Le società di capitali restano soggette all'IRAP anche nel 2026. Ecco come si costruisce il valore della produzione netta, quali costi non si deducono e come funzionano le deduzioni sul lavoro.
Indice dei contenuti
L'IRAP è l'imposta che genera più equivoci nella gestione fiscale di una SRL. Da un lato perché la sua base imponibile non coincide con quella IRES e si costruisce direttamente sul conto economico civilistico; dall'altro perché dal 2022 l'imposta è stata eliminata per le persone fisiche, generando l'impressione diffusa che sia stata abolita per tutti. Non è così. Le società di capitali continuano a determinare il valore della produzione netta, ad applicare l'aliquota della propria Regione e a presentare un modello dichiarativo autonomo.
Il presupposto dell'imposta è definito dall'art. 2 del D.Lgs. 446/1997: l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Per le società e gli enti soggetti passivi, il presupposto si considera in ogni caso realizzato: l'organizzazione è presunta dalla forma giuridica, senza necessità di accertarla caso per caso.
L'art. 1 comma 8 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha escluso dall'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali e le persone fisiche esercenti arti e professioni. La norma interviene sulle lettere b) e c) dell'art. 3 comma 1 del decreto istitutivo e riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali e i professionisti che operano in forma individuale.
Restano quindi soggetti passivi nel 2026:
Il punto merita di essere fissato senza ambiguità: una SRL resta soggetta all'IRAP anche se unipersonale, anche se priva di dipendenti e anche se il socio unico è la stessa persona che prima operava come ditta individuale esente. La forma societaria, non la dimensione, determina l'assoggettamento. Per un inquadramento generale dell'imposta puoi partire dalla nostra scheda su cos'è l'IRAP.
Una precisazione sul settore agricolo: l'art. 1 comma 70 della L. 208/2015 ha soppresso l'imposta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca. L'esclusione è oggettiva e può riguardare anche società di capitali che rientrano nel perimetro definito dalla norma, ma va verificata sulla concreta attività esercitata.
L'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 detta la regola per le società di capitali e gli enti commerciali diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni. La base imponibile è la differenza tra il valore della produzione di cui alla lettera A dell'art. 2425 c.c. e i costi della produzione di cui alla lettera B dello stesso articolo, con esclusione di quattro voci:
Il calcolo si ferma alla lettera B: proventi e oneri finanziari (lettera C) e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (lettera D) non entrano mai nel valore della produzione. Ne discende una conseguenza pratica rilevante: gli interessi passivi non riducono la base IRAP, a differenza di quanto avviene nel calcolo dell'IRES, dove operano i limiti dell'art. 96 del TUIR.
L'art. 5 comma 5 fissa il principio di corretta classificazione: i componenti positivi e negativi si assumono in base alla classificazione corretta secondo i principi contabili adottati, indipendentemente dall'effettiva collocazione nel conto economico. Una voce contabilizzata in modo improprio va quindi riclassificata ai fini del tributo, e l'errore di classificazione in bilancio non produce un vantaggio fiscale.
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono alla formazione del valore della produzione, salvo quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. La regola serve a evitare che un contributo destinato a coprire un costo indeducibile risulti tassato senza contropartita.
