Dal 2019 la deduzione degli interessi passivi nelle società di capitali passa dal ROL fiscale, non da quello di bilancio. Ecco come si calcola il limite del 30 per cento e come funzionano i riporti.
Indice dei contenuti
Una SRL che si finanzia con debito bancario, obbligazioni o apporti onerosi dei soci non deduce automaticamente tutto quello che paga in interessi. L'art. 96 del TUIR subordina la deduzione a una soglia costruita sul risultato operativo, e la soglia si misura su una grandezza fiscale che non coincide con il ROL leggibile in bilancio. Chi confonde i due valori sbaglia la variazione in dichiarazione, spesso in eccesso a proprio danno.
L'art. 96 del TUIR è stato interamente riscritto dall'art. 1 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, che ha recepito in Italia la direttiva ATAD (UE) 2016/1164. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, quindi dal 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
La disciplina riguarda i soggetti IRES indicati nell'art. 73 del TUIR: SRL, SPA, SAPA, cooperative, enti commerciali. Non si applica agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali in contabilità ordinaria, per i quali continua a operare l'art. 61 del TUIR con il criterio del pro rata generale. È un errore ricorrente estendere la logica del ROL a soggetti che non ne sono destinatari.
Il comma 1 dell'art. 96 costruisce la deduzione su due livelli. Nel primo, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo, sommati a quelli riportati da periodi precedenti. Nel secondo, l'eccedenza è deducibile nel limite dato dalla somma tra il 30 per cento del ROL della gestione caratteristica del periodo e il 30 per cento del ROL riportato da esercizi anteriori.
Il legislatore italiano non si è avvalso della franchigia di 3 milioni di euro che la direttiva ATAD consentiva agli Stati membri di introdurre. Anche una SRL con oneri finanziari modesti deve quindi effettuare il test del ROL, senza soglie di esonero legate all'importo.
L'art. 96 opera come ultimo filtro. Prima vanno applicate le norme che negano la deduzione per ragioni proprie: difetto di inerenza, rettifiche da prezzi di trasferimento ex art. 110, comma 7, indeducibilità dei componenti negativi relativi agli immobili patrimonio ex art. 90, comma 2. Solo l'importo che supera quel vaglio entra nel calcolo del ROL.
Il perimetro degli oneri rilevanti si costruisce su due condizioni che devono ricorrere insieme. La prima è contabile: l'onere deve essere qualificato come interesse passivo o onere finanziario assimilato dai principi contabili adottati dall'impresa. La seconda è sostanziale: l'onere deve derivare da un'operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria, oppure da un contratto che contiene una componente di finanziamento significativa.
Ne consegue che non ogni costo addebitato dalla banca è un interesse passivo ai fini dell'art. 96. Le commissioni per servizi, le spese di tenuta conto e gli oneri per prestazioni amministrative restano fuori e seguono le regole ordinarie di deduzione. Rientrano invece le commissioni che i principi contabili trattano come rettifica del tasso effettivo di interesse. Per orientarsi nella lettura degli addebiti bancari può essere utile la guida sui rapporti con la banca e il rating della SRL.
| Componente | Rientra nel regime dell'art. 96? | Nota operativa |
|---|---|---|
| Interessi su mutui e finanziamenti bancari | Sì | Ipotesi tipica: concorrono per competenza, al netto di eventuali contributi in conto interessi |
| Quota interessi dei canoni di leasing | Sì | La componente finanziaria implicita rileva come interesse passivo; il canone nel suo complesso è invece escluso dal calcolo del ROL |
| Interessi su finanziamenti dei soci | Sì | Nessun regime di favore: vedi la guida al finanziamento soci nella SRL |
| Interessi su prestiti obbligazionari e titoli di debito | Sì | Rilevano anche disaggi di emissione e oneri accessori trattati come rettifica del tasso effettivo |
| Interessi capitalizzati sul costo dei beni | Sì | Il comma 1 li include espressamente, richiamando l'art. 110, comma 1, lettera b): si tratta di una novità introdotta dal D.Lgs. 142/2018 |
| Interessi di mora | Sì, ma dibattuto | Concorrono comunque nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti, per la deroga dell'art. 109, comma 7, del TUIR. L'inclusione nel perimetro dell'art. 96 va verificata alla luce del requisito della causa finanziaria del rapporto (comma 3): trattandosi di oneri che maturano su debiti di natura commerciale, la questione è dibattuta |
| Commissioni bancarie per servizi e spese di tenuta conto | No | Manca la qualificazione contabile di onere finanziario: deduzione secondo le regole ordinarie dei costi |
| Interessi su prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine | No | Esclusione oggettiva prevista dall'art. 96 al ricorrere delle condizioni di legge |
| Interessi passivi già indeducibili per altre norme | No | Se la deduzione è negata a monte (inerenza, art. 110 comma 7), l'importo non entra nel test del ROL |
Simmetricamente, tra gli interessi attivi che generano capienza rientrano solo i proventi con la stessa natura finanziaria. I dividendi, classificati nella voce C15 del conto economico, non sono proventi finanziari assimilati agli interessi attivi e non ampliano la capienza di deduzione. Rilevano invece gli interessi attivi e gli altri proventi di natura finanziaria della voce C16, che concorrono a formare la capienza ai sensi dell'art. 96, comma 1.
