che conta. L'art. 4 del DL 69/1989 commisura l'acconto all'imposta del periodo precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto subite, ma al lordo dei versamenti in acconto già effettuati e delle eccedenze riportate dalla dichiarazione precedente: è esattamente il valore che il rigo differenza espone. Partire dall'imposta effettivamente pagata a saldo, anziché dal rigo differenza, porta sistematicamente a versare meno del dovuto.
Un'unica deroga: ai soli fini del calcolo dell'acconto non si tiene conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui al D.Lgs. 239/1996.
L'acconto complessivo si divide in due rate:
Le due imposte seguono lo stesso schema ma vanno calcolate separatamente: ciascuna ha la propria base di partenza, la propria soglia e il proprio codice tributo. Non esiste compensazione automatica fra acconto IRES e acconto IRAP.
Il metodo storico è quello di default. Si assume l'imposta del periodo precedente e la si divide nelle due rate, senza alcuna valutazione sull'andamento dell'anno in corso. Il vantaggio è la sicurezza: se la base storica è determinata correttamente, non ci sono sanzioni nemmeno se il 2026 chiuderà con un'imposta molto più alta. L'eventuale differenza si pagherà a saldo nel giugno 2027.
Ipotizziamo una SRL con un reddito imponibile 2025 di 120.000 euro e un valore della produzione netta ai fini IRAP di 150.000 euro, senza crediti d'imposta da scomputare.
IRES. Con l'aliquota ordinaria del 24%, l'imposta del 2025 è pari a 120.000 × 24% = 28.800 euro. L'acconto complessivo per il 2026 è il 100% di questo importo, quindi 28.800 euro, così ripartito:
IRAP. Applicando l'aliquota ordinaria del 3,9% (le Regioni possono maggiorarla, quindi il conto reale dipende dalla sede della società), l'imposta del 2025 è pari a 150.000 × 3,9% = 5.850 euro. L'acconto si ripartisce così:
Il 30 novembre 2026 la SRL Alfa versa quindi 17.280 euro di IRES e 3.510 euro di IRAP, per un totale di 20.790 euro, con due righi distinti dello stesso modello F24.
Attenzione: questo conto vale solo se nel 2025 la società non ha beneficiato dell'IRES premiale né della maxi-deduzione per le nuove assunzioni. In caso contrario la base di partenza va rideterminata come spiegato al punto 5.
In alternativa al metodo storico si può commisurare l'acconto all'imposta che si stima dovuta per il 2026. La scelta non va comunicata a nessuno: si manifesta semplicemente versando un importo diverso da quello storico. È possibile usare il previsionale per una sola delle due imposte e restare sullo storico per l'altra.
Il metodo previsionale ha senso quando ci sono elementi concreti che indicano un 2026 peggiore del 2025:
Il rischio va conosciuto prima di decidere. Se l'imposta che risulterà dalla dichiarazione relativa al 2026 sarà superiore a quanto versato in acconto, la differenza è trattata come versamento insufficiente e comporta sanzione e interessi. Il confronto viene fatto a posteriori sull'imposta effettivamente dovuta: non conta quanto fosse ragionevole la previsione al momento del versamento, conta il risultato. La violazione resta comunque sanabile con il ravvedimento operoso (punto 7), tanto più a buon mercato quanto prima ci si muove.
In pratica, chi sceglie il previsionale dovrebbe arrivare al 30 novembre con un preconsuntivo al 31 ottobre che comprenda ammortamenti, ratei, risconti e le variazioni fiscali prevedibili, e lasciare un margine di sicurezza sull'imposta stimata. Versare l'importo minimo teorico significa quasi sempre dover ravvedere qualcosa l'anno successivo.
È la parte in cui si concentrano gli errori di quest'anno. Diverse norme stabiliscono che alcuni benefici fiscali, pur legittimamente goduti, non devono ridurre gli acconti: vanno cioè neutralizzati nel calcolo. Il meccanismo è sempre lo stesso: si rifà il conto dell'imposta come se l'agevolazione non ci fosse stata, e su quel risultato si applicano le percentuali del 40% e del 60%.
È la trappola principale del 2026. L'IRES premiale introdotta dall'art. 1, commi 436-444, della legge 207/2024 ha consentito per il solo 2025, alle società in possesso dei requisiti indicati da quei commi, di applicare l'aliquota del 20% invece del 24%.
