Quadri da compilare, riconciliazione tra bilancio e reddito fiscale, scadenze di invio e di versamento, acconti IRES e sanzioni: la mappa completa della dichiarazione dei redditi delle società di capitali.
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Il bilancio d'esercizio racconta la gestione secondo le regole del codice civile. Il modello Redditi SC racconta la stessa gestione secondo le regole fiscali. Tra i due documenti c'è un ponte, il quadro RF, ed è lì che si concentra la parte più delicata del lavoro: trasformare l'utile civilistico in reddito imponibile senza perdere deduzioni spettanti e senza esporre la società a rilievi in sede di controllo.
Il modello Redditi SC (società di capitali, enti commerciali ed equiparati) è la dichiarazione con cui i soggetti passivi IRES comunicano all'Agenzia delle Entrate il reddito prodotto nel periodo d'imposta e liquidano l'imposta dovuta. Il modello approvato nel 2026 riguarda il periodo d'imposta 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
La platea è individuata dall'art. 73 comma 1 del TUIR. Presentano il modello SC i soggetti della lettera a) e della lettera b): società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e cooperative europee residenti, oltre agli enti pubblici e privati residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Lo utilizzano anche i soggetti della lettera d), cioè società ed enti non residenti con redditi prodotti nel territorio dello Stato, compilando i prospetti dedicati alla stabile organizzazione.
Gli enti non commerciali della lettera c) seguono un percorso diverso e presentano il modello Redditi ENC. Le società di persone usano il modello Redditi SP. Confondere i due perimetri è l'errore che genera più problemi: le regole sui termini, sugli acconti e sulle sanzioni non sono sovrapponibili tra persone fisiche e società di capitali.
L'obbligo dichiarativo non dipende dal risultato d'esercizio. Una SRL in perdita, una società inattiva che non ha emesso fatture, una società in liquidazione volontaria: tutte presentano la dichiarazione. Per le procedure concorsuali e per la liquidazione l'art. 5 del DPR 322/1998 detta termini autonomi, agganciati alla data di nomina degli organi della procedura o alla chiusura della liquidazione.
Accanto al modello SC va considerata la dichiarazione IRAP, autonoma nel modello ma parallela nelle scadenze. Se vuoi ripassare i due tributi, leggi le guide su cos'è l'IRES e su cos'è l'IRAP.
Il modello si compone del frontespizio e di una serie di quadri, molti dei quali si compilano solo al ricorrere di specifiche fattispecie. Il nucleo che riguarda quasi tutte le SRL è ristretto: RF, RN, RS, RU e RX. Gli altri intervengono in presenza di opzioni, redditi particolari o operazioni straordinarie.
| Quadro | Funzione |
|---|---|
| Frontespizio | Dati identificativi della società, tipo di dichiarazione, firma del rappresentante, impegno dell'intermediario alla trasmissione, visto di conformità e sottoscrizione dell'organo di controllo |
| RF | Determinazione del reddito d'impresa: risultato di bilancio, variazioni in aumento e in diminuzione, reddito o perdita fiscale |
| RN | Liquidazione dell'IRES: reddito imponibile, perdite scomputate, imposta lorda, detrazioni, crediti, ritenute e acconti versati |
| RS | Prospetti comuni: perdite non compensate, eccedenze ACE residue, dati di bilancio riclassificati, prospetto del capitale e delle riserve, deduzioni e agevolazioni |
| RQ | Imposte sostitutive e addizionali (rivalutazioni, riallineamenti, imposte su operazioni straordinarie) |
| RU | Crediti d'imposta concessi alle imprese: maturazione, utilizzo in compensazione e residui riportabili |
| RV | Riconciliazione tra dati di bilancio e dati fiscali, con evidenza degli effetti delle operazioni straordinarie |
| RX | Risultato della dichiarazione: debiti da versare, crediti da chiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione |
| OP | Comunicazione delle opzioni: trasparenza fiscale, consolidato nazionale, tonnage tax |
| TN, GN, GC, NF | Prospetti della trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) e del consolidato nazionale (artt. 117 e seguenti TUIR) |
| CE | Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 165 TUIR) |
| FC | Redditi dei soggetti controllati non residenti (art. 167 TUIR) |
| RO | Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti della società |
Una precisazione utile: le società di capitali non compilano il quadro RW. Il monitoraggio fiscale delle attività estere riguarda persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, non i soggetti IRES commerciali.
