Apprendistato SRL 2026: agevolazioni, costi e contratti per assumere

Il contratto di apprendistato resta nel 2026 lo strumento più conveniente per assumere personale qualificato in una SRL: sgravi contributivi fino al 100%, sottoinquadramento e formazione finanziata permettono di ridurre il costo del lavoro di oltre il 50%.

In un mercato del lavoro caratterizzato da costi crescenti e difficoltà nel reperimento di profili qualificati, il contratto di apprendistato rappresenta per la SRL la leva più potente per investire sulle risorse umane riducendo drasticamente l'incidenza dei contributi previdenziali. Disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (articoli 41-47) e da una stratificazione di leggi speciali, l'apprendistato unisce assunzione a tempo indeterminato, formazione strutturata e benefici fiscali in un unico strumento. Vediamo nel dettaglio come sfruttarlo al meglio nel 2026.

1. Cos'è il contratto di apprendistato e perché conviene alla SRL

L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con finalità formativa: il datore di lavoro si impegna a garantire all'apprendista una formazione teorica e pratica finalizzata all'acquisizione di una qualifica professionale, mentre il lavoratore si impegna a svolgere la prestazione e a partecipare al percorso formativo. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/2015, che ha consolidato e semplificato la disciplina precedente.

Per la SRL i vantaggi sono molteplici e si distribuiscono su più piani:

  • Risparmio contributivo: aliquota a carico del datore di lavoro al 10% (anziché circa il 30% di un'assunzione ordinaria), con azzeramento totale per le imprese fino a 9 dipendenti ai sensi dell'art. 22 della L. 183/2011;
  • Sottoinquadramento: possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello che spetterebbe al lavoratore qualificato che svolge le stesse mansioni;
  • Esclusione dai limiti dimensionali: gli apprendisti non vengono computati ai fini dell'applicazione di numerose disposizioni di legge e contrattuali legate al numero di dipendenti (Statuto dei lavoratori, collocamento obbligatorio, ecc.);
  • Formazione finanziata: la formazione di base e trasversale è a carico delle Regioni e dei fondi interprofessionali;
  • Deducibilità fiscale: i costi di formazione interna ed esterna sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, come ricordato nella nostra guida alle spese deducibili SRL.

L'apprendistato può essere stipulato con giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni (con limiti specifici per ciascuna tipologia) e, dal 2017, anche con percettori di NASpI senza limiti di età per la tipologia professionalizzante.

2. Le 3 tipologie: I livello, professionalizzante, alta formazione

Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, ciascuna con finalità e destinatari diversi. La scelta corretta è cruciale: dipende dall'età del candidato, dal titolo di studio posseduto, dall'obiettivo formativo e dalla disponibilità di accordi territoriali o convenzioni con le Regioni.

Tipologia Età ammessa Finalità Durata massima Norma
I livello
Qualifica e diploma professionale
15-25 anni Conseguimento di qualifica IeFP, diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica 3 anni (4 per diploma quadriennale) Art. 43 D.Lgs. 81/2015
Professionalizzante 18-29 anni (17 se con qualifica IeFP); senza limiti per percettori NASpI Acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali 3 anni (5 per artigiani) Art. 44 D.Lgs. 81/2015
Alta formazione e ricerca 18-29 anni Diploma di istruzione secondaria, laurea, master, dottorato, praticantato per accesso a professioni Determinata da CCNL e convenzioni universitarie Art. 45 D.Lgs. 81/2015

La SRL deve valutare attentamente quale tipologia attivare. L'apprendistato di I livello e quello di alta formazione richiedono protocolli formativi con istituzioni scolastiche o universitarie e una progettazione più complessa; l'apprendistato professionalizzante è il più flessibile e operativamente semplice, ed è quello adottato nella stragrande maggioranza dei casi.

3. Apprendistato professionalizzante: il più utilizzato

L'apprendistato professionalizzante è lo strumento standard per l'inserimento di giovani nel mercato del lavoro privato. Può essere attivato in tutti i settori, da quello industriale al commerciale, dall'artigianato ai servizi, e in qualsiasi qualifica prevista dal CCNL applicato. La sua disciplina è rimessa in larga parte alla contrattazione collettiva di settore.

I tratti caratteristici sono:

  • Durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi (60 mesi per le figure professionali individuate dalla contrattazione collettiva nei settori artigiani);
  • Forma scritta del contratto a pena di nullità, con indicazione del piano formativo individuale (PFI);
  • Tutor o referente aziendale, dotato di adeguata professionalità, incaricato di affiancare l'apprendista nel percorso di apprendimento;
  • Formazione professionalizzante erogata internamente (anche tramite il tutor) o esternamente, secondo quanto previsto dal CCNL;
  • Formazione trasversale e di base di durata non superiore a 120 ore nei primi 3 anni, finanziata dalla Regione tramite l'offerta pubblica di formazione.

