La scelta tra locazione finanziaria e acquisto diretto di un bene strumentale non si gioca solo sul tasso. Cambiano i tempi di deduzione, il carico IRAP, la struttura del bilancio e il modo in cui la banca legge i conti.
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Quando una SRL deve dotarsi di un macchinario, di un impianto o di un immobile strumentale, la domanda arriva sempre nella stessa forma: meglio comprarlo o prenderlo in leasing? La risposta corretta raramente coincide con quella più immediata. Il leasing anticipa la deduzione fiscale ma introduce una componente di interessi che l'IRAP non riconosce; l'acquisto diluisce il costo su un orizzonte più lungo ma appesantisce l'attivo e assorbe liquidità. A questi profili si aggiunge un terzo piano, spesso trascurato: il modo in cui l'operazione entra nel bilancio e viene poi riletta dagli istituti di credito.
La locazione finanziaria ha ricevuto una definizione civilistica con l'art. 1, comma 136, della L. 124/2017: una banca o un intermediario finanziario iscritto all'albo dell'art. 106 del TUB si obbliga ad acquistare o far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, compreso quello di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto e della durata. Alla scadenza l'utilizzatore può acquistare la proprietà a un prezzo prestabilito oppure deve restituire il bene.
Il punto chiave è la dissociazione tra proprietà giuridica e disponibilità economica. La società di leasing resta proprietaria fino al riscatto, ma i rischi gravano sull'utilizzatore fin dalla consegna. Questa asimmetria spiega quasi tutte le differenze che seguono, a partire dal trattamento contabile.
Un elemento contrattuale merita attenzione prima della firma. Il comma 137 della stessa legge qualifica come grave inadempimento il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, nel leasing immobiliare, e di quattro canoni mensili negli altri contratti. Superata quella soglia la concedente può risolvere il contratto e riprendere il bene, con obbligo di restituire all'utilizzatore l'eventuale eccedenza tra il ricavato della vendita e il credito residuo.
| Profilo | Leasing finanziario | Acquisto diretto |
|---|---|---|
| Titolarità del bene | Della società concedente fino al riscatto | Dell'impresa dalla consegna |
| Iscrizione in bilancio (OIC) | Nessuna immobilizzazione: canoni nella voce B)8 del conto economico | Immobilizzazione materiale nell'attivo, ammortamento nella voce B)10 |
| Norma fiscale di riferimento | Art. 102 comma 7 TUIR | Art. 102 commi 1 e 2 TUIR |
| Orizzonte di deduzione | Metà del periodo di ammortamento per i beni mobili, 12 anni per gli immobili | Intero periodo di ammortamento secondo i coefficienti del DM 31/12/1988 |
| Componente finanziaria | Interessi impliciti nei canoni, rilevanti ai fini dell'art. 96 TUIR e indeducibili IRAP | Presente solo se l'acquisto è finanziato con mutuo, con interessi esplicitati |
| IVA | Frazionata sui canoni, con esborso finanziario distribuito | Integrale al momento della fattura di acquisto |
| Esborso iniziale | Maxicanone, di norma tra il 10% e il 30% del valore | Prezzo pieno oppure quota non coperta dal finanziamento |
| Garanzie richieste | Il bene resta di proprietà della concedente e funge da garanzia | Ipoteca, privilegio speciale o garanzie personali se c'è finanziamento |
| Uscita anticipata | Risoluzione con penali contrattuali o cessione del contratto | Vendita del bene, con plusvalenza o minusvalenza |
| Manutenzioni straordinarie | Capitalizzate su bene di terzi tra le immobilizzazioni immateriali | Incrementative del costo del cespite |
L'art. 102 comma 7 del TUIR governa la deduzione dei canoni per l'impresa utilizzatrice che li imputa a conto economico. La regola opera a prescindere dalla durata contrattuale: la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a
Queste durate valgono per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, per effetto dell'art. 1 comma 162 della L. 147/2013. La regola sugli immobili è cambiata più volte: fino ai contratti del 2013 la durata minima era pari ai due terzi del periodo di ammortamento, con un pavimento di undici anni e un tetto di diciotto. Chi ragiona ancora su quel parametro sbaglia il calcolo.
Il periodo di ammortamento si ottiene dividendo 100 per il coefficiente tabellare, senza considerare la riduzione a metà del primo esercizio. Un macchinario con coefficiente 12,5% ha quindi un periodo di ammortamento di otto anni e una durata minima fiscale del leasing di quattro.