L'art. 83 del TUIR fissa il principio di derivazione: il reddito complessivo si determina apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni fiscali. Il quadro RF traduce questo principio in una sequenza operativa. Si parte dal risultato civilistico, si aggiungono i costi che il fisco non riconosce e i ricavi che il fisco tassa pur non essendo transitati a conto economico, si sottraggono i proventi esclusi o esenti e i costi deducibili non imputati.
Sul principio di derivazione si innesta la cosiddetta derivazione rafforzata. Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali e per i soggetti OIC diversi dalle micro-imprese valgono, anche ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio. Le micro-imprese dell'art. 2435-ter del codice civile restano fuori, salvo che optino per la redazione del bilancio in forma ordinaria: per loro continuano ad applicarsi in via piena le regole dell'art. 109 del TUIR.
L'art. 109 resta comunque il perno del quadro RF. Il comma 1 detta la competenza economica temperata dai requisiti di certezza nell'esistenza e di obiettiva determinabilità dell'ammontare: un costo stimato ma non ancora certo va ripreso a tassazione nell'esercizio di imputazione e dedotto in quello in cui i requisiti maturano. Il comma 5 governa l'inerenza e la correlazione con ricavi tassabili, oltre alla regola del pro rata generale per i costi promiscui.
Il quadro RF chiude con il reddito o con la perdita fiscale. Se il risultato è negativo, l'importo confluisce nel prospetto delle perdite del quadro RS e non nel quadro RN.
La tabella raccoglie le riprese che ricorrono con maggiore frequenza nelle SRL operative. Non è un elenco esaustivo: ogni bilancio ha le sue specificità e la verifica va condotta voce per voce sul conto economico.
| Voce | Segno | Regola fiscale | Riferimento |
|---|---|---|---|
| IRES e IRAP imputate a conto economico | Aumento | Indeducibili; l'IRAP torna deducibile solo nelle quote ammesse | art. 99 TUIR |
| Spese di rappresentanza eccedenti | Aumento | Deducibili nei limiti dell'1,5% dei ricavi fino a 10 milioni, 0,6% da 10 a 50 milioni, 0,4% oltre | art. 108 co. 2 TUIR |
| Spese telefoniche | Aumento | Deducibili all'80%: ripresa del 20% | art. 102 co. 9 TUIR |
| Auto non strumentali | Aumento | Deducibili al 20% entro il tetto di 18.075,99 euro sul costo di acquisto; 70% per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo | art. 164 TUIR |
| Compensi agli amministratori non pagati | Aumento | Deducibili per cassa nell'esercizio di effettiva erogazione | art. 95 co. 5 TUIR |
| Ammortamenti eccedenti i coefficienti | Aumento | Deduzione entro le aliquote del DM 31 dicembre 1988 | art. 102 TUIR |
| Svalutazione crediti eccedente | Aumento | Deduzione nel limite dello 0,5% del valore nominale, fino al plafond del 5% | art. 106 TUIR |
| Interessi passivi eccedenti il ROL | Aumento | Deducibili entro il 30% del ROL fiscale, con riporto dell'eccedenza | art. 96 TUIR |
| Accantonamenti non tipizzati e sanzioni | Aumento | Deducibili solo gli accantonamenti previsti dalla norma; multe e sanzioni sono indeducibili | artt. 107 e 109 co. 5 TUIR |
| Dividendi incassati | Diminuzione | Esclusi da imposizione per il 95% del loro ammontare | art. 89 co. 2 TUIR |
| Plusvalenze in regime di participation exemption | Diminuzione | Esenti per il 95% al ricorrere dei quattro requisiti | art. 87 TUIR |
| Plusvalenze rateizzate | Diminuzione | Ripartizione in quote costanti fino a cinque esercizi per i beni posseduti da almeno tre anni | art. 86 co. 4 TUIR |
| Deduzione IRAP dal reddito | Diminuzione | Quota forfetaria del 10% in presenza di interessi passivi e quota analitica per il costo del personale | art. 6 DL 185/2008; art. 2 DL 201/2011 |
| Maggiorazione del costo per nuove assunzioni | Diminuzione | Deduzione maggiorata del costo del personale assunto a tempo indeterminato, prorogata per i periodi 2025-2027 | art. 4 D.Lgs. 216/2023; L. 207/2024 |
| Utilizzo di fondi già tassati | Diminuzione | Riassorbimento delle riprese operate in esercizi precedenti su accantonamenti indeducibili | art. 109 TUIR |
Attenzione a un dato spesso riportato in modo obsoleto: l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile dal reddito d'impresa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La ripresa in aumento resta solo per l'IMU sugli immobili non strumentali. Per il quadro generale della deducibilità dei costi, vedi la guida sulle spese deducibili per la SRL.