Il risultato operativo lordo della gestione caratteristica rilevante ai fini dell'art. 96 è definito dal comma 4 come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (voce B10, lettere a e b) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
Il punto decisivo è il criterio di misurazione. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 la norma imponeva di assumere le voci "così come risultanti dal conto economico": il ROL era una grandezza contabile. Il D.Lgs. 142/2018 ha cambiato l'ancoraggio: oggi le voci si assumono nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa. Il ROL è diventato fiscale.
La differenza si apprezza su casi molto concreti. Un costo indeducibile per intero o in parte non riduce il ROL: la quota indeducibile delle spese telefoniche ex art. 102, comma 9, l'eccedenza delle spese di rappresentanza rispetto ai limiti dell'art. 108, comma 2, gli accantonamenti non previsti dall'art. 107 vanno neutralizzati. Il risultato è un ROL fiscale più alto di quello contabile, quindi una capienza maggiore. Al contrario, i compensi agli amministratori deliberati ma non pagati entro la chiusura dell'esercizio non sono deducibili per il criterio di cassa dell'art. 95, comma 5, salvo l'applicazione del principio di cassa allargata previsto dall'art. 51, comma 1, del TUIR per i compensi che costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, per i quali rilevano anche i pagamenti eseguiti entro il 12 gennaio dell'anno successivo; non abbattono quindi il ROL dell'anno in cui sono imputati, ma quello dell'anno di pagamento.
| Voce di conto economico | Rileva nel ROL fiscale? | Criterio di assunzione |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione (A1-A5) | Sì, in aumento | Nell'importo fiscalmente imponibile: le plusvalenze rateizzate ex art. 86, comma 4, rilevano per la quota di competenza fiscale |
| B6-B9) Materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale | Sì, in diminuzione | Nell'importo fiscalmente deducibile, al netto delle variazioni in aumento |
| B10 a) e b) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali | No | Esclusi per espressa previsione: non riducono il ROL |
| Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali | No | Esclusi per intero dal calcolo, mentre la quota interessi implicita rileva tra gli interessi passivi |
| B10 c) e d) Altre svalutazioni e svalutazioni dei crediti | Sì, in diminuzione | Solo per la parte deducibile: per i crediti nei limiti dell'art. 106 del TUIR |
| B12 e B13) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti | Sì, in diminuzione | Solo se rientrano tra quelli ammessi dall'art. 107; gli altri sono neutralizzati |
| B14) Oneri diversi di gestione | Sì, in diminuzione | Nell'importo deducibile: sanzioni e imposte indeducibili vanno escluse |
| C) Proventi e oneri finanziari | No | Fuori dal perimetro A) meno B): interessi e dividendi non incidono sul ROL |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | No | Fuori dal perimetro delle lettere A) e B) |
Dopo l'abolizione dell'area straordinaria del conto economico, disposta dal D.Lgs. 139/2015, plusvalenze e minusvalenze da cessione di beni e altre componenti un tempo classificate tra i proventi e gli oneri straordinari confluiscono nelle voci A5 e B14. Entrano quindi nel ROL, con un effetto che può essere rilevante nell'esercizio in cui la società dismette cespiti. Per il quadro completo delle regole di deduzione dei costi si rimanda alla guida sulle spese deducibili della SRL.
Il calcolo si svolge in una sequenza fissa. Prima si determina l'ammontare complessivo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di competenza. Poi si individua la capienza gratuita, data dagli interessi attivi e dai proventi finanziari assimilati del periodo più quelli riportati da esercizi precedenti. Fino a quella soglia la deduzione è integrale e il ROL non viene toccato.
Sull'eccedenza si applica il limite quantitativo. La capienza disponibile è pari al 30 per cento del ROL fiscale del periodo, aumentata del 30 per cento delle eccedenze di ROL riportate dai cinque esercizi precedenti. L'ordine di utilizzo è stabilito dalla norma: si impiega prioritariamente il ROL del periodo d'imposta e solo successivamente le eccedenze riportate da periodi precedenti, a partire da quella più risalente. Non si tratta di una scelta discrezionale del contribuente.
