Smart working SRL 2026: aspetti fiscali, contratti e regole pratiche

Accordo individuale, sicurezza, indennità, rimborsi spese, fringe benefit e fiscalità: tutto quello che la SRL deve sapere per gestire correttamente il lavoro agile nel 2026.

Lo smart working è ormai una modalità organizzativa stabile per moltissime SRL italiane. Nel 2026 il lavoro agile non è più una soluzione emergenziale, ma uno strumento strategico che richiede, però, una gestione rigorosa sotto il profilo contrattuale, fiscale e della sicurezza. Per il datore di lavoro — e in particolare per la SRL che gestisce dipendenti, collaboratori e amministratori — conoscere obblighi, opportunità e rischi del lavoro agile è essenziale per evitare contestazioni dell'Ispettorato del Lavoro, sanzioni INPS, riprese fiscali e contenziosi con i lavoratori. Questa guida raccoglie tutte le regole pratiche, fiscali e contrattuali da conoscere nel 2026.

1. Smart working e lavoro agile: il quadro normativo 2026

Lo smart working, denominato in modo tecnicamente corretto lavoro agile, è disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (artt. 18-24). Il legislatore lo definisce come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli di orario e luogo di lavoro, con possibile alternanza tra lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa.

Si tratta di una modalità di esecuzione, non di una nuova tipologia contrattuale: il rapporto resta a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato, con conservazione integrale dei diritti retributivi, previdenziali, di salute e sicurezza, e con l'applicazione del CCNL di riferimento. Nel 2026 il quadro normativo è consolidato e arricchito da:

  • l'obbligo di comunicazione telematica dell'accordo al Ministero del Lavoro tramite il portale Servizi Lavoro;
  • le previsioni dei CCNL più recenti, che spesso introducono specifici diritti per chi lavora da remoto (buoni pasto, indennità di connettività, fasce di reperibilità);
  • la disciplina rafforzata sulla parità di trattamento tra lavoratori in presenza e in remoto;
  • i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla non imponibilità dei rimborsi e sulla disciplina dei fringe benefit ex art. 51 TUIR;
  • le linee guida del Garante privacy in materia di controllo a distanza e trattamento dei dati dei lavoratori.

Va distinto chiaramente lo smart working dal telelavoro, che è una diversa modalità di esecuzione con caratteristiche più rigide:

Caratteristica Smart working (lavoro agile) Telelavoro
Postazione Senza postazione fissa, il lavoratore sceglie il luogo Postazione fissa presso il domicilio o luogo concordato
Orario Flessibile, con sole fasce di reperibilità Orario di lavoro analogo a quello in sede
Strumenti Possono essere aziendali o del lavoratore (BYOD) Strumenti tipicamente forniti dal datore di lavoro
Alternanza Possibile (parte in sede, parte da remoto) Prestazione svolta integralmente da remoto
Fonte normativa L. 81/2017 Accordo Interconfederale 2004 e contrattazione collettiva
Accordo richiesto Accordo individuale scritto Accordo individuale con regolamento aziendale

La distinzione è rilevante perché ai due istituti si applicano regole parzialmente differenti, soprattutto in materia di rimborso spese, sicurezza e adempimenti formali.

2. L'accordo individuale di lavoro agile: contenuto e forma

L'art. 19 della L. 81/2017 prescrive che il lavoro agile sia attivato attraverso un accordo scritto tra datore e dipendente. La forma scritta è richiesta ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e l'accordo deve essere comunicato telematicamente al Ministero del Lavoro tramite il portale dedicato entro 5 giorni dall'avvio della prestazione agile (o dalle modifiche successive).