Qui la disciplina fiscale e quella civilistica possono divergere. Se la durata contrattuale è pari o superiore al minimo fiscale, i canoni imputati a conto economico sono deducibili per competenza senza alcuna rettifica. Se invece il contratto è più breve, la quota eccedente va ripresa a tassazione con una variazione in aumento nel modello Redditi e recuperata in via extracontabile negli esercizi successivi, anche dopo la conclusione del contratto, fino a esaurimento del monte canoni. Il disallineamento genera fiscalità differita attiva.
Sulla componente finanziaria l'art. 102 comma 7 rinvia espressamente all'art. 96 del TUIR: la quota di interessi impliciti desunta dal contratto segue le regole del limite del 30% del ROL. Un dettaglio che molti trascurano: l'art. 96 comma 4 esclude dal calcolo del risultato operativo lordo proprio i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, quindi il ROL fiscale non viene eroso dal canone, mentre la quota interessi va a sommarsi agli altri oneri finanziari soggetti al plafond. Abbiamo approfondito il meccanismo nella guida sugli interessi passivi e il limite del ROL nella SRL.
Ai fini IRAP il trattamento è diverso e meno favorevole. L'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 446/1997 esclude dalla deduzione la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto. Lo scorporo, quando il contratto non lo esplicita, si effettua con il criterio forfetario dell'art. 1 del DM 24 aprile 1998: si sottrae dai canoni di competenza la quota capitale, ottenuta ripartendo linearmente sulla durata contrattuale la differenza tra il costo sostenuto dalla concedente e il prezzo di riscatto.
| Categoria di bene | Coefficiente DM 31/12/1988 (esempio) | Periodo di ammortamento | Durata minima fiscale del leasing |
|---|---|---|---|
| Macchinario industriale | 12,5% | 8 anni | 4 anni |
| Impianti generici | 10% | 10 anni | 5 anni |
| Macchine d'ufficio elettroniche | 20% | 5 anni | 2 anni e 6 mesi |
| Mobili e arredi d'ufficio | 12% | 8 anni e 4 mesi | 4 anni e 2 mesi |
| Autoveicoli art. 164 comma 1 lett. b) TUIR | 25% | 4 anni | 4 anni (intero periodo) |
| Immobile strumentale | 3% | 33 anni e 4 mesi | 12 anni (misura fissa di legge) |
I coefficienti riportati sono esemplificativi: il DM 31 dicembre 1988 li articola per gruppo e specie di attività, quindi lo stesso macchinario può avere aliquote diverse a seconda del settore in cui è impiegato. La verifica va fatta sulla tabella del gruppo di appartenenza della SRL.
Sui veicoli occorre una precisazione. La regola dell'intero periodo di ammortamento riguarda i beni dell'art. 164 comma 1 lettera b), non quelli della lettera b-bis) concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, che restano soggetti alla regola generale della metà. Restano poi fermi i limiti di rilevanza del costo e le percentuali di deducibilità propri dell'art. 164, che nel leasing operano ragguagliando il limite al costo sostenuto dalla concedente. Il tema è trattato per esteso nella guida sull'auto aziendale nella SRL.
Il maxicanone è il versamento iniziale che riduce l'importo dei canoni periodici. La sua entità incide sul tasso effettivo e sull'assorbimento di liquidità, ma non modifica il momento in cui il costo diventa deducibile.
Il maxicanone non si deduce nell'esercizio di pagamento. Va ripartito pro rata temporis lungo la durata del contratto attraverso i risconti attivi, secondo il principio di competenza dell'art. 109 del TUIR. Se la durata contrattuale è inferiore a quella minima fiscale, la ripartizione ai fini della deduzione segue la durata minima. L'errore di dedurre integralmente il maxicanone nel primo anno resta uno dei rilievi più frequenti nei controlli sui bilanci delle PMI.
Il riscatto segue una logica opposta. Con il pagamento del prezzo di opzione il bene entra tra le immobilizzazioni materiali al valore del solo prezzo di riscatto, non del costo originario sostenuto dalla concedente. Da quel momento si applica l'ammortamento ordinario con i coefficienti del DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà nel primo esercizio ai sensi dell'art. 102 comma 2. Su prezzi di riscatto simbolici l'ammortamento risultante è irrisorio, e questo è il motivo per cui il leasing concentra la deduzione nel periodo contrattuale.