Al termine del periodo di apprendistato il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato, salvo recesso di una delle parti da comunicare nel periodo di preavviso indicato dal CCNL. La possibilità di recesso libero al termine del periodo formativo (cosiddetto "recesso ad nutum") rappresenta un'ulteriore tutela per la SRL.

4. Agevolazioni contributive 2026: sgravi fino al 100%

Il vero motore di convenienza dell'apprendistato sono gli sgravi contributivi, particolarmente generosi per le piccole imprese. La disciplina si articola su due livelli, con benefici differenziati in funzione della dimensione aziendale.

Dimensione SRL Aliquota a carico azienda Aliquota a carico apprendista Riferimento normativo
Fino a 9 dipendenti (primi 3 anni) 0% (sgravio totale) 5,84% Art. 22 L. 183/2011
Fino a 9 dipendenti (anno successivo all'azzeramento) 10% 5,84% D.Lgs. 81/2015 art. 47
Oltre 9 dipendenti 10% 5,84% D.Lgs. 81/2015 art. 47
Apprendistato di I livello 0% per tutta la durata del contratto (per imprese fino a 9 dipendenti) / 5% (oltre 9) 5,84% Art. 32 D.L. 34/2014
Apprendistato alta formazione 0% per tutta la durata (per imprese fino a 9 dipendenti) / 10% (oltre 9) 5,84% D.Lgs. 81/2015 art. 47
Prosecuzione post-formazione (oltre 9 dipendenti) 10% per ulteriori 12 mesi 9,19% L. 296/2006 art. 1 c. 773

Per cogliere l'impatto pratico, riportiamo un esempio numerico di risparmio annuo su un'assunzione tipo. Si considera un apprendista professionalizzante con RAL di 22.000 euro presso una SRL fino a 9 dipendenti, confrontata con un'assunzione ordinaria a livello pieno (RAL 27.000 euro per la stessa mansione, considerato il sottoinquadramento di due livelli).

Voce di costo annuo Apprendista Lavoratore ordinario Differenza
Retribuzione lorda 22.000 € 27.000 € -5.000 €
Contributi INPS (carico azienda) 0 € (azzeramento) 8.100 € (~30%) -8.100 €
INAIL e altre voci minori 250 € 350 € -100 €
TFR accantonato 1.630 € 2.000 € -370 €
Costo aziendale totale 23.880 € 37.450 € -13.570 €/anno

Su tre anni di apprendistato, il risparmio cumulato supera i 40.000 euro per ogni assunzione. Per approfondire la gestione complessiva dei contributi previdenziali in una SRL, consulta la guida ai contributi INPS SRL.

5. Sottoinquadramento e retribuzione: come funziona

Il D.Lgs. 81/2015 (art. 42, comma 5) consente al datore di lavoro di scegliere tra due meccanismi alternativi di retribuzione dell'apprendista, secondo le previsioni del CCNL applicato:

  1. Sottoinquadramento: l'apprendista viene inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto al livello di destinazione finale. Il sottoinquadramento è spesso "scalare": un livello inferiore nei primi mesi, livello di destinazione nei mesi finali;
  2. Retribuzione percentuale: l'apprendista è inquadrato direttamente nel livello di destinazione, ma percepisce una percentuale crescente della retribuzione (tipicamente 70%-80%-90%-100% in base agli anni di apprendistato).

La scelta dipende dal CCNL applicato e dalle politiche retributive aziendali. Il sottoinquadramento è spesso più vantaggioso per la SRL, soprattutto nei settori con scatti retributivi importanti tra i livelli. La retribuzione percentuale è invece più comune nei settori con livelli retributivi più appiattiti o nei contratti che prevedono questa modalità come obbligatoria.

Importante: indipendentemente dal meccanismo scelto, le ore di formazione esterna sono retribuite al 10% della retribuzione contrattuale, mentre quelle di formazione interna seguono il regime ordinario. Anche il TFR viene accantonato normalmente sulle somme effettivamente corrisposte.

