La chiusura dell'esercizio si prepara adesso, non a marzo. Ecco i controlli e le decisioni di fine anno per una SRL con esercizio solare: cosa sistemare entro il 31 dicembre 2026 e cosa rimandare alle guide dedicate.
Questa guida è dello Studio Vittucci, che tiene la contabilità di società di capitali. Se preferisci non fare tutto da solo, ce ne occupiamo noi con un canone fisso mensile: SRLS da 250 €, SRL da 325 €.
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La chiusura dell'esercizio non è un adempimento di marzo. Buona parte di ciò che determina il risultato e le imposte di una SRL si decide, o si perde, entro il 31 dicembre. Questa guida mette in fila i controlli e le scelte di fine anno per una società con esercizio solare (1° gennaio – 31 dicembre): su alcuni punti conviene spiegare cosa sono e trattarli per esteso, su altri basta capire perché contano e seguire la guida dedicata.
A marzo si registrano le ultime fatture, si quadrano i conti e si imposta il bilancio. Ma le leve che spostano davvero il risultato agiscono prima, e molte hanno un termine fisso al 31 dicembre. Ci sono due ragioni concrete per muoversi già in autunno.
La prima: alcune decisioni valgono solo se prese e, in certi casi, pagate entro l'anno. Il compenso dell'amministratore è deducibile per cassa, quindi conta la data di pagamento; le assunzioni agevolate e gli investimenti in beni strumentali seguono il momento in cui si perfezionano. Dopo il 31 dicembre non si torna indietro.
La seconda: per sapere se e dove intervenire serve una stima del risultato. Una situazione contabile aggiornata a ottobre o novembre permette di proiettare utile e imposte, confrontare il carico fiscale atteso con gli acconti già versati ed eventualmente rivedere la seconda rata, e accorgersi per tempo di problemi che più avanti non si correggono: perdite che intaccano il capitale, rischio di società di comodo, superamento delle soglie che fanno scattare la nomina del revisore.
Il quadro delle scadenze di fine 2026, in sintesi:
| Cosa fare | Entro quando | Dove approfondire |
|---|---|---|
| Versare la seconda rata di acconto IRES e IRAP | 30 novembre 2026 | Acconto IRES e IRAP 2026 |
| Deliberare e pagare il compenso dell'amministratore | 31 dicembre 2026 | Compenso amministratore |
| Perfezionare le assunzioni per la maxi-deduzione | 31 dicembre 2026 | Maxi-deduzione assunzioni 2026 |
| Completare gli investimenti in beni strumentali agevolati | 31 dicembre 2026 | Crediti d'imposta SRL 2026 |
| Eseguire la conta fisica e valorizzare il magazzino | 31 dicembre 2026 | Inventario di magazzino |
| Verificare perdite, test di operatività e soglie per il revisore | entro la chiusura | Conti da verificare |
Le scritture di assestamento (o di rettifica e integrazione) sono le registrazioni che, in sede di chiusura, riportano costi e ricavi alla competenza economica dell'esercizio, a prescindere da quando il denaro è entrato o uscito. È il principio di competenza richiesto dall'art. 2423-bis del codice civile. Si registrano a fine anno, ma si impostano sui dati al 31 dicembre: per questo conviene avere la contabilità ordinata prima della chiusura. Di seguito le più comuni.
Servono a ripartire su due esercizi un costo o un ricavo che è a cavallo d'anno. Il rateo misura la quota di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria avverrà dopo: per esempio gli interessi già maturati al 31 dicembre ma liquidati l'anno seguente. Il risconto fa l'opposto: rinvia all'esercizio successivo la parte di un costo o ricavo già incassato o pagato ma di competenza futura, come il premio di una polizza o un canone pagati in anticipo e a cavallo d'anno.
L'ammortamento ripartisce il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali lungo la loro vita utile. Sul piano civilistico va fatto in modo sistematico, in base alla residua possibilità di utilizzazione del bene (art. 2426, n. 2, c.c.). Sul piano fiscale le quote massime deducibili seguono i coefficienti tabellari (D.M. 31 dicembre 1988), distinti per categoria di bene e settore: la quota civilistica e quella fiscalmente deducibile possono non coincidere, e la differenza va gestita in dichiarazione.