| Voce di conto economico | Rilevanza IRAP | Nota operativa |
|---|---|---|
| A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | Rilevante | Base di partenza del valore della produzione |
| A2 e A3 Variazioni rimanenze prodotti e lavori in corso | Rilevante | Concorrono con segno positivo o negativo |
| A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | Rilevante | Comprende la capitalizzazione di costi interni |
| A5 Altri ricavi e proventi | Rilevante | Contributi in conto esercizio inclusi, salvo correlazione a costi indeducibili |
| B6, B7, B8 Materie prime, servizi, godimento beni di terzi | Deducibile | Dalla voce B8 va scorporata la quota interessi dei canoni di leasing |
| B9 Costi per il personale | Escluso dal calcolo | Recuperato in tutto o in parte tramite le deduzioni dell'art. 11 |
| B10 lettere a) e b) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali | Deducibile | Deducibili per l'importo imputato a conto economico e correttamente classificato (art. 5 commi 1 e 5): ai fini IRAP non operano i coefficienti tabellari né i limiti di deducibilità del TUIR. Fa eccezione l'ammortamento di marchi d'impresa e avviamento, deducibile in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione a conto economico (art. 5 comma 3) |
| B10 lettere c) e d) Svalutazioni | Escluso dal calcolo | Indeducibili anche quando civilisticamente corrette |
| B11 Variazioni rimanenze materie prime e merci | Rilevante | Segue la movimentazione del magazzino |
| B12 e B13 Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti | Escluso dal calcolo | Deducibile solo il costo effettivo nell'esercizio di sostenimento |
| B14 Oneri diversi di gestione | Deducibile | Va sterilizzata l'IMU, indeducibile ai fini IRAP |
| Lettera C Proventi e oneri finanziari | Irrilevante | Interessi attivi e passivi fuori dal perimetro |
| Lettera D Rettifiche di valore di attività finanziarie | Irrilevante | Nessun effetto sul valore della produzione |
Oltre alle esclusioni strutturali appena viste, l'art. 5 comma 3 elenca voci che non sono ammesse in deduzione anche quando risultano classificate in aree del conto economico rilevanti. La logica è antielusiva: impedire che il costo del lavoro rientri nella base deducibile per il tramite di una classificazione diversa dalla B9.
Non sono deducibili:
Sono invece ammessi in deduzione, in deroga all'esclusione della voce B9, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e ai disabili, le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Il disallineamento con l'IRES è strutturale: molti costi pienamente deducibili dal reddito d'impresa non riducono il valore della produzione. Chi predispone il bilancio dovrebbe tenere una riconciliazione separata per i due tributi, evitando di riutilizzare le variazioni del modello Redditi. Un confronto operativo lo trovi nella guida alle spese deducibili della SRL.
Il costo del personale esce dal calcolo a monte (voce B9 esclusa) e rientra a valle attraverso le deduzioni dell'art. 11. Il perno del sistema è il comma 4-octies: è ammesso in deduzione il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, al netto delle altre deduzioni già spettanti sullo stesso lavoratore. Il risultato pratico è che il costo dei dipendenti stabili risulta sostanzialmente neutro ai fini IRAP.
Restano invece a carico dell'imposta il costo dei lavoratori a tempo determinato (salvo la deduzione parziale prevista per gli stagionali), i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, i compensi agli amministratori qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (restano invece deducibili quelli corrisposti ad amministratori che esercitano abitualmente un'arte o professione, quando l'incarico rientra nell'oggetto della professione) e i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Una SRL con organico prevalentemente a termine sconta quindi un carico IRAP sensibilmente più alto di una società con pari costo del lavoro ma contratti stabili.
| Deduzione | Riferimento normativo | Contenuto e condizioni |
|---|---|---|
| Contributi INAIL | Art. 11 comma 1 lett. a) n. 1 | Deduzione integrale dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, per qualunque tipologia contrattuale |
| Deduzione forfetaria per dipendenti a tempo indeterminato (cuneo fiscale) | Art. 11 comma 1 lett. a) n. 2 | 7.500 euro su base annua per ciascun dipendente a tempo indeterminato, elevati a 13.500 euro per i lavoratori di età inferiore a 35 anni e per le lavoratrici; importi maggiorati a 15.000 e 21.000 euro nelle Regioni del Mezzogiorno individuate dalla norma. Ragguaglio a giorni per i rapporti infrannuali e riduzione per il part time |
| Contributi previdenziali e assistenziali | Art. 11 comma 1 lett. a) n. 3 | Deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti a tempo indeterminato, alternativa alla deduzione forfetaria del n. 2 |
| Apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro, addetti a ricerca e sviluppo | Art. 11 comma 1 lett. a) n. 4 | Deduzione integrale delle relative spese. Per i costi di ricerca e sviluppo è richiesta l'attestazione di effettività rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore legale, da un professionista iscritto negli albi dei revisori legali, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile di un CAF |
| Deduzione di 1.850 euro per dipendente | Art. 11 comma 4-bis.1 | 1.850 euro per ciascun lavoratore dipendente, fino a un massimo di cinque, riservata ai soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta |
| Deduzione forfetaria per i soggetti di minori dimensioni | Art. 11 comma 4-bis | Spetta anche alle società di capitali: 8.000 euro per base imponibile non superiore a 180.759,91 euro, con importi decrescenti (6.000, 4.000 e 2.000 euro) al crescere della base fino a 180.999,91 euro, oltre i quali non spetta |
| Deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato | Art. 11 comma 4-octies | Deduzione del costo residuo del personale a tempo indeterminato, al netto delle deduzioni precedenti. Spetta inoltre, nei limiti del 70 per cento della differenza, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro due anni dalla cessazione del precedente |
| Limite complessivo | Art. 11 comma 4-septies | La somma delle deduzioni non può eccedere la retribuzione e gli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro riferiti al singolo dipendente |
L'ordine di applicazione conta. Si applicano prima le deduzioni analitiche (INAIL, forfetaria o contributi, apprendisti e disabili, ricerca e sviluppo), poi il comma 4-octies assorbe il residuo. Sovrapporre le deduzioni sullo stesso lavoratore produce una duplicazione che l'Agenzia intercetta con facilità incrociando i dati del quadro IS con quelli contributivi. Sul fronte previdenziale, l'inquadramento dei soci e degli amministratori è trattato nella guida ai contributi INPS nella SRL.