L'accordo individuale deve disciplinare in modo dettagliato i seguenti aspetti:

  1. Durata: a tempo determinato (con data di scadenza) o indeterminato (con possibilità di recesso con preavviso di 30 giorni, o 90 in caso di disabilità del lavoratore);
  2. Modalità di esecuzione: alternanza tra sede e remoto, giornate di presenza obbligatoria, eventuali vincoli sulla scelta del luogo di lavoro;
  3. Strumenti di lavoro: indicazione dei dispositivi forniti dall'azienda (notebook, smartphone, software) o utilizzati dal lavoratore;
  4. Tempi di riposo e disconnessione: fasce orarie in cui il lavoratore non è tenuto a essere reperibile (art. 19 c. 1);
  5. Modalità di controllo della prestazione lavorativa, in conformità con l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
  6. Comportamenti che possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
  7. Sicurezza sul lavoro: rinvio all'informativa consegnata e al DVR aggiornato;
  8. Eventuale indennità o rimborso spese riconosciuto al lavoratore.

L'accordo può essere allegato al contratto individuale o stipulato come addendum successivo. In caso di più dipendenti coinvolti, è buona prassi predisporre un regolamento aziendale sullo smart working che definisca le regole comuni, lasciando all'accordo individuale solo le personalizzazioni. Per gli aspetti generali di tenuta documentale societaria suggeriamo di consultare anche la guida sugli obblighi PEC della SRL, utile per la gestione delle comunicazioni con il personale.

3. Sicurezza sul lavoro e DVR per lo smart working

Il datore di lavoro mantiene piena responsabilità sulla sicurezza del dipendente anche durante la prestazione agile. Le fonti normative sono il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e l'art. 22 della L. 81/2017, che impone obblighi specifici:

  • Informativa scritta sui rischi: deve essere consegnata al lavoratore con cadenza almeno annuale e contenere i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto, includendo i rischi da videoterminale, posturali, da stress lavoro-correlato e da isolamento;
  • Aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): il datore deve integrare il DVR con una sezione dedicata al lavoro agile, valutando i rischi specifici della prestazione fuori sede;
  • Sorveglianza sanitaria: prosegue secondo il giudizio del medico competente; per chi usa videoterminali per più di 20 ore settimanali si applicano gli obblighi specifici previsti dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008;
  • Copertura INAIL: l'art. 23 della L. 81/2017 prevede che il dipendente sia coperto contro gli infortuni occorsi durante la prestazione agile, compresi quelli in itinere, a condizione che il luogo di lavoro sia stato preventivamente identificato.

Il datore di lavoro deve adottare misure idonee a ridurre i rischi: fornitura di sedie ergonomiche o di un buono per acquistarle, formazione specifica sull'uso del videoterminale, indicazioni sulla corretta organizzazione della postazione domestica. La mancata predisposizione dell'informativa o l'omesso aggiornamento del DVR espongono la SRL a sanzioni penali e amministrative.

4. Indennità e rimborsi spese: cosa può dare la SRL

Non esiste un obbligo generale di riconoscere indennità o rimborsi per lo smart working: dipende dal CCNL applicato, dalla contrattazione collettiva di secondo livello e dall'accordo individuale. Quando però il datore decide di erogare somme o beni in relazione alla prestazione agile, è cruciale strutturare correttamente l'intervento per evitare imposizione fiscale e contributiva. La regola fondamentale è quella della connessione funzionale tra spesa rimborsata e attività lavorativa, con criteri oggettivi e documentabili.

L'Agenzia delle Entrate, fin dalla risoluzione n. 314/E del 2009 e con i successivi documenti di prassi (interpello n. 314/2021 e altri), ha chiarito che i rimborsi spese al dipendente in smart working non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se determinati con criteri analitici e oggettivi. I rimborsi forfettari, calcolati senza un criterio dimostrabile, sono invece considerati retribuzione imponibile.