6. Formazione obbligatoria: durata, contenuti e finanziamenti

La formazione è l'elemento costitutivo del contratto e la sua effettiva erogazione è oggetto di rigorosi controlli ispettivi. La SRL deve garantire due tipologie di formazione:

Tipologia formazione Contenuti Durata minima Soggetto erogatore Finanziamento
Formazione di base e trasversale (solo professionalizzante) Sicurezza, organizzazione e qualità aziendale, competenze relazionali e di base 120 ore nei primi 3 anni (40 ore/anno medie) Ente accreditato Regionale o azienda con docenti qualificati Regione (offerta pubblica formativa)
Formazione professionalizzante Competenze tecnico-professionali della qualifica obiettivo Stabilita dal CCNL (in media 80-200 ore annue) Tutor aziendale, formazione on-the-job, enti esterni SRL (deducibile al 100%) e Fondi interprofessionali
Formazione I livello e alta formazione Percorso formativo curriculare per qualifica/titolo di studio Definita dall'istituzione formativa (almeno 400 ore/anno per I livello) Scuole, ITS, università in convenzione Regione, MIUR, fondi UE

La formazione esterna pubblica è offerta gratuitamente dalle Regioni, che organizzano corsi presso enti accreditati e ne curano la convocazione degli apprendisti. La formazione interna può essere finanziata attingendo ai Fondi paritetici interprofessionali (Fondimpresa, Fondo Forte, Fonservizi, ecc.) tramite la quota dello 0,30% versata mensilmente all'INPS. Una SRL strutturata può integralmente azzerare i costi formativi grazie a questi strumenti, con notevoli benefici di cassa.

La SRL deve redigere il Piano Formativo Individuale (PFI), allegato obbligatorio del contratto, in cui sono indicate competenze obiettivo, articolazione del percorso, tempi e modalità di valutazione finale. Il PFI è modificabile in corso di apprendistato in presenza di esigenze documentate.

7. Stabilizzazione dell'apprendista e prosecuzione

Trattandosi già di un contratto a tempo indeterminato, l'apprendistato non necessita di una "stabilizzazione" in senso stretto: al termine del periodo formativo il rapporto prosegue automaticamente come contratto a tempo indeterminato ordinario, salvo che una delle parti eserciti il diritto di recesso libero nel periodo di preavviso indicato dal CCNL (generalmente 15-30 giorni a seconda del livello).

In caso di prosecuzione, la SRL ottiene un ulteriore beneficio: lo sgravio del 50% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i 12 mesi successivi al termine del periodo formativo (art. 1 c. 773 L. 296/2006), per le aziende oltre i 9 dipendenti. Per le SRL fino a 9 dipendenti, l'azzeramento contributivo dei primi 3 anni si traduce in un differenziale ancora più favorevole.

Esiste inoltre un vincolo di stabilizzazione previsto da alcuni CCNL: prima di assumere nuovi apprendisti, la SRL deve aver confermato in servizio almeno il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti (la percentuale sale al 30% per le aziende del settore artigiano). Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la conversione retroattiva dei nuovi rapporti.

La fidelizzazione dei talenti tramite l'apprendistato può essere ulteriormente rafforzata con piani di welfare aziendale dedicati o accordi di smart working, particolarmente apprezzati dalle nuove generazioni.

8. Adempimenti pratici: assunzione e gestione

L'iter di assunzione di un apprendista comporta una serie di adempimenti che la SRL deve curare con precisione per evitare la perdita delle agevolazioni:

  1. Verifica dei requisiti: età del candidato, titolo di studio, qualifica obiettivo, rispetto della clausola di stabilizzazione del CCNL;
  2. Redazione del contratto in forma scritta con indicazione di: tipologia di apprendistato, durata, qualifica obiettivo, livello di inquadramento iniziale e finale, retribuzione, CCNL applicato;
  3. Predisposizione del Piano Formativo Individuale (PFI), sottoscritto dalle parti e allegato al contratto;
  4. Comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) al Centro per l'Impiego entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto;
  5. Comunicazione alla Regione per l'attivazione della formazione pubblica trasversale (modalità variabili per Regione);
  6. Iscrizione del tutor aziendale con verifica dei requisiti professionali richiesti dal CCNL (anzianità minima nella qualifica, livello d'inquadramento adeguato);
  7. Gestione del Libro Unico del Lavoro (LUL) e dei cedolini con i corretti codici contributivi per beneficiare degli sgravi;
  8. Tracciamento delle ore di formazione erogate, con registri firmati da apprendista e tutor, attestati di partecipazione ai corsi esterni;
  9. Valutazione finale al termine del periodo formativo, con attestazione delle competenze acquisite (obbligatoria per I livello e alta formazione, raccomandata per il professionalizzante).

La conservazione documentale è cruciale: in caso di ispezione, l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) verifica l'effettiva erogazione della formazione tramite i registri, i timesheet e gli attestati. La mancanza di evidenze formali può comportare la riqualificazione del rapporto e il recupero retroattivo dei contributi.