A fine anno le giacenze di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti vanno valutate e iscritte tra le rimanenze. Il criterio generale è il minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (art. 2426, n. 9, c.c.); per i beni fungibili si possono usare metodi convenzionali come il costo medio ponderato, il FIFO o il LIFO (art. 2426, n. 10, c.c.). Il punto di partenza è però la conta fisica, di cui si parla nella sezione successiva.
Quando a fine esercizio esiste una passività di natura determinata, certa o probabile, ma indeterminata nell'importo o nella data in cui si manifesterà, si accantona a un fondo (art. 2424-bis, comma 3, c.c.; l'accantonamento figura tra i costi del conto economico, voci B.12 e B.13 dell'art. 2425 c.c.). Esempi tipici sono le cause legali in corso, le garanzie prestate sui prodotti o gli impegni contrattuali onerosi. L'accantonamento riconosce il costo nell'esercizio in cui il rischio sorge, non in quello in cui si pagherà.
Se la SRL ha dipendenti, a fine anno va rilevata la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo (art. 2120 c.c.), pari in linea generale alla retribuzione utile divisa per 13,5 e ridotta del contributo dello 0,50% destinato all'INPS, oltre alla rivalutazione del fondo già accantonato (1,5% in misura fissa più il 75% dell'indice ISTAT). Il fondo TFR va tenuto allineato tra dato civilistico e movimenti dell'anno. Per il calcolo e la gestione del fondo rimandiamo alla guida sul TFR nella SRL.
La società in contabilità ordinaria è tenuta a redigere l'inventario (art. 2217 c.c.), che si chiude con il bilancio e contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. Tra queste rientrano le rimanenze di magazzino alla data di chiusura.
Il presupposto è una conta fisica effettiva delle giacenze al 31 dicembre: non una stima a tavolino, ma la rilevazione delle quantità realmente presenti, da confrontare con le risultanze contabili e di cui tenere traccia. Sulle quantità contate si applica poi il criterio di valorizzazione visto sopra.
Il motivo per cui va fatto davvero è semplice: il valore delle rimanenze finali partecipa alla formazione del risultato. Un magazzino sopravvalutato gonfia l'utile e le imposte; uno sottovalutato le riduce in modo non giustificato ed espone a rilievi. In entrambi i casi il dato resta nei conti dell'anno dopo come rimanenza iniziale, quindi un errore al 31 dicembre si trascina. Per chi ha magazzini rilevanti, pianificare la conta negli ultimi giorni dell'anno (o con procedure di inventario rotativo documentate) evita di arrivare impreparati.
Alcune scelte producono effetti fiscali solo se completate nell'anno. Dopo il 31 dicembre non si recuperano: è qui che la preparazione di fine anno fa la differenza.
Il compenso dell'amministratore è deducibile per la società secondo il principio di cassa: l'art. 95, comma 5, del TUIR lo rende deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto. Per dedurlo nel 2026 occorre quindi che sia deliberato dall'assemblea e pagato entro l'anno, con le precisazioni sulla cosiddetta cassa allargata per i compensi assimilati al lavoro dipendente. La decisione va letta anche insieme alla scelta se remunerare i soci con compenso o con dividendi, che hanno un trattamento diverso. Le modalità di delibera e pagamento sono nella guida sul compenso dell'amministratore.
L'agevolazione sul costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato premia l'incremento occupazionale realizzato nell'esercizio. Le assunzioni vanno quindi perfezionate entro il 31 dicembre per rientrare nel periodo agevolato: una scelta di fine anno, non di dichiarazione. Condizioni, perimetro e calcolo sono nella guida sulla maxi-deduzione per le assunzioni 2026.
Se contate su crediti d'imposta o altre agevolazioni legate agli investimenti in beni strumentali, verificate per tempo i termini: molte misure richiedono che l'investimento sia perfezionato, consegnato e, dove previsto, interconnesso entro la fine dell'anno. Esiste però una leva tipica di fine anno, la prenotazione: per diverse agevolazioni basta che entro il 31 dicembre l'ordine sia accettato dal venditore e sia versato un acconto di almeno il 20%, con consegna e interconnessione nei termini più ampi previsti dalla misura dell'anno successivo. Le regole, le percentuali e le date cambiano con frequenza, quindi fate riferimento alla misura vigente al momento dell'acquisto, descritta nella guida sui crediti d'imposta per la SRL. Nella stessa logica, prima di anticipare o rinviare costi conviene verificarne l'effettiva deducibilità e la competenza.
Oltre alle decisioni, ci sono quattro verifiche che, se fatte adesso, lasciano il tempo di reagire.