Se il prezzo di riscatto non supera 516,46 euro, la SRL può dedurre integralmente il costo nell'esercizio in cui lo sostiene, per effetto dell'art. 102 comma 5. La verifica va fatta sul costo unitario del singolo bene, non sull'insieme dei beni acquisiti nell'operazione.
Con l'acquisto il bene entra nell'attivo immobilizzato al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, installazione, collaudo, IVA indetraibile. La deduzione avviene per quote di ammortamento a norma dell'art. 102 comma 1, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, che non coincide necessariamente con quello di consegna.
Il comma 2 fissa il tetto: la deduzione non può superare quella risultante dall'applicazione al costo dei coefficienti del DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio. La riduzione è forfetaria e prescinde dalla data effettiva di entrata in funzione, quindi un macchinario avviato a gennaio e uno avviato a novembre scontano lo stesso trattamento nel primo anno.
Il coefficiente tabellare rappresenta un limite massimo, non un obbligo. Sul piano civilistico l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione ai sensi dell'art. 2426 numero 2 del codice civile, e nulla vieta un piano civilistico più lento di quello fiscale. La divergenza tra i due piani non consente però di recuperare fiscalmente le quote non imputate a conto economico, salvo i casi in cui il TUIR ammette deduzioni extracontabili: vale il principio di previa imputazione dell'art. 109 comma 4.
Due regole completano il quadro. I beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro sono integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento, secondo l'art. 102 comma 5. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzate sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, ragguagliato alla durata del possesso per i beni acquisiti o ceduti in corso d'anno, con l'eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Restano fuori dal plafond, e sono integralmente deducibili per competenza, i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, come stabilisce l'art. 102 comma 6 del TUIR. Per una mappa completa delle voci deducibili rimandiamo alla guida sulle spese deducibili della SRL.
Sul fronte delle agevolazioni il quadro va verificato caso per caso. Le misure di credito d'imposta sui beni strumentali e le forme di contributo in conto interessi sono state più volte rimodulate e prorogate con leggi di bilancio successive, e la loro operatività nel 2026 dipende da dotazioni finanziarie e sportelli che possono esaurirsi in corso d'anno. La Nuova Sabatini, disciplinata dall'art. 2 del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013, opera storicamente sia sul leasing sia sull'acquisto finanziato, ma prima di inserirla nel piano finanziario occorre accertare l'apertura dello sportello e la capienza delle risorse presso il Ministero competente.
Una SRL industriale deve dotarsi di un macchinario del valore di 200.000 euro, con coefficiente di ammortamento del 12,5%. Il periodo di ammortamento è di otto anni, la durata minima fiscale del leasing di quattro.
Ipotesi leasing. Contratto di quarantotto mesi con maxicanone del 20% pari a 40.000 euro, 48 canoni mensili da 3.600 euro per complessivi 172.800 euro e prezzo di riscatto di 2.000 euro. L'esborso totale è di 214.800 euro, con oneri finanziari impliciti di 14.800 euro.
La quota capitale annua si ottiene ripartendo linearmente su quattro anni la differenza tra costo e riscatto: (200.000 - 2.000) / 4 = 49.500 euro. I canoni di competenza annui sono (40.000 + 172.800) / 4 = 53.200 euro. La quota interessi impliciti annua è quindi 53.200 - 49.500 = 3.700 euro, per un totale di 14.800 euro sui quattro anni.
Ipotesi acquisto. Ammortamento al 12,5%, ridotto alla metà nel primo esercizio: 12.500 euro nel primo anno, 25.000 euro dal secondo all'ottavo, 12.500 euro nel nono per chiudere il piano.