Se dopo aver dedotto gli interessi di competenza residua ancora capienza, questa serve a recuperare gli interessi indeducibili riportati da esercizi precedenti. Quello che resta della capienza dopo entrambi i passaggi diventa eccedenza di ROL riportabile.
Due precisazioni evitano errori frequenti. Gli interessi attivi eccedenti rispetto agli interessi passivi del periodo non si perdono: il comma 6 ne prevede il riporto ai periodi successivi, e il comma 1 li richiama espressamente come componente della capienza. Nel consolidato nazionale, inoltre, l'eccedenza di interessi passivi di una società può essere abbattuta utilizzando l'eccedenza di ROL non sfruttata da altre società che partecipano alla stessa fiscal unit nel medesimo periodo d'imposta.
La quantificazione confluisce nell'apposito prospetto degli interessi passivi non deducibili del quadro RF, che alimenta la variazione in aumento e traccia gli stock riportabili. La compilazione è illustrata nella guida al Modello Redditi SC 2026.
Una SRL industriale registra su tre esercizi consecutivi i valori riportati sotto. L'esempio mostra come si formano e si consumano sia lo stock di interessi indeducibili sia l'eccedenza di ROL.
| Voce (importi in euro) | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
|---|---|---|---|
| Interessi passivi di competenza | 480.000 | 300.000 | 700.000 |
| Interessi attivi di competenza | 30.000 | 20.000 | 10.000 |
| ROL fiscale del periodo | 900.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |
| 30% del ROL del periodo | 270.000 | 540.000 | 360.000 |
| Eccedenza di ROL lordo riportata da esercizi precedenti | 0 | 0 | 266.667 |
| 30% dell'eccedenza di ROL riportata | 0 | 0 | 80.000 |
| Capienza complessiva (interessi attivi + 30% ROL del periodo + 30% ROL riportato) | 300.000 | 560.000 | 450.000 |
| Interessi del periodo dedotti | 300.000 | 300.000 | 450.000 |
| Interessi pregressi recuperati | 0 | 180.000 | 0 |
| Variazione in aumento del periodo | 180.000 | 0 | 250.000 |
| Stock di interessi indeducibili a fine esercizio | 180.000 | 0 | 250.000 |
| Eccedenza di ROL lordo riportabile a fine esercizio | 0 | 266.667 | 0 |
Nell'Anno 1 la società deduce 30.000 euro grazie agli interessi attivi e 270.000 euro grazie al ROL. I 180.000 euro residui generano una variazione in aumento nel quadro RF e restano in carico come stock riportabile.
Nell'Anno 2 il ROL sale a 1.800.000 euro e la capienza a 560.000 euro. Gli interessi di competenza (300.000) assorbono 20.000 euro di interessi attivi e 280.000 euro di ROL. Con la capienza residua di 260.000 euro la società recupera integralmente i 180.000 euro pregressi, effettuando una variazione in diminuzione. Resta un'eccedenza di ROL lordo pari a 266.667 euro, riportabile nei cinque periodi d'imposta successivi, che darà diritto a una capienza aggiuntiva di 80.000 euro (30%).
Nell'Anno 3 gli oneri finanziari salgono a 700.000 euro mentre il ROL scende. La capienza si compone di 10.000 euro di interessi attivi, 360.000 euro pari al 30% del ROL del periodo e 80.000 euro pari al 30% dell'eccedenza di ROL pregressa (266.667), per un totale di 450.000 euro. La quota indeducibile è pari a 250.000 euro, che si aggiunge allo stock riportabile senza scadenza.
Un chiarimento decisivo per la compilazione del prospetto: la grandezza che si riporta e che si espone in dichiarazione è il ROL lordo eccedente, non la quota del 30 per cento già calcolata. Nell'esempio l'Anno 2 chiude con 266.667 euro di ROL lordo non utilizzato; gli 80.000 euro sono soltanto l'effetto che quel riporto produce sulla capienza dell'Anno 3. Trascrivere 80.000 euro come eccedenza di ROL e applicarvi di nuovo il 30 per cento l'anno successivo porterebbe a una capienza di 24.000 euro invece che di 80.000, con una deduzione inferiore a quella spettante.
Le due eccedenze prodotte dal meccanismo hanno regole di riporto asimmetriche, e la differenza pesa nella pianificazione.