Nel quadro RN il reddito determinato in RF diventa imposta. La sequenza è lineare: reddito d'impresa, scomputo delle perdite pregresse, reddito imponibile, applicazione dell'aliquota IRES del 24% prevista dall'art. 77 del TUIR, sottrazione di detrazioni, crediti d'imposta per redditi esteri, crediti del quadro RU, ritenute d'acconto subite e acconti versati. La differenza finale confluisce nel quadro RX come saldo a debito o a credito.
Per il periodo d'imposta 2025 va verificata l'eventuale spettanza dell'IRES premiale al 20% introdotta dall'art. 1, commi da 436 a 444, della L. 207/2024. La riduzione di aliquota opera per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e richiede il ricorrere congiunto di più condizioni: accantonamento ad apposita riserva di almeno l'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024; investimento di almeno il 30% degli utili accantonati e comunque di almeno il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, con un minimo di 20.000 euro, in beni strumentali nuovi 4.0 (allegati A e B alla L. 232/2016) e 5.0 (art. 38 DL 19/2024); incremento occupazionale, con nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e comunque non inferiori a una unità, senza riduzione del numero di ULA rispetto alla media del triennio precedente; mancato ricorso alla cassa integrazione nel 2024 e nel 2025, fatta eccezione per l'integrazione salariale ordinaria dovuta a eventi transitori non imputabili all'impresa ex art. 11, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 148/2015. Il mancato rispetto anche di un solo requisito comporta la decadenza e il recupero della differenza d'imposta, quindi la verifica va documentata prima dell'invio.
Il rigo che espone l'IRES dovuta al netto delle detrazioni e dei crediti (storicamente RN17) ha una seconda funzione: costituisce la base di calcolo degli acconti con il metodo storico. Un errore in quel rigo si propaga sui versamenti dell'anno successivo.
Le perdite fiscali seguono l'art. 84 del TUIR. Il riporto è illimitato nel tempo, ma l'utilizzo è contenuto entro l'80% del reddito imponibile di ciascun periodo. Fanno eccezione le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, utilizzabili per l'intero importo del reddito, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva. Il comma 3 dell'art. 84 pone un limite antielusivo: le perdite non sono riportabili se la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto viene trasferita e nello stesso periodo viene modificata l'attività principale esercitata, salvo il superamento dei test di vitalità economica. Il tema è approfondito nella guida sul riporto delle perdite fiscali nella SRL.
Sull'ACE serve una precisazione netta. L'aiuto alla crescita economica è stato abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 216/2023 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per il periodo d'imposta 2025 non matura quindi alcuna nuova deduzione ACE. Sopravvive soltanto la salvaguardia delle eccedenze pregresse: gli importi non utilizzati per incapienza fino al periodo d'imposta 2023 restano riportabili nei periodi successivi e vanno monitorati nel prospetto del quadro RS fino a esaurimento. Chi continua a calcolare l'ACE sul rendimento nozionale del 2025 sta applicando una norma non più in vigore.