Il modello IRAP 2026 riguarda il periodo d'imposta 2025 e si presenta in via autonoma rispetto al modello Redditi, con approvazione e istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Il quadro dedicato alle società di capitali è il quadro IC.
La struttura segue la natura del soggetto dichiarante. Le prime sezioni accolgono la determinazione del valore della produzione secondo il regime applicabile: società industriali e commerciali che applicano l'art. 5, banche e altri enti e società finanziarie (art. 6), imprese di assicurazione (art. 7), soggetti in regime forfetario. Una SRL commerciale compila la prima sezione, riportando in colonna i componenti positivi (ricavi, variazioni delle rimanenze, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi) e i componenti negativi ammessi.
La sezione dedicata al valore della produzione netta chiude il calcolo: recepisce il risultato delle sezioni precedenti, accoglie le variazioni in aumento e in diminuzione (costi indeducibili, quota interessi leasing, IMU, perdite su crediti, adeguamento agli ISA) e sottrae le deduzioni dell'art. 11.
Le deduzioni non si liquidano nel quadro IC ma nel quadro IS, la cui prima sezione è interamente dedicata all'art. 11 e riporta, rigo per rigo, i contributi INAIL, le deduzioni forfetarie, le spese per apprendisti e disabili, i costi di ricerca e sviluppo e la deduzione del comma 4-octies. Il totale confluisce nel quadro IC. Il quadro IS ospita anche altri prospetti, tra cui quello sulle deduzioni per i soggetti di minori dimensioni e i dati richiesti per il ricalcolo dell'acconto.
Il quadro IR chiude la dichiarazione con la ripartizione della base imponibile e dell'imposta tra le Regioni e con i dati dei versamenti. La sequenza logica di compilazione è quindi IC per la base lorda, IS per le deduzioni, IC per il valore netto, IR per la ripartizione e la liquidazione. Per il coordinamento con la dichiarazione dei redditi consulta la guida al modello Redditi SC 2026.
L'art. 16 del D.Lgs. 446/1997 fissa l'aliquota ordinaria al 3,9 per cento e prevede aliquote differenziate per alcune categorie di soggetti. Il comma 3 attribuisce alle Regioni la facoltà di variare l'aliquota fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, con possibilità di differenziare la variazione per settore di attività e per categoria di soggetti passivi.
| Categoria di soggetti | Aliquota base | Riferimento |
|---|---|---|
| Società di capitali ed enti commerciali (regola generale) | 3,90% | Art. 16 comma 1 |
| Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori | 4,20% | Art. 16 comma 1-bis |
| Banche e altri enti e società finanziarie (art. 6) | 4,65% | Art. 16 comma 1-bis |
| Imprese di assicurazione (art. 7) | 5,90% | Art. 16 comma 1-bis |
| Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo) | 8,50% | Art. 16 comma 2 |
| Variazione regionale applicabile all'aliquota ordinaria | Fino a +0,92 punti (4,82%); ulteriori +0,15 punti in via automatica per le Regioni in piano di rientro sanitario ex art. 1 comma 174 L. 311/2004, fino al 4,97% | Art. 16 comma 3 |
Diverse Regioni hanno esercitato la facoltà di maggiorazione, in alcuni casi al livello massimo, e alcune hanno introdotto aliquote ridotte per specifiche categorie (cooperative sociali, onlus, nuove iniziative produttive). Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario possono subire maggiorazioni automatiche disposte per legge. L'aliquota corretta va letta ogni anno nella delibera regionale vigente per il periodo d'imposta, non in quella dell'anno di presentazione: applicare l'aliquota ordinaria a una società localizzata in una Regione con maggiorazione è uno degli errori più ricorrenti.