9. Errori comuni e sanzioni

Gli errori più frequenti riscontrati in fase ispettiva determinano sanzioni significative e possono compromettere la convenienza dell'intero contratto. I principali sono:

  • Mancata erogazione della formazione: se la formazione non è stata erogata per fatto imputabile alla SRL, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella ordinaria, maggiorata del 100% a titolo sanzionatorio (art. 47 c. 1 D.Lgs. 81/2015). In casi gravi, il rapporto viene riqualificato come ordinario fin dall'origine;
  • Forma del contratto non scritta o PFI non allegato: nullità del contratto di apprendistato e conversione in contratto subordinato ordinario a tempo indeterminato dall'inizio;
  • Violazione della clausola di stabilizzazione: i nuovi apprendisti assunti in violazione della percentuale di conferma sono considerati lavoratori ordinari, con recupero dei contributi e maggiorazione;
  • Sottoinquadramento eccessivo: l'inquadramento a più di due livelli inferiori è nullo; l'apprendista ha diritto alle differenze retributive;
  • Tutor non idoneo: la mancata nomina del tutor o la nomina di un tutor privo dei requisiti di anzianità e qualifica richiesti dal CCNL può configurare un vizio del contratto;
  • Mancata comunicazione di assunzione (UNILAV): sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore;
  • Errato codice contributivo nel flusso Uniemens: la SRL applica i contributi ordinari anziché quelli agevolati, perdendo il beneficio fino a richiesta di rimborso (entro 5 anni).
Attenzione: la prosecuzione del rapporto come contratto ordinario non sana eventuali vizi formativi del periodo di apprendistato. In caso di accertamento ispettivo, anche dopo anni dalla conclusione del contratto, l'INPS può richiedere il recupero dei contributi non versati con la maggiorazione del 100%. È quindi fondamentale documentare formalmente ogni momento del percorso formativo.
Consiglio TurboImposte: per massimizzare la convenienza dell'apprendistato, abbinatelo agli altri strumenti agevolativi disponibili. Una SRL fino a 9 dipendenti che assume un apprendista professionalizzante percettore di NASpI può cumulare l'azzeramento contributivo dell'art. 22 L. 183/2011 con l'incentivo INPS per l'assunzione di disoccupati, ottenendo un costo del lavoro tra i più bassi del mercato europeo. Il nostro team verifica caso per caso la cumulabilità e cura tutti gli adempimenti per la richiesta degli sgravi.

10. Domande frequenti (FAQ)

L'apprendistato consente alla SRL di assumere a tempo indeterminato con costi fortemente ridotti: sottoinquadramento fino a due livelli rispetto al CCNL, aliquota contributiva agevolata al 10% (azzerata al 100% per le imprese fino a 9 dipendenti per i primi 3 anni), esclusione dell'apprendista dal calcolo dei dipendenti per la maggior parte degli istituti, deducibilità integrale dei costi di formazione e possibile accesso a contributi regionali. Il risparmio complessivo può superare il 50% rispetto a un'assunzione ordinaria.

Su un dipendente con RAL di 25.000 euro, l'apprendistato professionalizzante consente un risparmio annuo medio compreso tra 6.000 e 9.000 euro grazie al sottoinquadramento di due livelli e all'aliquota contributiva ridotta al 10% (azzerata per le imprese fino a 9 dipendenti nei primi 3 anni in virtù dell'art. 22 L. 183/2011). A questo si aggiunge l'ulteriore beneficio dell'incentivo per la stabilizzazione al termine del periodo formativo.

La durata del contratto di apprendistato varia in base alla tipologia: l'apprendistato di I livello (per la qualifica e il diploma professionale) ha una durata massima di 3 anni (4 per il diploma quadriennale); l'apprendistato professionalizzante può durare da 6 mesi a 3 anni (5 anni per le figure artigiane individuate dai contratti collettivi); l'apprendistato di alta formazione e ricerca è regolato dai CCNL e dagli accordi con le università, con durata generalmente legata al percorso formativo.

Sì, la formazione è elemento essenziale e qualificante del contratto di apprendistato. Per il professionalizzante sono previste almeno 120 ore di formazione trasversale e di base nei primi 3 anni, finanziate dalle Regioni, oltre alla formazione tecnico-professionale erogata internamente o tramite enti accreditati nelle ore stabilite dal CCNL. La mancata erogazione della formazione comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ordinario e il recupero delle agevolazioni contributive godute, con sanzione pari al 100% della differenza.

Al termine del periodo formativo, entrambe le parti possono recedere liberamente con preavviso secondo il CCNL applicato; in mancanza di disdetta, il rapporto prosegue automaticamente come contratto a tempo indeterminato ordinario. In caso di prosecuzione, la SRL beneficia di un ulteriore sgravio contributivo del 50% per i 12 mesi successivi (limitatamente alle imprese con oltre 9 dipendenti, mentre per quelle minori l'azzeramento contributivo si estende fino al termine naturale dell'agevolazione).

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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