Nel quadro RU trovano collocazione i crediti d'imposta agevolativi, con distinzione tra credito maturato, credito utilizzato in compensazione tramite F24 e residuo riportabile. Il quadro RQ ospita le imposte sostitutive, dalle rivalutazioni ai riallineamenti dei valori fiscali. Il quadro RS raccoglie infine i prospetti di dettaglio, dal capitale e riserve ai dati necessari per gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Il termine di presentazione è disciplinato dall'art. 2 comma 2 del DPR 322/1998, norma che ha subito più riscritture ravvicinate: dopo l'intervento del DL 73/2022, il D.Lgs. 1/2024 sugli adempimenti tributari e il successivo D.Lgs. 108/2024 hanno riportato il termine per i soggetti IRES all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Per una società con esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 la data è il 31 ottobre 2026: cadendo di sabato ed essendo il 1° novembre domenica e festivo, il termine è differito a lunedì 2 novembre 2026 (art. 7, co. 2, lett. l), DL 70/2011, conv. L. 106/2011).
I versamenti seguono l'art. 17 del DPR 435/2001 e, per le società di capitali, si agganciano all'approvazione del bilancio. La regola base è l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le SRL il termine ordinario di 120 giorni per la presentazione del bilancio ai soci è fissato dall'art. 2478-bis comma 1 del codice civile, e l'approvazione può avvenire con le modalità dell'art. 2479 c.c., anche senza assemblea. Se il bilancio viene approvato nel maggior termine dei 180 giorni consentito, per le SRL, dall'art. 2478-bis c.c. mediante rinvio all'art. 2364 comma 2 del codice civile, il versamento slitta all'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione. Se il bilancio non viene approvato neppure entro i 180 giorni, il termine è l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di quel termine. È una regola propria dei soggetti IRES: non ha equivalenti per le persone fisiche.
| Adempimento | Termine (esercizio solare, periodo d'imposta 2025) | Riferimento |
|---|---|---|
| Approvazione del bilancio 2025, termine ordinario | 30 aprile 2026 (120 giorni) | art. 2478-bis c.c. (SRL); art. 2364 c.c. (SPA) |
| Approvazione del bilancio nel maggior termine | 29 giugno 2026 (180 giorni) | art. 2478-bis c.c., che richiama l'art. 2364 co. 2 c.c. |
| Saldo IRES e IRAP 2025 e primo acconto 2026 | 30 giugno 2026 (IRES: codici tributo 2003 saldo e 2001 primo acconto; IRAP: 3800 saldo e 3812 primo acconto, sezione Regioni del modello F24) | art. 17 co. 1 DPR 435/2001 |
| Stesso versamento con maggiorazione dello 0,40% | 30 luglio 2026 | art. 17 co. 2 DPR 435/2001 |
| Versamento per bilanci approvati oltre i 120 giorni | Ultimo giorno del mese successivo all'approvazione (31 luglio 2026 se approvato a giugno) | art. 17 co. 1 DPR 435/2001 |
| Ultima rata in caso di rateazione | 16 dicembre 2026, con interessi del 4% annuo | art. 20 D.Lgs. 241/1997 |
| Secondo acconto IRES e IRAP 2026 | 30 novembre 2026 (IRES: codice tributo 2002; IRAP: codice tributo 3813) | art. 17 co. 3 DPR 435/2001 |
| Invio telematico di Redditi SC 2026 e IRAP 2026 | 31 ottobre 2026, cadendo di sabato ed essendo il 1° novembre domenica e festivo, il termine è differito a lunedì 2 novembre 2026 | art. 2 co. 2 DPR 322/1998; art. 7 co. 2 lett. l) DL 70/2011 |
| Dichiarazione tardiva ancora valida | Entro 90 giorni dal termine ordinario | art. 2 co. 7 DPR 322/1998 |
L'obbligo di versare in acconto risale alla L. 97/1977 e trova la disciplina attuale, per l'imposta sul reddito delle società, nell'art. 4 del DL 69/1989 e nell'art. 17 del DPR 435/2001. La misura complessiva è il 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente, ripartita in due rate: il 40% con il saldo, il 60% entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
Con il metodo storico la base di calcolo è l'imposta esposta nel quadro RN della dichiarazione relativa al periodo precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute. È il criterio più sicuro perché parte da un dato già definito. Va però ricordato che alcune norme richiedono di rideterminare la base storica come se le agevolazioni dell'anno precedente non fossero mai esistite: quando una disposizione lo prevede, il calcolo su base storica non coincide con l'imposta effettivamente liquidata. Caso concreto per il 2026: la società che ha fruito dell'IRES premiale al 20% per il periodo d'imposta 2025 deve determinare gli acconti 2026 con metodo storico assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe liquidata applicando l'aliquota ordinaria del 24%, senza tenere conto della riduzione (art. 1 L. 207/2024). L'acconto calcolato sull'imposta effettivamente liquidata risulterebbe insufficiente.