Voce di spesa Modalità di rimborso Tassazione in capo al dipendente Deducibilità per la SRL
Connessione internet domestica Quota del costo bolletta proporzionale all'uso lavorativo Non imponibile se documentata Interamente deducibile come costo del personale
Energia elettrica Calcolo analitico basato su consumo medio del PC e ore lavorate Non imponibile se calcolo oggettivo Interamente deducibile
Postazione (scrivania, sedia) Fornitura diretta o rimborso a piè di lista Non imponibile (strumento di lavoro) Deducibile come ammortamento o costo
Indennità forfettaria smart working Importo fisso giornaliero o mensile Imponibile come retribuzione Deducibile come costo del personale
Buoni pasto Erogazione elettronica Esenti fino a 8 euro/giorno (limite 2026) Deducibile, IVA detraibile al 4%
Notebook e smartphone aziendali Fornitura diretta in comodato d'uso Non imponibile se uso esclusivo lavorativo Ammortamento + IVA detraibile

Per le spese sostenute direttamente dall'amministratore della SRL, anche in qualità di organo amministrativo, valgono regole parzialmente differenti che approfondiamo nella guida sui rimborsi spese dell'amministratore SRL.

5. Connettività, postazione e fringe benefit

Quando il datore mette a disposizione del dipendente beni e servizi destinati all'esecuzione della prestazione agile, occorre distinguere tra strumenti di lavoro e fringe benefit. L'art. 51 c. 2 lett. f-bis e f-ter del TUIR esclude da imposizione i beni concessi per finalità lavorative (strumenti di lavoro propriamente detti), mentre i beni a uso promiscuo o di natura retributiva rientrano nel valore convenzionale o nella franchigia annua.

Per il 2026 il limite generale di non imponibilità dei fringe benefit è fissato dalla legge di bilancio, con soglie potenziate per i lavoratori con figli a carico. Nella prassi:

  • Notebook, monitor, tastiera, mouse forniti in comodato d'uso e utilizzati esclusivamente per lavoro non concorrono a formare reddito;
  • Smartphone e tablet con uso esclusivamente lavorativo non sono imponibili; con uso promiscuo si applica il valore convenzionale calcolato sui dati di traffico;
  • Abbonamento internet domestico intestato al datore di lavoro e fornito al dipendente per lavoro non costituisce reddito;
  • Indennità di connettività erogata in busta paga senza criteri analitici di calcolo è sempre imponibile come retribuzione.

Per inquadrare il tema dei benefit nel quadro più ampio della politica retributiva della SRL si rinvia all'approfondimento sul welfare aziendale SRL, che illustra come integrare smart working, fringe benefit e premi di risultato.

6. Deducibilità per la SRL dei costi smart working

Dal punto di vista della società, i costi sostenuti per attivare e gestire lo smart working sono in linea di principio integralmente deducibili dal reddito d'impresa, in quanto inerenti all'attività. Tuttavia, occorre rispettare le regole specifiche di ciascuna categoria di spesa:

  • Costo del personale: salari, contributi, rimborsi e indennità sono integralmente deducibili ai fini IRES (art. 95 TUIR) e producono effetti anche ai fini IRAP secondo i regimi previsti per il personale a tempo indeterminato;
  • Beni strumentali (notebook, monitor, sedie ergonomiche): sono ammortizzabili secondo le aliquote ministeriali. I beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro sono deducibili integralmente nell'esercizio di acquisto;
  • Software e abbonamenti cloud: deducibili come costi di esercizio o come spese pluriennali a seconda della durata della licenza;
  • Utenze rimborsate al dipendente: deducibili come componenti del costo del lavoro, a condizione che il rimborso sia documentato e calcolato con criteri oggettivi;
  • IVA: detraibile sui beni strumentali (notebook 100%, smartphone 50% o 100% se uso esclusivo, autoveicoli secondo le regole ordinarie).

Per un quadro più completo delle voci di spesa scaricabili dal reddito societario si veda la guida dedicata alle spese deducibili SRL.

7. Smart working e diritto alla disconnessione

Il diritto alla disconnessione è uno dei pilastri del lavoro agile. L'art. 19 c. 1 della L. 81/2017, integrato dalla L. 61/2021, impone che l'accordo individuale individui specifiche fasce di disconnessione, ovvero periodi in cui il lavoratore non è tenuto a rispondere a comunicazioni di lavoro (email, messaggi, chiamate). La violazione di queste fasce non può comportare conseguenze disciplinari o pregiudizi alla retribuzione o alle progressioni di carriera.