Il beneficio resta acquisito per il 2025, ma non si trasmette agli acconti 2026. Chi lo ha utilizzato deve rideterminare l'imposta del 2025 assumendo l'aliquota ordinaria del 24% e calcolare le rate di acconto su quella base più alta. Applicare il metodo storico leggendo il rigo differenza così com'è significa versare meno del dovuto.
L'esempio seguente prende una SRL con reddito imponibile 2025 di 200.000 euro che nel 2025 ha applicato l'aliquota premiale.
| Voce | Con aliquota premiale (20%) | Base corretta per gli acconti (24%) |
|---|---|---|
| Reddito imponibile 2025 | 200.000 euro | 200.000 euro |
| Aliquota IRES | 20% | 24% |
| IRES del periodo precedente | 40.000 euro | 48.000 euro |
| Acconto 2026 complessivo (100%) | 40.000 euro | 48.000 euro |
| Prima rata (40%), giugno 2026 | 16.000 euro | 19.200 euro |
| Seconda rata (60%), 30 novembre 2026 | 24.000 euro | 28.800 euro |
La differenza sull'acconto complessivo è di 8.000 euro. C'è però un aspetto operativo che molti scoprono tardi: se a giugno la prima rata è stata calcolata sulla colonna sbagliata, sono stati versati 16.000 euro invece di 19.200. Il 30 novembre non basta allora versare i 28.800 euro della seconda rata, perché l'acconto complessivo dovuto è 48.000 euro: al netto dei 16.000 già pagati restano da versare 32.000 euro, cioè i 28.800 della seconda rata più 3.200 euro di integrazione della prima.
Quei 3.200 euro si riferiscono a una scadenza già trascorsa: vanno regolarizzati con il ravvedimento operoso, aggiungendo sanzione ridotta e interessi. La seconda rata, se versata entro il 30 novembre, non sconta invece nulla.
La maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato è stata introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ed è stata poi prorogata ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 dall'art. 1, commi 399-400, della legge 207/2024. È la stessa norma di proroga a stabilire che degli effetti della maggiorazione non si tiene conto nella determinazione degli acconti. La regola opera su entrambi i fronti:
Una società che ha assunto e ha beneficiato della maggiorazione si trova quindi con un acconto più alto dell'imposta che ha effettivamente pagato: è il funzionamento normale della norma, non un errore di calcolo.
L'art. 1, commi 42-43, della legge 199/2025 ha riscritto il comma 4 dell'art. 86 del TUIR. Per le plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la rateizzazione in cinque quote costanti non è più ammessa per i beni strumentali e patrimoniali né per le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie: la tassazione integrale nell'esercizio di realizzo diventa la regola.
La rateizzazione non sparisce del tutto, ma diventa l'eccezione. Resta ammessa in due casi: la cessione di azienda o di un ramo d'azienda posseduto da almeno tre anni, e la cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche, limitatamente alla quota incassata in denaro e a fronte di un possesso di almeno due anni.
L'effetto si scarica sul metodo previsionale. Una SRL che nel 2026 ha ceduto un immobile o un bene strumentale con plusvalenza non può più ragionare in termini di quota annuale: nella stima dell'imposta 2026 la plusvalenza va considerata per intero. È una delle cause più frequenti di acconto previsionale sottostimato.
Anche l'iper-ammortamento previsto dall'art. 1, commi 427-436, della legge 199/2025 rientra fra le agevolazioni che non riducono l'acconto: la norma dispone che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione. Nel metodo previsionale l'imposta 2026 va quindi stimata senza tenere conto del beneficio. Chi ha investito nel 2026 contando sull'agevolazione per abbassare il versamento di novembre deve rifare il conto.
Due precisazioni. La maggiorazione rileva solo ai fini IRES: ai fini IRAP non produce alcun effetto, quindi l'acconto IRAP non ne risente in nessun caso. E nel metodo storico il ricalcolo non opera, perché l'agevolazione riguarda investimenti del 2026 e non ha inciso sull'imposta del 2025.