Con il metodo previsionale l'acconto si commisura all'imposta che si stima dovuta per il periodo in corso. È la scelta naturale quando l'esercizio è in contrazione o quando l'anno precedente conteneva componenti straordinari non ripetibili. Il rischio è simmetrico al vantaggio: se il versato risulta inferiore a quanto effettivamente dovuto, si applica la sanzione per insufficiente versamento dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, pari al 25% dell'importo non versato per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La sanzione è regolarizzabile con ravvedimento operoso.
Due soglie operative. L'acconto complessivo non è dovuto se l'imposta di riferimento non supera 20,66 euro. La prima rata non va versata autonomamente se il suo importo non supera 103 euro: in quel caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata.
Per il primo periodo d'imposta la società neocostituita non ha una base storica, quindi il metodo previsionale è l'unica strada percorribile. Vale la pena stimare con prudenza: un acconto sovradimensionato immobilizza liquidità fino al saldo successivo, uno sottodimensionato produce sanzioni.
La dichiarazione già trasmessa si corregge con una dichiarazione integrativa. L'art. 2 comma 8 del DPR 322/1998 consente di rettificare errori od omissioni entro i termini di accertamento fissati dall'art. 43 del DPR 600/1973, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Il comma 8-bis regola il caso dell'integrativa a favore: se viene presentata oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito che ne deriva è utilizzabile in compensazione per i debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione, con obbligo di compilare il prospetto dedicato.
Quando l'errore ha ridotto l'imposta dovuta, all'integrativa si accompagnano il versamento della maggiore imposta, gli interessi legali calcolati giorno per giorno e la sanzione ridotta secondo l'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le riduzioni principali: un decimo del minimo per i versamenti regolarizzati entro 30 giorni, un nono entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, un ottavo entro il termine della dichiarazione relativa all'anno della violazione, un settimo oltre tale termine. Ulteriori riduzioni operano nelle fasi successive del controllo, con misure differenziate a seconda che sia già intervenuto lo schema di atto o un processo verbale di constatazione. Il funzionamento pratico dell'istituto è illustrato nella guida al ravvedimento operoso per la SRL.
Diverso è il caso della dichiarazione mai presentata. L'invio entro 90 giorni dalla scadenza rende la dichiarazione valida: si applica la sanzione fissa per la tardività, riducibile a un decimo con ravvedimento, oltre alle sanzioni sugli eventuali versamenti omessi. Superati i 90 giorni la dichiarazione è omessa a tutti gli effetti; l'invio tardivo costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute, ma non evita la sanzione per omessa dichiarazione.
