Un cliente che non paga non diventa automaticamente un costo deducibile. Ecco quando una SRL può dedurre le perdite su crediti, come funziona la svalutazione forfettaria dell'art. 106 e quali prove servono per stralciare un credito a fine esercizio.
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Quasi ogni SRL, prima o poi, si trova in bilancio un credito verso un cliente che non incasserà mai. La tentazione è di "buttarlo giù" e dedurlo subito, ma il fisco pone condizioni precise: non basta smettere di sperare nell'incasso. Questa guida spiega la differenza tra svalutare e perdere un credito, quando la deduzione è automatica e quando invece servono prove, e come gestire il tutto in sede di chiusura dell'esercizio.
Il codice e il TUIR distinguono due momenti nella gestione fiscale dei crediti commerciali:
La distinzione non è teorica: cambia il momento in cui il costo diventa deducibile, la documentazione richiesta e il modo in cui le due poste si incrociano in dichiarazione. Vediamole una alla volta.
L'art. 106 del TUIR consente di dedurre le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti entro due limiti combinati:
In pratica, finché il fondo fiscalmente riconosciuto resta sotto il 5% del monte crediti, ogni anno si può dedurre fino allo 0,50%. La svalutazione civilistica eccedente questi limiti resta in bilancio ma genera una variazione in aumento in dichiarazione, con eventuale fiscalità differita.
Quando un credito non è più solo "a rischio" ma concretamente perso, si passa all'art. 101, comma 5. La regola generale è che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. In altre parole, non basta la convinzione soggettiva dell'imprenditore: serve una base oggettiva e documentata che dimostri l'inesigibilità, totale o parziale, del credito.
Esempi di elementi certi e precisi, al di fuori dei casi automatici del paragrafo seguente, sono il verbale di pignoramento con esito negativo, la documentata irreperibilità del debitore, l'esito infruttuoso delle azioni di recupero o la loro antieconomicità (quando il costo per recuperare supererebbe il credito). La prassi di riferimento è la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2013.
In alcune situazioni la legge considera gli elementi certi e precisi automaticamente sussistenti, senza bisogno di ulteriori prove:
| Caso | Condizione |
|---|---|
| Procedure concorsuali e istituti equiparati | Il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o a un istituto equiparato — liquidazione giudiziale (ex fallimento), concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordo di ristrutturazione omologato o piano attestato di risanamento: la perdita è deducibile dalla data di apertura della procedura (per il piano attestato, dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese) |
| Crediti di modesta entità | Il credito non supera 2.500 € (elevati a 5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione) ed è scaduto da almeno sei mesi |
| Prescrizione del diritto | Il diritto alla riscossione del credito è prescritto |
| Cancellazione dal bilancio | Il credito è stato cancellato dal bilancio in applicazione dei corretti principi contabili (ad esempio una cessione pro soluto che trasferisce i rischi) |
Il caso dei crediti di modesta entità è il più frequente nella pratica delle PMI: permette di stralciare in automatico i piccoli insoluti scaduti da oltre sei mesi, senza dover costruire un fascicolo di prove per ciascuno. Resta comunque il principio di inerenza: la perdita deve riferirsi a un credito sorto nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Svalutazione e perdita non si sommano liberamente: la legge impone un ordine. Quando un credito diventa definitivamente perso, la perdita si imputa prima al fondo svalutazione crediti già dedotto negli anni precedenti. Solo la parte che eccede il fondo già dedotto è deducibile come perdita dell'esercizio (art. 101, comma 5, ultimo periodo).
È una regola logica: lo Stato non consente di dedurre due volte lo stesso rischio, prima come accantonamento prudenziale e poi come perdita effettiva. Per questo tenere allineati il fondo svalutazione civilistico e quello fiscalmente riconosciuto è essenziale per non sbagliare le variazioni in dichiarazione.
Una SRL ha crediti commerciali per 200.000 euro a fine anno. Vediamo i tre passaggi tipici.
| Situazione | Trattamento fiscale |
|---|---|
| Svalutazione prudenziale dell'anno | Deducibile fino allo 0,50% di 200.000 € = 1.000 €; il fondo dedotto non potrà comunque superare 10.000 € (5% dei crediti) |
| Insoluto da un cliente: fattura di 1.800 € scaduta da 8 mesi | Credito di modesta entità (sotto 2.500 €) scaduto da oltre sei mesi: perdita deducibile in automatico, senza altre prove |
| Cliente fallito: credito di 7.000 € ormai perso, fondo già dedotto di 4.000 € | La perdita si imputa prima al fondo (4.000 €); la parte eccedente, 3.000 €, è deducibile come perdita dell'esercizio |
Lo stesso credito, quindi, può seguire percorsi diversi a seconda di quanto è grande, da quanto è scaduto e di cosa è successo al debitore. La chiusura dell'esercizio è il momento in cui si fa questa ricognizione, credito per credito.
La svalutazione (art. 106 del TUIR) è una stima prudenziale del rischio di mancato incasso su tutti i crediti commerciali, deducibile in modo forfettario entro lo 0,50% l'anno. La perdita su crediti (art. 101, comma 5, del TUIR) riguarda invece un credito specifico divenuto in tutto o in parte inesigibile ed è deducibile quando risulta da elementi certi e precisi o nei casi di deducibilità automatica previsti dalla legge.
Gli elementi certi e precisi si considerano automaticamente sussistenti quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o a un istituto equiparato (dalla data di apertura della procedura) e quando il credito è di modesta entità ed è scaduto da almeno sei mesi. È di modesta entità il credito non superiore a 2.500 euro, elevati a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione. Anche la prescrizione del diritto costituisce elemento certo e preciso.
L'art. 106 del TUIR ammette la deduzione delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali iscritti in bilancio. La deduzione non è più ammessa quando il fondo svalutazione ha raggiunto il 5% del valore dei crediti risultanti a fine esercizio.
Quando un credito diventa definitivamente inesigibile, la perdita si imputa prima al fondo svalutazione crediti già dedotto fiscalmente negli esercizi precedenti. È deducibile come perdita dell'esercizio solo la parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti già dedotti (art. 101, comma 5, ultimo periodo, del TUIR).
No. Fuori dai casi di deducibilità automatica, la perdita è deducibile solo in presenza di elementi certi e precisi: ad esempio un verbale di pignoramento con esito negativo, l'irreperibilità documentata del debitore o l'antieconomicità dimostrata dell'azione di recupero. La semplice decisione di non sollecitare più il cliente non è sufficiente.
Lo Studio Vittucci segue svalutazioni, stralci e deducibilità dei crediti nelle società di capitali, con un canone fisso mensile.
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Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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