L'IRAP è un tributo regionale e va ripartita tra le Regioni in cui la produzione è localizzata. L'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che, se l'attività è esercitata nel territorio di più Regioni, si considera prodotto in ciascuna di esse il valore della produzione netta proporzionale alle retribuzioni spettanti al personale addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi ubicati.
Il criterio richiede tre verifiche:
Per banche e intermediari finanziari il riparto segue i depositi in denaro e in titoli raccolti presso le diverse strutture; per le imprese di assicurazione i premi raccolti presso gli uffici; per le imprese agricole l'estensione dei terreni. In assenza di strutture con i requisiti richiesti, l'intero valore della produzione si imputa alla Regione del domicilio fiscale del soggetto passivo.
La ripartizione si compila nel quadro IR e produce effetti concreti quando le Regioni interessate applicano aliquote diverse: l'imposta complessiva è la somma delle quote regionali, ciascuna liquidata con la propria aliquota. Lo stesso quadro va utilizzato anche per l'eventuale ripartizione tra le Province autonome di Trento e Bolzano, che dispongono di potestà proprie in materia.
Il termine di presentazione della dichiarazione IRAP è allineato a quello del modello Redditi. L'art. 2 del DPR 322/1998, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 1/2024 e dal successivo decreto correttivo, prevede per i soggetti IRES la presentazione telematica entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per una SRL con esercizio coincidente con l'anno solare chiuso il 31 dicembre 2025 il termine cade il 31 ottobre 2026; poiché è un sabato e il giorno successivo è festivo, la presentazione slitta a lunedì 2 novembre 2026 (art. 7 comma 1 lett. h del DL 70/2011).
I versamenti seguono le regole delle imposte sui redditi dettate dall'art. 17 del DPR 435/2001. Il saldo si versa entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, con facoltà di differimento nei trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Le società che approvano il bilancio oltre il termine ordinario di quattro mesi versano entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione.
Gli acconti seguono le regole IRES: misura complessiva pari al 100 per cento dell'imposta dell'anno precedente con il metodo storico, versata in due rate del 40 e del 60 per cento. Se l'acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro si versa in unica soluzione con la seconda rata. In alternativa è ammesso il metodo previsionale, che consente di commisurare l'acconto all'imposta stimata per l'anno in corso ma espone alla sanzione per insufficiente versamento se la stima si rivela troppo bassa.
| Adempimento | Regola | Esercizio solare 2025 | Codice tributo |
|---|---|---|---|
| Saldo IRAP 2025 e prima rata di acconto 2026 (40%) | Ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio | 30 giugno 2026 | 3800 saldo, 3812 primo acconto |
| Versamento differito con maggiorazione | Entro trenta giorni dal termine ordinario, con maggiorazione dello 0,40% | 30 luglio 2026 | 3800 e 3812 |
| Presentazione modello IRAP 2026 (periodo d'imposta 2025) | Ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio | Lunedì 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato) | Invio telematico |
| Seconda rata di acconto 2026 (60%) | Ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta | 30 novembre 2026 | 3813 |
| Dichiarazione tardiva | Entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria, con sanzione ridotta da ravvedimento | Novanta giorni dal termine di presentazione | 8911 sanzione |
Per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati previsti negli ultimi anni differimenti del termine di versamento del saldo e della prima rata: il calendario dell'anno va verificato, perché incide anche sul termine finale per il versamento con maggiorazione. Il quadro completo delle altre scadenze societarie è nella guida alle scadenze fiscali della SRL nel 2026.