Con la proiezione del risultato si confronta l'imposta attesa con gli acconti IRES e IRAP già pagati. La seconda rata scade il 30 novembre: se la stima mostra un utile diverso dalle previsioni, è il momento di valutare l'importo da versare. Metodo storico, previsionale e tempistiche sono nella guida sull'acconto IRES e IRAP 2026.
Se l'esercizio chiude in perdita, occorre capire se questa intacca il capitale sociale oltre le soglie che impongono interventi dei soci (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per la SRL). È una verifica da fare sulla base del risultato stimato, perché la copertura o la ricapitalizzazione vanno gestite nei tempi previsti. Il tema è trattato nella guida sulle perdite d'esercizio nella SRL.
Le società che non superano il test di operatività rientrano tra le non operative, con conseguenze su reddito minimo e IVA. Verificare la posizione prima della chiusura consente di valutare per tempo le contromosse possibili. Il funzionamento del test è spiegato nella guida sulle società di comodo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria quando la SRL supera, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti dell'art. 2477 c.c.: totale dell'attivo, ricavi delle vendite e delle prestazioni, numero medio di dipendenti. Con la chiusura del 2026 potrebbe maturare il secondo esercizio: va verificato per non trovarsi inadempienti. Limiti aggiornati e procedura di nomina sono nella guida sul revisore legale nella SRL.
Chiuso l'esercizio, il passaggio al bilancio ha scadenze stabili che conviene mettere in calendario fin da subito. Qui ci limitiamo all'elenco con i termini per una SRL con esercizio solare; il merito è nelle guide dedicate.
| Adempimento | Scadenza (esercizio solare) | Riferimento |
|---|---|---|
| Redazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo | primi mesi del 2027, in tempo per l'assemblea | art. 2478-bis c.c. |
| Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea | 120 giorni dalla chiusura: entro il 30 aprile 2027 (oppure 180 giorni, entro il 29 giugno 2027, nei casi previsti dallo statuto) | Approvazione del bilancio |
| Deposito del bilancio al Registro delle Imprese | 30 giorni dall'approvazione | Deposito del bilancio |
Il termine ordinario di 120 giorni è la regola; i 180 giorni sono un'eccezione ammessa solo nei casi previsti dallo statuto e vanno motivati. Fissare adesso le date dell'assemblea e del deposito evita le corse di fine primavera.
Molte scelte che incidono sul risultato e sulle imposte si possono fare solo entro il 31 dicembre: il compenso dell'amministratore deducibile per cassa, le assunzioni agevolate, gli investimenti in beni strumentali. Preparare la chiusura a ottobre o novembre permette di stimare l'utile e il carico fiscale quando c'è ancora tempo per intervenire, invece di scoprire i problemi a marzo quando ormai non si recupera più nulla.
Le principali sono ratei e risconti, ammortamenti delle immobilizzazioni, valutazione delle rimanenze di magazzino, accantonamenti ai fondi per rischi e oneri e la quota di TFR maturata nell'anno. Servono a riportare costi e ricavi alla competenza economica dell'esercizio, come richiede l'art. 2423-bis del codice civile.
Sì. La società in contabilità ordinaria redige l'inventario ai sensi dell'art. 2217 del codice civile e valorizza le rimanenze alla data di chiusura. Non basta una stima: serve una conta fisica effettiva delle giacenze al 31 dicembre, perché il valore del magazzino incide direttamente sull'utile e quindi sulle imposte.
Il compenso dell'amministratore è deducibile per cassa: l'art. 95, comma 5, del TUIR lo rende deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto. Per dedurlo nel 2026 va quindi deliberato e pagato entro l'anno, con le precisazioni sulla cosiddetta cassa allargata per i compensi assimilati al lavoro dipendente. I dettagli sono nella guida dedicata al compenso amministratore.
L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura, cioè entro il 30 aprile 2027 per chi ha esercizio solare, oppure entro 180 giorni (29 giugno 2027) nei casi previsti dallo statuto. Il bilancio approvato va poi depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione.
Controlliamo assestamenti, acconti, perdite e tutte le scelte che vanno fatte entro fine anno, prima che sia tardi.
Parla con lo studioL'agevolazione sul costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Seconda rata al 30 novembre: metodo storico, previsionale e calcolo.
Delibera, pagamento e deducibilità per cassa del compenso.
Articolo a cura del team TurboImposte – Studio Vittucci.
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