Nella prassi, le fasce di disconnessione coincidono di norma con la fascia oraria notturna (es. dalle 20:00 alle 8:00), con la pausa pranzo (es. 13:00-14:00) e con il weekend e i giorni festivi. È consigliato configurare strumenti tecnici (filtri sulle email, blocco notifiche aziendali) per rendere effettivo il diritto. L'omessa previsione di fasce di disconnessione nell'accordo individuale costituisce una violazione dell'obbligo formale e può essere contestata dall'Ispettorato del Lavoro.

8. Controllo del lavoro e privacy del dipendente

Il controllo sulla prestazione del dipendente in smart working deve rispettare l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I principi cardine sono:

  • Divieto di controllo a distanza attraverso strumenti finalizzati esclusivamente al monitoraggio dell'attività: i software che registrano keystroke, screenshot a sorpresa o che geolocalizzano in modo invasivo richiedono accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato;
  • Strumenti di lavoro: il monitoraggio è ammesso solo se necessario per ragioni organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale, previa informativa al lavoratore;
  • Informativa privacy: il datore deve consegnare un'informativa GDPR specifica per i trattamenti connessi al lavoro agile (localizzazione, sistemi di videoconferenza, monitoraggio attività sui sistemi aziendali);
  • Misure tecniche e organizzative: protezione dei dati trattati dal lavoratore (cifratura dei dispositivi, VPN, autenticazione forte) e impegno del dipendente a custodire informazioni riservate.

Il Garante privacy ha più volte ribadito che i controlli devono essere proporzionati e che il datore deve adottare il principio di minimizzazione: raccogliere solo i dati strettamente necessari. Particolare attenzione va prestata all'uso di software di "produttività" che misurano il tempo di connessione o l'attività sui sistemi aziendali, che possono integrare un controllo illegittimo.

9. Errori comuni e rischi per il datore di lavoro

Nell'esperienza professionale dello studio, le criticità ricorrenti nella gestione dello smart working in SRL sono:

  1. Assenza dell'accordo scritto: lavoratori che operano da remoto senza accordo individuale formalmente sottoscritto. La prestazione non si qualifica come lavoro agile e il datore è esposto a sanzioni amministrative;
  2. Omessa comunicazione telematica: la comunicazione al portale Servizi Lavoro è obbligatoria. La mancata trasmissione comporta una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore;
  3. DVR non aggiornato: il documento di valutazione dei rischi privo della sezione lavoro agile espone l'azienda a contestazioni in materia di sicurezza;
  4. Rimborsi forfettari non documentati: importi mensili erogati senza un criterio analitico vengono riqualificati come retribuzione, con recupero a tassazione e contribuzione;
  5. Controlli invasivi: software che registrano l'attività del dipendente senza accordo sindacale o autorizzazione possono integrare violazione dell'art. 4 St. lav. e del GDPR;
  6. Disparità di trattamento: discriminazione tra dipendenti in remoto e in presenza nell'accesso a benefit, formazione, progressioni di carriera.
Inadempimento Conseguenza tipica Riferimento normativo
Mancanza accordo individuale scritto Sanzione amministrativa e riqualificazione del rapporto Art. 19 L. 81/2017
Omessa comunicazione al Ministero Sanzione amministrativa per ciascun lavoratore D.M. attuativo L. 81/2017
Omesso aggiornamento DVR Sanzione penale a carico del datore Art. 55 D.Lgs. 81/2008
Rimborsi forfettari non documentati Riqualificazione come retribuzione, accertamento fiscale e contributivo Art. 51 TUIR; circ. AdE
Controllo a distanza non autorizzato Sanzione amministrativa e penale, illeciti GDPR Art. 4 L. 300/1970; GDPR
Violazione diritto alla disconnessione Contestazione Ispettorato e rischio causa lavoratore Art. 19 L. 81/2017