Gli errori che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni IRAP delle SRL sono pochi e riconoscibili:
La correzione passa dalla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 comma 8 del DPR 322/1998, presentabile sia a sfavore sia a favore del contribuente entro i termini per l'accertamento. Il maggior credito o la maggiore imposta si liquidano secondo le regole ordinarie, con il ravvedimento operoso dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 a graduare la sanzione in funzione del ritardo.
Sul piano sanzionatorio, il D.Lgs. 87/2024 ha rivisto le misure per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024: la dichiarazione infedele è punita con una sanzione pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta, l'omessa dichiarazione con il 120 per cento dell'imposta dovuta e un minimo di 250 euro (da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte). Se la dichiarazione omessa è presentata oltre i novanta giorni ma entro i termini di decadenza dell'accertamento dell'art. 43 del DPR 600/1973, e comunque prima che sia iniziata un'attività amministrativa di controllo formalmente conosciuta, la sanzione scende al 75 per cento dell'imposta dovuta. Alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 restano applicabili le misure previgenti, senza favor rei.
Restano soggetti passivi IRAP le società di capitali (SRL, SpA, SAPA), gli enti commerciali e non commerciali, le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti, le amministrazioni pubbliche. L'art. 1 comma 8 della L. 234/2021 ha escluso dall'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, soltanto le persone fisiche esercenti attività commerciali e le persone fisiche esercenti arti e professioni. L'esclusione non si estende alle società: una SRL, anche unipersonale, continua a presentare la dichiarazione IRAP e a versare l'imposta. Il graduale superamento dell'IRAP previsto dall'art. 8 della L. 111/2023 non ha ancora trovato attuazione per le società di capitali.
L'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che per le società di capitali la base imponibile è data dalla differenza tra il valore della produzione (lettera A dell'art. 2425 c.c.) e i costi della produzione (lettera B), escluse le voci B9 costi per il personale, B10 lettere c) e d) svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti dell'attivo circolante, B12 accantonamenti per rischi e B13 altri accantonamenti. Non rilevano i proventi e gli oneri finanziari (lettera C) né le rettifiche di valore delle attività finanziarie (lettera D). Sul risultato così ottenuto si applicano le variazioni per i costi indeducibili e le deduzioni dell'art. 11.
L'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 446/1997 esclude dalla deduzione le spese per il personale classificate in voci diverse dalla B9, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria e le perdite su crediti. È indeducibile anche l'IMU, per effetto dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011. Restano invece deducibili i contributi INAIL, le spese per apprendisti e disabili, quelle per il personale con contratto di formazione e lavoro e i costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo.
L'aliquota ordinaria è il 3,9 per cento, fissata dall'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 446/1997. Aliquote diverse valgono per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (4,20 per cento), per le banche e gli altri enti e società finanziarie (4,65 per cento) e per le imprese di assicurazione (5,90 per cento). L'art. 16 comma 3 consente alle Regioni di variare l'aliquota fino a 0,92 punti percentuali, anche in modo differenziato per settore di attività e categoria di contribuenti: l'aliquota ordinaria maggiorata al massimo dalla Regione arriva al 4,82 per cento. Nelle Regioni soggette alla maggiorazione automatica per il piano di rientro dal disavanzo sanitario (art. 1 comma 174 L. 311/2004) l'aliquota può raggiungere il 4,97 per cento. Occorre sempre verificare la delibera della Regione in cui la produzione è localizzata.
Il saldo IRAP segue le regole di versamento delle imposte sui redditi: per i soggetti IRES il termine è l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, quindi il 30 giugno 2026 per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, con facoltà di versare nei trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento. Gli acconti seguono le regole IRES: il 40 per cento entro il termine del saldo e il 60 per cento entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta, cioè il 30 novembre 2026 per i soggetti solari. L'acconto si determina con il metodo storico sull'imposta dell'anno precedente oppure con il metodo previsionale, che espone a sanzione in caso di versamento insufficiente.
Il team TurboImposte determina il valore della produzione netta, applica correttamente le deduzioni sul costo del lavoro e gestisce acconti e ripartizione regionale.
Richiedi una consulenza gratuitaPresupposto, soggetti passivi e funzionamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Quadri, variazioni fiscali e termini della dichiarazione dei redditi delle società di capitali.
Calendario degli adempimenti dichiarativi e dei versamenti per le società di capitali.
Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
Parla con un commercialista