Il versamento si effettua con il modello F24, che per i titolari di partita IVA va presentato esclusivamente per via telematica. L'IRES e l'IRAP occupano due sezioni diverse dello stesso modello.
| Imposta | Sezione del modello | Codice tributo | Anno di riferimento |
|---|---|---|---|
| IRES – seconda rata di acconto o acconto in unica soluzione | Erario | 2002 | 2026 |
| IRAP – seconda rata di acconto o acconto in unica soluzione | Regioni | 3813 | 2026 |
Tre punti su cui si sbaglia spesso:
L'importo può essere ridotto o azzerato compensando crediti disponibili, nei limiti e con le regole della compensazione in F24. Se la compensazione porta il saldo del modello a zero, l'F24 va comunque presentato. Per il quadro generale dei versamenti societari è utile la guida al modello F24 per SRL, mentre gli aspetti dichiarativi dell'IRAP sono trattati nella guida alla dichiarazione IRAP 2026.
L'omesso o insufficiente versamento dell'acconto è sanzionato dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, nella formulazione risultante dal D.Lgs. 87/2024. La sanzione ordinaria è pari al 25% dell'importo non versato, ridotta alla metà, quindi al 12,5%, se il versamento avviene con un ritardo non superiore a 90 giorni; per i ritardi molto brevi la riduzione è ulteriore e proporzionale ai giorni.
Su queste misure interviene il ravvedimento operoso, che abbatte la sanzione in funzione del momento in cui ci si regolarizza. Il ravvedimento comporta tre versamenti contestuali: l'imposta non versata, la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza al pagamento. Resta possibile finché non è notificato un atto di liquidazione o di accertamento né, dal 1° settembre 2024, una comunicazione con le somme dovute a seguito del controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/1973: ricevuta quella comunicazione la strada del ravvedimento è chiusa per quella violazione, e resta solo il pagamento in misura ridotta entro 30 giorni. Un motivo in più per non aspettare.
Due considerazioni pratiche. La prima: se ci si accorge dell'errore il 2 dicembre, versare subito costa molto meno che versare a marzo, perché sia la sanzione sia gli interessi crescono con il tempo. La seconda: chi non versa e non si ravvede non passa inosservato, perché il mancato versamento emerge dal controllo automatizzato della dichiarazione (art. 36-bis del DPR 600/1973) e dà luogo a una comunicazione di irregolarità, con sanzione ridotta solo parzialmente rispetto a quella piena.
Il caso più comune nel 2026 sarà quello descritto al punto 5.1: prima rata versata a giugno su una base non ricalcolata. In quella situazione conviene liquidare insieme, entro il 30 novembre, la seconda rata per intero e il ravvedimento sull'integrazione della prima.
Il termine è il 30 novembre 2026 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare. Nel 2026 il 30 novembre cade di lunedì, quindi non c'è alcuno slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare versano entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta.
Si parte dall'imposta dovuta per il periodo precedente, cioè dal rigo differenza della dichiarazione (RN17 del modello Redditi SC per l'IRES). L'acconto complessivo è pari al 100% di quell'importo e si divide in due rate: il 40% versato a giugno o luglio insieme al saldo e il 60% entro il 30 novembre. Se l'acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro si versa tutto in unica soluzione a novembre.
Sì. Il beneficio dell'IRES premiale previsto dall'art. 1, commi 436-444, della legge 207/2024 va neutralizzato ai fini degli acconti: l'imposta del 2025 va rideterminata come se si fosse applicata l'aliquota ordinaria del 24% e su quella base vanno calcolate le due rate del 2026. Usare il metodo storico senza rifare il conto porta a versare meno del dovuto ed espone a sanzioni per insufficiente versamento.
Sì, il metodo previsionale è legittimo e non richiede alcuna comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate. Se però l'imposta che risulterà dalla dichiarazione del 2026 è superiore a quanto versato, la differenza è considerata versamento insufficiente e comporta sanzioni e interessi. La violazione si può sanare con il ravvedimento operoso, tanto più conveniente quanto prima si interviene.
Il versamento tardivo o insufficiente è sanzionato dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Finché non arriva un atto di liquidazione o di accertamento è possibile il ravvedimento operoso: si versa l'imposta dovuta, la sanzione ridotta in funzione del ritardo e gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Chi non versa e non si ravvede riceve una comunicazione di irregolarità dal controllo automatizzato della dichiarazione.
Controlliamo la base di calcolo, i ricalcoli obbligatori del 2026 e prepariamo l'F24 con le scadenze giuste.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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