Gli interessi passivi risultati indeducibili sono riportabili in avanti senza limiti di tempo, secondo il comma 5. Diventano deducibili nei periodi successivi per l'ammontare pari alla differenza positiva tra la capienza del periodo e gli interessi passivi di competenza. Non si tratta di un credito: se la capienza non si forma mai, lo stock resta sospeso a tempo indefinito.
L'eccedenza di ROL non utilizzata è invece riportabile solo nei cinque periodi d'imposta successivi, per effetto del comma 7. Si tratta di una restrizione introdotta dal D.Lgs. 142/2018: nel regime previgente il riporto del ROL inutilizzato non aveva scadenza. Una società che attraversa una fase di forte redditività operativa e basso indebitamento accumula capienza che, se non usata entro cinque esercizi, si perde. Le eccedenze di ROL formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 seguono le disposizioni transitorie dell'art. 13 del D.Lgs. 142/2018, ormai di rilevanza residuale.
Nelle operazioni straordinarie il riporto non è libero. Gli interessi passivi indeducibili trasferiti per effetto di una fusione o di una scissione soggiacciono agli stessi limiti previsti per le perdite fiscali dall'art. 172, comma 7, del TUIR, richiamato per le scissioni dall'art. 173, comma 10: test di operatività della società che li ha generati e tetto commisurato al patrimonio netto. Il tema è trattato in modo più ampio nella guida al riporto delle perdite fiscali nella SRL.
Gli interessi passivi imputati ad incremento del costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR meritano attenzione perché la regola è cambiata. Nel regime anteriore al recepimento della direttiva ATAD questi oneri restavano fuori dal test del ROL, seguendo la sorte del bene attraverso l'ammortamento. Il vigente comma 1 dell'art. 96 li richiama invece espressamente e li attrae nel perimetro degli interessi passivi rilevanti. Chi applica ancora la vecchia impostazione escludendoli dal calcolo commette un errore.
Il leasing finanziario richiede un doppio passaggio. Il canone complessivo di locazione finanziaria di beni strumentali è escluso dai costi che riducono il ROL, per espressa previsione del comma 4. La quota interessi implicita nel canone, desunta dal contratto, concorre invece a formare l'ammontare degli interessi passivi soggetti al limite.
Sugli immobili patrimonio, l'art. 90, comma 2, del TUIR nega la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a tali beni. La norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 35, della L. 244/2007 chiarisce che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili patrimonio non rientrano tra i componenti indeducibili: restano quindi soggetti alla disciplina ordinaria dell'art. 96.
Un regime a sé riguarda le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. L'art. 1, comma 36, della L. 244/2007 esclude dal limite del ROL gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. L'accesso all'esclusione dipende dalla verifica dei requisiti di prevalenza patrimoniale e reddituale previsti dalla norma e dalla destinazione effettiva degli immobili, e va documentato esercizio per esercizio.
I commi finali dell'art. 96, a partire dal comma 12, individuano i soggetti che non applicano il meccanismo del ROL perché dotati di regole di deducibilità proprie, coerenti con la natura della loro attività. Per queste imprese l'indebitamento è materia prima e non fattore di struttura finanziaria.
| Soggetto o fattispecie | Trattamento | Riferimento |
|---|---|---|
| Intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, società di leasing e factoring, altri soggetti iscritti agli albi di vigilanza) | Fuori dal meccanismo del ROL: si applicano regole di deducibilità proprie | Art. 96 del TUIR, commi finali; definizione nell'art. 162-bis del TUIR |
| Imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi assicurativi | Fuori dal meccanismo del ROL: regime di deducibilità specifico | Art. 96 del TUIR, commi finali |
| Interessi su prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine | Esclusione oggettiva al ricorrere delle condizioni previste, con vincoli su localizzazione degli attivi e del soggetto finanziato | Art. 96 del TUIR, in attuazione dell'opzione concessa dalla direttiva ATAD |
| Società immobiliari di gestione, per gli interessi su finanziamenti ipotecari relativi a immobili destinati alla locazione | Esclusione oggettiva limitata a quella tipologia di interessi, subordinata ai requisiti di prevalenza | Art. 1, comma 36, L. 244/2007 |
| Imprenditori individuali e società di persone commerciali in contabilità ordinaria | Non applicano l'art. 96: opera il pro rata generale di deducibilità | Art. 61 del TUIR |
| Società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) | Nessuna esclusione: applicano integralmente il limite del 30% del ROL | Art. 96 del TUIR; art. 162-bis, comma 1, del TUIR per la qualificazione |
L'ultima riga della tabella merita un'annotazione. La riforma del 2018 ha ridisegnato le definizioni di intermediario finanziario e di società di partecipazione, e non tutte le holding ricadono nella categoria esclusa. Una holding che detiene partecipazioni in società industriali e commerciali resta soggetta all'art. 96, anche quando il suo conto economico è composto quasi esclusivamente da proventi finanziari e da un ROL modesto o negativo. In queste strutture il vincolo del 30 per cento morde con particolare intensità.