| Voce | Leasing 48 mesi | Acquisto diretto |
|---|---|---|
| Valore del bene | 200.000 € | 200.000 € |
| Maxicanone (20%) | 40.000 € | — |
| Canoni periodici (48 x 3.600 €) | 172.800 € | — |
| Prezzo di riscatto | 2.000 € | — |
| Esborso complessivo | 214.800 € | 200.000 € |
| Oneri finanziari impliciti | 14.800 € | Nessuno se acquisto con mezzi propri |
| Costo dedotto IRES nei primi 4 esercizi | 212.800 € (53.200 € x 4) | 87.500 € (12.500 + 25.000 x 3) |
| Quota indeducibile ai fini IRAP | 14.800 € (3.700 € l'anno) | 0 € |
| Orizzonte di deduzione integrale | 4 esercizi, più l'ammortamento del riscatto | 9 esercizi |
Nei primi quattro esercizi il leasing porta a deduzione 125.300 euro in più rispetto all'acquisto. Ad aliquota IRES del 24% l'anticipo di imposta vale 30.072 euro, che restano nella cassa della società e vengono restituiti negli esercizi successivi, quando l'ammortamento del bene acquistato continua mentre i canoni sono esauriti. Non è un risparmio definitivo: è un differimento, il cui valore dipende dal costo del denaro per l'impresa.
Il vantaggio fiscale del leasing va poi decurtato di due voci. La prima sono gli oneri finanziari impliciti di 14.800 euro, che rappresentano un costo effettivo assente nell'acquisto con mezzi propri. La seconda è il maggior carico IRAP: 3.700 euro l'anno indeducibili, ad aliquota ordinaria del 3,9%, valgono 144 euro annui, 577 euro sull'intero contratto. Se l'acquisto fosse finanziato con un mutuo il confronto cambierebbe di nuovo, perché anche gli interessi sul mutuo sono indeducibili IRAP e soggetti al limite del ROL.
Su questo punto circola un equivoco diffuso. Una SRL che redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC contabilizza il leasing finanziario con il metodo patrimoniale. I canoni di competenza vanno a conto economico nella voce B)8, costi per godimento di beni di terzi. Il bene non compare tra le immobilizzazioni materiali e il debito verso la concedente non figura tra i debiti finanziari dello stato patrimoniale. La quota di canone non ancora maturata alla chiusura dell'esercizio si rinvia con un risconto attivo.
Il metodo finanziario, che iscrive all'attivo il diritto d'uso e al passivo la corrispondente passività per leasing, è quello previsto dall'IFRS 16 e si applica ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. Il D.Lgs. 139/2015, pur avendo riscritto ampie parti della disciplina di bilancio, non ha esteso il metodo finanziario ai soggetti OIC. Affermare che anche la SRL ordinaria debba capitalizzare il leasing è un errore ricorrente, e produce bilanci non conformi.
La trasparenza informativa è assicurata per altra via. L'art. 2427 comma 1 numero 22) del codice civile impone di indicare in nota integrativa, per le operazioni di locazione finanziaria che trasferiscono all'utilizzatore la parte prevalente dei rischi e dei benefici, un prospetto che espone il valore attuale dei canoni non scaduti, l'onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio e l'importo al quale i beni sarebbero stati iscritti se considerati immobilizzazioni, con separata indicazione degli ammortamenti e delle rettifiche di valore figurative.
Attenzione al perimetro. L'art. 2435-bis comma 5 elenca le informazioni richieste alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e non include il numero 22): il prospetto del leasing non è quindi dovuto. Le micro-imprese dell'art. 2435-ter sono a loro volta esonerate dalla nota integrativa al ricorrere delle condizioni ivi previste. Molte SRL non sono tenute a produrre quel prospetto, ma redigerlo comunque resta utile quando la società deve dialogare con le banche. Il tema è sviluppato nella guida alla nota integrativa della SRL.
Il metodo patrimoniale produce un effetto meccanico: l'attivo non cresce e i debiti finanziari iscritti non aumentano. Il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto risulta più contenuto rispetto allo scenario di acquisto finanziato con mutuo, a parità di ogni altra condizione.
Sarebbe imprudente concluderne che il leasing migliora il merito creditizio. Gli analisti bancari riclassificano il bilancio prima di calcolare gli indici, e il debito residuo per leasing viene ricondotto tra le passività finanziarie nel calcolo della posizione finanziaria netta. Le fonti informative non mancano: il prospetto della nota integrativa quando dovuto, la Centrale dei Rischi, dove le società di leasing segnalano l'esposizione nella categoria dei rischi a scadenza, e gli impegni fuori bilancio. Dal 2021 la nuova definizione di default applicata in base al Regolamento UE 575/2013 conta gli arretrati sui canoni di leasing come su qualsiasi altra esposizione. Il funzionamento del rating è descritto nella guida sui rapporti con la banca e il rating della SRL.