| Violazione | Sanzione | Regolarizzazione | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione tardiva, entro 90 giorni | Sanzione fissa da 250 a 1.000 euro | Riduzione a un decimo con ravvedimento (25 euro), oltre alle sanzioni sui versamenti | art. 1 co. 1 D.Lgs. 471/1997; art. 13 co. 1 lett. c) D.Lgs. 472/1997 |
| Dichiarazione omessa, oltre 90 giorni | 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro | Non regolarizzabile con ravvedimento | art. 1 co. 1 D.Lgs. 471/1997 |
| Dichiarazione omessa presentata entro il termine di quella successiva e prima di controlli | 75% delle imposte dovute | Riduzione automatica prevista dalla norma | art. 1 co. 1 D.Lgs. 471/1997 |
| Dichiarazione infedele | 70% della maggiore imposta o del minor credito, con un minimo di 150 euro | Ravvedimento con riduzione a un ottavo o a un settimo secondo il momento | art. 1 co. 2 D.Lgs. 471/1997 |
| Infedele con documenti falsi o artifici | Sanzione base aumentata della metà | Ravvedimento ammesso sulla sanzione maggiorata | art. 1 co. 3 D.Lgs. 471/1997 |
| Omesso o insufficiente versamento | 25% dell'importo non versato | Riduzione crescente in funzione del ritardo, a partire da un decimo | art. 13 D.Lgs. 471/1997 |
Le misure indicate riflettono la riforma del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. 87/2024, che ha sostituito le forbici edittali con importi in misura fissa. La decorrenza è un dato da non trascurare: le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre per quelle anteriori restano applicabili le misure previgenti (dal 120 al 240% per l'omessa, dal 90 al 180% per l'infedele). Il legislatore ha escluso l'applicazione retroattiva più favorevole, quindi per le annualità più risalenti il calcolo va condotto con le vecchie percentuali.
Il modello Redditi SC è utilizzato dai soggetti IRES indicati nell'art. 73 comma 1 lettere a), b) e d) del TUIR: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti, enti pubblici e privati residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché società ed enti non residenti con redditi prodotti in Italia. Gli enti non commerciali della lettera c) presentano invece il modello Redditi ENC. L'obbligo sussiste anche quando l'esercizio chiude in perdita o la società è inattiva.
L'art. 2 comma 2 del DPR 322/1998, nel testo risultante dagli interventi del D.Lgs. 1/2024 e del D.Lgs. 108/2024, fissa la presentazione telematica entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Per una SRL con esercizio coincidente con l'anno solare e periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2025 il termine cade il 31 ottobre 2026: cadendo di sabato ed essendo il 1° novembre domenica e festivo, il termine è differito a lunedì 2 novembre 2026 ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera l), del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011). La materia è stata modificata più volte negli ultimi anni, quindi la data puntuale va verificata prima dell'invio.
L'art. 83 del TUIR stabilisce che il reddito d'impresa si determina apportando all'utile o alla perdita del conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle norme fiscali. L'operazione si svolge nel quadro RF: si parte dal risultato civilistico, si sommano i componenti negativi indeducibili o non di competenza fiscale e i componenti positivi tassabili non imputati, si sottraggono i componenti positivi esclusi o esenti e i costi deducibili non transitati a conto economico. Il risultato è il reddito imponibile su cui si liquida l'IRES nel quadro RN.
L'acconto IRES è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, suddiviso in una prima rata del 40% e in una seconda rata del 60%. Con il metodo storico la base di calcolo è l'imposta risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente; con il metodo previsionale si commisura l'acconto all'imposta che si stima dovuta per il periodo in corso. Il metodo previsionale è legittimo, ma se il versato risulta inferiore al dovuto si applica la sanzione per insufficiente versamento dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La prima rata non è dovuta se di importo non superiore a 103 euro.
Si presenta una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 commi 8 e 8-bis del DPR 322/1998, entro i termini di accertamento dell'art. 43 del DPR 600/1973. Se l'errore ha generato un minor debito o un maggior credito occorre versare la maggiore imposta, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo il ravvedimento operoso dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Se la dichiarazione non è stata presentata affatto, l'invio entro 90 giorni dalla scadenza la rende valida con una sanzione fissa ravvedibile; oltre i 90 giorni la dichiarazione è omessa.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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