Una checklist documentale minima per la SRL che attiva lo smart working dovrebbe includere:

Documento Obbligatorietà Aggiornamento
Accordo individuale di lavoro agile Obbligatorio Ad ogni modifica delle condizioni
Regolamento aziendale smart working Consigliato Annuale
Comunicazione telematica al Ministero Obbligatoria Ad ogni avvio o modifica
Informativa sicurezza e rischi Obbligatoria Annuale
DVR sezione lavoro agile Obbligatorio Quando cambiano i rischi
Informativa privacy GDPR Obbligatoria Quando cambiano i trattamenti
Policy rimborsi e fringe benefit Consigliata Annuale
Comodato d'uso strumenti aziendali Consigliato Alla consegna del bene

Per completare il quadro contributivo del personale e delle posizioni assimilate (come quella dell'amministratore-socio), è utile leggere la guida sui contributi INPS della SRL.

Attenzione: in caso di accertamento ispettivo, l'assenza dell'accordo individuale scritto comporta automaticamente la riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato ordinario svolto fuori sede, con potenziale contestazione di lavoro irregolare e applicazione delle sanzioni previste per ciascun lavoratore non in regola. Aggiornate sempre la posizione INAIL e comunicate la sede di lavoro effettiva.
Consiglio TurboImposte: non improvvisate lo smart working. Prima di attivare il lavoro agile, predisponete un regolamento aziendale, l'accordo individuale, l'informativa sui rischi, l'aggiornamento del DVR e l'informativa privacy. Strutturate i rimborsi spese con criteri analitici e documentabili: il risparmio fiscale per il dipendente si traduce in un beneficio competitivo per la SRL in termini di attrazione e fidelizzazione dei talenti.

10. Domande frequenti (FAQ)

Lo smart working, o lavoro agile, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato disciplinata dalla L. 81/2017. Si attiva tramite un accordo individuale scritto tra datore di lavoro e dipendente, che definisce orari, strumenti, modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e diritto alla disconnessione. Nella SRL l'attivazione richiede la stipula dell'accordo, la consegna dell'informativa sui rischi, l'aggiornamento del DVR e la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.

Non esiste un obbligo di legge generale, ma il datore di lavoro può riconoscere rimborsi per connessione internet, energia elettrica, postazione di lavoro e materiale di consumo. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 314/E del 2009 e i chiarimenti successivi, ammette la non imponibilità dei rimborsi se determinati con criteri analitici e oggettivi (ad esempio quota proporzionale del costo medio di un'utenza domestica). I rimborsi forfettari non documentati rischiano invece di essere considerati retribuzione.

Sì, l'accordo individuale scritto è obbligatorio ai sensi dell'art. 19 L. 81/2017. Deve essere stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e deve essere comunicato telematicamente al Ministero del Lavoro tramite il portale dedicato entro i termini previsti. In mancanza di accordo, la prestazione resa fuori dai locali aziendali non si qualifica come lavoro agile e il datore può essere esposto a sanzioni amministrative.

Lo smart working in sé non è un fringe benefit. Tuttavia, beni e servizi concessi al dipendente per svolgere l'attività da remoto (notebook, smartphone, abbonamento internet) possono rientrare nella disciplina dell'art. 51 TUIR. Se l'uso è esclusivamente lavorativo non vi è imposizione; in caso di uso promiscuo si applica il valore convenzionale o la franchigia annua per fringe benefit, elevata per il 2026 nei limiti stabiliti dalla legge di bilancio per i lavoratori con figli a carico.

Il datore di lavoro resta responsabile della sicurezza del dipendente anche durante lo smart working, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 L. 81/2017. Deve consegnare un'informativa scritta sui rischi generali e specifici, aggiornare il DVR per la prestazione agile, garantire la sorveglianza sanitaria e assicurare il dipendente contro infortuni e malattie professionali. L'INAIL copre gli infortuni occorsi durante la prestazione agile, compresi quelli in itinere se la sede di lavoro è stata preventivamente comunicata.

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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.

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