C'è poi un effetto che gioca in senso opposto e che spesso sorprende. Con il leasing l'intero canone, quota interessi compresa, transita nella voce B)8 e comprime l'EBITDA. Con l'acquisto sotto l'EBITDA restano l'ammortamento e gli interessi, quindi il margine operativo lordo risulta più alto. Sui covenant costruiti sul rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA il leasing riduce entrambi i termini e l'esito dipende dal loro peso relativo. Vale la pena simulare il calcolo prima di sottoscrivere un contratto in presenza di parametri finanziari già tirati.
| Indicatore | Leasing (metodo patrimoniale) | Acquisto finanziato con mutuo | Lettura dell'analista bancario |
|---|---|---|---|
| Totale attivo | Invariato: il bene non è iscritto | Cresce del costo del cespite | Riclassifica il bene tra le immobilizzazioni |
| Debiti finanziari iscritti | Assenti: nessun debito verso la concedente | Debito residuo nella voce D.4 del passivo | Somma il debito residuo per leasing alla PFN |
| Debt/equity | Otticamente più basso | Più alto | Ricalcolato dopo la riclassifica: il vantaggio si annulla |
| EBITDA | Più basso: il canone intero è in B)8 | Più alto: ammortamento e interessi restano sotto | Rettificato per rendere comparabili le due forme |
| PFN / EBITDA | Numeratore e denominatore entrambi ridotti | Entrambi i termini più alti | Esito non univoco: va simulato caso per caso |
| Copertura delle immobilizzazioni | Non misurabile sul bene in leasing | Calcolabile sul cespite iscritto | Ricostruita con i dati del prospetto in nota integrativa |
| Rotazione del capitale investito | Più elevata per effetto del minore attivo | Più contenuta | Corretta con il valore figurativo del bene |
Le metodologie di calcolo e la lettura dei singoli quozienti sono trattate nell'approfondimento sull'analisi di bilancio per indici.
Sull'immobile strumentale la durata minima fiscale è fissata in dodici anni dall'art. 102 comma 7, senza alcun collegamento al coefficiente di ammortamento. Poiché il coefficiente tipico dei fabbricati si colloca intorno al 3%, con un periodo di ammortamento superiore ai trent'anni, l'anticipo di deduzione è molto marcato: dodici anni contro trentatré.
Il vantaggio va però depurato dello scorporo del terreno. L'art. 36 comma 7 del D.L. 223/2006 rende indeducibile la quota di costo riferibile all'area sottostante o pertinenziale, forfetizzata nel 20% del costo complessivo, elevato al 30% per i fabbricati industriali. Il comma 7-bis estende la regola ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria: la quota capitale dei canoni riferibile al terreno non è deducibile. Su un immobile industriale con canoni riferiti a un valore di 1.000.000 di euro, 300.000 euro di quota capitale restano fuori dalla deduzione.
Sul piano delle imposte indirette il quadro discende dalla L. 220/2010, che ha riscritto il regime a partire dal 2011. L'acquisto dell'immobile strumentale da parte della società di leasing sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, mentre il successivo riscatto da parte dell'utilizzatore è assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Il costo fiscale indiretto va quindi confrontato con quello di un acquisto diretto, dove le ipocatastali gravano immediatamente sull'impresa.
Sull'IMU la titolarità passiva segue l'utilizzatore. L'art. 1 comma 743 della L. 160/2019 individua nel locatario il soggetto passivo per gli immobili concessi in locazione finanziaria, dalla stipula e per tutta la durata del contratto. La SRL utilizzatrice paga quindi l'imposta pur non essendo proprietaria; dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 1 comma 772 della L. 160/2019, mentre resta indeducibile ai fini IRAP.
Un chiarimento necessario: il regime del leasing abitativo introdotto dalla L. 208/2015 (art. 1, commi 76-84) riguarda le persone fisiche che acquistano l'abitazione principale; i relativi benefici fiscali – la detrazione IRPEF del 19% dei canoni ex art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del TUIR e l'imposta di registro agevolata – erano peraltro limitati dal comma 84 al periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020, mentre la disciplina civilistica dei commi 76-81 resta a regime. In ogni caso non sono in alcun modo applicabili a una SRL, nemmeno quando l'immobile viene destinato ad amministratori o dipendenti.