Ai fini IRAP gli interessi passivi non sono deducibili per le società di capitali industriali, commerciali e di servizi. La ragione è strutturale, non quantitativa: l'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 costruisce la base imponibile sulla differenza tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, mentre gli interessi passivi sono classificati nella voce C17. Restano semplicemente fuori dal perimetro rilevante.
Non serve quindi alcun test di capienza: qui non esiste una soglia analoga al 30 per cento del ROL, e nemmeno un meccanismo di riporto. L'onere finanziario è irrilevante ai fini del tributo regionale, punto. La stessa logica travolge la componente finanziaria del leasing: l'art. 5, comma 3, esclude espressamente dalla deduzione la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto.
L'affermazione va però circoscritta ai soggetti che determinano la base imponibile con le regole dell'art. 5. Banche e altri soggetti finanziari applicano l'art. 6, le imprese di assicurazione l'art. 7, e in quei regimi gli interessi passivi rilevano, sia pure con limitazioni. Le imprese individuali e le società di persone che determinano il valore della produzione con le regole dell'art. 5-bis seguono a loro volta uno schema diverso.
La conseguenza pratica è una doppia gestione. Ai fini IRES gli interessi passivi vanno testati con l'art. 96 e tracciati negli stock riportabili; ai fini IRAP vanno semplicemente esclusi dal calcolo, senza generare eccedenze da monitorare. Per gli aspetti dichiarativi si veda la guida alla dichiarazione IRAP della SRL 2026.
L'art. 96 del TUIR prevede due passaggi. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili per intero fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati del periodo, sommati a quelli riportati da periodi precedenti. L'eccedenza è deducibile entro il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, considerando sia il ROL del periodo sia le eccedenze di ROL riportate. Quanto resta è indeducibile nell'esercizio ma può essere dedotto negli esercizi successivi senza limiti di tempo.
Il ROL rilevante ai fini dell'art. 96 è la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, senza gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e senza i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 le voci non si assumono nell'importo di bilancio, ma nella misura risultante dall'applicazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa. Il ROL è quindi fiscale e non contabile: i costi indeducibili non riducono il ROL, e le componenti con imputazione fiscale differita rilevano nel periodo in cui diventano deducibili o imponibili.
Gli interessi passivi indeducibili in un periodo d'imposta sono riportabili in avanti senza limiti di tempo e diventano deducibili negli esercizi successivi nei limiti della capienza residua, dopo gli interessi di competenza del periodo. Le eccedenze di ROL non utilizzate seguono invece una regola diversa: sono riportabili solo nei cinque periodi d'imposta successivi. Nelle fusioni e nelle scissioni il riporto degli interessi indeducibili è soggetto agli stessi limiti previsti per le perdite fiscali dagli artt. 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR.
No. Per le società di capitali industriali, commerciali e di servizi la base imponibile IRAP è costruita sulla differenza tra valore e costi della produzione delle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., secondo l'art. 5 del D.Lgs. 446/1997. Gli interessi passivi sono classificati nella voce C17 del conto economico e restano quindi fuori dal perimetro rilevante. È indeducibile anche la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, per espressa previsione dell'art. 5, comma 3. Regole proprie valgono invece per banche, altri soggetti finanziari e imprese di assicurazione, disciplinati dagli artt. 6 e 7 dello stesso decreto.
Restano fuori dal meccanismo del 30 per cento del ROL gli intermediari finanziari individuati dall'art. 162-bis del TUIR, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi, che seguono regimi di deducibilità propri. Opera inoltre un'esclusione oggettiva per gli interessi relativi a prestiti destinati a progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, al ricorrere delle condizioni di legge. Gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria non applicano l'art. 96 ma l'art. 61 del TUIR. Le holding industriali, invece, restano pienamente soggette al limite del ROL.
Il team TurboImposte calcola il ROL fiscale, verifica la capienza per la deduzione degli interessi e imposta il riporto delle eccedenze.
Richiedi una consulenza gratuitaQuali costi abbattono il reddito della SRL e con quali limiti quantitativi.
Quadri, variazioni e scadenze della dichiarazione dei redditi delle società di capitali.
Come la banca valuta la SRL e quali indicatori di bilancio incidono sul costo del debito.
Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
Parla con un commercialista