Il leasing tende a prevalere quando la SRL ha reddito imponibile capiente e vuole anticipare la deduzione, quando l'investimento riguarda beni con coefficiente di ammortamento basso e vita utile lunga, tipicamente gli immobili strumentali, e quando la liquidità disponibile serve al capitale circolante. Pesa anche il profilo delle garanzie: la proprietà del bene in capo alla concedente riduce la richiesta di garanzie personali dei soci, aspetto rilevante nelle società giovani o poco patrimonializzate. Il frazionamento dell'IVA sui canoni evita infine l'esborso immediato su investimenti di importo elevato, dettaglio non secondario per le imprese che maturano credito IVA strutturale.
L'acquisto diretto prevale in altri scenari. Quando la società dispone di liquidità propria a costo opportunità basso, il differenziale di interessi impliciti non trova giustificazione. Quando il bene ha una vita economica molto superiore alla durata contrattuale del leasing, la deduzione anticipata produce un vantaggio limitato a fronte di un costo finanziario certo. Quando l'impresa prevede di modificare, trasformare o cedere il bene prima della scadenza, la proprietà evita i vincoli contrattuali e le penali di risoluzione anticipata. E quando la SRL ha ROL ridotto o perdite fiscali pregresse, l'anticipo di deduzione perde valore perché non genera risparmio immediato, mentre gli interessi impliciti rischiano di restare indeducibili nell'esercizio per effetto del limite dell'art. 96.
Esiste una situazione in cui il leasing va valutato con particolare cautela: la SRL con covenant bancari costruiti sull'EBITDA. La compressione del margine operativo lordo prodotta dall'imputazione integrale del canone in B)8 può avvicinare la società alle soglie contrattuali senza che sia cambiato nulla nella gestione. Meglio verificarlo prima della firma che dopo.
Non esiste una risposta valida in ogni caso. Sul piano fiscale il leasing anticipa la deduzione, perché l'art. 102 comma 7 del TUIR consente di dedurre i canoni su un periodo pari alla metà del periodo di ammortamento del bene mobile, mentre l'acquisto segue i coefficienti ordinari del DM 31 dicembre 1988. Il leasing costa però di più in termini assoluti, per la presenza degli interessi impliciti, e la quota interessi è indeducibile ai fini IRAP. L'acquisto conviene quando la SRL dispone di liquidità propria, quando il bene ha una vita utile lunga rispetto alla durata fiscale minima del leasing e quando l'impresa vuole evitare vincoli contrattuali sull'uso del bene.
L'art. 102 comma 7 del TUIR ammette la deduzione dei canoni per l'impresa utilizzatrice, a prescindere dalla durata contrattuale, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente del DM 31 dicembre 1988 per i beni mobili. Per i beni immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i veicoli indicati nell'art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR il periodo minimo coincide con l'intero periodo di ammortamento. Queste regole si applicano ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.
Il maxicanone non è deducibile per intero nell'esercizio in cui viene pagato. Va ripartito pro rata temporis lungo la durata del contratto attraverso la tecnica dei risconti attivi e, ai fini fiscali, lungo la durata minima prevista dall'art. 102 comma 7 del TUIR se questa è superiore a quella contrattuale. Su un maxicanone di 40.000 euro in un contratto di quarantotto mesi la quota di competenza annua è di 10.000 euro.
Il leasing non peggiora né migliora automaticamente il rating. Con il metodo patrimoniale previsto dai principi contabili nazionali il bene non compare tra le immobilizzazioni e il debito residuo non figura tra i debiti finanziari, quindi indici come il rapporto debt/equity risultano otticamente più favorevoli. Le banche però riclassificano l'impegno residuo come debito finanziario in sede di analisi, utilizzando il prospetto della nota integrativa e i dati della Centrale dei Rischi, dove le società di leasing segnalano l'esposizione. L'effetto sul rating dipende dalla sostenibilità dei canoni rispetto ai flussi di cassa, non dalla forma tecnica scelta.
Una SRL che redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili OIC applica il metodo patrimoniale: i canoni vanno a conto economico nella voce B)8 costi per godimento di beni di terzi e il bene non viene iscritto tra le immobilizzazioni fino al riscatto. L'art. 2427 comma 1 numero 22) del codice civile impone di indicare in nota integrativa gli effetti che si sarebbero prodotti applicando il metodo finanziario. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate da questa informativa. Il metodo finanziario dell'IFRS 16, che iscrive il diritto d'uso e la passività, riguarda soltanto i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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